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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 2026

Cassazione n. 35270/2026

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a Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduconola violazione di legge e il vizio di motivazione (non meglio specificato) in ordinealla denegata applicazione dell’invocata scriminante dello stato di necessità,nonché quanto alla valutazione della concreta offensività della condotta, nonsono consentiti in quanto reiterativi (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez.3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez.

U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01), oltre che manifestamente infondati inquanto la Corte di merito, nel confermare la penale responsabilità dell’imputata enell’escludere la sussistenza dei presupposti applicativi della scriminanteinvocata, ha utilizzato corretti argomenti logici e giuridici (pag. 6-8 dellasentenza impugnata, dove è stata valorizzata la prolungata occupazione che haimpedito alla famiglia assegnataria dell’alloggio di fare ingresso nell’immobile e dicompletare i lavori di ristrutturazione, in assenza tra l’altro di qualsiasi prova deltentativo di fronteggiare la propria situazione di indigenza attivando servizipubblici di assistenza economica o abitativa, così invadendo l’immobile proprioper sopperire in via definitiva alle proprie esigenze abitative, risultando cosìevidente il venir meno del requisito dell’attualità e transitorietà del pericolorichiesto dall’art. 54 cod. pen.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduconola violazione di legge e il vizio di motivazione (non meglio specificato) in ordinealla denegata applicazione dell’invocata scriminante dello stato di necessità,nonché quanto alla valutazione della concreta offensività della condotta, nonsono consentiti in quanto reiterativi (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez.3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01), oltre che manifestamente infondati inquanto la Corte di merito, nel confermare la penale responsabilità dell’imputata enell’escludere la sussistenza dei presupposti applicativi della scriminanteinvocata, ha utilizzato corretti argomenti logici e giuridici (pag. 6-8 dellasentenza impugnata, dove è stata valorizzata la prolungata occupazione che haimpedito alla famiglia assegnataria dell’alloggio di fare ingresso nell’immobile e dicompletare i lavori di ristrutturazione, in assenza tra l’altro di qualsiasi prova deltentativo di fronteggiare la propria situazione di indigenza attivando servizipubblici di assistenza economica o abitativa, così invadendo l’immobile proprioper sopperire in via definitiva alle proprie esigenze abitative, risultando cosìevidente il venir meno del requisito dell’attualità e transitorietà del pericolorichiesto dall’art. 54 cod. pen.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]