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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 33206/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diRoma, ha respinto il reclamo presentato nell’interesse [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 35-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza di Viterbo del 12 febbraio 2024 con il quale non gli è statoconsentito di prendere visione di un ricorso relativo ad altro detenuto, allegatoad una missiva inviatagli dal fratello [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con ununico motivo la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord.pen., in relazione all’art. 24 Cost., nonché la mancanza, la contraddittorietà o lamanifesta illogicità della motivazione.Il ricorrente, per il tramite del difensore, deduce violazione di legge inrelazione al provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimentodefinitivo della corrispondenza in entrata inviata dal fratello FerdinandoCesarano, detenuto presso l’istituto penitenziario di Opera e anch’egli sottopostoal regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.Espone la difesa che, a seguito del trattenimento provvisorio dispostodalla Casa circondariale di Viterbo, il Magistrato di sorveglianza aveva ordinato iltrattenimento definitivo della corrispondenza concernente copia di attiprocessuali, sul rilievo dell’assenza dell’attestazione di autenticità da parte deldifensore o dell’ufficio giudiziario e della conseguente possibilità che i documentipresentassero alterazioni finalizzate a veicolare indebite comunicazioni.Il ricorrente lamenta il fatto che la missiva avesse già superato il visto dicontrollo in uscita presso l’istituto penitenziario di Opera e deduce che l’attotrattenuto era costituito da una sentenza della Corte EDU.Assume, inoltre, che il rigetto del reclamo sia stato pronunciato inviolazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, poiché ilprovvedimento impugnato non avrebbe dato conto degli elementi concreti daiquali desumere il pericolo per una delle esigenze indicate dall’art. 18-ter ord.pen., limitandosi a mere indicazioni di sospetto.Eccepisce, in particolare, che la mancanza dell’attestazione di autenticitàdell’atto non avrebbe potuto legittimare il trattenimento della corrispondenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Il tema del trattenimento della corrispondenza tra detenuti è statorecentemente oggetto di specifico approfondimento nelle sentenze di questaCorte Sez.

I n. 14173 del 26 febbraio 2026, Sarcone, non mass e Sez. 1, n.13360 del 26/02/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289801 – 01, in relazione a duefattispecie concernenti la trasmissione di corrispondenza, in particolare di attigiudiziari, al detenuto da parte del difensore.Quanto al dato normativo, questa Corte ha evidenziato che la disciplinadella corrispondenza dei detenuti è dettata dall'art. 18-ter Ord. pen., comemodificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38 reg. esec. ord. pen.La prima disposizione - dedicata alle «limitazioni e controlli dellacorrispondenza» - prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini odi prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto»è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a vistodi controllo, nonché controllare il contenuto delle buste; al comma 5 stabilisceche il Magistrato di sorveglianza (competente nei confronti dei condannati, degliinternati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado)qualora ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnatao inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta; e che, in taleevenienza, il detenuto e l'internato debbano essere immediatamente informati.Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che iltrattenimento può essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicatidal comma 1 dell'art. 18-ter, Ord. pen. e perciò quando l'autorità giudiziariaritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relativealle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica checostituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo (cfr. ades.

Sez. 1, n. 39497 del 7/07/2023, P.G. in proc.

Cospito, in motiv. § 2.Quanto alle comunicazioni con l'esterno ed alla possibilità di tenerecorrispondenza epistolare da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale dicui all'art. 41-bis Ord. pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizioneprevede «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quellacon i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventicompetenza in materia di giustizia».Si è osservato che tale disposizione nulla stabilisce in ordineall'operazione successiva al controllo sulla corrispondenza, ed in particolare circala disciplina del trattenimento della stessa, sicché la giurisprudenza di legittimitàha ritenuto che ad essa, stante il suo stretto collegamento funzionale con il vistodi censura, si applichi la disciplina generale dettata dagli artt. 18-ter Ord. pen. e38 reg. esec. ord. pen. e che, pertanto, tale trattenimento può essere dispostoquando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'Autorità giudiziariaritenga che sussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicatedall'art. 18-ter, comma 1, ord. pen., di cui deve dare conto con una motivazioneche indichi gli elementi concreti da cui tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n.51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 48365 del21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978-01): tale verifica, demandata in sede dinecessario controllo giurisdizionale, al Magistrato di sorveglianza, non puòprescindere da un obbligo di motivazione, sia pur sintetico e calibrato sulleeventuali esigenze investigative e di segretezza per possibili indagini ulteriori incorso sui contenuti della corrispondenza (così Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019,Ulteriore limitazione concernente la corrispondenza dei detenuti sottopostia regime speciale è dettata dall'art. 18 della Circolare del DAP n. 3676/6126 del2/10/2017, recante disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivospeciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., il quale esclude la possibilità per idetenuti/internati di spedire la corrispondenza epistolare priva di indicazione delmittente.Quanto alla corrispondenza in arrivo priva di mittente, la disposizione inparola stabilisce che la stessa non deve essere consegnata al detenuto/internato,ma deve essere direttamente inoltrata all'Autorità giudiziaria per ledeterminazioni di competenza.Questa Corte ha altresì evidenziato che secondo quanto ricordato dallaCorte costituzionale nella sentenza n. 122 del 2017 e riconosciuto dalla stessagiurisprudenza di legittimità, la nozione di «corrispondenza» in senso strettodeve ritenersi limitata alle forme di comunicazione del pensiero a personedeterminate, tramite scritti, sostitutive della comunicazione verbale, estrumentali al mantenimento delle relazioni interpersonali e affettive, conesclusione, quindi, della «trasmissione» di supporti materiali contenentiinformazioni o espressioni del pensiero di soggetti «diversi» rispetto al mittentee/o al destinatario (Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv.261858-‘1; più di recente, Sez. 1, n. 47185 del 18/11/2021, Ministero dellagiustizia in proc.

Madonia, non mass.; Sez. 1, n. 5211 del 10/9/2019, dep. 2020,Attanasio, Rv. 278365-01, relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste oscritti, ricondotti a forme particolari di comunicazione non rientranti nelladisciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen.).Tale nozione è stata, tuttavia, estesa anche al «carteggio afferente atti edocumenti giudiziari e/o processuali» tra il detenuto e il difensore, definita come«corrispondenza per ragioni di giustizia».Con specifico riferimento alla corrispondenza tra il detenuto e il difensore– fattispecie che non viene in rilievo nel caso in esame, sulla quale risulta in ognicaso utile soffermarsi – si è rilevato che l’art. 16.4 della Circolare delDipartimento dell'Amministrazione penitenziaria relativa alla «organizzazione delcircuito detentivo speciale previsto dall'art. 41- bis», rubricato «consegna atti edocumenti processuali», prevede che per i detenuti sottoposti al regimedifferenziato, «il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processualiche il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasionedegli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che sitratta di corrispondenza per ragioni di giustizia» ai sensi degli artt. 103 cod.proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen.Quest'ultimo articolo, in particolare, prevede, al comma 1, che la bustadella corrispondenza tra l’imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nomee il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale deldifensore; c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con lasottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenzasi riferisce.

Inoltre, il comma 2 puntualizza che «quando mittente è il difensore,la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense diappartenenza o da un suo delegato».Si è osservato che quest’ultimo adempimento è di particolare rilievoperché – come rimarcato in una precedente pronuncia di questa Corte –“trasferisce su un soggetto ‘esterno’ una importante funzione di garanzia(attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva, come conseguenza,la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell'art. 103, comma6, cod. proc. pen.” (così Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Adinolfi, non mass.).Infine, nei casi in cui l’imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che«l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla bustachiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro dellacorrispondenza».

Inoltre, il citato art. 16.4 della circolare del D.A.P., proseguestabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenzaall'esercizio del diritto di difesa, deve «essere indicato il numero delprocedimento penale a cui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttoredell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento»(comma 2), E «allo stesso modo si procederà nel caso in cui il detenuto/internatovoglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fatto applicazionela norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi» (comma 3);ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di una lettura degli atti.Nelle sentenze Sez.

I n. 14173 del 26 febbraio 2026, Sarcone, non mass eSez. 1, n. 13360 del 26/02/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289801 – 01, si è dunque,affermato che anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari aldetenuto ristretto in regime di art. 41-bis ord. pen. si applicano le disposizionidettate in materia di corrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che talidocumenti non configurino una «corrispondenza» in senso stretto.

Nondimeno,proprio il complesso degli adempimenti previsti dalla menzionata circolare,funzionale all'esecuzione delle verifiche necessarie a riscontrare la strettapertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all'eserciziodelle facoltà difensive, dimostra che anche l'esercizio delle prerogative difensivedeve inquadrarsi in un assetto regolativo mirante a evitare forme di abuso.Ciò in quanto non ogni comunicazione con il difensore può essere, anchein astratto, consentita, essendovi la necessità di una stretta funzionalizzazionetra la comunicazione, e dunque anche in forma di corrispondenza, e l'esercizio difacoltà difensive.

Per tale ragione è stata affermata la legittimità della decisionecon cui la direzione del carcere aveva richiesto al difensore di un detenuto di45, la conformità della copia all'originale dell’atto giudiziario oggetto di consegna(Sez. 1, n. 23820 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279580-01; Sez. 1, n. 21737 del20/02/2019, cit. non mass.: fattispecie relativa a missiva trasmessa in viaordinaria senza alcuna attestazione circa la effettiva provenienza della stessa daldifensore contenente atti processuali).

E in altre occasioni è stato ritenutolegittimo il mancato inoltro di un compact disc inviato dal difensore a undetenuto in considerazione del fatto che il supporto era vuoto e che, pertanto,non si era in presenza di una comunicazione qualificabile come corrispondenzagiudiziaria (Sez. 1, n. 47184 del 18/11/2021, cit.; Sez. 1, n. 1901 del30/9/2020, dep. 2021, Attanasio, non mass.).3.Tanto precisato, deve rilevarsi che i principi affermati dalle pronuncerichiamate trovano applicazione anche nel caso di specie, che concerne latrasmissione a un detenuto sottoposto al regime differenziato di corrispondenzaavente ad oggetto atti giudiziari, nella specie un ricorso giudiziario e unasentenza della Corte EDU, da parte di altro detenuto, anch’egli ristretto nelmedesimo regime speciale.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma haconfermato l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, rilevando che ladocumentazione trasmessa dal fratello del ricorrente, detenuto presso la casa direclusione di Opera e parimenti sottoposto al regime differenziato, non provenivadall’ufficio emittente né dal difensore di fiducia e risultava, pertanto, priva dila conseguenza che, attraverso eventuali interpolazioni del contenuto, ladocumentazione avrebbe potuto essere utilizzata quale strumento di veicolazionedi comunicazioni illecite.Il Tribunale ha altresì evidenziato che tra gli atti trasmessi figurava unricorso riferito a una terza persona, prospettandosi così il rischio che il Cesaranopotesse acquisire conoscenza di vicende verificatesi all’esterno dell’istitutopenitenziario.

Né può omettersi di rilevare che il ricorrente non ha neppurededotto alcuna documentata ragione idonea a giustificare la trasmissione dellasentenza della Corte EDU e del ricorso concernente un soggetto terzo,omettendo di allegare circostanze atte a ricondurre l’invio di tali atti a specificheesigenze difensive.Anche nella fattispecie in esame, la mancanza di attestazionedell’autenticità degli atti trasmessi rende legittimo il relativo trattenimento,trattandosi di un adempimento formale funzionale alla verifica della natura delladocumentazione inoltrata e dell’assenza di alterazioni del testo suscettibili diessere utilizzate per veicolare informazioni non consentite.Ne consegue che i principi enunciati da questa Corte trovano applicazioneal caso di specie a prescindere dalla circostanza che la missiva non provenga daldifensore, posto che la ragione giustificativa del trattenimento rimane lamedesima ed è rappresentata dall’assenza di un’attestazione di conformitàall’originale della documentazione trasmessa.In continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte, devepertanto affermarsi il principio di diritto secondo cui in tema di ordinamentopenitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziariotrasmesso da un detenuto a un altro detenuto sottoposto al regime detentivodifferenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., in ragione della mancanza ditrattandosi di un adempimento formale funzionale alla verifica della natura delladocumentazione trasmessa e dell’assenza di alterazioni del testo suscettibili diveicolare informazioni non consentite.Di conseguenza, ribadendo quanto già affermato nelle sentenze Sez.

I n.14173 del 26 febbraio 2026, Sarcone, non mass e Sez. 1, n. 13360 del26/02/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289801 – 01, va disatteso il principio affermato daSez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia, non mass., in motiv. § 3.2,secondo cui «se non vi è motivo concreto di dubitare non già della 'provenienza'del documento, quanto della 'assenza di manipolazioni' di un testo cheapparentemente consiste nella copia di un provvedimento giurisdizionale, ilTribunale di Sorveglianza non potrebbe legittimamente disporre il trattenimentodella missiva.

Ove si dubiti della conformità al testo rispetto a quello originale ilTribunale è tenuto: a) ad indicare in modo specifico i punti che destano sospetto;b) a realizzare le opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibiledisporre l'acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzodella cancelleria del giudice che lo ha emesso».[OSCURATO:PERSONA] non condivide tale precedente arresto giacché esso finiscecol gravare di adempimenti defaticanti e comunque non dovuti un organogiurisdizionale e le cancellerie giudiziarie degli uffici emittenti gli le decisioni e glicorrispondenza.4.

Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 del TRIB. SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diRoma, ha respinto il reclamo presentato nell’interesse [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 35-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza di Viterbo del 12 febbraio 2024 con il quale non gli è statoconsentito di prendere visione di un ricorso relativo ad altro detenuto, allegatoad una missiva inviatagli dal fratello [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con ununico motivo la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord.pen., in relazione all’art. 24 Cost., nonché la mancanza, la contraddittorietà o lamanifesta illogicità della motivazione.Il ricorrente, per il tramite del difensore, deduce violazione di legge inrelazione al provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimentodefinitivo della corrispondenza in entrata inviata dal fratello FerdinandoCesarano, detenuto presso l’istituto penitenziario di Opera e anch’egli sottopostoal regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.Espone la difesa che, a seguito del trattenimento provvisorio dispostodalla Casa circondariale di Viterbo, il Magistrato di sorveglianza aveva ordinato iltrattenimento definitivo della corrispondenza concernente copia di attiprocessuali, sul rilievo dell’assenza dell’attestazione di autenticità da parte deldifensore o dell’ufficio giudiziario e della conseguente possibilità che i documentipresentassero alterazioni finalizzate a veicolare indebite comunicazioni.Il ricorrente lamenta il fatto che la missiva avesse già superato il visto dicontrollo in uscita presso l’istituto penitenziario di Opera e deduce che l’attotrattenuto era costituito da una sentenza della Corte EDU.Assume, inoltre, che il rigetto del reclamo sia stato pronunciato inviolazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, poiché ilprovvedimento impugnato non avrebbe dato conto degli elementi concreti daiquali desumere il pericolo per una delle esigenze indicate dall’art. 18-ter ord.pen., limitandosi a mere indicazioni di sospetto.Eccepisce, in particolare, che la mancanza dell’attestazione di autenticitàdell’atto non avrebbe potuto legittimare il trattenimento della corrispondenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Il tema del trattenimento della corrispondenza tra detenuti è statorecentemente oggetto di specifico approfondimento nelle sentenze di questaCorte Sez. I n. 14173 del 26 febbraio 2026, Sarcone, non mass e Sez. 1, n.13360 del 26/02/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289801 – 01, in relazione a duefattispecie concernenti la trasmissione di corrispondenza, in particolare di attigiudiziari, al detenuto da parte del difensore.Quanto al dato normativo, questa Corte ha evidenziato che la disciplinadella corrispondenza dei detenuti è dettata dall'art. 18-ter Ord. pen., comemodificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38 reg. esec. ord. pen.La prima disposizione - dedicata alle «limitazioni e controlli dellacorrispondenza» - prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini odi prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto»è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a vistodi controllo, nonché controllare il contenuto delle buste; al comma 5 stabilisceche il Magistrato di sorveglianza (competente nei confronti dei condannati, degliinternati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado)qualora ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnatao inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta; e che, in taleevenienza, il detenuto e l'internato debbano essere immediatamente informati.Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che iltrattenimento può essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicatidal comma 1 dell'art. 18-ter, Ord. pen. e perciò quando l'autorità giudiziariaritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relativealle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica checostituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo (cfr. ades. Sez. 1, n. 39497 del 7/07/2023, P.G. in proc. Cospito, in motiv. § 2.Quanto alle comunicazioni con l'esterno ed alla possibilità di tenerecorrispondenza epistolare da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale dicui all'art. 41-bis Ord. pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizioneprevede «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quellacon i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventicompetenza in materia di giustizia».Si è osservato che tale disposizione nulla stabilisce in ordineall'operazione successiva al controllo sulla corrispondenza, ed in particolare circala disciplina del trattenimento della stessa, sicché la giurisprudenza di legittimitàha ritenuto che ad essa, stante il suo stretto collegamento funzionale con il vistodi censura, si applichi la disciplina generale dettata dagli artt. 18-ter Ord. pen. e38 reg. esec. ord. pen. e che, pertanto, tale trattenimento può essere dispostoquando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'Autorità giudiziariaritenga che sussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicatedall'art. 18-ter, comma 1, ord. pen., di cui deve dare conto con una motivazioneche indichi gli elementi concreti da cui tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n.51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 48365 del21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978-01): tale verifica, demandata in sede dinecessario controllo giurisdizionale, al Magistrato di sorveglianza, non puòprescindere da un obbligo di motivazione, sia pur sintetico e calibrato sulleeventuali esigenze investigative e di segretezza per possibili indagini ulteriori incorso sui contenuti della corrispondenza (così Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019,Ulteriore limitazione concernente la corrispondenza dei detenuti sottopostia regime speciale è dettata dall'art. 18 della Circolare del DAP n. 3676/6126 del2/10/2017, recante disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivospeciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., il quale esclude la possibilità per idetenuti/internati di spedire la corrispondenza epistolare priva di indicazione delmittente.Quanto alla corrispondenza in arrivo priva di mittente, la disposizione inparola stabilisce che la stessa non deve essere consegnata al detenuto/internato,ma deve essere direttamente inoltrata all'Autorità giudiziaria per ledeterminazioni di competenza.Questa Corte ha altresì evidenziato che secondo quanto ricordato dallaCorte costituzionale nella sentenza n. 122 del 2017 e riconosciuto dalla stessagiurisprudenza di legittimità, la nozione di «corrispondenza» in senso strettodeve ritenersi limitata alle forme di comunicazione del pensiero a personedeterminate, tramite scritti, sostitutive della comunicazione verbale, estrumentali al mantenimento delle relazioni interpersonali e affettive, conesclusione, quindi, della «trasmissione» di supporti materiali contenentiinformazioni o espressioni del pensiero di soggetti «diversi» rispetto al mittentee/o al destinatario (Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv.261858-‘1; più di recente, Sez. 1, n. 47185 del 18/11/2021, Ministero dellagiustizia in proc. Madonia, non mass.; Sez. 1, n. 5211 del 10/9/2019, dep. 2020,Attanasio, Rv. 278365-01, relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste oscritti, ricondotti a forme particolari di comunicazione non rientranti nelladisciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen.).Tale nozione è stata, tuttavia, estesa anche al «carteggio afferente atti edocumenti giudiziari e/o processuali» tra il detenuto e il difensore, definita come«corrispondenza per ragioni di giustizia».Con specifico riferimento alla corrispondenza tra il detenuto e il difensore– fattispecie che non viene in rilievo nel caso in esame, sulla quale risulta in ognicaso utile soffermarsi – si è rilevato che l’art. 16.4 della Circolare delDipartimento dell'Amministrazione penitenziaria relativa alla «organizzazione delcircuito detentivo speciale previsto dall'art. 41- bis», rubricato «consegna atti edocumenti processuali», prevede che per i detenuti sottoposti al regimedifferenziato, «il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processualiche il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasionedegli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che sitratta di corrispondenza per ragioni di giustizia» ai sensi degli artt. 103 cod.proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen.Quest'ultimo articolo, in particolare, prevede, al comma 1, che la bustadella corrispondenza tra l’imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nomee il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale deldifensore; c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con lasottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenzasi riferisce. Inoltre, il comma 2 puntualizza che «quando mittente è il difensore,la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense diappartenenza o da un suo delegato».Si è osservato che quest’ultimo adempimento è di particolare rilievoperché – come rimarcato in una precedente pronuncia di questa Corte –“trasferisce su un soggetto ‘esterno’ una importante funzione di garanzia(attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva, come conseguenza,la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell'art. 103, comma6, cod. proc. pen.” (così Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Adinolfi, non mass.).Infine, nei casi in cui l’imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che«l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla bustachiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro dellacorrispondenza». Inoltre, il citato art. 16.4 della circolare del D.A.P., proseguestabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenzaall'esercizio del diritto di difesa, deve «essere indicato il numero delprocedimento penale a cui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttoredell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento»(comma 2), E «allo stesso modo si procederà nel caso in cui il detenuto/internatovoglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fatto applicazionela norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi» (comma 3);ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di una lettura degli atti.Nelle sentenze Sez. I n. 14173 del 26 febbraio 2026, Sarcone, non mass eSez. 1, n. 13360 del 26/02/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289801 – 01, si è dunque,affermato che anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari aldetenuto ristretto in regime di art. 41-bis ord. pen. si applicano le disposizionidettate in materia di corrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che talidocumenti non configurino una «corrispondenza» in senso stretto. Nondimeno,proprio il complesso degli adempimenti previsti dalla menzionata circolare,funzionale all'esecuzione delle verifiche necessarie a riscontrare la strettapertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all'eserciziodelle facoltà difensive, dimostra che anche l'esercizio delle prerogative difensivedeve inquadrarsi in un assetto regolativo mirante a evitare forme di abuso.Ciò in quanto non ogni comunicazione con il difensore può essere, anchein astratto, consentita, essendovi la necessità di una stretta funzionalizzazionetra la comunicazione, e dunque anche in forma di corrispondenza, e l'esercizio difacoltà difensive. Per tale ragione è stata affermata la legittimità della decisionecon cui la direzione del carcere aveva richiesto al difensore di un detenuto di45, la conformità della copia all'originale dell’atto giudiziario oggetto di consegna(Sez. 1, n. 23820 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279580-01; Sez. 1, n. 21737 del20/02/2019, cit. non mass.: fattispecie relativa a missiva trasmessa in viaordinaria senza alcuna attestazione circa la effettiva provenienza della stessa daldifensore contenente atti processuali). E in altre occasioni è stato ritenutolegittimo il mancato inoltro di un compact disc inviato dal difensore a undetenuto in considerazione del fatto che il supporto era vuoto e che, pertanto,non si era in presenza di una comunicazione qualificabile come corrispondenzagiudiziaria (Sez. 1, n. 47184 del 18/11/2021, cit.; Sez. 1, n. 1901 del30/9/2020, dep. 2021, Attanasio, non mass.).3.Tanto precisato, deve rilevarsi che i principi affermati dalle pronuncerichiamate trovano applicazione anche nel caso di specie, che concerne latrasmissione a un detenuto sottoposto al regime differenziato di corrispondenzaavente ad oggetto atti giudiziari, nella specie un ricorso giudiziario e unasentenza della Corte EDU, da parte di altro detenuto, anch’egli ristretto nelmedesimo regime speciale.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma haconfermato l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, rilevando che ladocumentazione trasmessa dal fratello del ricorrente, detenuto presso la casa direclusione di Opera e parimenti sottoposto al regime differenziato, non provenivadall’ufficio emittente né dal difensore di fiducia e risultava, pertanto, priva dila conseguenza che, attraverso eventuali interpolazioni del contenuto, ladocumentazione avrebbe potuto essere utilizzata quale strumento di veicolazionedi comunicazioni illecite.Il Tribunale ha altresì evidenziato che tra gli atti trasmessi figurava unricorso riferito a una terza persona, prospettandosi così il rischio che il Cesaranopotesse acquisire conoscenza di vicende verificatesi all’esterno dell’istitutopenitenziario. Né può omettersi di rilevare che il ricorrente non ha neppurededotto alcuna documentata ragione idonea a giustificare la trasmissione dellasentenza della Corte EDU e del ricorso concernente un soggetto terzo,omettendo di allegare circostanze atte a ricondurre l’invio di tali atti a specificheesigenze difensive.Anche nella fattispecie in esame, la mancanza di attestazionedell’autenticità degli atti trasmessi rende legittimo il relativo trattenimento,trattandosi di un adempimento formale funzionale alla verifica della natura delladocumentazione inoltrata e dell’assenza di alterazioni del testo suscettibili diessere utilizzate per veicolare informazioni non consentite.Ne consegue che i principi enunciati da questa Corte trovano applicazioneal caso di specie a prescindere dalla circostanza che la missiva non provenga daldifensore, posto che la ragione giustificativa del trattenimento rimane lamedesima ed è rappresentata dall’assenza di un’attestazione di conformitàall’originale della documentazione trasmessa.In continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte, devepertanto affermarsi il principio di diritto secondo cui in tema di ordinamentopenitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziariotrasmesso da un detenuto a un altro detenuto sottoposto al regime detentivodifferenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., in ragione della mancanza ditrattandosi di un adempimento formale funzionale alla verifica della natura delladocumentazione trasmessa e dell’assenza di alterazioni del testo suscettibili diveicolare informazioni non consentite.Di conseguenza, ribadendo quanto già affermato nelle sentenze Sez. I n.14173 del 26 febbraio 2026, Sarcone, non mass e Sez. 1, n. 13360 del26/02/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289801 – 01, va disatteso il principio affermato daSez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia, non mass., in motiv. § 3.2,secondo cui «se non vi è motivo concreto di dubitare non già della 'provenienza'del documento, quanto della 'assenza di manipolazioni' di un testo cheapparentemente consiste nella copia di un provvedimento giurisdizionale, ilTribunale di Sorveglianza non potrebbe legittimamente disporre il trattenimentodella missiva. Ove si dubiti della conformità al testo rispetto a quello originale ilTribunale è tenuto: a) ad indicare in modo specifico i punti che destano sospetto;b) a realizzare le opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibiledisporre l'acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzodella cancelleria del giudice che lo ha emesso».[OSCURATO:PERSONA] non condivide tale precedente arresto giacché esso finiscecol gravare di adempimenti defaticanti e comunque non dovuti un organogiurisdizionale e le cancellerie giudiziarie degli uffici emittenti gli le decisioni e glicorrispondenza.4. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33206/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris