CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2366 /2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio Oggetto: sanzioni- diritti licenza -valore in dogana elettopresso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via GiambattistaVico n.22; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian. 2621 /7/2018 depositata il 7 giugno 2018, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia,veniva rigettato l’appello principale proposto dall’ [OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentale della società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 726/21/2016 la quale aveva accolto il ricorso dellacontribuente avente ad oggetto un provvedimento di irrogazione sanzioni emesso dall’Amministrazione nei suoi confronti in relazione allapresunta errata dichiarazione d el valore della merce importata in dogana,in quanto non comprensiva del valore delle royalties. 2.Il giudice di prime cure rigettava le doglianze preliminari, inclusa la prospettataincompetenza territoriale dell’Ufficio emittente i provvedi- mentiimpugnati e, nel merito, escludeva che i diritti di licenza doves- seroessere ricompresi nel valore in dogana, esito decisorio condiviso dalgiudice d’appello. 3.Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso l’Agenzia per due motivi,cui ha resistito la contribue nte con controricorso. Consideratoche: 4. In via preliminare alla disamina delle singole censure, la controri- correnteeccepisce l’inammissibilità del ricorso in Cassazione per viola- zionedell’art.366 cod. proc. civ., in quanto l’Agenzia non avrebbe pro- cedutoall’esposizione sommaria dei fatti nel suo atto, ma l’eccezione nonpuò trovare ingresso, dal momento che il ricorso è molto completo ecompendia anche gli elementi fattuali alla base della controversia, in particolarenelle prime pagine del ricorso. 4.1. Ancora in via preliminare va dato conto delle eccezioni di inam- missibilitàdei due motivi di ricorso, in quanto formulati in modo tale darichiedere al giudice di legittimità una preclusa nuova valutazione suifatti di causa e sul merito della stessa, scrutinabili solo unitamente alladisamina delle singole censure. 5.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.132 secondo comma n.4 cod. proc. ci v. e 36 d.lgs. n.546/1992e la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, meramente stereotipata e avulsa dalla prospettazione impugnatoria dell’Agenzia,oltre che in violazione dell’art.112 cod. proc. civ.. 6. La censura - che pure compendia aspetti eterogenei quali l’appa- renzadella motivazione e l’omessa pronuncia - non è inammissibile per esserediretta al riesame del merito, dal momento che fa valere viola- zionidi legge idonee a determinare la nullità della sentenza, ma co- munquenon può tr ovare ingresso. 6.1. Innanzitutto, il Collegio osserva che il richiamo all’art 112 cod. proc.civ. e dunque all’omessa pronuncia, peraltro appena abbozzata, noncoglie nel segno e, già sotto il profilo della tecnica di formulazione dell’onnicomprensivacensura, è incompatibile con la denuncia di mo- tivazioneapparente: infatti o non vi è risposta a domanda/eccezione o larisposta è apparente, ma i due distinti aspetti di censura non possono logicamentetra loro coesistere derivandone l’inammissibilità del profilo didoglianza. 6.2.Quanto poi alla parvenza di motivazione, si deve ribadire che « La motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché re- canteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ra- gionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016,Rv. 641526 - 01) e che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in le gge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co- stituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della moti- vazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultan ze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- rialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014, Rv. 629830). 6.3.Nel caso in esame la motivazione espressa dal giudice d’appello, perquanto sicuramente rela tiva ad un “filone giurisprudenziale” invol- gentela società, non è scevra da un certo grado di adattamento al caso concreto,dal momento che affronta la questione in diritto oggetto di causa ed esprime a riguardo una ratio decidendi sufficientemente chiara.Infatti, l’asse portante della disciplina è il rapporto tra il vendi- toree l’acquirente senza coinvolgimento del terzo produttore se non in terminidi tutela della qualità, fattispecie non riconducibile al caso de- cisoda Cass. n. 8473/2018 che riguarda i l caso in cui tutte le società appartengonoal medesimo gruppo, con conseguente esclusione de i di- rittidi licenza dal calcolo del valore in dogana. Tanto basta a rispettare il minimo costituzionale richiesto dall’orientamento giurisprudenziale consolidatoespresso dalla Corte e sopra richiamato, escludendo che la motivazionesia meramente parvente. 7.Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente - in rapporto all’art. 360 primocomma n.3 cod. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa appli- cazionedegli artt. 143, 157 comma 2, 150 e 160 DAC, 1362 e ss. e dei canoni di ermeneutica contrattuale da parte della CTR nella sussun- zionedella fattispecie concreta e nella sua interpretazione. 8.Il motivo è inammissibile perché, sotto lo schermo della violazione dilegge, sottende una richiesta di rivalutazione del merito in presenza diaccertamento fattuale condotto dalla CTR sulla base dell’esame dei contrattistipulati tra la contribuente e le società licenzianti. 8.1.Va al proposito reiterato che « Con la proposizione del ricorso per cassazione,il ricorrente non può rimettere in discussione, contrappo- nendoneuno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione dispo nibili ed in sé coe- rente,atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della cor- rettezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cuiresta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo,di valutare le prove, controllarne attendi bilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimo- strarei fatti in discussione » (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). 8.2.Orbene, si legge in ricorso di presunte inesattezze con riferimento ai contratti , perché sarebbe ro riportate alcune delle clausole eviden- ziatedall’Ufficio e in maniera non del tutto completa e le clausole sono riprodottedall’Agenzia. Tuttavia , il ricorso pare a riguardo meritale dal momentoche non contesta neppure che sia comunque stato valutato il fatto da parte del giudice del merito e , per pacifica interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014) , l’omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé neppure il profilo di censuradell’omesso esame di un fatto decisi vo, comunque non dedotto nelricorso, allorquando il fatto storico rilevante sia stato preso in con- siderazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, i contratti nel caso di speci e sono stati indubbiamente interpretati e il fatto sotto- stanteconsiderato. Infine,la parte della motivazione espressa dal giudice d’appello in cui sifa riferimento al l’entità del valore del contratto Disney, contiene un particolarenon decisivo, tutt’al più suscettibile di correzione , ma non ingrado di alterare l’esito decisorio. 8.3. Quanto sopra considerato determina l’inammissibilità della do- glianzagià solo quanto alla tecnica di formulazione, oltre che per inde- bitarichiesta di riesame del merito, non ammessa in sede di legittimità neitermini posti dalla ricorrente attraverso il motivo di impugnazione in disamina, non avendo introdotto il paradigma dell’art.360 primo comman.5 cod. proc. civ., né avendo utilmente individuato il parame- tro dell’art. 1362 cod. civ. come lesione del criterio ermeneutico per genericitàdella censura e assenza di riferimento ai contratti effettiva- menteposti dal la sentenza a base della propria interpretazione. 9.Si dà atto che, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a que