CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 37622/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4650 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50T20 L182D) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71B09 H501Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’institore [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50T20 H501D) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- ma n. 4731/2019, pubblicata in data 11 luglio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto giudizio di querela di falso in via principale, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione ad al- cuni documenti prodotti da quest’ultima nel corso di un giudi- zio pendente tra gli stessi, attestanti la definizione di una pro- cedura esecutiva per estinzione. Ric. n. 4650/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 4650/2020 Numero sezionale 10172/2021 La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma. Numero di raccolta generale 37622/2021Data pubblicazione 30/11/2021 La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Fante, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. in riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 6, 221 e seg.ti c.p.c., degli artt. 2697, 2699, 2700, 2714, 2719, 2729 cod. civ., artt. 18 co. 1 e 2 e art. 20 – come sostituito dall’art. 23 D. Lgs. 82/2005 – del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per l’accertamento della falsità dei documenti prodotti dalla Treni- talia S.p.A. in copia conforma all’originale, presso la Corte d’Appello Lavoro di Roma nel giudizio di cui all’R.G.N. 9325/2010 definitosi con sentenza 5189/2014 promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA].». Con il secondo motivo si denunzia «violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4, per invalidità della sentenza ai sensi dell’art.132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, per manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un fatto discusso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché in ri- ferimento all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 per violazione e fal- sa applicazione degli artt. 221 e seg.ti c.p.c. artt. 2697, 2699, Ric. n. 4650/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 4650/2020 Numero sezionale 10172/2021 2700, 2714 cod. civ., art. 18 co. 1 e 2 e art. 20 – come sosti-Numero di raccolta generale 37622/2021Data pubblicazione 30/11/2021 tuito dall’art. 23 D. Lgs. 82/2005 – del D.P.R. 445 del 28/12/2000». I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi, esprimendo una censura sostanzialmente unitaria: possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. La corte di appello, a fondamento della decisione impugnata, ha osservato che l’attore non solo non aveva provato, ma in realtà non aveva neanche allegato in modo chiaro, puntuale e specifico, la falsità dei fatti attestati nei documenti che aveva impugnato con la querela di falso, relativi allo stato di una procedura esecutiva (e, segnatamente, alla sua avvenuta de- finizione per estinzione), avendo esclusivamente contestato la regolarità formale degli stessi ai fini della loro qualificazione come atti pubblici idonei ad attestare i suddetti fatti e, quindi, la loro idoneità probatoria, senza invece mettere specifica- mente in discussione la verità di quei fatti e, comunque, senza allegare in modo sufficientemente specifico le circostanze, gli elementi e le prove della eventuale falsità degli stessi. Il ricorrente, nella presente sede (anche con la memoria de- positata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.), insiste nel sostenere che, essendo la querela di falso l’unico strumento per contestare la fede privilegiata attribuita agli atti pubblici, la sua domanda doveva ritenersi correttamente proposta, avendo lo scopo di negare che i documenti prodotti da Treni- talia S.p.A. in un (diverso) giudizio avessero i requisiti formali richiesti ai fini della loro qualificazione come atti pubblici fa- centi prova dei fatti in essi attestati fino a querela di falso. So- stiene addirittura che la sentenza impugnata, nell’affermare quanto più sopra sintetizzato, sarebbe priva di una vera e propria logica motivazione. Le censure di cui al ricorso per un verso risultano inammissibi- li, in quanto non sembrano cogliere adeguatamente il senso Ric. n. 4650/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 4650/2020 Numero sezionale 10172/2021 delle affermazioni poste dalla corte di appello a sostegno della Numero di raccolta generale 37622/2021Data pubblicazione 30/11/2021 decisione impugnata, mentre, per altro verso, risultano mani- festamente infondate. I giudici di merito, premesso che la querela di falso è lo stru- mento che l’ordinamento appresta per la contestazione della fede privilegiata attribuita alle attestazioni contenute negli atti pubblici, hanno affermato che essa ha ad oggetto la verità, o la falsità, dei fatti attestati in un atto pubblico facente piena prova di quei fatti, mentre le questioni relative alle formalità necessarie perché un determinato atto possa essere qualifica- to effettivamente come atto pubblico dotato di fede privilegia- ta ai sensi dell’art. 2700 c.c., non rientrano in quell’oggetto, ma riguardano l’efficacia probatoria del documento. Si tratta di affermazioni chiarissime, del tutto conformi a dirit- to e sostenute da una evidente coerenza logica: basti conside- rare che la contestazione dei fatti attestati in un atto pubblico fidefaciente, che fa cioè piena prova di quei fatti «fino a que- rela di falso», come previsto dall’art. 2700 c.c., richiede, come condizione logica pregiudiziale – come è ovvio – che si tratti di un atto pubblico effettivamente dotato di efficacia di fede pri- vilegiata. Laddove si tratti di un atto non dotato dell’efficacia di fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., non vi sarà, natu- ralmente, spazio per alcuna querela di falso e in tal caso la idoneità probatoria del relativo documento sarà eventualmen- te oggetto di valutazione nell’ambito del giudizio in cui lo stes- so sia prodotto. Analogamente, laddove sia contestato se a un determinato atto possa attribuirsi o meno, per la mancanza di determinati requisiti formali, l’indicata efficacia di fede privile- giata, tale accertamento potrà e dovrà necessariamente avve- nire nell’ambito del giudizio in cui esso sia eventualmente prodotto, trattandosi di questione attinente alla sua efficacia probatoria. Se sia poi definitivamente accertato, in detto giu- dizio, che si tratta di atto pubblico dotato di efficacia di fede Ric. n. 4650/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 4650/2020 Numero sezionale 10172/2021 privilegiata, sarà possibile proporre in relazione allo stesso la Numero di raccolta generale 37622/2021Data pubblicazione 30/11/2021 querela di falso, ma non per rimettere in discussione la sua efficacia fidefaciente, bensì esclusivamente – come corretta- mente affermato nella sentenza impugnata – per mettere in discussione la verità o la falsità dei fatti in esso attestati. In definitiva, la decisione impugnata si sottrae certamente alle censure in diritto formulate dal ricorrente, avendo fatto cor- retta e coerente applicazione delle disposizioni normative che regolano l’ambito di applicazione del giudizio di querela di fal- so. Le suddette censure, d’altronde, non sembrano neanche cogliere adeguatamente e pienamente, per altro verso, l’effettiva ratio decidendi della pronuncia, con riguardo alla necessità di una effettiva e concreta contestazione della verità dei fatti attestati nell’atto fidefaciente. 2. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, Ric. n. 4650/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 4650/2020 Numero sezionale 10172/2021 comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il Numero di raccolta generale 37622/2021Data pubblicazione 30/11/2021 versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 4650/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9