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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 04936/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione o comunque l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Corno in data 26/10/2022, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.200 di ammenda - con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna - oltre al pagamento delle spese processuali e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto e pu- nito dall'art. 186, co. 2, lett.

B) e comma 2 sexies cod. strada, per aver guidato l'autovettura Lancia Y targata [OSCURATO:TARGA], non di sua proprietà, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche evidenziando un tasso alcolemico pari a 1,49 g/i nella prima prova e 1,51 g/I nella seconda prova, rilevato con strumen- tazione modello [OSCURATO:PERSONA] 7110 MKIII matr.

ARLJE-0024.

Con l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies per aver commesso il fatto in orario notturno dopo le ore 22.00 e prima delle ore

7.00. [OSCURATO:PERSONA] (CO), accertato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 2,15 circa.

Il presente procedimento trae origine da un intervento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nella notte del 22 settembre 2018, nel territorio comunale di Lomazzo, allorquando, verso le ore 2.15 circa di notte, gli agenti operanti ave- vano proceduto al controllo dell'autovettura Lancia Y targata [OSCURATO:TARGA], identifi- candone il conducente nell'odierno imputato.

Percepito un sentore di vino e avve- dutisi che lo stesso presentava "occhi un po' lucidi", i poliziotti avevano sottoposto l'uomo ad un accertamento alcolemico con apparecchiatura omologata, acclarando un tasso pari a 1,49 g/I nella prima misurazione e a 1,51 g/i nella seconda.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 17/5/2023, sull'appello propo- sto dall'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta al Marangoni a mesi due di arresto ed euro 1100 di ammenda, con- fermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Maran- goni, deducendo, i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo lamenta violazione di legge ed erronea applicazione della legge con riguardo all'art. 456 co. 2 cod. proc. pen., nonché all'art. 24 Cost e al mancato avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedi- mento con messa alla prova.

Per il ricorrente la Corte territoriale ha errato nel non dichiarare la nullità del decreto di giudizio immediato, per omessa indicazione dell'avviso, rivolto all'impu- tato. di poter chiedere ed ottenere la sospensione del procedimento penale con relativa messa alla prova.

Proprio sotto tale profilo, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 14/4/2020 n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.456, co. 2 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Con la sentenza sopra citata, i giudici delle leggi hanno ricordato la propria giurisprudenza circa l'assimilazione della messa alla prova agli altri riti utili alla definizione del procedimento in alternativa al modello dibattimentale.

Nel con- tempo, e sull'onda dei rilievi proposti, è stata evocata la giustizia che da lungo tempo qualifica l'accesso ai riti come rilevante modalità di esercizio del diritto di difesa (cfr. sent. nn 237 del 2012, n. 219 del 2004, 148 del 2004 e 497 del 1995.) Da ciò deriva per il ricorrente una palese violazione del diritto di difesa, in quanto l'imputato non è stato messo nella condizione di poter tutelare la propria posizione.

Con un secondo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione della legge con riguardo agli art. 168 bis cod. pen., nonché del principio del favor rei.

La Corte di Appello di Milano, alla luce delle motivazioni offerte con la sentenza impugnata, sarebbe incorsa in una violazione di legge proprio con riguardo all'isti- tuto della messa alla prova e, di conseguenza, avrebbe applicato una legge non favorevole all'imputato.

Ciò in quanto già durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado, l'imputato, attraverso la documentazione versata in atti, ebbe a for- nire prova delle numerose difficoltà a reperire un ente pronto ad accoglierlo, stante il periodo pandemico in atto.

Infine, la difesa ricorda che, in maniera esplicita, con le note difensive depositate in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha avanzato, ancora una volta, richiesta di sospensione del presente procedimento, con relativa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 168 bis cod. proc. pen.

La richiesta veniva, altresì, sposata in toto dallo stesso Procuratore Generale, il quale, in seno alla requisitoria scritta del 19/4/2023, con riferimento alla man- cata concessione dell'istituto di cui all'art. 168 bis, da parte del giudice di primo grado, così concludeva: «appare che essa possa essere accolta, anche perché co- munque più favorevole all'imputato».

In buona sostanza, nella vicenda de qua, la Corte di Appello di Milano avrebbe errato nel disattendere immotivatamente la richiesta di cui sopra, atteso che all'odierno imputato, di certo, andava applicata la legge più favorevole.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il PG presso questa Corte e il difensore del ricorrente hanno reso le con- clusioni scritte riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. In premessa, in relazione alla lamentata violazione dell'art. 24 Cost., va ricordato che la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

Il che non è avvenuto nel caso in esame.

Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti).

3. Orbene, quanto al primo motivo, come rileva correttamente la Corte terri- toriale nel confutare l'eccezione dì nullità afferente il decreto di giudizio immediato, la Corte costituzionale ha più volte affermato (da ultimo con la sentenza n. 19 del 2020) che «quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato ri- spetto alla fase dibattimentale, [ 3 la violazione della regola processuale che impone di dare all'imputato (esatto) avviso della sua facoltà comporta [...] la vio- lazione del diritto di difesa (sentenza n. 148 del 2004)) e che, pertanto, «l'omis- sione dell'avviso qui in considerazione non potrà che integrare una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.».

Tuttavia, in caso di opposizione al decreto penale di condanna con richiesta di giudizio imme- diato ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen., «il giudice emette decreto a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5" (co. 1, primo periodo)».

Per cui, escludendo dal novero delle disposizioni applicabili proprio il comma 2 dell'art. 456, la norma im- pone espressamente l'emissione di un decreto non comprensivo dell'avviso circa la facoltà di accesso a riti alternativi, poiché tale facoltà si esaurisce in sede di opposizione al decreto penale di condanna.

Questa ben precisa intenzione legislativa - come si legge condivisibilmente nella sentenza impugnata- trova conferma nel successivo comma 3 dell'art. 464 4 cod. proc. pen., in virtù del quale «nel giudizio conseguente all'opposizione, l'im- putato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richie- sta, né presentare domanda di oblazione».

4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Nel caso di specie, come rileva ancora la Corte lombarda, l'imputato era co- munque stato messo in grado di accedere all'istituto della messa alla prova, tanto è vero che aveva formulato la relativa domanda in sede di opposizione a decreto penale di condanna.

Nondimeno, dal chiesto beneficio il Marangoni veniva escluso, giacché non aveva dato mostra di attivarsi concretamente per l'individuazione dell'ente presso il quale svolgere la MAP, disattendendo gli oneri di allegazione contemplati in seno al comma 4 dell'art. 464 bis cod. proc. pen. (in sentenza richiamano all'uopo i verbali delle udienze 3.2.2021 e 8.6.2022), così inibendo al giudice il corretto esercizio del potere discrezionale previsto dal comma 3 dell'art. 464 quater codice procedura penale.

In ogni caso, la reiterazione della richiesta di messa alla prova -come si rileva ancora in sentenza- non ha formato oggetto di specifico motivo d'appello, venendo in luce solamente nelle note conclusive defensionali di data 11 maggio 2023, sem- pre non accompagnata dall'indicazione dell'ente e del programma.

E' vero -come si evince ex actis - che con l'opposizione a decreto penale del 5/11/2019 era stata allegata la richiesta avanzata all'UEPE e l'attestazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'UEPE stesso, ma, dopo i numerosi rinvii anche a causa del COVID, quell'istanza era stata rigettata dal GIP il 3/2/2021, con la contestuale emissione del decreto di giudizio immediato.

In sede di reiterazione della richiesta in dibattimento, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la nuova istanza di MPA doveva essere accompagnata quanto meno da una nuova richiesta all'UEPE, che, come riconosce anche il difensore nel ricorso, non c'è stata.

Ciò giusta la previsione dell'art. 464bis, comma 4, cod. proc. pen. secondo cui «All'i- stanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elabo- razione, la richiesta di elaborazione del predetto programma».

Correttamente, pertanto, la richiesta è stata rigettata nel solco della giuri- sprudenza di legittimità secondo cui è legittimo il rigetto della richiesta di sospen- sione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento o, quanto meno, della richiesta della sua elabora- zione all'ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibi- lità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9197 del 26/9/2019 dep. 2020 Milhadi, Rv. 278619 - 01).5.

In ultimo va rilevato che, ancorchè i fatti di cui all'imputazione risalgano al [OSCURATO:DATA_NASCITA], il reato non è prescritto, in quanto occorre considerare un anno e sei mesi di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado in quanto i fatti si sono realizzati nella piena vigenza del regime della prescrizione come delineato dalla

I. 103/2017 (c.d. legge Orlando) con i periodi di sospensione della prescrizione previsti dall'art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da tale legge (cfr. sul punto Sez. 4 n. 39170/2023).

6. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione o comunque l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Corno in data 26/10/2022, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.200 di ammenda - con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna - oltre al pagamento delle spese processuali e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto e pu- nito dall'art. 186, co. 2, lett. B) e comma 2 sexies cod. strada, per aver guidato l'autovettura Lancia Y targata [OSCURATO:TARGA], non di sua proprietà, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche evidenziando un tasso alcolemico pari a 1,49 g/i nella prima prova e 1,51 g/I nella seconda prova, rilevato con strumen- tazione modello [OSCURATO:PERSONA] 7110 MKIII matr. ARLJE-0024. Con l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies per aver commesso il fatto in orario notturno dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00. [OSCURATO:PERSONA] (CO), accertato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 2,15 circa. Il presente procedimento trae origine da un intervento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nella notte del 22 settembre 2018, nel territorio comunale di Lomazzo, allorquando, verso le ore 2.15 circa di notte, gli agenti operanti ave- vano proceduto al controllo dell'autovettura Lancia Y targata [OSCURATO:TARGA], identifi- candone il conducente nell'odierno imputato. Percepito un sentore di vino e avve- dutisi che lo stesso presentava "occhi un po' lucidi", i poliziotti avevano sottoposto l'uomo ad un accertamento alcolemico con apparecchiatura omologata, acclarando un tasso pari a 1,49 g/I nella prima misurazione e a 1,51 g/i nella seconda. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 17/5/2023, sull'appello propo- sto dall'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta al Marangoni a mesi due di arresto ed euro 1100 di ammenda, con- fermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Maran- goni, deducendo, i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo lamenta violazione di legge ed erronea applicazione della legge con riguardo all'art. 456 co. 2 cod. proc. pen., nonché all'art. 24 Cost e al mancato avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedi- mento con messa alla prova. Per il ricorrente la Corte territoriale ha errato nel non dichiarare la nullità del decreto di giudizio immediato, per omessa indicazione dell'avviso, rivolto all'impu- tato. di poter chiedere ed ottenere la sospensione del procedimento penale con relativa messa alla prova. Proprio sotto tale profilo, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 14/4/2020 n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.456, co. 2 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Con la sentenza sopra citata, i giudici delle leggi hanno ricordato la propria giurisprudenza circa l'assimilazione della messa alla prova agli altri riti utili alla definizione del procedimento in alternativa al modello dibattimentale. Nel con- tempo, e sull'onda dei rilievi proposti, è stata evocata la giustizia che da lungo tempo qualifica l'accesso ai riti come rilevante modalità di esercizio del diritto di difesa (cfr. sent. nn 237 del 2012, n. 219 del 2004, 148 del 2004 e 497 del 1995.) Da ciò deriva per il ricorrente una palese violazione del diritto di difesa, in quanto l'imputato non è stato messo nella condizione di poter tutelare la propria posizione. Con un secondo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione della legge con riguardo agli art. 168 bis cod. pen., nonché del principio del favor rei. La Corte di Appello di Milano, alla luce delle motivazioni offerte con la sentenza impugnata, sarebbe incorsa in una violazione di legge proprio con riguardo all'isti- tuto della messa alla prova e, di conseguenza, avrebbe applicato una legge non favorevole all'imputato. Ciò in quanto già durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado, l'imputato, attraverso la documentazione versata in atti, ebbe a for- nire prova delle numerose difficoltà a reperire un ente pronto ad accoglierlo, stante il periodo pandemico in atto. Infine, la difesa ricorda che, in maniera esplicita, con le note difensive depositate in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha avanzato, ancora una volta, richiesta di sospensione del presente procedimento, con relativa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 168 bis cod. proc. pen. La richiesta veniva, altresì, sposata in toto dallo stesso Procuratore Generale, il quale, in seno alla requisitoria scritta del 19/4/2023, con riferimento alla man- cata concessione dell'istituto di cui all'art. 168 bis, da parte del giudice di primo grado, così concludeva: «appare che essa possa essere accolta, anche perché co- munque più favorevole all'imputato». In buona sostanza, nella vicenda de qua, la Corte di Appello di Milano avrebbe errato nel disattendere immotivatamente la richiesta di cui sopra, atteso che all'odierno imputato, di certo, andava applicata la legge più favorevole. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte e il difensore del ricorrente hanno reso le con- clusioni scritte riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. In premessa, in relazione alla lamentata violazione dell'art. 24 Cost., va ricordato che la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Il che non è avvenuto nel caso in esame. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti). 3. Orbene, quanto al primo motivo, come rileva correttamente la Corte terri- toriale nel confutare l'eccezione dì nullità afferente il decreto di giudizio immediato, la Corte costituzionale ha più volte affermato (da ultimo con la sentenza n. 19 del 2020) che «quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato ri- spetto alla fase dibattimentale, [ 3 la violazione della regola processuale che impone di dare all'imputato (esatto) avviso della sua facoltà comporta [...] la vio- lazione del diritto di difesa (sentenza n. 148 del 2004)) e che, pertanto, «l'omis- sione dell'avviso qui in considerazione non potrà che integrare una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.». Tuttavia, in caso di opposizione al decreto penale di condanna con richiesta di giudizio imme- diato ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen., «il giudice emette decreto a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5" (co. 1, primo periodo)». Per cui, escludendo dal novero delle disposizioni applicabili proprio il comma 2 dell'art. 456, la norma im- pone espressamente l'emissione di un decreto non comprensivo dell'avviso circa la facoltà di accesso a riti alternativi, poiché tale facoltà si esaurisce in sede di opposizione al decreto penale di condanna. Questa ben precisa intenzione legislativa - come si legge condivisibilmente nella sentenza impugnata- trova conferma nel successivo comma 3 dell'art. 464 4 cod. proc. pen., in virtù del quale «nel giudizio conseguente all'opposizione, l'im- putato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richie- sta, né presentare domanda di oblazione». 4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Nel caso di specie, come rileva ancora la Corte lombarda, l'imputato era co- munque stato messo in grado di accedere all'istituto della messa alla prova, tanto è vero che aveva formulato la relativa domanda in sede di opposizione a decreto penale di condanna. Nondimeno, dal chiesto beneficio il Marangoni veniva escluso, giacché non aveva dato mostra di attivarsi concretamente per l'individuazione dell'ente presso il quale svolgere la MAP, disattendendo gli oneri di allegazione contemplati in seno al comma 4 dell'art. 464 bis cod. proc. pen. (in sentenza richiamano all'uopo i verbali delle udienze 3.2.2021 e 8.6.2022), così inibendo al giudice il corretto esercizio del potere discrezionale previsto dal comma 3 dell'art. 464 quater codice procedura penale. In ogni caso, la reiterazione della richiesta di messa alla prova -come si rileva ancora in sentenza- non ha formato oggetto di specifico motivo d'appello, venendo in luce solamente nelle note conclusive defensionali di data 11 maggio 2023, sem- pre non accompagnata dall'indicazione dell'ente e del programma. E' vero -come si evince ex actis - che con l'opposizione a decreto penale del 5/11/2019 era stata allegata la richiesta avanzata all'UEPE e l'attestazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'UEPE stesso, ma, dopo i numerosi rinvii anche a causa del COVID, quell'istanza era stata rigettata dal GIP il 3/2/2021, con la contestuale emissione del decreto di giudizio immediato. In sede di reiterazione della richiesta in dibattimento, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la nuova istanza di MPA doveva essere accompagnata quanto meno da una nuova richiesta all'UEPE, che, come riconosce anche il difensore nel ricorso, non c'è stata. Ciò giusta la previsione dell'art. 464bis, comma 4, cod. proc. pen. secondo cui «All'i- stanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elabo- razione, la richiesta di elaborazione del predetto programma». Correttamente, pertanto, la richiesta è stata rigettata nel solco della giuri- sprudenza di legittimità secondo cui è legittimo il rigetto della richiesta di sospen- sione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento o, quanto meno, della richiesta della sua elabora- zione all'ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibi- lità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9197 del 26/9/2019 dep. 2020 Milhadi, Rv. 278619 - 01).5. In ultimo va rilevato che, ancorchè i fatti di cui all'imputazione risalgano al [OSCURATO:DATA_NASCITA], il reato non è prescritto, in quanto occorre considerare un anno e sei mesi di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado in quanto i fatti si sono realizzati nella piena vigenza del regime della prescrizione come delineato dalla I. 103/2017 (c.d. legge Orlando) con i periodi di sospensione della prescrizione previsti dall'art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da tale legge (cfr. sul punto Sez. 4 n. 39170/2023). 6. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e c
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