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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14297/2026

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nmarco [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 10855/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10855/2022 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.” (già“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.”), con sedein Ragusa, in persona del socio accomandatario gerente protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Stabile, con studio in Ragusa, elettivamente domiciliata pressol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzi pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù dideliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 26 aprile 2022,n. 209, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Ragusa (presso gli Uffici dell’AvvocaturaNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026Comunale), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Magnano di [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia il 23 novembre 2021, n. 10437/6/2021,notificata il 18 febbraio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

La “[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.”(già “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.”) haproposto ricorso per la cassazione della sentenza depositatadalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 23novembre 2021, n. 10437/6/2021, notificata il 18 febbraio2022, che, in controversia su impugnazione dell’avviso diaccertamento n.

L1638T/2017 del 29 settembre 2017 da partedel Comune di Ragusa nei confronti della “LEGNAMIDISTEFANO di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.”, notificato il 13ottobre 2017, per l’omesso versamento della TARSU relativaagli anni 2011 e 2012, nella misura complessiva di €28.465,80, con riguardo ad un immobile sito nel medesimoComune alla Contrada s.n. e censito in catasto con le particelle121, 275 e 276 del folio 48, in relazione a “superfici scoperteoperative” per mq. 4.413,58, ha rigettato l’appello propostodalla medesima nei confronti del Comune di Ragusa avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diRagusa il 18 giugno 2019, n. 673/3/2019, con condanna allarifusione delle spese giudiziali.Numero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorsooriginario della contribuente - sul presupposto: a) che l’avvisodi accertamento era stato regolarmente notificato allacontribuente a mezzo pec; b) che, in ogni caso, anche a volerritenere l’inesistenza o la nullità della notifica, la conoscenzadell’avviso di accertamento era idonea a fa decorrere il termineper l’impugnazione; c) che l’avviso di accertamento era statoemesso prima del compiuto decorso del termine quinquennaledi decadenza per l’esercizio del potere impositivo; d) chel’avviso di accertamento era stato adeguatamente motivato; e)che la contribuente non aveva documentato di aver presentatola dichiarazione necessaria per beneficiare della riduzione odell’esenzione in relazione alle “aree scoperte non operative”.3.

Il Comune di Ragusa ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 1,comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, incombinato disposto con l’art. 7-quater del d.l. 22 ottobre 2016,n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre2016, n. 225, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di appello che la proposizione del ricorso costituiscasanatoria del vizio di inesistenza (o nullità) della notificaeffettuata a mezzo pec in assenza di specifica norma abilitativaante 2017.2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 La censura attinge il passaggio (par. 3) della sentenzaimpugnata, in cui si afferma che «sono irricevibili le censureriguardanti la validità della notifica dell’atto impugnato, attesoNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026che qualsivoglia vizio della notifica risulterebbe comunquesanato, per raggiungimento dello scopo, dalla avvenutaimpugnazione dell’atto. (…) Né a diversa conclusione puògiungersi assumendo che, nel caso di specie, la noti-ficasarebbe non nulla, ma inesistente, atteso che, anche inpresenza di una notifica del tutto mancante o inesistente, lapiena e incontestata conoscenza dell’atto impugnato è idoneaa far decorrere il termine di impugnazione fungendo daequipollente della notifica radicalmente carente».2.3 Secondo la prospettazione della ricorrente (pagina 15 delricorso), «in assenza di una disposizione normativa specificache legittimi l’utilizzo di tale sistema di notificazione (almomento della notifica dell’avviso di accertamento, il 13ottobre 2016, nel nostro ordinamento tributario l’unicadisposizione che consentisse agli enti di notificare aicontribuenti atti attraverso gli indirizzi di posta elettronicacertificata, è contenuto nel secondo comma dell’articolo 26 deldpr 602/1973 che si applica unicamente alle cartelle esattorialie non può essere certamente esteso agli avvisi diaccertamento)».2.4 In sintesi, la tesi della ricorrente è che la notifica a mezzopec dell’atto impositivo ante 13 ottobre 2016 sarebbeinesistente, per cui il vizio non potrebbe essere sanato dallaproposizione del ricorso.2.5 Secondo questa Corte, però, in base alla disciplina postadal “codice dell'amministrazione digitale”, ancor prima dellanovella dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ad operadell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179,e dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. 13 dicembre 2017, n.217, e della stessa introduzione di un sesto comma nell'art. 60del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad opera dell'art. 7-Numero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026quater, commi 6 e 7, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193,convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.225, agli enti locali doveva ritenersi consentita la notifica deipropri atti impositivi a mezzo pec (in termini: Cass., Sez. Trib.,12 agosto 2025, n. 23166).Per cui, non vi è alcun dubbio sulla piena legittimità dellanotifica in contestazione.3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 14del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivemodificazioni, e 817 cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere state erroneamenteinterpretate dal giudice di appello le disposizioni in materia ditassazione delle aree scoperte, non avendo tenuto contodell’esenzione prevista per quelle “pertinenziali”.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 A dire della ricorrente: «In proposito non può [non]osservarsi come i giudici del gravame abbiano erroneamenteinterpretato le disposizioni in materia di tassazione delle areescoperte.

Infatti l’articolo 14, comma 4 del DL 201/2011 e lesuccessive modificazioni, espressamente escludono dallatassazione le aree scoperte “pertinenziali (prima escluse datassazione unicamente per gli immobili ad uso abitativo).

Inrealtà nel caso di specie il contribuente aveva distinto,aree pertinenziali, intese, giusta la definizione del codice civile,quelle “destinate in modo durevole a servizio o ad ornamentodi un’altra cosa” (art. 817 c.c.), da quelle specificamenteoperative, e come tali tassabili.

Ma i giudici sono partitidall’erroneo presupposto che tutte le aree esterne siNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026presumano operative e che, di conseguenza, spetti alcontribuente la prova del contrario».3.3 Ora, la TARSU è dovuta, a norma dell'art. 62 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, per l'occupazione o la detenzione dilocali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusionedelle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) edei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare usocui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettivecondizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: taliesclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo lanorma una presunzione iuris tantum di produttività, superabilesolo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponealtresì che le circostanze escludenti la produttività e latassabilità siano dedotte nella “denuncia originaria" o in quella"di variazione", e siano debitamente riscontrate in base adelementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idoneadocumentazione (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460;Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2022, n. 37022; Cass., Sez.Trib., 17 maggio 2023, n. 13613; Cass., Sez. Trib., 17settembre 2024, n. 24964; Cass., Sez. Trib., 14 dicembre2025, n. 32584; Cass., Sez. Trib., 30 marzo 2026, n. 7639).Deve qui precisarsi che la mancanza del primo di questirequisiti, e cioè la denuncia o la variazione, non è emendabilein giudizio, mentre, in caso di contestazione, lo è il secondorequisito, e cioè la prova della effettiva destinazione dei localio delle aree.

Le deroghe indicate dall’art. 62, comma 2, deld.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non operano, infatti, in viaautomatica in base alla mera sussistenza delle previstesituazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare irelativi presupposti, poiché sull’interessato grava, in uno conl'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 15 novembreNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/20261993, n. 507, un onere d'informazione, al fine di ottenerel'esclusione delle aree indicate dalla superficie tassabile.

Percui, se la parte non assolve a detto onere di preventivainformazione, la relativa circostanza non può essere fattavalere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.

Ladenuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare aconoscenza dell’ente impositore quali sono i locali o le areeoccupati o detenuti e quelli per i quali sussistono - secondo ilcontribuente - i requisiti della esenzione, così da consentireall’ente di avere un quadro completo della produzione di rifiutisul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gliopportuni controlli nonché di organizzare la gestione delservizio; al tempo stesso essa integra la dichiarazione dellavolontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati comesuperficie non tassabile.

Per queste ragioni, la sua carenza nonè emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento aglianni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione,nei termini previsti dall’art 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, della denuncia o della variazione.

Solo se il contribuenteha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, incaso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche ingiudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali o dellearee (in termini: Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2022, n.37022).3.4 Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamenteritenuto, in linea e sintonia con tali principi, che «Quanto alleinvocate riduzioni ed esenzioni, in relazione alle supposte aree“non operative”, va osservato che il contribuente è tenuto alpagamento della tassa in virtù del mero fatto, incontroverso,di possedere gli immobili tassati.

La spettanza delle esenzionie delle riduzioni invocate avrebbe dovuto essere comprovataNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026dal contribuente e rappresentata all’ente in sede didichiarazione, sì da consentire al Comune di effettuare lerelative verifiche preventive».4.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 1, comma161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in combinatodisposto con l’art. 70, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507, interpretato alla luce degli artt. 817 e 818 cod. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente escluso dal giudice di appello chel’ente impositore era incorso in decadenza dall’esercizio delpotere di accertamento per la TARSU relativa all’anno 2011.4.1 Il predetto motivo è fondato.4.2 Secondo il tenore della censura: «La sentenza è illegittimain parte qua atteso che le aree di cui si controverte erano areepertinenziali e pertanto alcun obbligo di dichiarazione dovevaessere imputato in capo al contribuente.

In ogni caso laLegnami Distefano aveva dichiarato le aree interne e ladichiarazione era stata effettuata; al massimo si poterebbeparlare di infedele dichiarazione atteso che soltanto una partedelle aree tassabile era stata dichiarata».4.3 Nella specie, l’avviso di accertamento era stato notificato il13 ottobre 2017.

Trattandosi di infedele dichiarazione, iltermine quinquennale di decadenza sarebbe decorso per laTARSU relativa all’anno 2011.Dunque, i soggetti passivi dell'imposta devono presentare alComune, «entro il 20 gennaio successivo all'iniziodell'occupazione o detenzione», una denuncia unica dei locali edelle aree tassabili.

Tale denuncia ha effetto anche per gli annisuccessivi, qualora le condizioni di tassabilità rimanganoinvariate.

In caso contrario il contribuente è tenuto adenunciare, nelle medesime forme, le variazioni relative aiNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026locali e alle aree che comportino un maggior ammontare dellatassa o comunque influiscano sull'applicazione, e riscossione,del tributo (art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507).

Si è, infatti, già precisato che, per ogni anno solare,sussiste una distinta obbligazione tributaria (art. 64, comma 1,del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507), sicché, come accade nelcaso di totale omissione della dichiarazione, anche nel caso incui l'iniziale denuncia sia infedele (o incompleta), ilcontribuente non è liberato dall'obbligo di presentare ladenuncia, corretta e completa, perché tale obbligo permane esi rinnova di anno in anno, tant'è che la sua inottemperanza èsanzionata dall'art. 76 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,per ogni anno in cui la denuncia non è presentata.

Qualora,dunque, il contribuente effettui una iniziale denuncia infedele(o incompleta) e negli anni successivi resti inerte, in questianni, non presentando la dichiarazione dovuta, si trova nellastessa condizione di chi abbia omesso di presentarla (Cass.,Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre11 2020, n. 22900; Cass., Sez. Trib., 1 settembre 2022, nn.25694 e 25695; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2024, n. 16105;Cass., Sez. Trib., 5 novembre 2025, n. 29520; Cass., Sez.Trib., 11 aprile 2026, n. 9130).4.4 La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligodi denuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed areetassabili va presentata al Comune «entro il 20 gennaiosuccessivo all’inizio dell’occupazione o detenzione» (art. 70,comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), impone didifferenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia incorso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, primadel 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificatain epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenzaNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026decorre dall’anno corrente, nel secondo caso, dal 20 gennaiodell’anno successivo (Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, n.12795; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass.,Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile2020, n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255;Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24giugno 2021, n. 18070; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n.19531; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22694; Cass., Sez.Trib., 22 marzo 2024, n. 7824; Cass., Sez. Trib., 12 novembre2024, nn. 29124 e 29204; Cass., Sez. Trib., 15 marzo 2025,nn. 6927 e 6929).La Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettatonormativo che fa riferimento al «20 gennaio successivoall’inizio dell’occupazione o detenzione», e non anche al 20gennaio «dell’anno» successivo all’inizio dell’occupazione odetenzione, - ed ha rimarcato che laddove il legislatore avesseinteso postergare il momento dichiarativo «all’annosuccessivo» l’avrebbe espressamente previsto, così come èavvenuto, ad esempio, con l’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, che, in tema di ICI, dispone che «isoggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nelterritorio dello Stato, … entro il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso haavuto inizio”» cioè l’anno successivo a quello oggetto diimposizione (Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224).Per cui, si deve disattendere l’orientamento ormai minoritariodi questa Corte (in tal senso: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018,n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass.,Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900), secondo il qualel'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'iniziodell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque,Numero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con ilcorollario che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno diriferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denunciadeve essere presentata entro il 20 gennaio dell'annosuccessivo, iniziando a decorrere da tale data, per l'enteimpositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.4.5 Posto, quindi, che, in tema di TARSU, il tenore letteraledella disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art.70, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cuila denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comuneentro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione odetenzione, impone di differenziare la detenzione ooccupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periododi imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cuitale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primocaso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, decorre dall'anno corrente,nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo, nel casodi specie, in cui è stata presentata denuncia infedele dallacontribuente per la continuità del possesso, considerando lanotifica dell’atto impositivo al 13 ottobre 2017, la decadenzaera ormai maturata al 31 dicembre 2016 per la TARSU relativaall’anno 2011.4.6 Ne discende che la sentenza impugnata ha contravvenutoa tale principio, laddove si è ritenuto che «il termine per lapresentazione della denuncia cade, ex art. 70 co.

I d.lgs.507/93, al 20 gennaio dell’anno successivo a quello dispettanza del tributo, senza che rilevi l’eventuale iniziodell’occupazione in epoca antecedente.

Pertanto, nel caso dispecie, il suddetto termine quinquennale veniva a scadere, perNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026l’anno 2011, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]», considerando, quindi, dovutal’intera annualità e (implicitamente, in punto di fatto) che ilpossesso era iniziato prima del 20 gennaio dell’anno 2011 ereputando, in diritto, che il dies a quo del periodo di cinqueanni andasse computato dal 20 gennaio successivo a quellodell’anno d’imposta.5.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del terzo motivo e l’infondatezza deirestanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro talilimiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazioneal motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti infatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.384, secondo comma, cod. proc. civ., con pronuncia diaccoglimento parziale del ricorso originario della contribuentecon riferimento alla TARSU relativa all’anno 2011, di cui si deveescludere la debenza.6.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra leparti delle spese dell’intero giudizio (sia per i gradi di merito,che per il grado di legittimità).Alla luce del principio enunciato di recente dalle Sezioni Unitedi questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali,l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di unadomanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciprocasoccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di unapluralità di domande contrapposte formulate nel medesimoprocesso tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimentodi un'unica domanda articolata in più capi, e non consente,quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondoNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 31 ottobre 2022, n.32061), si può ritenere che l’impugnazione di uno o più avvisidi accertamento con riguardo a diverse annate del medesimotributo integri un’unica domanda articolata in una pluralità dicapi, rispetto alla quale il parziale accoglimento (anche per unasingola annata) costituisce idonea giustificazione allacompensazione delle spese giudiziali (Cass., Sez. Trib., 20agosto 2024, n. 22951; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2025, n.15897; Cass., Sez. Trib., 31 marzo 2026, n. 7774).

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo e rigetta i restanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario nei limitispecificati in motivazione; compensa tra le parti le spesedell’intero giudizio.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nmarco [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 10855/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10855/2022 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.” (già“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.”), con sedein Ragusa, in persona del socio accomandatario gerente protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Stabile, con studio in Ragusa, elettivamente domiciliata pressol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzi pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù dideliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 26 aprile 2022,n. 209, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Ragusa (presso gli Uffici dell’AvvocaturaNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026Comunale), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Magnano di [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia il 23 novembre 2021, n. 10437/6/2021,notificata il 18 febbraio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];1. La “[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.”(già “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.”) haproposto ricorso per la cassazione della sentenza depositatadalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 23novembre 2021, n. 10437/6/2021, notificata il 18 febbraio2022, che, in controversia su impugnazione dell’avviso diaccertamento n. L1638T/2017 del 29 settembre 2017 da partedel Comune di Ragusa nei confronti della “LEGNAMIDISTEFANO di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.”, notificato il 13ottobre 2017, per l’omesso versamento della TARSU relativaagli anni 2011 e 2012, nella misura complessiva di €28.465,80, con riguardo ad un immobile sito nel medesimoComune alla Contrada s.n. e censito in catasto con le particelle121, 275 e 276 del folio 48, in relazione a “superfici scoperteoperative” per mq. 4.413,58, ha rigettato l’appello propostodalla medesima nei confronti del Comune di Ragusa avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diRagusa il 18 giugno 2019, n. 673/3/2019, con condanna allarifusione delle spese giudiziali.Numero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorsooriginario della contribuente - sul presupposto: a) che l’avvisodi accertamento era stato regolarmente notificato allacontribuente a mezzo pec; b) che, in ogni caso, anche a volerritenere l’inesistenza o la nullità della notifica, la conoscenzadell’avviso di accertamento era idonea a fa decorrere il termineper l’impugnazione; c) che l’avviso di accertamento era statoemesso prima del compiuto decorso del termine quinquennaledi decadenza per l’esercizio del potere impositivo; d) chel’avviso di accertamento era stato adeguatamente motivato; e)che la contribuente non aveva documentato di aver presentatola dichiarazione necessaria per beneficiare della riduzione odell’esenzione in relazione alle “aree scoperte non operative”.3. Il Comune di Ragusa ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 1,comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, incombinato disposto con l’art. 7-quater del d.l. 22 ottobre 2016,n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre2016, n. 225, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di appello che la proposizione del ricorso costituiscasanatoria del vizio di inesistenza (o nullità) della notificaeffettuata a mezzo pec in assenza di specifica norma abilitativaante 2017.2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 La censura attinge il passaggio (par. 3) della sentenzaimpugnata, in cui si afferma che «sono irricevibili le censureriguardanti la validità della notifica dell’atto impugnato, attesoNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026che qualsivoglia vizio della notifica risulterebbe comunquesanato, per raggiungimento dello scopo, dalla avvenutaimpugnazione dell’atto. (…) Né a diversa conclusione puògiungersi assumendo che, nel caso di specie, la noti-ficasarebbe non nulla, ma inesistente, atteso che, anche inpresenza di una notifica del tutto mancante o inesistente, lapiena e incontestata conoscenza dell’atto impugnato è idoneaa far decorrere il termine di impugnazione fungendo daequipollente della notifica radicalmente carente».2.3 Secondo la prospettazione della ricorrente (pagina 15 delricorso), «in assenza di una disposizione normativa specificache legittimi l’utilizzo di tale sistema di notificazione (almomento della notifica dell’avviso di accertamento, il 13ottobre 2016, nel nostro ordinamento tributario l’unicadisposizione che consentisse agli enti di notificare aicontribuenti atti attraverso gli indirizzi di posta elettronicacertificata, è contenuto nel secondo comma dell’articolo 26 deldpr 602/1973 che si applica unicamente alle cartelle esattorialie non può essere certamente esteso agli avvisi diaccertamento)».2.4 In sintesi, la tesi della ricorrente è che la notifica a mezzopec dell’atto impositivo ante 13 ottobre 2016 sarebbeinesistente, per cui il vizio non potrebbe essere sanato dallaproposizione del ricorso.2.5 Secondo questa Corte, però, in base alla disciplina postadal “codice dell'amministrazione digitale”, ancor prima dellanovella dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ad operadell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179,e dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. 13 dicembre 2017, n.217, e della stessa introduzione di un sesto comma nell'art. 60del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad opera dell'art. 7-Numero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026quater, commi 6 e 7, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193,convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.225, agli enti locali doveva ritenersi consentita la notifica deipropri atti impositivi a mezzo pec (in termini: Cass., Sez. Trib.,12 agosto 2025, n. 23166).Per cui, non vi è alcun dubbio sulla piena legittimità dellanotifica in contestazione.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 14del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivemodificazioni, e 817 cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere state erroneamenteinterpretate dal giudice di appello le disposizioni in materia ditassazione delle aree scoperte, non avendo tenuto contodell’esenzione prevista per quelle “pertinenziali”.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 A dire della ricorrente: «In proposito non può [non]osservarsi come i giudici del gravame abbiano erroneamenteinterpretato le disposizioni in materia di tassazione delle areescoperte. Infatti l’articolo 14, comma 4 del DL 201/2011 e lesuccessive modificazioni, espressamente escludono dallatassazione le aree scoperte “pertinenziali (prima escluse datassazione unicamente per gli immobili ad uso abitativo). Inrealtà nel caso di specie il contribuente aveva distinto,aree pertinenziali, intese, giusta la definizione del codice civile,quelle “destinate in modo durevole a servizio o ad ornamentodi un’altra cosa” (art. 817 c.c.), da quelle specificamenteoperative, e come tali tassabili. Ma i giudici sono partitidall’erroneo presupposto che tutte le aree esterne siNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026presumano operative e che, di conseguenza, spetti alcontribuente la prova del contrario».3.3 Ora, la TARSU è dovuta, a norma dell'art. 62 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, per l'occupazione o la detenzione dilocali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusionedelle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) edei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare usocui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettivecondizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: taliesclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo lanorma una presunzione iuris tantum di produttività, superabilesolo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponealtresì che le circostanze escludenti la produttività e latassabilità siano dedotte nella “denuncia originaria" o in quella"di variazione", e siano debitamente riscontrate in base adelementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idoneadocumentazione (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460;Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2022, n. 37022; Cass., Sez.Trib., 17 maggio 2023, n. 13613; Cass., Sez. Trib., 17settembre 2024, n. 24964; Cass., Sez. Trib., 14 dicembre2025, n. 32584; Cass., Sez. Trib., 30 marzo 2026, n. 7639).Deve qui precisarsi che la mancanza del primo di questirequisiti, e cioè la denuncia o la variazione, non è emendabilein giudizio, mentre, in caso di contestazione, lo è il secondorequisito, e cioè la prova della effettiva destinazione dei localio delle aree. Le deroghe indicate dall’art. 62, comma 2, deld.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non operano, infatti, in viaautomatica in base alla mera sussistenza delle previstesituazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare irelativi presupposti, poiché sull’interessato grava, in uno conl'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 15 novembreNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/20261993, n. 507, un onere d'informazione, al fine di ottenerel'esclusione delle aree indicate dalla superficie tassabile. Percui, se la parte non assolve a detto onere di preventivainformazione, la relativa circostanza non può essere fattavalere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. Ladenuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare aconoscenza dell’ente impositore quali sono i locali o le areeoccupati o detenuti e quelli per i quali sussistono - secondo ilcontribuente - i requisiti della esenzione, così da consentireall’ente di avere un quadro completo della produzione di rifiutisul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gliopportuni controlli nonché di organizzare la gestione delservizio; al tempo stesso essa integra la dichiarazione dellavolontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati comesuperficie non tassabile. Per queste ragioni, la sua carenza nonè emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento aglianni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione,nei termini previsti dall’art 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, della denuncia o della variazione. Solo se il contribuenteha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, incaso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche ingiudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali o dellearee (in termini: Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2022, n.37022).3.4 Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamenteritenuto, in linea e sintonia con tali principi, che «Quanto alleinvocate riduzioni ed esenzioni, in relazione alle supposte aree“non operative”, va osservato che il contribuente è tenuto alpagamento della tassa in virtù del mero fatto, incontroverso,di possedere gli immobili tassati. La spettanza delle esenzionie delle riduzioni invocate avrebbe dovuto essere comprovataNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026dal contribuente e rappresentata all’ente in sede didichiarazione, sì da consentire al Comune di effettuare lerelative verifiche preventive».4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 1, comma161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in combinatodisposto con l’art. 70, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507, interpretato alla luce degli artt. 817 e 818 cod. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente escluso dal giudice di appello chel’ente impositore era incorso in decadenza dall’esercizio delpotere di accertamento per la TARSU relativa all’anno 2011.4.1 Il predetto motivo è fondato.4.2 Secondo il tenore della censura: «La sentenza è illegittimain parte qua atteso che le aree di cui si controverte erano areepertinenziali e pertanto alcun obbligo di dichiarazione dovevaessere imputato in capo al contribuente. In ogni caso laLegnami Distefano aveva dichiarato le aree interne e ladichiarazione era stata effettuata; al massimo si poterebbeparlare di infedele dichiarazione atteso che soltanto una partedelle aree tassabile era stata dichiarata».4.3 Nella specie, l’avviso di accertamento era stato notificato il13 ottobre 2017. Trattandosi di infedele dichiarazione, iltermine quinquennale di decadenza sarebbe decorso per laTARSU relativa all’anno 2011.Dunque, i soggetti passivi dell'imposta devono presentare alComune, «entro il 20 gennaio successivo all'iniziodell'occupazione o detenzione», una denuncia unica dei locali edelle aree tassabili. Tale denuncia ha effetto anche per gli annisuccessivi, qualora le condizioni di tassabilità rimanganoinvariate. In caso contrario il contribuente è tenuto adenunciare, nelle medesime forme, le variazioni relative aiNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026locali e alle aree che comportino un maggior ammontare dellatassa o comunque influiscano sull'applicazione, e riscossione,del tributo (art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507). Si è, infatti, già precisato che, per ogni anno solare,sussiste una distinta obbligazione tributaria (art. 64, comma 1,del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507), sicché, come accade nelcaso di totale omissione della dichiarazione, anche nel caso incui l'iniziale denuncia sia infedele (o incompleta), ilcontribuente non è liberato dall'obbligo di presentare ladenuncia, corretta e completa, perché tale obbligo permane esi rinnova di anno in anno, tant'è che la sua inottemperanza èsanzionata dall'art. 76 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,per ogni anno in cui la denuncia non è presentata. Qualora,dunque, il contribuente effettui una iniziale denuncia infedele(o incompleta) e negli anni successivi resti inerte, in questianni, non presentando la dichiarazione dovuta, si trova nellastessa condizione di chi abbia omesso di presentarla (Cass.,Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre11 2020, n. 22900; Cass., Sez. Trib., 1 settembre 2022, nn.25694 e 25695; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2024, n. 16105;Cass., Sez. Trib., 5 novembre 2025, n. 29520; Cass., Sez.Trib., 11 aprile 2026, n. 9130).4.4 La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligodi denuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed areetassabili va presentata al Comune «entro il 20 gennaiosuccessivo all’inizio dell’occupazione o detenzione» (art. 70,comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), impone didifferenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia incorso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, primadel 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificatain epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenzaNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026decorre dall’anno corrente, nel secondo caso, dal 20 gennaiodell’anno successivo (Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, n.12795; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass.,Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile2020, n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255;Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24giugno 2021, n. 18070; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n.19531; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22694; Cass., Sez.Trib., 22 marzo 2024, n. 7824; Cass., Sez. Trib., 12 novembre2024, nn. 29124 e 29204; Cass., Sez. Trib., 15 marzo 2025,nn. 6927 e 6929).La Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettatonormativo che fa riferimento al «20 gennaio successivoall’inizio dell’occupazione o detenzione», e non anche al 20gennaio «dell’anno» successivo all’inizio dell’occupazione odetenzione, - ed ha rimarcato che laddove il legislatore avesseinteso postergare il momento dichiarativo «all’annosuccessivo» l’avrebbe espressamente previsto, così come èavvenuto, ad esempio, con l’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, che, in tema di ICI, dispone che «isoggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nelterritorio dello Stato, … entro il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso haavuto inizio”» cioè l’anno successivo a quello oggetto diimposizione (Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224).Per cui, si deve disattendere l’orientamento ormai minoritariodi questa Corte (in tal senso: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018,n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass.,Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900), secondo il qualel'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'iniziodell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque,Numero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con ilcorollario che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno diriferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denunciadeve essere presentata entro il 20 gennaio dell'annosuccessivo, iniziando a decorrere da tale data, per l'enteimpositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.4.5 Posto, quindi, che, in tema di TARSU, il tenore letteraledella disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art.70, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cuila denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comuneentro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione odetenzione, impone di differenziare la detenzione ooccupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periododi imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cuitale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primocaso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, decorre dall'anno corrente,nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo, nel casodi specie, in cui è stata presentata denuncia infedele dallacontribuente per la continuità del possesso, considerando lanotifica dell’atto impositivo al 13 ottobre 2017, la decadenzaera ormai maturata al 31 dicembre 2016 per la TARSU relativaall’anno 2011.4.6 Ne discende che la sentenza impugnata ha contravvenutoa tale principio, laddove si è ritenuto che «il termine per lapresentazione della denuncia cade, ex art. 70 co. I d.lgs.507/93, al 20 gennaio dell’anno successivo a quello dispettanza del tributo, senza che rilevi l’eventuale iniziodell’occupazione in epoca antecedente. Pertanto, nel caso dispecie, il suddetto termine quinquennale veniva a scadere, perNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026l’anno 2011, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]», considerando, quindi, dovutal’intera annualità e (implicitamente, in punto di fatto) che ilpossesso era iniziato prima del 20 gennaio dell’anno 2011 ereputando, in diritto, che il dies a quo del periodo di cinqueanni andasse computato dal 20 gennaio successivo a quellodell’anno d’imposta.5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del terzo motivo e l’infondatezza deirestanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro talilimiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazioneal motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti infatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.384, secondo comma, cod. proc. civ., con pronuncia diaccoglimento parziale del ricorso originario della contribuentecon riferimento alla TARSU relativa all’anno 2011, di cui si deveescludere la debenza.6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra leparti delle spese dell’intero giudizio (sia per i gradi di merito,che per il grado di legittimità).Alla luce del principio enunciato di recente dalle Sezioni Unitedi questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali,l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di unadomanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciprocasoccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di unapluralità di domande contrapposte formulate nel medesimoprocesso tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimentodi un'unica domanda articolata in più capi, e non consente,quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondoNumero registro generale 10855/2022Numero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 14297/2026Data pubblicazione 14/05/2026comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n.32061), si può ritenere che l’impugnazione di uno o più avvisidi accertamento con riguardo a diverse annate del medesimotributo integri un’unica domanda articolata in una pluralità dicapi, rispetto alla quale il parziale accoglimento (anche per unasingola annata) costituisce idonea giustificazione allacompensazione delle spese giudiziali (Cass., Sez. Trib., 20agosto 2024, n. 22951; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2025, n.15897; Cass., Sez. Trib., 31 marzo 2026, n. 7774). P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo e rigetta i restanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario nei limitispecificati in motivazione; compensa tra le parti le spesedell’intero giudizio.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 14297/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris