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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12103/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 28/4/2022 della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di un telefono cellulare, così riqualificato già in primo grado il fatto originariamente contestato sotto il titolo della rapina impropria.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi.

Con il primo deduce vizi di motivazione in merito.

In tal senso il ricorrente lamenta che in maniera illogica la Corte territoriale avrebbe ritenuto marginale la discrasia registrata tra la versione della persona offesa e quella di uno degli operanti in merito al luogo in cui venne rinvenuto il cellulare oggetto della sottrazione.

Parimenti illogica sarebbe poi la valorizzazione da parte dei giudici del merito del rinvenimento sulla persona dell'imputato di un caricabatterie appartenente alla persona offesa, essendo stato accertato che fu proprio quest'ultima a prestarglielo.

Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di furto e comunque alla configurabilità dello stesso nella forma consumata anziché tentata.

Secondo il ricorrente il rinvenimento del cellulare all'interno del locale gestito dalla persona offesa dimostrerebbe che non vi sarebbe mai stato lo spossessamento necessario all'integrazione del suddetto reato, essendo rimasto il bene costantemente nella sfera di sorveglianza del suo proprietario, mentre del tutto illogica sarebbe la versione riferita dalla persona offesa e recepita dalla sentenza impugnata, per cui l'imputato si sarebbe allontanato dal locale dopo aver sottratto il telefono, per poi rientrarvi evidentemente portando con sé la refurtiva.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in merito all'acquisizione nel primo grado di giudizio e senza consenso delle parti della querela proposta dalla persona offesa ancor prima di aver provveduto, con la sentenza, alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 c.p. Ed in tal senso illogicamente il giudice dell'appello avrebbe rigettato l'analoga eccezione sollevata con il gravame di merito, posto che il Tribunale non poteva attivare i propri poteri officiosi per acquisire una querela mentre ancora si procedeva nei confronti dell'imputato per il reato di rapina.

Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il quarto ed ultimo motivo, con il quale si lamenta la violazione del principio di correlazione, non sussistendo identità tra il fatto di rapina originariamente contestato e quello di furto ritenuto nelle sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.

2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni processuali sollevate con gli ultimi due motivi e che risultano entrambe manifestamente infondate, per le ragioni già puntualmente evidenziate dalla Corte territoriale per respingere le analoghe obiezioni formulate con il gravame di merito.

In tal senso va osservato che l'originaria imputazione di rapina impropria è stata legittimamente derubricata in quella di furto con la sentenza di primo grado, posto che la prima fattispecie ricomprende la seconda, prevedendo, come elemento aggiuntivo, il ricorso alla violenza successivamente alla sottrazione della cosa.

Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il fatto storico in relazione al quale è stata pronunziata condanna è una "parte" di quello già originariamente contestato, sussistendo quindi il rapporto di identità tra il fatto contestato e quello ritenuto nei termini prescritti dall'art. 521 comma 2 c.p.p.

Del tutto legittimamente, poi, il giudice di primo grado, nella previsione di dover eventualmente procedere alla derubricazione della contestazione, ha provveduto all'acquisizione della querela nell'esercizio di un potere che gli è riconosciuto dalla legge processuale.

Va infatti ribadito che è legittima l'acquisizione della querela dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, al momento della discussione finale, in quanto i documenti necessari alla verifica sulla procedibilità dell'azione penale possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849).

Né rileva che a quel momento ancora non sia era proceduto alla riqualificazione del fatto.

Infatti è dovere del giudice, laddove gli esiti dell'istruttoria dibattimentale evidenzino l'eventualità di dover assumere una decisione di tal genere, come avvenuto nel caso di specie, accertare la sussistenza della condizione di procedibilità che potrebbe assumere rilevanza all'esito dell'operazione di riqualificazione, senza che ciò si traduca in una anticipazione del giudizio e fermo restando che tale acquisizione viene effettuata a tale esclusivo fine, rimanendo inibito qualunque utilizzo a scopi probatori della querela acquisita senza previo consenso delle parti.

3. Il primo motivo contiene mere di censure di fatto ovvero rilievi manifestamente infondati.

La valutazione da parte del giudice dell'appello della sostanziale irrilevanza della discrasia tra quanto riferito dall'operante e quanto dichiarato dalla persona offesa risulta tutt'altro che manifestamente illogica alla luce delle altre evidenze considerate dalla sentenza, mentre si rivelano per l'appunto versate in fatto le considerazioni del ricorrente sulla presunta irragionevolezza del comportamento che avrebbe tenuto l'imputato, così come ricostruito sulla base del racconto della vittima del reato.

Per nulla illogica è stata poi la valorizzazione da parte della sentenza impugnata del rinvenimento nelle tasche dell'Haji del caricabatterie della persona offesa.

La sentenza non ha negato che sia stata quest'ultima a consentirgli di prenderlo, ma ha sottolineato che l'accordo prevedeva che l'imputato lo avrebbe semplicemente utilizzato e non che se ne sarebbe sostanzialmente appropriato portandolo con sé.

Infine manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, che si fonda esclusivamente sulla già censurata contestazione del racconto della persona offesa in merito al temporaneo allontanamento dell'imputato dal locale, che certamente ha comportato la consumazione del delitto di furto e la conseguente inconfigurabilità nel caso di specie della mera fattispecie tentata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 28/4/2022 della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di un telefono cellulare, così riqualificato già in primo grado il fatto originariamente contestato sotto il titolo della rapina impropria. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito. In tal senso il ricorrente lamenta che in maniera illogica la Corte territoriale avrebbe ritenuto marginale la discrasia registrata tra la versione della persona offesa e quella di uno degli operanti in merito al luogo in cui venne rinvenuto il cellulare oggetto della sottrazione. Parimenti illogica sarebbe poi la valorizzazione da parte dei giudici del merito del rinvenimento sulla persona dell'imputato di un caricabatterie appartenente alla persona offesa, essendo stato accertato che fu proprio quest'ultima a prestarglielo. Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di furto e comunque alla configurabilità dello stesso nella forma consumata anziché tentata. Secondo il ricorrente il rinvenimento del cellulare all'interno del locale gestito dalla persona offesa dimostrerebbe che non vi sarebbe mai stato lo spossessamento necessario all'integrazione del suddetto reato, essendo rimasto il bene costantemente nella sfera di sorveglianza del suo proprietario, mentre del tutto illogica sarebbe la versione riferita dalla persona offesa e recepita dalla sentenza impugnata, per cui l'imputato si sarebbe allontanato dal locale dopo aver sottratto il telefono, per poi rientrarvi evidentemente portando con sé la refurtiva. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in merito all'acquisizione nel primo grado di giudizio e senza consenso delle parti della querela proposta dalla persona offesa ancor prima di aver provveduto, con la sentenza, alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 c.p. Ed in tal senso illogicamente il giudice dell'appello avrebbe rigettato l'analoga eccezione sollevata con il gravame di merito, posto che il Tribunale non poteva attivare i propri poteri officiosi per acquisire una querela mentre ancora si procedeva nei confronti dell'imputato per il reato di rapina. Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il quarto ed ultimo motivo, con il quale si lamenta la violazione del principio di correlazione, non sussistendo identità tra il fatto di rapina originariamente contestato e quello di furto ritenuto nelle sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni processuali sollevate con gli ultimi due motivi e che risultano entrambe manifestamente infondate, per le ragioni già puntualmente evidenziate dalla Corte territoriale per respingere le analoghe obiezioni formulate con il gravame di merito. In tal senso va osservato che l'originaria imputazione di rapina impropria è stata legittimamente derubricata in quella di furto con la sentenza di primo grado, posto che la prima fattispecie ricomprende la seconda, prevedendo, come elemento aggiuntivo, il ricorso alla violenza successivamente alla sottrazione della cosa. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il fatto storico in relazione al quale è stata pronunziata condanna è una "parte" di quello già originariamente contestato, sussistendo quindi il rapporto di identità tra il fatto contestato e quello ritenuto nei termini prescritti dall'art. 521 comma 2 c.p.p. Del tutto legittimamente, poi, il giudice di primo grado, nella previsione di dover eventualmente procedere alla derubricazione della contestazione, ha provveduto all'acquisizione della querela nell'esercizio di un potere che gli è riconosciuto dalla legge processuale. Va infatti ribadito che è legittima l'acquisizione della querela dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, al momento della discussione finale, in quanto i documenti necessari alla verifica sulla procedibilità dell'azione penale possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849). Né rileva che a quel momento ancora non sia era proceduto alla riqualificazione del fatto. Infatti è dovere del giudice, laddove gli esiti dell'istruttoria dibattimentale evidenzino l'eventualità di dover assumere una decisione di tal genere, come avvenuto nel caso di specie, accertare la sussistenza della condizione di procedibilità che potrebbe assumere rilevanza all'esito dell'operazione di riqualificazione, senza che ciò si traduca in una anticipazione del giudizio e fermo restando che tale acquisizione viene effettuata a tale esclusivo fine, rimanendo inibito qualunque utilizzo a scopi probatori della querela acquisita senza previo consenso delle parti. 3. Il primo motivo contiene mere di censure di fatto ovvero rilievi manifestamente infondati. La valutazione da parte del giudice dell'appello della sostanziale irrilevanza della discrasia tra quanto riferito dall'operante e quanto dichiarato dalla persona offesa risulta tutt'altro che manifestamente illogica alla luce delle altre evidenze considerate dalla sentenza, mentre si rivelano per l'appunto versate in fatto le considerazioni del ricorrente sulla presunta irragionevolezza del comportamento che avrebbe tenuto l'imputato, così come ricostruito sulla base del racconto della vittima del reato. Per nulla illogica è stata poi la valorizzazione da parte della sentenza impugnata del rinvenimento nelle tasche dell'Haji del caricabatterie della persona offesa. La sentenza non ha negato che sia stata quest'ultima a consentirgli di prenderlo, ma ha sottolineato che l'accordo prevedeva che l'imputato lo avrebbe semplicemente utilizzato e non che se ne sarebbe sostanzialmente appropriato portandolo con sé. Infine manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, che si fonda esclusivamente sulla già censurata contestazione del racconto della persona offesa in merito al temporaneo allontanamento dell'imputato dal locale, che certamente ha comportato la consumazione del delitto di furto e la conseguente inconfigurabilità nel caso di specie della mera fattispecie tentata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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