CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46486/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 22689 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la successiva memoria difensiva in cui si insiste per l'accoglimento dei motivi; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si vedano, in particolare, alle pagg. 2 e 3 congrua motivazione in ordine al rigetto dell'eccepita nullità per impossibilità assoluta a comparire dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla luce del referto dell'ASP di Agrigento che aveva concesso al Sottile il nulla osta non avendo i sintomi del Covid; alle pagg. da 3 a 5 sulla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen. e sull'identificazione inequivoca dell'imputato; Ritenuto in ordine al diniego delle attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente pericolosa posta in essere da soggetto pluri-recidivo (pag. 6), a nulla rilevando l'apodittico richiamo al mancato espletamento dell'esame per le condizioni di salute; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensora La