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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 21905/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32390/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 133, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2080/2018depositata il 20/07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 24.3.2010 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio,davanti al Tribunale di Verona, la madre [OSCURATO:PERSONA], i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ed il marito di quest'ultima [OSCURATO:PERSONA], assumendo che pur avendo ricevuto per testamento del padre [OSCURATO:PERSONA] beni mobili ed immobili per un valore di € 720.650,00, fosse stata lesa la sua quota di legittima sull'eredità del predetto per effetto del testamento olografo e di alcune donazioni dirette ed indirette e vendite miste a donazione da lui compiute a beneficio dei convenuti, per cui chiedeva la riduzione di dette donazioni dirette ed indirette fino a raggiungere il valore della quota di legittima a lei spettante, pari ad 1/8 della massa ereditaria calcolata sul relictum e sul donatum, mediante attribuzione in natura.

Si costituivano nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], poi sostituito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano il rigetto per infondatezza delle domande di [OSCURATO:PERSONA] invocando gli articoli 551 cod. civ. (sul legato in sostituzione di legittima) e 564 cod. civ. (sulle condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione da parte del legittimario), mentre [OSCURATO:PERSONA] restava contumace.

Con la sentenza n. 505/2016 il Tribunale di Verona rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo insufficienti le prove offerte dell'asserita lesione della quota a lei riservata sull'eredità paterna e la condannava a pagare le spese di lite con la seguente formula:”2) Dichiara tenuta e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna in € 0,00 per esborsi ed € 10.900,00 per compensi difensivi (di cui €2.400,00 per fase di studio, €1.500,00 per fase introduttiva, € 3.500,00 per fase di trattazione e istruttoria ed € 3.500,00 per fase decisoria) ex D.M. 55/14; oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%; 3) Dichiara tenuta e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna in € 0,00 per esborsi ed € 10.900,00 per compensi difensivi (di cui €2.400,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, €3.500,00 per fase di trattazione e istruttoria ed € 3.500,00 per fase decisoria) ex D.M. 55/14; oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%” .

Con nota del 4.3.2016 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitariamente considerati, richiedeva ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle spese di lite nella misura di €10.900,00 oltre accessori e con nota in pari data l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (collega di studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], unitariamente considerati, effettuava identica richie sta, e nella stessa data i predetti legali notificavano la sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione.

Il 16.3.2016 [OSCURATO:PERSONA] provvedeva al pagamento delle somme richiestele mediante consegna di assegni circolari a mani dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice di studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Berti, che sottoscriveva per ricezione l'accompagnatoria a mani degli assegni.

L'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quattro giorni dopo il decorso del termine breve d'impugnazione, non proposta da [OSCURATO:PERSONA], il solo avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] richiedeva il pagamento di un'ulteriore somma di € 10.900,00 oltre accessori, sostenendo che ad una più attenta lettura del dispositivo della sentenza del Tribunale di Verona, l'importo dovuto dalla soccombente doveva ritenersi raddoppiato per essere prevista quella somma a favore di ciascuna parte da lui patrocinata.

In data 19.5.2016 [OSCURATO:PERSONA], dopo avere contestato tale pretesa, chiedeva al Tribunale di Verona la correzione del dispositivo dei capi 2) e 3) della sentenza con l'eliminazione del refuso “in favore di ciascuna” di genere femminile non coordinato col genere maschile dei beneficiari indicati, e comportante lo svuotamento di significato della scelta dell'estensore di dedicare due capi separati alla condanna alle spese processuali, uno per i coniugi Bellorio-Erbice difesi da un legale, ed uno per i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed Alberto, difesi da un altro legale, anziché adottare un unico capo di identico contenuto per tutti e quattro i convenuti, ed il contrasto col D.M. n.55/2014 richiamato nel dispositivo, ed in particolare con l'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, secondo il quale quando in una causa l'avvocato assisteva più soggetti aventi la stessa posizione processuale egli non maturava il diritto al compenso pieno nei confronti di ciascun soggetto singolarmente inteso, ma ad un compenso unico di regola aumentabile del 20% per ogni soggetto oltre il primo fino ad un massimo di dieci soggetti portando di contro il riferimento del refuso a ciascuno dei convenuti a liquidare spese processuali pari a circa il 25% del valore delle domande di [OSCURATO:PERSONA].

Instauratosi il contraddittorio coi convenuti, che depositavano in udienza una memoria anticipatoria delle argomentazioni poi fatte valere in appello, nella quale avevano sostenuto l'inammissibilità della correzione richiesta per intervenuto giudicato sulla condanna alle spese processuali, il Tribunale di Verona con l'ordinanza del 24.6/[OSCURATO:DATA_NASCITA] accoglieva l'istanza di correzione di [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che nei capi 2 e 3 del dispositivo della sentenza l'indicazione “in favore di ciascuna” era frutto di un errore materiale emendabile con la procedura di correzione, trattandosi di indicazione contenuta in una precedente bozza della sentenza nella quale era prevista in un unico capo la liquidazione delle spese di lite “in favore di ciascuna” delle coppie di convenuti difesi dal medesimo difensore, poi sostituita nella sentenza depositata dalla liquidazione delle spese in due distinti capi, ma sempre nel rispetto dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, che prevedeva una liquidazione unitaria con riferimento ai soggetti difesi dal medesimo difensore, e sottolineando che il carattere di mero errore materiale dell'espressione “ in favore di ciascuna” era reso intrinsecamente evidente dall'incongruenza grammaticale tra il genere maschile dei soggetti beneficiari della condanna alle spese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed il riferimento al genere femminile di quell'espressione.

Con atto notificato il 7.2.2017 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], assunta la veste di legale di tutti gli originari convenuti, proponeva appello alla Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.505/2016 del 3.3.2016, come corretta con ordinanza del 24.6/7.7.2016, sostenendo col primo motivo che la pronuncia originaria sulle spese processuali non poteva essere fatta oggetto di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c. in quanto quella procedura era riservata agli errori auto-evidenti, ossia ai casi di antinomia univoca e necessitata tra il dato presente nel dispositivo ed il dato presente nello stesso provvedimento che ne costituiva il presupposto necessitante, non potendosi trovare il presupposto al di fuori del provvedimento medesimo in una bozza non conosciuta alle parti, per cui andava confermata l'originaria statuizione sulle spese, e col secondo motivo, in via subordinata, che a seguito dei riflessi della correzione sulla quantificazione delle spese di lite, di fatto dimezzate, era sorto in capo agli appellanti l'interesse ad avere una nuova liquidazione delle spese processuali rispettosa del disposto del D.M. n. 55/2014, per cui [OSCURATO:PERSONA] andava condannata al pagamento a titolo di spese processuali di € 73.302,00 per compensi oltre accessori in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], e di egual somma in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nel giudizio di appello si costituiva [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto del primo motivo ritenendo legittima la disposta correzione, e sottolineando che la sentenza corretta non violava l'art. 91 c.p.c., né le tariffe del D.M. n. 55/2014, ed eccepiva la tardività dell'avverso appello in quanto diretto contro una parte della sentenza anteriore alla modifica apportata con l'ordinanza di correzione.

Con la sentenza n. 2080/2018 del 20.7.2018 la Corte d'Appello di Venezia confermava l'impugnata sentenza come corretta, condannando gli appellanti alle spese di secondo grado, argomentando quanto al primo motivo, che a prescindere dal riferimento ad una precedente bozza della sentenza effettuato dal Tribunale di Verona solo per spiegare la ragione del verificarsi dell'errore materiale, quest'ultimo emergeva dal fatto che ad [OSCURATO:PERSONA] ed Alberto era stato destinato il capo 2 della sentenza perché difesi dallo stesso avvocato e ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il capo 3 per lo stesso motivo, e la scelta di effettuare due capi separati raggruppando i convenuti a seconda del loro difensore era suggestiva della volontà di applicare il disposto dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, che prevedeva una liquidazione unitaria con riferimento ai soggetti difesi dal medesimo difensore, mentre l'indicazione “in favore di ciascuna” nei suddetti capi era all'evidenza incongrua rispetto al resto del testo in cui erano menzionati soggetti di genere maschile e non femminile (a parte [OSCURATO:PERSONA]).

Quanto al secondo motivo, la Corte d'Appello di Venezia rilevava la tardività dell'appello perché non proposto nei termini pur riguardando la sentenza del Tribunale di Verona nella parte non emendata in sede di correzione, essendo stata lamentata la violazione dei parametri del D.M. n. 55/2014 richiedendo per compensi la complessiva somma per i convenuti di € 146.604,00, in luogo di quella inferiore di € 43.600,00 che sarebbe spettata se la condanna alle spese di € 10.900,00 emessa prima della correzione fosse stata riferita a ciascun convenuto anziché congiuntamente agli assistiti delle due coppie di convenuti, e non impugnando nei termini la motivazione della sentenza del Tribunale di Verona nella parte in cui indicava l'uso per la liquidazione delle spese del D.M. n. 55/2014 con l'esclusione della voce istruttoria in senso stretto e con l'applicazione dello scaglione indicato in citazione (causa di valore indeterminabile, riferito ad azione di riduzione per lesione di legittima e non di divisione).

Avverso tale sentenza, notificata il 6.9.2018, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato il 2.11.2018 , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi, ed ha resistitito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 12.12.2018.

Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione degli articoli 287 e 288 c.p.c. sostenendo che la Corte d'Appello di Venezia abbia erroneamente giudicato come se si trattasse di un'impugnazione di merito per errores in iudicando anziché di un procedimento di correzione volto a rimediare rapidamente ad una svista visibile ictu oculi da chiunque, in quanto per un verso avrebbe escluso la rilevanza del riferimento fatto dal Tribunale di Verona all'utilizzo di una precedente bozza, argomento non utilizzabile in quanto trovava il presupposto della correzione in un elemento esterno al testo del provvedimento e sconosciuto alle parti quale la bozza, e per altro verso, non riuscendo ad individuare l'errore materiale che sarebbe stato commesso, richiesto dall'art. 287 c.p.c., avrebbe cercato di supplire alla sua mancanza attraverso un ragionamento argomentativo (la suddivisione della condanna alle spese in due capi per raggruppare le parti patrocinate dallo stesso difensore e per rispettare la previsione dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 relativo alla liquidazione unitaria del compenso per i soggetti difesi dal medesimo difensore) proprio di un giudizio di merito volto ad individuare una volontà inespressa, dimenticando che il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non impugnatoria o giurisdizionale, per cui non può essere volto a correggere l'errore in diritto del provvedimento corretto (Cass. Sez. un. n. 5053/2017; Cass. n. 1207/2017; Cass. n. 8060/2007; Cass.n. 4096/1996; Cass. n. 1104/1983), ed utilizzando come terzo argomento quello che le parole “in favore di ciascuna” nel secondo e terzo capo del dispositivo con l'uso del pronome femminile “ciascuna” non sarebbero coordinate con i soggetti beneficiari della condanna alle spese indicati, tutti di genere maschile, tranne una parte, ma dimenticando, al pari del Tribunale di Verona, che aggiungendo semplicemente a quelle parole il termine “parte”, come suggerito dai ricorrenti, tutto il testo del dispositivo sarebbe stato ricondotto ad unità e razionalità, soluzione questa dotata di pari dignità rispetto a quella adottata, a dimostrazione della non univocità e chiarezza dell'errore che si era inteso correggere.

I ricorrenti imputano all'impugnata sentenza di avere supposto un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione non attraverso il confronto tra la parte inficiata da errore ed il resto della motivazione, come richiesto dalla sentenza n. 16415 del 21.6.2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma sulla base di mere suggestioni ed incongruenze grammaticali, mentre la correzione, come chiarito dalla sentenza n.16037/2010 delle S ezioni U nite della Corte di Cassazione dovrebbe servire ad introdurre una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato.

I ricorrenti, infine, sostengono che la tesi della liquidazione unitaria delle spese processuali per ciascun capo non teneva conto del fatto che, in caso di difesa di più parti, si sarebbe dovuto prevedere un aumento del compenso del 20% per ciascuna parte oltre alla prima, e che le incongruenze rilevate dalla Corte d'Appello erano solo elementi indiziari di una possibile, ma non univoca volontà inespressa del Tribunale di Verona.

Il primo motivo di appello, che contesta la sussistenza dei presupposti del procedimento di correzione di errore materiale e per questo richiama la violazione degli articoli 287 e 288 c.p.c. èinfondato e dev'essere respinto.

L'errore materiale consiste in un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione nel provvedimento, purché sia evincibile dal confronto fra la parte inficiata dall'errore e le considerazioni contenute nella motivazione, per cui può dedursi che tale errore è dovuto ad una svista, o ad una disattenzione (vedi in tal senso Cass., Sez.

Un., n. 16037/2010, che ha ammesso il ricorso alla correzione per introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato dalla legge).

Nella specie la correzione è consistita nella semplice eliminazione, nei capi 2) e 3) del dispositivo, delle parole “in favore di ciascuna”, che come spiegato dalla Corte d'Appello di Venezia erano frutto di una mera disattenzione del Tribunale di Verona nel completamento della bozza di sentenza utilizzata (si noti che l'uso di una bozza pregressa èconfermato peraltro dalla presenza nei capi 2 e 3 di una condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare ai convenuti € 0,00 per esborsi, importo destinato al riempimento in caso di effettivi esborsi e da eliminare in assenza di essi per mancanza di un contenuto effettivo), e due elementi, entrambi tratti dal provvedimento da correggere e non da documenti esterni, sono stati addotti a supporto della configurazione di un errore materiale: 1) da un lato il fatto che l'espressione “in favore di ciascuna” che figura ai capi 2 e 3 del dispositivo utilizza il prenome al femminile “ciascuna”, che con tutta evidenza non può essere riferito ai beneficiari della condanna alle spese individuati al capo 2) in due soggetti maschili, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], né ai beneficiari della condanna alle spese individuati al capo 3) in [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ai quali trattandosi di soggetti di genere maschile e femminile si attaglia grammaticalmente l'uso del plurale maschile, e da ciò si ricava l'estraneità delle parole rimosse con la correzione alla volontà del Tribunale di Verona; 2)dall'altro lato il fatto che il Tribunale di Verona abbia inteso dedicare due capi distinti, il secondo ed il terzo del dispositivo, alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali poste a suo carico in motivazione in base al principio della soccombenza, evidentemente per procedere ad una liquidazione unitaria del compenso per le coppie di convenuti difese da un unico difensore, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in linea con la previsione della liquidazione unitaria imposta dall'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 nei casi di più parti difese dal medesimo difensore, giacché se l'intenzione fosse stata quella di liquidare compensi per € 10.900,00 oltre accessori per ciascuno dei quattro convenuti sarebbe stata inserita la condanna alle spese processuali in un unico capo a favore di tutti i convenuti, o addirittura in quattro capi separati, uno per ciascun convenuto.

Il richiamoal principio della liquidazione unitaria del compenso nel caso in cui più parti siano patrocinate dal medesimo difensore ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, non èstato fatto inammissibilmente per correggere in diritto la motivazione della sentenza del Tribunale di Verona anteriore alla correzione, ma per scartare l'interpretazione alternativa dell'errore materiale proposta dagli attuali ricorrenti, che attraverso l'aggiunta della parola “parte” alle parole “in favore di ciascuna” dei capi 2 e 3 intendevano ottenere la condanna alle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA] per € 10.900,00 per compensi oltre accessori in favore di ciascuno dei quattro convenuti in contrasto con la regola della liquidazione unitaria imposta dalla norma citata per le parti difese dal medesimo difensore, sicché si è trattato di un'argomentazione spesa per dimostrare che la sentenza poteva e doveva essere intesa solo nel senso indicato da [OSCURATO:PERSONA].

Non può essere smentito tale assunto sulla base dell'argomento dei ricorrenti che se il Tribunale di Verona avesse inteso effettuare una liquidazione unitaria per ciascuna coppia di convenuti patrocinata dal medesimo difensore avrebbe dovuto applicare l'aumento del compenso fino al 20% previsto dal D.M. n. 55/2014, dal momento che quando, come nella specie, le parti patrocinate dal medesimo difensore abbiano la medesima posizione processuale, il Giudice ha la facoltà e non l'obbligo di procedere all'aumento fino al 20% (vedi in tal senso con riferimento alle analoghe previsioni tariffarie anteriori Cass. n. 21495/2018; Cass. n. 17147/2015; Cass. n.16040/2011).

La liquidazione delle spese processuali di € 10.900,00 per ciascuna coppia di convenuti patrocinata dal medesimo difensore risulta del resto in linea con l'applicazione della tariffa del D.M. n. 55/2014 espressamente richiamata anche nel dispositivo prima della correzione, con lo scaglione della causa (in proposito si noti che nelle cause di riduzione per lesione di legittima deve farsi riferimento per la determinazione dello scaglione al valore della quota riservata al legittimario attore e non al superiore valore della massa da dividere secondo Cass. 30.8.2017 n.20554; Cass. 4.5.2012 n. 6765) e con l'esclusione dello svolgimento di attività istruttoria riportati nella motivazione della sentenza e non tempestivamente impugnati.

Col secondo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) e n. 5) c.p.c. la violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 288 comma 4° c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 per avere la Corte d'Appello di Venezia ritenuto tardivo ed inammissibile il loro secondo motivo di appello, concernente la liquidazione delle spese processuali nella misura superiore di € 146.604,00 per compensi oltre accessori, per i quattro convenuti, previa applicazione delle tariffe forensi del D.M. n. 55/2014 nello scaglione relativo al valore della massa ereditaria (€5.893.750,00), così violando l'art. 288 comma 4° c.p.c., che consente l'impugnazione delle parti della sentenza corrette entro il termine ordinario di trenta giorni dal giorno della notifica dell'ordinanza di correzione se con la correzione sono svelati errores in iudicando o in procedendo, oppure se l'errore corretto è tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione (in tal senso si èrichiamata Cass. 10.4.2018 n. 8863).

Premesso che risulta inconferente il richiamo alla violazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. in quanto non è stato individuato il fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti del quale sarebbe stata omessa la considerazione, peraltro non invocabile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. in casi come quello di specie, di doppia conforme, non sussistono le lamentate violazioni di legge, in quanto la correzione apportata ha riguardato solo l'eliminazione di un inutile ed evidente refuso, che non aveva impedito agli stessi legali dei ricorrenti di individuare l'importo delle spese processuali riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Verona ai convenuti e pagato su conforme richiesta dei legali medesimi prima della presentazione dell'istanza di correzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], e non ha modificato le statuizioni che già emergevano dalla motivazione della sentenza circa l'applicazione del principio della soccombenza, della tariffa forense del D.M. n. 55/2014, l'esclusione del compenso per la voce “attività istruttoria” e la somma riconosciuta a titolo di compenso nei due distinti capi relativi alle due coppie di convenuti associati in base al difensore patrocinante, che gli attuali ricorrenti non hanno tempestivamente impugnato prima della correzione.

Come esattamente osservato dalla Corte d'Appello di Venezia, gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto invocare l'applicazione di uno scaglione superiore del D.M. n. 55/2014, o lamentare l'esclusione del compenso per l'attività istruttoria e richiedere un compenso superiore impugnando nei termini l'originaria sentenza del Tribunale di Verona, trattandosi di profili già risultanti dalla sentenza di primo grado che non sono stati toccati dall'ordinanza di correzione, che pertanto non può avere prodotto l'effetto di rimetterli in termini per l'impugnazione ex art. 288 comma 4° c.p.c., né può sostenersi che l'errore corretto, consistito nella mera eliminazione di un refuso, abbia ingenerato un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, posto che gli stessi legali degli originari convenuti prima ancora dell'istanza di correzione, non avendo alcun dubbio, avevano richiesto ed ottenuto il pagamento del compenso di € 10.900,00 per compensi oltre accessori per ciascuna coppia di convenuti, e che il refuso eliminato risultava ictu oculi inconferente nel genere rispetto ai beneficiari delle condanne alle spese individuati nei capi 2 e 3 del dispositivo della sentenza.

Il ricorso va quindi respinto, con condanna in solido dei ricorrenti al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in base al D.M. n. 147/2022 in €200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso; condanna in solido i ricorrenti al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 3.500,00 per compensi, oltr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32390/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 133, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2080/2018depositata il 20/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 24.3.2010 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio,davanti al Tribunale di Verona, la madre [OSCURATO:PERSONA], i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ed il marito di quest'ultima [OSCURATO:PERSONA], assumendo che pur avendo ricevuto per testamento del padre [OSCURATO:PERSONA] beni mobili ed immobili per un valore di € 720.650,00, fosse stata lesa la sua quota di legittima sull'eredità del predetto per effetto del testamento olografo e di alcune donazioni dirette ed indirette e vendite miste a donazione da lui compiute a beneficio dei convenuti, per cui chiedeva la riduzione di dette donazioni dirette ed indirette fino a raggiungere il valore della quota di legittima a lei spettante, pari ad 1/8 della massa ereditaria calcolata sul relictum e sul donatum, mediante attribuzione in natura. Si costituivano nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], poi sostituito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano il rigetto per infondatezza delle domande di [OSCURATO:PERSONA] invocando gli articoli 551 cod. civ. (sul legato in sostituzione di legittima) e 564 cod. civ. (sulle condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione da parte del legittimario), mentre [OSCURATO:PERSONA] restava contumace. Con la sentenza n. 505/2016 il Tribunale di Verona rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo insufficienti le prove offerte dell'asserita lesione della quota a lei riservata sull'eredità paterna e la condannava a pagare le spese di lite con la seguente formula:”2) Dichiara tenuta e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna in € 0,00 per esborsi ed € 10.900,00 per compensi difensivi (di cui €2.400,00 per fase di studio, €1.500,00 per fase introduttiva, € 3.500,00 per fase di trattazione e istruttoria ed € 3.500,00 per fase decisoria) ex D.M. 55/14; oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%; 3) Dichiara tenuta e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna in € 0,00 per esborsi ed € 10.900,00 per compensi difensivi (di cui €2.400,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, €3.500,00 per fase di trattazione e istruttoria ed € 3.500,00 per fase decisoria) ex D.M. 55/14; oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%” . Con nota del 4.3.2016 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitariamente considerati, richiedeva ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle spese di lite nella misura di €10.900,00 oltre accessori e con nota in pari data l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (collega di studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], unitariamente considerati, effettuava identica richie sta, e nella stessa data i predetti legali notificavano la sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione. Il 16.3.2016 [OSCURATO:PERSONA] provvedeva al pagamento delle somme richiestele mediante consegna di assegni circolari a mani dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice di studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Berti, che sottoscriveva per ricezione l'accompagnatoria a mani degli assegni. L'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quattro giorni dopo il decorso del termine breve d'impugnazione, non proposta da [OSCURATO:PERSONA], il solo avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] richiedeva il pagamento di un'ulteriore somma di € 10.900,00 oltre accessori, sostenendo che ad una più attenta lettura del dispositivo della sentenza del Tribunale di Verona, l'importo dovuto dalla soccombente doveva ritenersi raddoppiato per essere prevista quella somma a favore di ciascuna parte da lui patrocinata. In data 19.5.2016 [OSCURATO:PERSONA], dopo avere contestato tale pretesa, chiedeva al Tribunale di Verona la correzione del dispositivo dei capi 2) e 3) della sentenza con l'eliminazione del refuso “in favore di ciascuna” di genere femminile non coordinato col genere maschile dei beneficiari indicati, e comportante lo svuotamento di significato della scelta dell'estensore di dedicare due capi separati alla condanna alle spese processuali, uno per i coniugi Bellorio-Erbice difesi da un legale, ed uno per i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed Alberto, difesi da un altro legale, anziché adottare un unico capo di identico contenuto per tutti e quattro i convenuti, ed il contrasto col D.M. n.55/2014 richiamato nel dispositivo, ed in particolare con l'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, secondo il quale quando in una causa l'avvocato assisteva più soggetti aventi la stessa posizione processuale egli non maturava il diritto al compenso pieno nei confronti di ciascun soggetto singolarmente inteso, ma ad un compenso unico di regola aumentabile del 20% per ogni soggetto oltre il primo fino ad un massimo di dieci soggetti portando di contro il riferimento del refuso a ciascuno dei convenuti a liquidare spese processuali pari a circa il 25% del valore delle domande di [OSCURATO:PERSONA]. Instauratosi il contraddittorio coi convenuti, che depositavano in udienza una memoria anticipatoria delle argomentazioni poi fatte valere in appello, nella quale avevano sostenuto l'inammissibilità della correzione richiesta per intervenuto giudicato sulla condanna alle spese processuali, il Tribunale di Verona con l'ordinanza del 24.6/[OSCURATO:DATA_NASCITA] accoglieva l'istanza di correzione di [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che nei capi 2 e 3 del dispositivo della sentenza l'indicazione “in favore di ciascuna” era frutto di un errore materiale emendabile con la procedura di correzione, trattandosi di indicazione contenuta in una precedente bozza della sentenza nella quale era prevista in un unico capo la liquidazione delle spese di lite “in favore di ciascuna” delle coppie di convenuti difesi dal medesimo difensore, poi sostituita nella sentenza depositata dalla liquidazione delle spese in due distinti capi, ma sempre nel rispetto dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, che prevedeva una liquidazione unitaria con riferimento ai soggetti difesi dal medesimo difensore, e sottolineando che il carattere di mero errore materiale dell'espressione “ in favore di ciascuna” era reso intrinsecamente evidente dall'incongruenza grammaticale tra il genere maschile dei soggetti beneficiari della condanna alle spese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed il riferimento al genere femminile di quell'espressione. Con atto notificato il 7.2.2017 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], assunta la veste di legale di tutti gli originari convenuti, proponeva appello alla Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.505/2016 del 3.3.2016, come corretta con ordinanza del 24.6/7.7.2016, sostenendo col primo motivo che la pronuncia originaria sulle spese processuali non poteva essere fatta oggetto di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c. in quanto quella procedura era riservata agli errori auto-evidenti, ossia ai casi di antinomia univoca e necessitata tra il dato presente nel dispositivo ed il dato presente nello stesso provvedimento che ne costituiva il presupposto necessitante, non potendosi trovare il presupposto al di fuori del provvedimento medesimo in una bozza non conosciuta alle parti, per cui andava confermata l'originaria statuizione sulle spese, e col secondo motivo, in via subordinata, che a seguito dei riflessi della correzione sulla quantificazione delle spese di lite, di fatto dimezzate, era sorto in capo agli appellanti l'interesse ad avere una nuova liquidazione delle spese processuali rispettosa del disposto del D.M. n. 55/2014, per cui [OSCURATO:PERSONA] andava condannata al pagamento a titolo di spese processuali di € 73.302,00 per compensi oltre accessori in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], e di egual somma in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio di appello si costituiva [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto del primo motivo ritenendo legittima la disposta correzione, e sottolineando che la sentenza corretta non violava l'art. 91 c.p.c., né le tariffe del D.M. n. 55/2014, ed eccepiva la tardività dell'avverso appello in quanto diretto contro una parte della sentenza anteriore alla modifica apportata con l'ordinanza di correzione. Con la sentenza n. 2080/2018 del 20.7.2018 la Corte d'Appello di Venezia confermava l'impugnata sentenza come corretta, condannando gli appellanti alle spese di secondo grado, argomentando quanto al primo motivo, che a prescindere dal riferimento ad una precedente bozza della sentenza effettuato dal Tribunale di Verona solo per spiegare la ragione del verificarsi dell'errore materiale, quest'ultimo emergeva dal fatto che ad [OSCURATO:PERSONA] ed Alberto era stato destinato il capo 2 della sentenza perché difesi dallo stesso avvocato e ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il capo 3 per lo stesso motivo, e la scelta di effettuare due capi separati raggruppando i convenuti a seconda del loro difensore era suggestiva della volontà di applicare il disposto dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, che prevedeva una liquidazione unitaria con riferimento ai soggetti difesi dal medesimo difensore, mentre l'indicazione “in favore di ciascuna” nei suddetti capi era all'evidenza incongrua rispetto al resto del testo in cui erano menzionati soggetti di genere maschile e non femminile (a parte [OSCURATO:PERSONA]). Quanto al secondo motivo, la Corte d'Appello di Venezia rilevava la tardività dell'appello perché non proposto nei termini pur riguardando la sentenza del Tribunale di Verona nella parte non emendata in sede di correzione, essendo stata lamentata la violazione dei parametri del D.M. n. 55/2014 richiedendo per compensi la complessiva somma per i convenuti di € 146.604,00, in luogo di quella inferiore di € 43.600,00 che sarebbe spettata se la condanna alle spese di € 10.900,00 emessa prima della correzione fosse stata riferita a ciascun convenuto anziché congiuntamente agli assistiti delle due coppie di convenuti, e non impugnando nei termini la motivazione della sentenza del Tribunale di Verona nella parte in cui indicava l'uso per la liquidazione delle spese del D.M. n. 55/2014 con l'esclusione della voce istruttoria in senso stretto e con l'applicazione dello scaglione indicato in citazione (causa di valore indeterminabile, riferito ad azione di riduzione per lesione di legittima e non di divisione). Avverso tale sentenza, notificata il 6.9.2018, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato il 2.11.2018 , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi, ed ha resistitito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 12.12.2018. Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione degli articoli 287 e 288 c.p.c. sostenendo che la Corte d'Appello di Venezia abbia erroneamente giudicato come se si trattasse di un'impugnazione di merito per errores in iudicando anziché di un procedimento di correzione volto a rimediare rapidamente ad una svista visibile ictu oculi da chiunque, in quanto per un verso avrebbe escluso la rilevanza del riferimento fatto dal Tribunale di Verona all'utilizzo di una precedente bozza, argomento non utilizzabile in quanto trovava il presupposto della correzione in un elemento esterno al testo del provvedimento e sconosciuto alle parti quale la bozza, e per altro verso, non riuscendo ad individuare l'errore materiale che sarebbe stato commesso, richiesto dall'art. 287 c.p.c., avrebbe cercato di supplire alla sua mancanza attraverso un ragionamento argomentativo (la suddivisione della condanna alle spese in due capi per raggruppare le parti patrocinate dallo stesso difensore e per rispettare la previsione dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 relativo alla liquidazione unitaria del compenso per i soggetti difesi dal medesimo difensore) proprio di un giudizio di merito volto ad individuare una volontà inespressa, dimenticando che il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non impugnatoria o giurisdizionale, per cui non può essere volto a correggere l'errore in diritto del provvedimento corretto (Cass. Sez. un. n. 5053/2017; Cass. n. 1207/2017; Cass. n. 8060/2007; Cass.n. 4096/1996; Cass. n. 1104/1983), ed utilizzando come terzo argomento quello che le parole “in favore di ciascuna” nel secondo e terzo capo del dispositivo con l'uso del pronome femminile “ciascuna” non sarebbero coordinate con i soggetti beneficiari della condanna alle spese indicati, tutti di genere maschile, tranne una parte, ma dimenticando, al pari del Tribunale di Verona, che aggiungendo semplicemente a quelle parole il termine “parte”, come suggerito dai ricorrenti, tutto il testo del dispositivo sarebbe stato ricondotto ad unità e razionalità, soluzione questa dotata di pari dignità rispetto a quella adottata, a dimostrazione della non univocità e chiarezza dell'errore che si era inteso correggere. I ricorrenti imputano all'impugnata sentenza di avere supposto un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione non attraverso il confronto tra la parte inficiata da errore ed il resto della motivazione, come richiesto dalla sentenza n. 16415 del 21.6.2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma sulla base di mere suggestioni ed incongruenze grammaticali, mentre la correzione, come chiarito dalla sentenza n.16037/2010 delle S ezioni U nite della Corte di Cassazione dovrebbe servire ad introdurre una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato. I ricorrenti, infine, sostengono che la tesi della liquidazione unitaria delle spese processuali per ciascun capo non teneva conto del fatto che, in caso di difesa di più parti, si sarebbe dovuto prevedere un aumento del compenso del 20% per ciascuna parte oltre alla prima, e che le incongruenze rilevate dalla Corte d'Appello erano solo elementi indiziari di una possibile, ma non univoca volontà inespressa del Tribunale di Verona. Il primo motivo di appello, che contesta la sussistenza dei presupposti del procedimento di correzione di errore materiale e per questo richiama la violazione degli articoli 287 e 288 c.p.c. èinfondato e dev'essere respinto. L'errore materiale consiste in un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione nel provvedimento, purché sia evincibile dal confronto fra la parte inficiata dall'errore e le considerazioni contenute nella motivazione, per cui può dedursi che tale errore è dovuto ad una svista, o ad una disattenzione (vedi in tal senso Cass., Sez. Un., n. 16037/2010, che ha ammesso il ricorso alla correzione per introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato dalla legge). Nella specie la correzione è consistita nella semplice eliminazione, nei capi 2) e 3) del dispositivo, delle parole “in favore di ciascuna”, che come spiegato dalla Corte d'Appello di Venezia erano frutto di una mera disattenzione del Tribunale di Verona nel completamento della bozza di sentenza utilizzata (si noti che l'uso di una bozza pregressa èconfermato peraltro dalla presenza nei capi 2 e 3 di una condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare ai convenuti € 0,00 per esborsi, importo destinato al riempimento in caso di effettivi esborsi e da eliminare in assenza di essi per mancanza di un contenuto effettivo), e due elementi, entrambi tratti dal provvedimento da correggere e non da documenti esterni, sono stati addotti a supporto della configurazione di un errore materiale: 1) da un lato il fatto che l'espressione “in favore di ciascuna” che figura ai capi 2 e 3 del dispositivo utilizza il prenome al femminile “ciascuna”, che con tutta evidenza non può essere riferito ai beneficiari della condanna alle spese individuati al capo 2) in due soggetti maschili, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], né ai beneficiari della condanna alle spese individuati al capo 3) in [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ai quali trattandosi di soggetti di genere maschile e femminile si attaglia grammaticalmente l'uso del plurale maschile, e da ciò si ricava l'estraneità delle parole rimosse con la correzione alla volontà del Tribunale di Verona; 2)dall'altro lato il fatto che il Tribunale di Verona abbia inteso dedicare due capi distinti, il secondo ed il terzo del dispositivo, alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali poste a suo carico in motivazione in base al principio della soccombenza, evidentemente per procedere ad una liquidazione unitaria del compenso per le coppie di convenuti difese da un unico difensore, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in linea con la previsione della liquidazione unitaria imposta dall'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 nei casi di più parti difese dal medesimo difensore, giacché se l'intenzione fosse stata quella di liquidare compensi per € 10.900,00 oltre accessori per ciascuno dei quattro convenuti sarebbe stata inserita la condanna alle spese processuali in un unico capo a favore di tutti i convenuti, o addirittura in quattro capi separati, uno per ciascun convenuto. Il richiamoal principio della liquidazione unitaria del compenso nel caso in cui più parti siano patrocinate dal medesimo difensore ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, non èstato fatto inammissibilmente per correggere in diritto la motivazione della sentenza del Tribunale di Verona anteriore alla correzione, ma per scartare l'interpretazione alternativa dell'errore materiale proposta dagli attuali ricorrenti, che attraverso l'aggiunta della parola “parte” alle parole “in favore di ciascuna” dei capi 2 e 3 intendevano ottenere la condanna alle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA] per € 10.900,00 per compensi oltre accessori in favore di ciascuno dei quattro convenuti in contrasto con la regola della liquidazione unitaria imposta dalla norma citata per le parti difese dal medesimo difensore, sicché si è trattato di un'argomentazione spesa per dimostrare che la sentenza poteva e doveva essere intesa solo nel senso indicato da [OSCURATO:PERSONA]. Non può essere smentito tale assunto sulla base dell'argomento dei ricorrenti che se il Tribunale di Verona avesse inteso effettuare una liquidazione unitaria per ciascuna coppia di convenuti patrocinata dal medesimo difensore avrebbe dovuto applicare l'aumento del compenso fino al 20% previsto dal D.M. n. 55/2014, dal momento che quando, come nella specie, le parti patrocinate dal medesimo difensore abbiano la medesima posizione processuale, il Giudice ha la facoltà e non l'obbligo di procedere all'aumento fino al 20% (vedi in tal senso con riferimento alle analoghe previsioni tariffarie anteriori Cass. n. 21495/2018; Cass. n. 17147/2015; Cass. n.16040/2011). La liquidazione delle spese processuali di € 10.900,00 per ciascuna coppia di convenuti patrocinata dal medesimo difensore risulta del resto in linea con l'applicazione della tariffa del D.M. n. 55/2014 espressamente richiamata anche nel dispositivo prima della correzione, con lo scaglione della causa (in proposito si noti che nelle cause di riduzione per lesione di legittima deve farsi riferimento per la determinazione dello scaglione al valore della quota riservata al legittimario attore e non al superiore valore della massa da dividere secondo Cass. 30.8.2017 n.20554; Cass. 4.5.2012 n. 6765) e con l'esclusione dello svolgimento di attività istruttoria riportati nella motivazione della sentenza e non tempestivamente impugnati. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) e n. 5) c.p.c. la violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 288 comma 4° c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 per avere la Corte d'Appello di Venezia ritenuto tardivo ed inammissibile il loro secondo motivo di appello, concernente la liquidazione delle spese processuali nella misura superiore di € 146.604,00 per compensi oltre accessori, per i quattro convenuti, previa applicazione delle tariffe forensi del D.M. n. 55/2014 nello scaglione relativo al valore della massa ereditaria (€5.893.750,00), così violando l'art. 288 comma 4° c.p.c., che consente l'impugnazione delle parti della sentenza corrette entro il termine ordinario di trenta giorni dal giorno della notifica dell'ordinanza di correzione se con la correzione sono svelati errores in iudicando o in procedendo, oppure se l'errore corretto è tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione (in tal senso si èrichiamata Cass. 10.4.2018 n. 8863). Premesso che risulta inconferente il richiamo alla violazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. in quanto non è stato individuato il fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti del quale sarebbe stata omessa la considerazione, peraltro non invocabile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. in casi come quello di specie, di doppia conforme, non sussistono le lamentate violazioni di legge, in quanto la correzione apportata ha riguardato solo l'eliminazione di un inutile ed evidente refuso, che non aveva impedito agli stessi legali dei ricorrenti di individuare l'importo delle spese processuali riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Verona ai convenuti e pagato su conforme richiesta dei legali medesimi prima della presentazione dell'istanza di correzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], e non ha modificato le statuizioni che già emergevano dalla motivazione della sentenza circa l'applicazione del principio della soccombenza, della tariffa forense del D.M. n. 55/2014, l'esclusione del compenso per la voce “attività istruttoria” e la somma riconosciuta a titolo di compenso nei due distinti capi relativi alle due coppie di convenuti associati in base al difensore patrocinante, che gli attuali ricorrenti non hanno tempestivamente impugnato prima della correzione. Come esattamente osservato dalla Corte d'Appello di Venezia, gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto invocare l'applicazione di uno scaglione superiore del D.M. n. 55/2014, o lamentare l'esclusione del compenso per l'attività istruttoria e richiedere un compenso superiore impugnando nei termini l'originaria sentenza del Tribunale di Verona, trattandosi di profili già risultanti dalla sentenza di primo grado che non sono stati toccati dall'ordinanza di correzione, che pertanto non può avere prodotto l'effetto di rimetterli in termini per l'impugnazione ex art. 288 comma 4° c.p.c., né può sostenersi che l'errore corretto, consistito nella mera eliminazione di un refuso, abbia ingenerato un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, posto che gli stessi legali degli originari convenuti prima ancora dell'istanza di correzione, non avendo alcun dubbio, avevano richiesto ed ottenuto il pagamento del compenso di € 10.900,00 per compensi oltre accessori per ciascuna coppia di convenuti, e che il refuso eliminato risultava ictu oculi inconferente nel genere rispetto ai beneficiari delle condanne alle spese individuati nei capi 2 e 3 del dispositivo della sentenza. Il ricorso va quindi respinto, con condanna in solido dei ricorrenti al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in base al D.M. n. 147/2022 in €200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso; condanna in solido i ricorrenti al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 3.500,00 per compensi, oltr
Sentenza Cassazione n. 21905/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris