Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06560/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 16122/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di capofila dell’A.T.I.

Gattobigio e Col di Betto s.s., rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione; –ricorrenti – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dell’Umbrian. 441/03/ 20 1 7, depositata il 20 . 11 .20 1 7 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 7 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Perugia accoglieva il ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di capofila dell’A.T.I.

Gattobigio, e dalla Col di Betto s.s.

Oggetto: Tributi avverso gli avvisi di accertamento per IVA, relativa a gli anni di imposta 20 11 e 2012 , in relazione a fatture per operazioni considerate oggettivamente inesistenti; - con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del l ’Umbria accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio, osservando, per quanto qui ancora rileva, che: - il progetto dell'ATI Gattobigio riguardava la realizzazione di un portale internet finalizzato alla promozione dei prodotti vinicoli nei mercati svizzero e cinese, resa possibile dal contributo di un finanziamento previsto dalla Regione Umbria per il triennio 2011 - 2013 per "l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo" ai sensi delregolamento CE 491/09; l'incarico per la realizzazione del portale veniva affidato alla società Global lnformation [OSCURATO:SOCIETA]. (in breve GIS), ritenuta una cartiera e dichiarata fallita nell’aprile 2014, le cui prestazioni erano state considerate dall’Agenzia delle entrate oggettivamente inesistenti; - gli elementi presuntivi indicati dall’Ufficio erano effettivamente gravi, precisi e concordanti: la GIS era priva di organizzazione, non aveva una sede operativa, non era proprietaria né locataria di beni immobili, non era intestataria di utenze, né proprietaria di veicoli, non aveva un proprio sito internet, era inadempiente agli obblighi tributari, l’assunzione di dipendenti era solo uno schermo, visto che non avevano un posto fisico dove lavorare e gli strumenti indispensabili per farlo; la maggior parte dei dipendenti era stato alle dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. e dalle indagini bancarie era emerso che le risorse per pagare gli stipendi provenivano spesso dalla predetta società;il prezzo per la realizzazione del portale era di almeno dieci volte superiore ai prezzi medi di mercato, come era emerso dai preventivi richiesti dall’Ufficio a varie imprese del settore e tenuto conto che il portale sarebbe stato realizzato da una società di nuova costituzione e priva di esperienza; non vi era alcuna prova che il portale fosse stato effettivamente realizzato, essendo irrilevante il solo “stringato”verbale di collaudo, sottoscritto dalla ATI e dal la GIS; stante le modeste dimensioni delle società agricole committenti, era irrazionale il sostenimento di costi pubblicitari e di investimento così elevati, in mancanza di una produzione di vino idonea a coprirli; - ulteriore elemento presuntivo della oggettiva inesistenza delle operazioni era dato dai versamenti a titolo di finanziamento soci infruttiferi, effettuati dalle due socie della Col di Betto in occasione del pagamento delle fatture della GIS, spiegabili anche con una retrocessione delle somme incassate, mediante prelievi in contanti; - le contribuenti impugnava no la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato asei motivi e illustrato con memoria ; -l’Agenzia delle entrate r esisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente va disattesa, non ravvisandosene l’opportunità, l’istanza di riunione del presente procedimento con quello avente ad oggetto altro anno di imposta e iscritto al n. 13269/2020 R.G.; la trattazione congiunta di detti ricorsi assicura, infatti, la stessa esigenza dell’unitario esame delle medesime questioni svolte nei vari giudizi e, al contemplo, maggiore ordine ed agilità di trattazione (Cass. n. 25288 del 2023); - occorre precisare al riguardo che l’invocata riunione non consentirebbe in ogni caso anche la condivisione degli elementi probatori, stante l’autonomia di ciascun giudizio che rimane ancorato alle proprie risultanze processuali; -sempre in via preliminare si deve aggiungere che sono inammissibili i documenti prodotti dalla parte ricorrente in allegato alla nota depositata in data 24.09.2025, atteso che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso, in base al testo novellato della norma, può avvenire fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio; - a nulla rileva che detti documenti siano di formazione successiva alla notifica del ricorso.

Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ammette la documentazione del factum superveniens solo se definitivamente modificativo dell’oggetto controverso (cfr. Cass. nn. 25396 del 2024) o se attestante la formazione del giudicato esterno (v. n. 26041 del 2010 e S.U. n. 13916 del 2006) o della cessazione della materia del contendere (nn. 9654 del 1999, 2197 del 1998 e 6333 del 1990) o della sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso o transazione della lite (nn. 14250 del 2005, 13565 del 2005 e 11176 del 2004), restando esclusa la documentazione dei fatti sopraggiunti che attengano al merito della controversia (Cass. n. 27406 del 2025); - peraltro, la produzione delle sentenze penali (sentenza del GUP del Tribunale di Perugia, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale e mandataria di ATI Gattobigio, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socia e rappresentante legale della Col di Betto s.s., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per i reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste, nonché sentenza del Tribunale di Roma che ha assolto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal reato a lui ascritto in relazione all’emissione nei confronti della ATI Gattobigio di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti, perché il fatto non sussiste) non sarebbe ammissibile neppure ai sensi della nuova disposizione di cui all’art 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 87 del 2024, non solo perché si tratta di sentenze prive dell’attestazione di irrevocabilità, ma anche perché la sentenza del Tribunale di Perugia è stata emessa dal GUP e non dal Tribunale in seguito a dibattimento, mentre quella del Tribunale di Roma non riguardava la parte ricorrente, ma il legale rappresentante della società emittente; -ciò posto, c on il primo motivo d i ricorso le contribuenti deduc ono la violazionedegli artt. 115, comma 1, e 324 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto provati fatti contrari a quelli mai contestati nel primo grado di giudizio dall'Agenzia delle entrate (ed il cui accertamento non è stato oggetto di impugnazione) in ordine alla differenza di oggetto ed ambito temporale tra il progetto realizzato e i preventivi acquisiti a comparazione dalla medesima Agenzia; - il motivo è infondato, dato che l’Agenzia ha riportato nel controricorso le controdeduzioni depositate in primo grado, nellequali alle pp. 7 e 8 aveva espressamente contestato la congruità dei costi del portale internet “[OSCURATO:PERSONA]”, riportando i prezzi per prestazioni sovrapponibili, acquisite presso altri operatori del settore, risultati più bassi, oscillando “tra un decimo e un sesto di quelli dedotti” dalla contribuente; nell’atto di appello, alle pp. 6 e 7, aveva poi specificatamente riproposto la questione della incongruità dei costi; - con il secondo motivo l e contribuent i deduc ono la nullità della sentenza, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per irriducibile contraddittorietà, illogicità manifesta e motivazione apparente della stessa, nonché per violazione dell'art. 116, comma 1 cod. proc. civ., per aver omesso l'esame di documenti decisivi ai fini della decisione della controversia, in riferimento alla prova dell'effettiva realizzazione del portale internet e dalla sua messa on- line, costituiti dal verbale di collaudo e dal verbale di rendicontazione dell’[OSCURATO:SOCIETA]., che escludevano la rilevanza degli ulteriori elementi indicati dall’Ufficio; - con il terzo motivo deducono la nullità della sentenza, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente in relazione alle ritenute modeste dimensioni dell’azienda agricola e della relativa capacità di produzione rispetto all’entità dell’investimento effettuato, e per violazione dell’art. 116, comma 1, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso l’esame di un documento decisivo riguardante le dimensioni dell’azienda agricola, costituito dai requisiti previsti dal contratto tra l’ATI e l’AGEA , all’art. 2.2 dell'allegato I (“Rappresentatività dell'organizzazione proponente e possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando.

Il soggetto possiede i requisiti di cui all'art. 3, punto 1/c e art. 3.3 in quanto nella campagna agraria 2010/2011 complessivamente un numero di almeno 100.000 bottiglie di vino”), verificati dalle competenti Autorità al momento dell’ammissione al finanziamento; -con il quarto motivo deducono la nullità della sentenza, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente in relazione ai presuntielementi indiziari rappresentati dai versamenti a titolo di finanziamento soci e dagli asseriti successivi prelievi in contanti, che non hanno trovato alcuna rispondenza nei movimenticontabili e finanziari della GIS; - i predetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente riguardando tutti la censura di motivazione apparente, sono infondati; - come ha più volte affermato questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez.

Un.,n. 22232 del 2016); - la motivazione della sentenza impugnata non rientra nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto, a prescindere dalla sua correttezza o meno, spiega, per ogni profilo censurato, le ragioni della ritenuta inesistenza oggettiva delle prestazioni contestate, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez.

Un. n. 8053 del 2014); - quanto, poi, ai profili concernenti la violazione dell’art. 116 c.p.c., va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., S.U., n. 20867 del 2020) ; in particolare, entro questo perimetro, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando ildocumento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 16812 del 2018; Cass. n. 16583 del 2024); -con il quinto motivo deducono la violazione dell’art. 2729, comma 1, cod. civ. e del principio di inferenza probabilistica, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR illogicamente ed irragionevolmente valutato gli indizi relativi alla inesistenza della GIS, avendo posto a base della decisione elementi presuntivi privi dei caratteri della gravità precisione e concordanza, posto che il portale è risultato effettivamente realizzato dai dipendenti della GIS, chetali dipendenti in passato avevano lavorato per società [OSCURATO:SOCIETA] dalla quale erano stati licenziati sulla base di un accordo sindacale del 24.06.2010, ma il bando per la concessione del finanziamento pubblicoera stato pubblicato solo nell’agosto del 2010 e la relativa approvazione era stata comunicata in data 5.11.2010; la circostanza che le risorse liquide per pagare i dipendenti della GIS provenissero dalle due socie della Col di Betto s.s. e alcune volte dal patrimonio personale dei loro mariti dimostra solo che le risorse finanziarie della Col di Betto fossero insufficienti a pagare il corrispettivo pattuito con la GIS, ma non anche l’inesistenza di quest’ultima società; - con il sesto motivo deducono, in via subordinata, la violazione dell’art. 2729, comma 1, cod. civ. e del principio di inferenza probabilistica, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, considerando “fatti privi dei caratteri legali” ed erroneamente applicando la norma alla “fattispecie concreta”; - il quinto e il sesto motivo , da esaminare unitariamente per connessione, sono inammissibili; - per costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex plurimis, Cass. 19.10.2018, 26453); -l a CTR ha ritenuto che i plurimi elementi indiziari indicati dall’Ufficio (e segnatamente: le prestazioni fatturate erano state realizzate dalla GIS che doveva considerarsi una cartiera, in quanto priva di organizzazione e di una sede operativa, priva di beni e di utenze alla stessa intestate, non essendo intestataria neppure di un proprio sito internet, inadempiente agli obblighi tributari, con dipendenti che venivano stipendiati per la maggior parte da altra società; inoltre, la GIS era stata costituita al solo fine di realizzare un portale internet per il quale era stato concesso un finanziamento regionale, ad un prezzo di almeno dieci volte superiore ai prezzi medi di mercato, sproporzionato anche alle dimensioni e alla capacità produttiva della ATI committente; in occasione del pagamento delle fatture emesse dalla GIS venivano effettuati dalle due socie della Col di Betto versamenti a titolo di finanziamento soci infruttiferi, spiegabili anche con una retrocessione delle somme incassate, mediante prelievi in contanti) fossero sufficienti a supportare la ripresa fondata sull’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, non avendo la contribuente contrastato tale quadro presuntivo con idonea prova contraria; - i predetti motivi tendono, quindi, ad ottenere, in realtà, una rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso un nuovo apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 24155 del 2017); - in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 5.900,00, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 16122/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di capofila dell’A.T.I. Gattobigio e Col di Betto s.s., rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione; –ricorrenti – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dell’Umbrian. 441/03/ 20 1 7, depositata il 20 . 11 .20 1 7 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 7 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Perugia accoglieva il ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di capofila dell’A.T.I. Gattobigio, e dalla Col di Betto s.s. Oggetto: Tributi avverso gli avvisi di accertamento per IVA, relativa a gli anni di imposta 20 11 e 2012 , in relazione a fatture per operazioni considerate oggettivamente inesistenti; - con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del l ’Umbria accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio, osservando, per quanto qui ancora rileva, che: - il progetto dell'ATI Gattobigio riguardava la realizzazione di un portale internet finalizzato alla promozione dei prodotti vinicoli nei mercati svizzero e cinese, resa possibile dal contributo di un finanziamento previsto dalla Regione Umbria per il triennio 2011 - 2013 per "l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo" ai sensi delregolamento CE 491/09; l'incarico per la realizzazione del portale veniva affidato alla società Global lnformation [OSCURATO:SOCIETA]. (in breve GIS), ritenuta una cartiera e dichiarata fallita nell’aprile 2014, le cui prestazioni erano state considerate dall’Agenzia delle entrate oggettivamente inesistenti; - gli elementi presuntivi indicati dall’Ufficio erano effettivamente gravi, precisi e concordanti: la GIS era priva di organizzazione, non aveva una sede operativa, non era proprietaria né locataria di beni immobili, non era intestataria di utenze, né proprietaria di veicoli, non aveva un proprio sito internet, era inadempiente agli obblighi tributari, l’assunzione di dipendenti era solo uno schermo, visto che non avevano un posto fisico dove lavorare e gli strumenti indispensabili per farlo; la maggior parte dei dipendenti era stato alle dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. e dalle indagini bancarie era emerso che le risorse per pagare gli stipendi provenivano spesso dalla predetta società;il prezzo per la realizzazione del portale era di almeno dieci volte superiore ai prezzi medi di mercato, come era emerso dai preventivi richiesti dall’Ufficio a varie imprese del settore e tenuto conto che il portale sarebbe stato realizzato da una società di nuova costituzione e priva di esperienza; non vi era alcuna prova che il portale fosse stato effettivamente realizzato, essendo irrilevante il solo “stringato”verbale di collaudo, sottoscritto dalla ATI e dal la GIS; stante le modeste dimensioni delle società agricole committenti, era irrazionale il sostenimento di costi pubblicitari e di investimento così elevati, in mancanza di una produzione di vino idonea a coprirli; - ulteriore elemento presuntivo della oggettiva inesistenza delle operazioni era dato dai versamenti a titolo di finanziamento soci infruttiferi, effettuati dalle due socie della Col di Betto in occasione del pagamento delle fatture della GIS, spiegabili anche con una retrocessione delle somme incassate, mediante prelievi in contanti; - le contribuenti impugnava no la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato asei motivi e illustrato con memoria ; -l’Agenzia delle entrate r esisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente va disattesa, non ravvisandosene l’opportunità, l’istanza di riunione del presente procedimento con quello avente ad oggetto altro anno di imposta e iscritto al n. 13269/2020 R.G.; la trattazione congiunta di detti ricorsi assicura, infatti, la stessa esigenza dell’unitario esame delle medesime questioni svolte nei vari giudizi e, al contemplo, maggiore ordine ed agilità di trattazione (Cass. n. 25288 del 2023); - occorre precisare al riguardo che l’invocata riunione non consentirebbe in ogni caso anche la condivisione degli elementi probatori, stante l’autonomia di ciascun giudizio che rimane ancorato alle proprie risultanze processuali; -sempre in via preliminare si deve aggiungere che sono inammissibili i documenti prodotti dalla parte ricorrente in allegato alla nota depositata in data 24.09.2025, atteso che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso, in base al testo novellato della norma, può avvenire fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio; - a nulla rileva che detti documenti siano di formazione successiva alla notifica del ricorso. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ammette la documentazione del factum superveniens solo se definitivamente modificativo dell’oggetto controverso (cfr. Cass. nn. 25396 del 2024) o se attestante la formazione del giudicato esterno (v. n. 26041 del 2010 e S.U. n. 13916 del 2006) o della cessazione della materia del contendere (nn. 9654 del 1999, 2197 del 1998 e 6333 del 1990) o della sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso o transazione della lite (nn. 14250 del 2005, 13565 del 2005 e 11176 del 2004), restando esclusa la documentazione dei fatti sopraggiunti che attengano al merito della controversia (Cass. n. 27406 del 2025); - peraltro, la produzione delle sentenze penali (sentenza del GUP del Tribunale di Perugia, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale e mandataria di ATI Gattobigio, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socia e rappresentante legale della Col di Betto s.s., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per i reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste, nonché sentenza del Tribunale di Roma che ha assolto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal reato a lui ascritto in relazione all’emissione nei confronti della ATI Gattobigio di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti, perché il fatto non sussiste) non sarebbe ammissibile neppure ai sensi della nuova disposizione di cui all’art 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 87 del 2024, non solo perché si tratta di sentenze prive dell’attestazione di irrevocabilità, ma anche perché la sentenza del Tribunale di Perugia è stata emessa dal GUP e non dal Tribunale in seguito a dibattimento, mentre quella del Tribunale di Roma non riguardava la parte ricorrente, ma il legale rappresentante della società emittente; -ciò posto, c on il primo motivo d i ricorso le contribuenti deduc ono la violazionedegli artt. 115, comma 1, e 324 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto provati fatti contrari a quelli mai contestati nel primo grado di giudizio dall'Agenzia delle entrate (ed il cui accertamento non è stato oggetto di impugnazione) in ordine alla differenza di oggetto ed ambito temporale tra il progetto realizzato e i preventivi acquisiti a comparazione dalla medesima Agenzia; - il motivo è infondato, dato che l’Agenzia ha riportato nel controricorso le controdeduzioni depositate in primo grado, nellequali alle pp. 7 e 8 aveva espressamente contestato la congruità dei costi del portale internet “[OSCURATO:PERSONA]”, riportando i prezzi per prestazioni sovrapponibili, acquisite presso altri operatori del settore, risultati più bassi, oscillando “tra un decimo e un sesto di quelli dedotti” dalla contribuente; nell’atto di appello, alle pp. 6 e 7, aveva poi specificatamente riproposto la questione della incongruità dei costi; - con il secondo motivo l e contribuent i deduc ono la nullità della sentenza, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per irriducibile contraddittorietà, illogicità manifesta e motivazione apparente della stessa, nonché per violazione dell'art. 116, comma 1 cod. proc. civ., per aver omesso l'esame di documenti decisivi ai fini della decisione della controversia, in riferimento alla prova dell'effettiva realizzazione del portale internet e dalla sua messa on- line, costituiti dal verbale di collaudo e dal verbale di rendicontazione dell’[OSCURATO:SOCIETA]., che escludevano la rilevanza degli ulteriori elementi indicati dall’Ufficio; - con il terzo motivo deducono la nullità della sentenza, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente in relazione alle ritenute modeste dimensioni dell’azienda agricola e della relativa capacità di produzione rispetto all’entità dell’investimento effettuato, e per violazione dell’art. 116, comma 1, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso l’esame di un documento decisivo riguardante le dimensioni dell’azienda agricola, costituito dai requisiti previsti dal contratto tra l’ATI e l’AGEA , all’art. 2.2 dell'allegato I (“Rappresentatività dell'organizzazione proponente e possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando. Il soggetto possiede i requisiti di cui all'art. 3, punto 1/c e art. 3.3 in quanto nella campagna agraria 2010/2011 complessivamente un numero di almeno 100.000 bottiglie di vino”), verificati dalle competenti Autorità al momento dell’ammissione al finanziamento; -con il quarto motivo deducono la nullità della sentenza, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente in relazione ai presuntielementi indiziari rappresentati dai versamenti a titolo di finanziamento soci e dagli asseriti successivi prelievi in contanti, che non hanno trovato alcuna rispondenza nei movimenticontabili e finanziari della GIS; - i predetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente riguardando tutti la censura di motivazione apparente, sono infondati; - come ha più volte affermato questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. Un.,n. 22232 del 2016); - la motivazione della sentenza impugnata non rientra nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto, a prescindere dalla sua correttezza o meno, spiega, per ogni profilo censurato, le ragioni della ritenuta inesistenza oggettiva delle prestazioni contestate, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. Un. n. 8053 del 2014); - quanto, poi, ai profili concernenti la violazione dell’art. 116 c.p.c., va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., S.U., n. 20867 del 2020) ; in particolare, entro questo perimetro, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando ildocumento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 16812 del 2018; Cass. n. 16583 del 2024); -con il quinto motivo deducono la violazione dell’art. 2729, comma 1, cod. civ. e del principio di inferenza probabilistica, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR illogicamente ed irragionevolmente valutato gli indizi relativi alla inesistenza della GIS, avendo posto a base della decisione elementi presuntivi privi dei caratteri della gravità precisione e concordanza, posto che il portale è risultato effettivamente realizzato dai dipendenti della GIS, chetali dipendenti in passato avevano lavorato per società [OSCURATO:SOCIETA] dalla quale erano stati licenziati sulla base di un accordo sindacale del 24.06.2010, ma il bando per la concessione del finanziamento pubblicoera stato pubblicato solo nell’agosto del 2010 e la relativa approvazione era stata comunicata in data 5.11.2010; la circostanza che le risorse liquide per pagare i dipendenti della GIS provenissero dalle due socie della Col di Betto s.s. e alcune volte dal patrimonio personale dei loro mariti dimostra solo che le risorse finanziarie della Col di Betto fossero insufficienti a pagare il corrispettivo pattuito con la GIS, ma non anche l’inesistenza di quest’ultima società; - con il sesto motivo deducono, in via subordinata, la violazione dell’art. 2729, comma 1, cod. civ. e del principio di inferenza probabilistica, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, considerando “fatti privi dei caratteri legali” ed erroneamente applicando la norma alla “fattispecie concreta”; - il quinto e il sesto motivo , da esaminare unitariamente per connessione, sono inammissibili; - per costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex plurimis, Cass. 19.10.2018, 26453); -l a CTR ha ritenuto che i plurimi elementi indiziari indicati dall’Ufficio (e segnatamente: le prestazioni fatturate erano state realizzate dalla GIS che doveva considerarsi una cartiera, in quanto priva di organizzazione e di una sede operativa, priva di beni e di utenze alla stessa intestate, non essendo intestataria neppure di un proprio sito internet, inadempiente agli obblighi tributari, con dipendenti che venivano stipendiati per la maggior parte da altra società; inoltre, la GIS era stata costituita al solo fine di realizzare un portale internet per il quale era stato concesso un finanziamento regionale, ad un prezzo di almeno dieci volte superiore ai prezzi medi di mercato, sproporzionato anche alle dimensioni e alla capacità produttiva della ATI committente; in occasione del pagamento delle fatture emesse dalla GIS venivano effettuati dalle due socie della Col di Betto versamenti a titolo di finanziamento soci infruttiferi, spiegabili anche con una retrocessione delle somme incassate, mediante prelievi in contanti) fossero sufficienti a supportare la ripresa fondata sull’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, non avendo la contribuente contrastato tale quadro presuntivo con idonea prova contraria; - i predetti motivi tendono, quindi, ad ottenere, in realtà, una rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso un nuovo apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 24155 del 2017); - in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 5.900,00, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versame
Sentenza Cassazione n. 06560/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris