CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 26227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n. 979/2016 della Corte d’Appello di Catania, pubblicata in data 17.10.2016, N.R.G. 1223/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.06.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], già titolare di una doppia posizione organizzativa (di seguito, p.o.), quale preposto ai [OSCURATO:PERSONA] (di seguito S.D.) ed al Corpo di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito P.M.) presso il Comune di Fiumefreddo, ha agito nei confronti di tale ente, con due cause, poi riunite, esponendo: -che dapprima gli era stata revocata la p.o. di preposto al S.D. per incrementare i servizi di vigilanza e viabilità propri dell’altra posizione; -che era stata poi revocata anche l’altra p.o. e ciò sul presupposto che, essendo stato istituito un ufficio acquisti, le corrispondenti funzioni, attribuite ad altro funzionario munito di p.o., il settore della P.M. aveva assunto carattere di marginalità; il ricorrente aveva quindi chiesto, in un primo giudizio, l’accertamento del diritto al mantenimento di quella p.o. di preposto alla P.M., stante l’apicalità rispetto allo specifico settore, con attribuzione delle differenze retributive ed il risarcimento del danno per i comportamenti lesivi posti in essere nei suoi confronti; nell’altro giudizio, poi riunito al primo, il ricorrente aveva rivendicato alcune differenze retributive e in particolare, per quanto qui ancora interessa: -il diritto a percepire, nel pregresso periodo del duplice incarico, la retribuzione di posizione fissa mediante la sommatoria delle misure stabilite dal comitato di valutazione per le due p.o., nei limiti del massimale comunale; - il diritto a percepire, eventualmente a titolo di danno, la parte variabile della retribuzione di risultato, non corrisposta nel 2002 per mancata fissazione degli obiettivi e dunque per inadempimento datoriale; - le differenze per la retribuzione di risultato del 2002 - 2004, corrisposta in misura ridotta in ragione di errori e parzialità valutative posti in essere ai suoi danni; 2. il Tribunale di Catania, decidendo le due cause riunite, ha accolto la domanda con riferimento al diritto all’attribuzione della p.o., rigettando le altre pretese, ma poi la Corte d’Appello della medesima città, in parziale riforma della prima pronuncia, ha rigettato integralmente le domande del ricorrente; 3. il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quindici motivi, resistito da controricorso del Comune. il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso; non è vero infatti quanto afferma il ricorrente in memoria, ovverosia che, essendo stato il ricorso notificato il 3.1.2017, il controricorso dovesse essere notificato entro il 23.1.2017, perché il termine di cui all’art. 370 c.p.c. è di venti giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso; il termine di deposito del ricorso è di venti giorni dalla notifica di esso e dunque il termine per la notifica del controricorso è di quaranta giorni dalla notifica stessa, rispettati; il termine per il deposito del controricorso è poi di venti giorni dalla sua notifica e dunque il deposito del ricorso che la memoria indica essere avvenuto il 20.2.2017 è tempestivo; 2. i primi nove motivi di ricorsoriguardano la questione in merito al rivendicato diritto al mantenimento della p.o. in capo al ricorrente; 3. sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto che, pur in assenza di dirigenti comunali ed in presenza delle responsabilità tipiche della posizione rivestita, tra la preposizione al vertice della P.M. e la posizione di responsabile di un settore vi fosse differenza, in quanto, mentre veniva mantenuta l’autonomia nella gestione tecnico-operativa, era venuta a mancare, in ragione degli interventi riorganizzativi sul piano delle procedure, la potestà di compiere atti di gestione finanziaria ed impegni di spesa, sicché sarebbero mancati i presupposti per la conferma della p.o.; 4. il primo motivo ed il secondo motivo sono basati sulla medesima rubrica, con riferimento, attraverso il richiamo all’art. 360 n. 4 c.p.c., alla violazione e falsa applicazione dell’art. 434, co.2, n. 1 e 2, c.p.c., degli artt. 329, 99 e 112 c.p.c., oltre che dell’art. 111, co. 2 e 6, e dell’art. 24 della Costituzione, con error in procedendo e nullità della sentenza; i due motivi sono argomentati sostenendo che il Tribunale aveva fondato l’accoglimento, in fatto, sul mantenimento di autonomia e responsabilità in capo al Comandante della P.M. (secondo motivo) e, in diritto, sul disposto dell’art. 49, co. 5, dello Statuto del Comune, che legava l’attribuzione della posizione p.o. all’incarico in sé di responsabilità di settore (primo motivo); si deve premettere, secondo quanto precisato da Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”; nel caso di specie, è evidente che il gravame in appello, negli stessi passi riportati dal ricorrente per cassazione, conteneva l’affermazione di una facoltà del Comune di non riconoscere la p.o., per il ritenuto carattere marginale della preposizione alla P.M., una volta ridisegnato il quadro delle regole di gestione delle spese e quindi, in diritto, sostenendosi l’esistenza di una discrezionalità dell’ente in tal senso; ciò, senza ulteriori formalismi, era del tutto idoneo a riaprire il dibattito sulla fondatezza giuridica o meno, da ogni punto di vista e sulla base di qualsiasi disposto normativo o fonte di obblighi; non vi è dunque alcuna violazione delle norme sul codice di rito, in quanto la Corte di merito ha doverosamente affrontato il merito della questione sostanziale ad essa rimessa, in osservanza dell’effetto devolutivo dell’appello e tanto meno senza alcun contrasto con le norme costituzionali sul giusto processo; i due motivi vanno dunque disattesi; 5. ciò posto, va quindi portata attenzione preliminare sul quarto motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 111, co. 2 e 6, della Costituzione, vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge, violazione dell’art.115 c.p.c. e 116, co., 1, e 113, co. 1, c.p.c., riferendo il tutto all’art. 360 n. 4 c.p.c.; al di là di inconferenti richiami a vizi procedurali e motivazionali, il motivo sviluppa ampiamente argomenti di diritto, con richiamo alle norme di legge e di contrattazione collettiva, in ordine alla necessità di riconoscere la posizione organizzativa a chi fosse, come pacificamente era il ricorrente, preposto ad una struttura apicale quale è quella di capo della P.M. ciò consente la riqualificazione e del motivo quale denuncia di violazione della normativa sostanziale che regola la fattispecie, secondo il paradigma dell’art. 360 n. 3 c.p.c. ed in tali termini la censura è fondata; 6. la ricostruzione normativa deve prendere le mosse dalla previsione dell’art. 209 d. lgs. 267/2000, secondo la quale, in assenza di dirigenti, pacifica nel caso di specie, è consentito di attribuire gli incarichi ai preposti ai servizi; coerentemente, secondo l’art. 15 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] di comparto, “negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999”; l’art. 8 del CCNL 1999, così richiamato, prevede, per quanto qui interessa, tra le ipotesi da cui può derivare l’attribuzione della p.o., quella dello “svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa”; 7. l’assetto normativo di quanto interessato dalla fattispecie, è stato ampiamente definito dai precedenti di questa S.C. [OSCURATO:PERSONA]. 15 luglio 2010, n. 16580 ha precisato che un Corpo di P.M. "a norma della L. 7 marzo 1986, n. 65 (Leg ge - Quadro sull’ordinamento della polizia municipale) può essere istituito (art. 7) solo quando il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti”, sicché “la legge ha delimitato esplicitamente il proprio ambito di applicazione individuando un presupposto (l’esistenza di un corpo di polizia municipale) e le condizioni (tassative) perché tale presupposto possa sussistere (l’esistenza di almeno sette addetti al servizio di polizia municipale)”. Cass. 18 giugno 2019, n. 16312, nel riprendere argomenti del citato precedente, ha poi precisato che “ove risulti inapplicabile per difetto del requisito numerico la norma speciale (alla quale rinvia l'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001), la disciplina dell'organizzazione degli uffici degli enti locali va tratta dal d.lgs. n. 267/2000 che, nell'abrogare la legge n. 142/1990 ..., ha attribuito alla potestà regolamentare degli enti territoriali l'ordinamento degli uffici e del personale, precisando, peraltro, che la potestà stessa, in ragione dell'affermata applicabilità del «d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni» nonché delle «altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni» (art. 88), deve essere esercitata «tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale» (art. 88, comma 2)”, rimarcando che "il richiamato rapporto fra le fonti è stato ribadito dal d.lgs. n. 165/2001 che ha previsto, all'art. 70, comma 3, che «il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267» e ribadendo che “anche per il personale del comparto autonomie locali, pertanto, il legislatore ha affidato la materia degli inquadramenti allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico (Cass. S.U. n. 16038/2010), limitando il potere unilaterale del datore di lavoro pubblico, il quale «ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato», con la conseguenza che «è nullo l'atto in deroga anche in melius alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241, dovendosi escludere che la RA. Possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva» (Cass. S.U. n. 21744/2009)”; Cass. 12 luglio 2022, n. 22017, sulla base di tali precedenti, ha poi concluso che "i servizi di Polizia municipale o sono esercitati (sussistendone i presupposti) attraverso un vero e proprio Corpo di Polizia municipale o sono esercitati attraverso una delle strutture (area/servizi) in cui è organizzato il Comune, non potendosi dare tra l’una e l’altra ipotesi soluzioni intermedie”; 8. muovendo da tali precedenti, va tuttavia aggiunto che la preposizione ad un “Corpo” di P.M., quale definito dalla L. 65/1986 e nella ricorrenza dei presupposti richiesti da tale legge, in coerenza peraltro con la legge regionale siciliana (L.R. n. 17 del 1990), integra gli estremi della p.o. secondo la contrattazione collettiva; l'art. 9 della L. 65/1986 prevede che il Comandante del Corpo di P.M. è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; l’esistenza di un rapporto diretto tra il Sindaco ed il Comandante esclude che vi possa essere interferenza nel nucleo proprio dell’attività di quest’ultimo da parte di altri dirigenti o funzionari e ciò in sé radica l’ipotesi prevista dall’art. 8 del CCNL cit. della “direzione di unità organizzative di particolare complessità”, mentre l’ “autonomia gestionale ed organizzativa”, ivi parimenti richiesta non sta necessariamente ad individuare una totale autonomia sotto il profilo delle spese, essendo sufficiente ad integrare quel requisito “gestionale” la responsabilità e conseguente autonomia sul piano della conduzione, sotto ogni profilo, del Corpo, con riferimento ai profili dell’ordine e della sicurezza pubblica, sotto l’egida degli indirizzi del Sindaco e con la disponibilità comunque, all’evidenza, di risorse strumentali e di personale; va poi da sé, su tali presupposti, l’ “apicalità” di cui è menzione, al fine di individuare le pp.oo., nell’art. 15 del CCNL 2004, cit.; 9. riportando il caso di specie a tale assetto normativo, è evidente l’errore della Corte territoriale, in quanto essa, pur facendo sempre riferimento ad un “Corpo” di P.M., cui il ricorrente era preposto, ha negato l’esistenza di una posizione organizzativa, che invece è riconosciuta dalla contrattazione collettiva; 8. ciò comporta la cassazione della sentenza e l’assorbimento del terzo motivo, in cui si menzionano difetti motivazionali su delibere e vicende, in realtà pacifiche e di cui lo stesso ricorrente si duole, quale la istituzione di una diversa p.o. per le spese, anche della P.M., così come assorbiti sono i motivi dal quinto al nono, riguardanti (il quinto ed il sesto) fatti e questioni di epoca (anni anteriori al 2002) antecedente a quelli cui si riferisce la causa (che risale alla sottrazione successiva della p.o., nel 2005-2006) e questioni, in ordine all’interferenza delle riorganizzazioni comunali rispetto alla competenza sulle spese, che non appaiono in sé decisive; 10. il decimo motivo e l’undicesimo motivo sono destinati alla questione sull’indennità di posizione “fissa” per il 2002-2005, ovverosia per il periodo in cui il ricorrente era stato titolare di due pp.oo., quella di preposto al Corpo di P.M. e quella di preposto ai [OSCURATO:PERSONA]; in fatto è accaduto, come riepiloga la Corte d’Appello, che ad una p.o. era stato attribuito, in sede di pesatura, il valore di euro 9.037,00 ed all’altra quello di euro 5.411,62 che, sommati, avrebbero dato un importo di euro 14.459,62; il ricorrente non pretende quell’importo totale, ma ritiene che gli sia dovuta la somma di euro 12.911,46, pari al massimo fissato dal Comune, mentre a lui è stato attribuito l’importo minore di euro 12.000,00; la Corte distrettuale ha ritenuto che la delibera comunale, recependo uno spunto del Comitato di Valutazione, abbia in sostanza fatto un cumulo “giuridico” delle pesature, attribuendo una somma vicina al massimo, ma non il massimo che invece potrebbe derivare considerando la sommatoria dei due valori e ciò in legittimo esercizio dei poteri valutativi rimessi al datore di lavoro in tali frangenti e tenuto conto che erano mancate allegazioni rispetto ad un maggiore contenuto professionale della prestazione offerta dal dirigente incaso di copertura di più servizi; il decimo motivo di ricorso è formulato sostenendo che la Corte territoriale, argomentando nel senso predetto, aveva “ripescato” una difesa svolta dal Comune in primo grado, ma non riproposta in appello, sicché il giudiceaveva violato l’art. 112 c.p.c.; il motivo è in sé infondato in quanto, essendo stato pacificamente devoluto al giudizio di secondo grado il tema della quantificazione di quell’indennità, il giudice non aveva alcun vincolo, per decidere il tale questione, nel valorizzare aspetti emersi in primo grado e riproposti o meno dalle parti, perché non ricorre alcun profilo avente natura di eccezione in senso stretto e tutto ha riguardo alla valutazione del merito; è infatti principio consolidato quello per cui il giudicato interno non si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (fra le molte, da ultimo, Cass. 7 novembre 2022, n. 32683; Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728); pertanto, una volta appunto che il tema sia stato acquisito al secondo grado di giudizio, il giudice è libero di cogliere elementi di convincimento sull’intero ambito delle deduzioni e prove svolte o acquisite nel corso del processo fino ad allora svoltosi; l'undicesimo motivo denuncia la violazione (art. 360 n. 3 c.pc.) dell’art. 10, co. 2, del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché degli artt. 40 e 45, co. 1 e 2, del d. lgs. 165/2001 e con esso si assume che l’art. 10, co. 2, del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], facendo riferimento alla graduazione rispetto a “ciascuna” delle posizioni organizzative previamente individuate, nel caso in cui più posizioni organizzative si cumulino in capo alla stessa persona, imporrebbe di sommare gli importi conseguenti alla graduazione di ogni singola p.o., attribuendo il totale all’interessato, per quanto nei limiti del massimo stabilito dalla contrattazione collettiva; il motivo non può trovare accoglimento; la disciplina delle posizioni organizzative trova fondamento nell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 29/93, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n 396/1997, con il quale il legislatore aveva previsto che "per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione ... sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto"; la disposizione è stata integralmente trasfusa nell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 e sulla stessa il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 150/2009 che ha modificato il terzo comma del richiamato art. 40, prevedendo che «nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità»; per quanto qui interessa, l’art. 10 del CCNL di comparto del 31.3.1999, cui rinvia anche l’art. 15 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], stabilisce che “il trattamento economico accessorio del personale … titolare delle posizioni (organizzative, n.d.r.) ...... è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato” e che “l’importo della retribuzione di posizione variada un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità”, spettando a ciascun ente stabilire “la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate”; è poi vero che il Regolamento dell’ente, come riportato dalla stessa sentenza impugnata, prevede, all’art. 22, che “il Sindaco provvede ad assegnare la retribuzione di posizione determinata dal nucleo di valutazione”; ciò significa però soltanto che il predetto nucleo fissa i valori delle singole posizioni, ma rimette al Sindaco l’attribuzione di essi e dunque, si deve ritenere, anche la definizione ultima nei casi in cui si determinino particolarità non considerabili nel valutare singolarmente le diverse “posizioni”; ciò è quanto accade rispetto al caso di specie, in cui al medesimo dipendente sono state assegnate più posizioni organizzative che, potendo determinare sovrapposizioni, consentono evidentemente una ulteriore pesatura di sintesi che viene rimessa all’organo di espressione ultima della volontà datoriale, per quanto sulla base delle pesature dei singoli incarichi svolte dal nucleo di valutazione; la graduazione costituisce del resto in un atto unilaterale che, pur afferendo a poteri del datore di lavoro privato, si caratterizza per una significativa discrezionalità, sicché le conseguenti decisioni non possono essere censurate nel merito, ma soltanto per violazione di legge o della contrattazione collettiva o, in estrema ipotesi, in presenza di valutazioni manifestamente sproporzionate o contraddittorie rispetto ai fatti considerati, per violazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva; l'essersi dunque determinata la pesatura non attraverso una sommatoria dei valori delle singole posizioni, ma attraverso una sorta di cumulo “giuridico” di esse non è in sé illegittimo, esprimendo una delle possibilità di regolazione di tale confluenza di esse in capo al medesimo soggetto; d'altra parte, mancano esatte contestazioni rispetto all’irragionevolezza o sproporzione di una tale operazione di sintesi e dunque il motivo va rigettato; 11. il dodicesimo motivo riguarda il tema della retribuzione di risultato del 2002; sul tema, la Corte d’Appello afferma che, non essendo stato istituto il nucleo di valutazione e non essendo stata svolta la valutazione dei risultati, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere quell’indennità a titolo retributivo, mentre, sotto il profilo risarcitorio, il Sorbello avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere conseguito gli obiettivi o la chance di ottenere un risultato positivo, sicché “in mancanza”, la domanda "correttamente è stata rigettata”; il motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c, assume l’avvenuta violazione dell’art. 132, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonché del principio di terzietà del giudice (art.111, co. 2, Cost.); esso è sviluppato rilevando come, con l’appello incidentale, il lavoratore avesse lamentatoil fatto che il Tribunale avesse omesso di valutare la domanda risarcitoria, mentre la Corte d’Appello ha affermato che correttamente la stessa sarebbe stata “rigettata”; la censura è inconferente, in quanto la Corte di merito ha argomentato sul perché quella pretesa non poteva essere accolta, per difetto di allegazione e prova e la decisione di essa in ogni caso si sostituisce a tutto quanto motivato od omesso di valutare in primo grado; stante l’effetto devolutivo, l’eventuale errore su quanto avesse fatto o non fatto il Tribunale è dunque irrilevante, né il motivo contiene censure rispetto alla motivazione addotta dal giudice di appello per giungere al rigetto della pretesa risarcitoria; inconferente è poi anche il rilievo – di cui al medesimo motivo – i n ordine all’assenza di difese del Comune in appello o, sembra di capire, al mancato richiamo di difese dell’ente nel contesto della sentenza di appello; quella in esame è domanda del ricorrente e dunque l’eventuale assenza di difese della controparte non comporta di per sé l’accoglimento, mentre quanto al rigetto la Corte ha motivato – senza ricevere replica, come detto, nel motivo di ricorso per cassazione; non vi è poi neppure motivo di ragionare in termini di non contestazione, che semmai dovrebbe riguardare il giudizio di primo grado e non quello di appello e che comunque a tutto concedere riguarderebbe fatti affermati dalla parte che agisce, mentre qui, senza ricevere critica specifica, la Corte d’Appello ha affermato che era mancata anche allegazione di quanto necessario per l’accoglimento della domanda; 12. il tredicesimo motivo concerne l’indennità di risultato per gli anni 2004 e 2005; sul punto la Corte d’Appello ha ritenuto che non potesse trovare accoglimento la domanda di attribuzione di tale emolumento, in quanto, fondandosi essa sull’assunto che il ricorrente avesse diritto a punteggi diversi da quelli a lui attributi, si pretendeva in tal modo che il giudice si sostituisse al datore di lavoro nelle valutazioni discrezionali proprie di esso, come non era possibile che fosse; la Corte non ha negato che potesse chiedersi in ipotesi il risarcimento del danno per mancato conseguimento del risultato per fatto imputabile alla P.A. o per perdita di chance, ma ha ritenuto “del tutto generica .. la richiesta, contenuta solo nel petitum, di attribuire eventualmente le medesime somme rivendicate a titolo di risarcimento del danno, non essendo esplicitata la causa petendi di tale domanda”; il motivo di ricorso, che riguarda solo la pretesa risarcitoria, è sviluppato indicando alcuni asseriti comportamenti arbitrari dell’ente (riduzione inopinata al minimo di precedenti valutazioni nel massimo della attività svolta; valorizzazione in senso negativo di un parere sul progetto di sicurezza, quando né quel progetto, né quel parere ancora non vi erano stato nel periodo interessato, etc.) e sostenendo che la causa petendi era stata indicata e consisteva nella pretesa dell’importo rivendicato “per la lesione illegittima della sua dignità personale e professionale, causata da un comportamento contrario alla buona fede contrattuale”; non vi è dubbio – e già lo si è detto – che eventuali valutazioni datoriali arbitrarie, ponendosi in contrasto con la buona fede, potrebbero inficiare le determinazioni retributive ad esse consequenziali e giustificare il diritto al risarcimento del danno; la causa petendicui fa riferimento la Corte territoriale non riguarda tuttavia, evidentemente, un danno alla dignità personale e professionale, ma, come è reso evidente dal passaggio precedente della stessa motivazione, il danno da perdita patrimoniale di quella componente retributiva, che giustamente la Corte di merito riconduce alla fattispecie della perdita di chance; tuttavia, la causa petendi, rispetto ad una perdita di chance , consiste evidentemente nella allegazione delle ragioni per le quali, in positivo, vi sarebbe stata la significativa probabilità di ottenere una valutazione positiva e, soprattutto, consiste nell’impostazione di una correlazione logica tra quegli elementi positivi e la probabilità di ottenere il risultato economico rivendicato; il motivo di ricorso, invece, pur segnalando possibili profili di incongruenza dei comportamenti datoriali, non fa riferimento all'allegazione come causa petendi di un danno patrimoniale d i quella perdita di chance; nel motivo, come detto, si fa riferimento ad una causa petendi riguardante una pretesa di danni alla dignità personale e professionale che sono cosa diversa e che, se visti sotto il profilo del loro stretto significato giuridico, non sfuggono al rilievo di genericità contenuto nella sentenza impugnata, non essendo chiarito, né quale sarebbe stato il pregiudizio professionale diverso dalla perdita di chance, che soltanto potrebbe sorreggere il danno patrimoniale da perdita della remunerazione pretesa, né quale nesso si possa porre tra un asserito pregiudizio alla dignità personale ed un ristoro che è preteso in riferimento a remunerazioni perdute, in sé prive di nesso con diritti non patrimoniali; 13. il quattordicesimo motivo riguarda la pretesa di danni per asserita pregiudizievole perdita di autonomia conseguente alla riorganizzazione del Comune in termini di procedimenti e responsabilità per le spese; la Corte d’Appello ha ritenuto che fosse “pacifica” l’assenza di perdita di autonomia del Comandante della P.M.; il ricorrente adduce la violazione dell’art. 132, co., 1, nn. 3 e 4 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e degli artt. 99, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) ed argomenta evidenziando come la riorganizzazione predetta si ponesse in contrasto con la previsione del Regolamento di P.M. che prevedeva l’esistenza di uneconomo specifico del Corpo e con l’esigenza di non doversi confrontare, nell’affrontare i problemi, anche urgenti, della sicurezza, con decisioni altrui; il motivo – che per molti versi esonda nel merito – adduce argomenti non decisivi; esso intanto non evidenzia profili di concret a ed effettivamente verificatasi limitazione dell’autonomia decisionale del comandante della P.M. in punto di gestione della sicurezza, ma adduce piuttosto, sotto il profilo dell’interferenza di altri funzionari dal punto di vista economico, un pregiudizio – trattandosi di domanda risarcitoria - puramente ipotetico, non potendosi dare per scontato che la diversa organizzazione dell’ente in punto spese, legittima o meno che fosse, si sia tradotta necessariamente in un ostacolo all’acquisizione delle dotazioni necessarie al servizio di P.M., tra l’altro strumentale a doveri e compiti dello stesso Sindaco in tema di sicurezza che non si può presumere venissero sottovalutati, trascurati o privati di quanto necessario; 14. il quindicesimo motivo sostiene la violazione dell’art. 99 e 112 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost. e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il diritto al risarcimento del danno, da calibrare, nel caso di conferma della sentenza di primo grado in punto di riconoscimento della p.o. di preposto alla P.M., nelle differenze retributive non attribuite dal Tribunale e invece, nel caso inverso di riforma sul punto, nel ristoro conseguente all’illegittima subordinazione del preposto alla P.M. ad altro funzionario, per giunta di livello inferiore; va da sé che le questioni agitate nel motivo, per quanto riguarda i danni patrimoniali da perdita retributiva – su cui la sentenza impugnata non ha pronunciato - dovranno essere esaminate in conseguenza dell’accoglimento del quarto motivo, essendo evidente che, se si accerterà definitivamente il diritto all’attribuzione di quella p.o., ne deriverà il diritto ai diritti patrimoniali consequenziali, sedel caso anche a titolo risarcitorio; quanto al danno per le interferenze tra la P.M. e le nuove competenze in termini di spesa, il motivo va però rigettato, per quanto già detto rispetto al quattordicesimo motivo; analogamente il motivo va rigettato per quanto riguarda i danni non patrimoniali asseritamente derivati dalla vicenda oggetto di causa; la Corte d’Appello li ha disconosciuti ritenendo generiche le deduzioni in ordine alla lesione del prestigio e sul punto il motivo reitera la deduzione di profili che attengono alla valutazione del merito e non possono avere ingresso in sede di legittimità, così come è per i cenni finali a profili discriminatori o persecutori; 15. in definitiva va accolto solo il quarto motivo e va rimessa alla Corte del rinvio la valutazione del merito della domanda di riconoscimento del diritto alla qualificazione in termini di p.o. della preposizione del ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza in termini di Corpo - su cui parimenti scenderà la valutazione di rinvio per quanto eventualmente ancora da chiarire, in particolare sotto il profilo del requisito numerico di cui all’art. 7 l. 65/1986 – comporta, secondo la contrattazione collettiva, per le responsabilità in termini di sicurezza ed organizzazione del servizio, il riconoscimento della p.o., con ogni conseguenza retributiva e risarcitoria dei diritti patrimoniali lesi; conseguentemente, come detto, restano assorbiti i motivi terzo e dal quinto al nono; vanno invece rigettati i primi due motivi, nonché i motivi dal decimo al quindicesimo,