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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17279/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], titolare della Ditta individuale WHITECOM,2026rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1716- controricorrente –avverso la sentenza n. 499/2022 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 14/11/2022 R.G.N. 1048/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1716/20261.

La Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello di NAumnedror dei ara ccolta generale 17279/2026Bianchi, titolare della ditta individuale Whitecom e, con sentenzDaat a pubblicazione 01/06/2026non definitiva, ha riformato la pronuncia di primo grado edichiarato sussistente la giusta causa di recesso dal rapporto diagenzia svolto con la [OSCURATO:SOCIETA]2.

Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.

È stata depositata memoria nell’interesse dellasocietà ricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1362 e 1363 c.c., per erronea applicazione dei canoniermeneutici previsti ai fini della corretta individuazionedell’oggetto del contratto e dell’ambito di applicazione del dirittodi esclusiva.

A parere della ricorrente, da un’interpretazioneunitaria delle clausole del contratto è ben possibile comprenderecome oggetto reale ed assorbente del rapporto di agenzia fosseesclusivamente la “vendita” dei prodotti, con la conseguenzache in tale ambito non rientravano i rapporti con i clientiValtellina, Luxoro, [OSCURATO:PERSONA], Torrevento, Starhotels,Pinot grigio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in quantotutti i banner esposti online sul sito della Società e relativi aisuddetti clienti erano stati “omaggiati”, cioè previsti come“offerta” per la sottoscrizione di contratti relativi alla pubblicitàdegli stessi su [OSCURATO:PERSONA] dei Vini, prodotto editoriale diverso daNumero registro generale 2484/2023www.[OSCURATO:PERSONA] che costituiva oggetto del mandato dNi umero sezionale 1716/2026Numero di raccolta generale 17279/2026agenzia.

Data pubblicazione 01/06/20261.1.

Il motivo è infondato.1.2.

La Corte d’appello ha accertato che, in relazione ai citaticlienti, la società aveva, anzitutto, violato gli obblighi informativipoiché non aveva fornito alcuna risposta alle ripetute e-mailinviate dall’agente allo scopo di avere contezza dei contratti edei relativi pagamenti; che solo con la memoria di costituzionenel giudizio di primo grado la preponente aveva “ritenuto nondovute le informazioni richieste per i clienti Valtellina, Luxoro,[OSCURATO:PERSONA], Starhotels, trattandosi di banner in omaggioin relazione agli spazi pubblicitari connessi al prodotto “guidaessenziale ai vini d’Italia”, iniziativa estranea al mandato diagenzia in essere con il [OSCURATO:PERSONA]; che in realtà i bannerpubblicitari relativi ai predetti clienti erano rimasti lungamentenel raggio del contratto rientravano anche gli altri clienti, tra cuiPinot [OSCURATO:PERSONA], poiché il contratto diagenzia si riferiva “a tutti gli spazi pubblicitari pubblicati sul sitoweb, nessuno escluso”.Secondo i giudici di appello, “il chiaro tenore letteraledell’oggetto del contratto di agenzia imponeva alla preponentedi comunicare l’asserito fatto impeditivo all’adempimento degliobblighi informativi immediatamente” e, comunque, conriferimento alle “provvigioni indirette maturate per i bannerapparsi su www.doctorwine.it; questi sono spazi virtualipubblicitari che per la loro natura finita hanno un valoreeconomico intrinseco la cui commercializzazione diretta da partedella preponente non può andare a detrimento dell’agente chesugli stessi ha diritto all’esclusiva”; peraltro, l’operazioneeconomica impostata dalla preponente con i contratti conclusiper la pubblicità sulla guida cartacea “guida essenziale aNi uvmeinroi r egistro generale 2484/2023Numero sezionale 1716/2026d’Italia” prevedeva anche, incluso nell’offerta, “banner stNaumnedroa dri dra ccolta generale 17279/2026160x60 sul portale doctorwine per un mese” e non risulta Dialt a pubblicazione 01/06/2026carattere gratuito della concessione dell’uso del banner,trattandosi di un “contratti di vendita di spazi pubblicitari” aventiad oggetto la réclame non solo sulla guida cartacea ma anchesul sito web, il cui sfruttamento a tal fine era riconosciuto inesclusiva al solo agente [OSCURATO:PERSONA].1.3.

A fronte del motivato accertamento dell’oggetto delcontratto di agenzia e della riconducibilità ad esso dei rapporticonclusi dalla preponente con i clienti sopra indicati, il motivo inesame patrocina una diversa interpretazione del contratto e,soprattutto, un diverso accertamento fattuale, nel senso dellarelativa pubblicazione dei banner sul sito on line della società atitolo di “omaggio” e non di vendita, con la negazione del dirittodell’agente all’informazione e alle provvigioni indirette.1.4.

La censura, sebbene prospettata come violazione deicanoni ermeneutici, si atteggia in realtà alla stregua di unainammissibile proposizione di lettura alternativa dell’attonegoziale e di una altrettanto inammissibile sollecitazione allarevisione della quaestio facti, non consentite in questa sede dilegittimità.1.5.

Al riguardo, è sufficiente richiamare l’insegnamento diquesta S.C. secondo cui l’interpretazione degli atti negoziali, edanche degli atti unilaterali, si sostanzia in un accertamento difatto (cfr. Cass. n. 9070 del 2013; n. 12360 del 2014), riservatoall'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n.22318 del 2023; n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006);il sindacato di legittimità è in tal caso limitato alla verifica delrispetto dei canoni ermeneutici, oltre che al controllo disussistenza di una motivazione logica e coerente (cfr. Cass. n.21576 del 2019; n. 20634 del 2018; n. 4851 del 2009; n.

N3u1m8er7o r egistro generale 2484/2023Numero sezionale 1716/2026del 2009; n. 15339 del 2008) ed esige la specifica indiNcuamzeiroo ndi era ccolta generale 17279/2026del modo attraverso cui si è realizzata la violazione delle regoDleat a pubblicazione 01/06/2026interpretative o l’insanabile contraddittorietà del ragionamentodel giudice di merito.

Da ciò discende che le censure veicolatecol ricorso in cassazione non possono esaurirsi nellaprospettazione di una interpretazione alternativa, fondata sullavalorizzazione di alcune espressioni piuttosto che di altre, madeve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea lalettura data dal giudice del merito, cui l'attività diinterpretazione dell'atto è riservata (cfr., Cass. n. 18214 del2024; n. 15471 del 2017; n. 27136 del 2017; n. 18375 del2006).

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede dilegittimità la critica che, come nel caso di specie, si esauriscanella prospettazione di una diversa lettura degli stessi elementigià esaminati in sede di merito (Cass. n. 7500 del 2007; Cass.n. 24539 del 2009; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 9461 del2021).2.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello travisato le proveescludendo il carattere gratuito della concessione dei bannerpubblicitari.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Deve ribadirsi, in consonanza con l’orientamento di questaCorte (v.

Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), chela violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come viziodi legittimità qualora il giudice, esercitando il suo poterediscrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori,ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbiaesplicitamente dedotto la decisività, salvo escludernNeu meirno r egistro generale 2484/2023Numero sezionale 1716/2026concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quanNdumoe roe dgi lrai ccolta generale 17279/2026ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritengDaat a pubblicazione 01/06/2026notori o la sua scienza personale.

Nessuna di queste situazioniè rappresentata nel motivo di ricorso in esame, ove èunicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suoprudente apprezzamento della prova, censura consentita solo aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel caso di specienon integrato nei requisiti richiesti dal nuovo testo (v.

Cass.,Sez.

U., n. 8053 e n. 8054 del 2014).2.3.

Sotto altro profilo, si osserva che le Sezioni unite di questaCorte (sentenza n. 5792 del 2024) hanno chiarito cheil travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorrein caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non diverifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre- se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360,n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale.

Nel caso in esame, la censura che investe la provadi un fatto sostanziale, il carattere gratuito della concessione deibanner pubblicitari, neppure è strutturata secondo i requisitirichiesti dall’art. 360, comma 5, c.p.c. posto che non individuaun fatto storico decisivo di cui sia stato omesso l’esame macritica, inammissibilmente, l’intera valutazione del materialeprobatorio.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o Nfuamlesroa r egistro generale 2484/2023Numero sezionale 1716/2026applicazione degli artt. 1743, 1748 e 1749 c.c., ai sensi dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 17279/2026360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenutDoat a pubblicazione 01/06/2026sussistente una giusta causa di recesso sulla base di unaerronea interpretazione e applicazione delle norme regolatricidel diritto di esclusiva e degli obblighi informativi.Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi e dallaconseguente conferma di avvenuta violazione dei citati obblighi.4.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.5.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.6.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], titolare della Ditta individuale WHITECOM,2026rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1716- controricorrente –avverso la sentenza n. 499/2022 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 14/11/2022 R.G.N. 1048/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1716/20261. La Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello di NAumnedror dei ara ccolta generale 17279/2026Bianchi, titolare della ditta individuale Whitecom e, con sentenzDaat a pubblicazione 01/06/2026non definitiva, ha riformato la pronuncia di primo grado edichiarato sussistente la giusta causa di recesso dal rapporto diagenzia svolto con la [OSCURATO:SOCIETA]2. Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso. È stata depositata memoria nell’interesse dellasocietà ricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1362 e 1363 c.c., per erronea applicazione dei canoniermeneutici previsti ai fini della corretta individuazionedell’oggetto del contratto e dell’ambito di applicazione del dirittodi esclusiva. A parere della ricorrente, da un’interpretazioneunitaria delle clausole del contratto è ben possibile comprenderecome oggetto reale ed assorbente del rapporto di agenzia fosseesclusivamente la “vendita” dei prodotti, con la conseguenzache in tale ambito non rientravano i rapporti con i clientiValtellina, Luxoro, [OSCURATO:PERSONA], Torrevento, Starhotels,Pinot grigio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in quantotutti i banner esposti online sul sito della Società e relativi aisuddetti clienti erano stati “omaggiati”, cioè previsti come“offerta” per la sottoscrizione di contratti relativi alla pubblicitàdegli stessi su [OSCURATO:PERSONA] dei Vini, prodotto editoriale diverso daNumero registro generale 2484/2023www.[OSCURATO:PERSONA] che costituiva oggetto del mandato dNi umero sezionale 1716/2026Numero di raccolta generale 17279/2026agenzia. Data pubblicazione 01/06/20261.1. Il motivo è infondato.1.2. La Corte d’appello ha accertato che, in relazione ai citaticlienti, la società aveva, anzitutto, violato gli obblighi informativipoiché non aveva fornito alcuna risposta alle ripetute e-mailinviate dall’agente allo scopo di avere contezza dei contratti edei relativi pagamenti; che solo con la memoria di costituzionenel giudizio di primo grado la preponente aveva “ritenuto nondovute le informazioni richieste per i clienti Valtellina, Luxoro,[OSCURATO:PERSONA], Starhotels, trattandosi di banner in omaggioin relazione agli spazi pubblicitari connessi al prodotto “guidaessenziale ai vini d’Italia”, iniziativa estranea al mandato diagenzia in essere con il [OSCURATO:PERSONA]; che in realtà i bannerpubblicitari relativi ai predetti clienti erano rimasti lungamentenel raggio del contratto rientravano anche gli altri clienti, tra cuiPinot [OSCURATO:PERSONA], poiché il contratto diagenzia si riferiva “a tutti gli spazi pubblicitari pubblicati sul sitoweb, nessuno escluso”.Secondo i giudici di appello, “il chiaro tenore letteraledell’oggetto del contratto di agenzia imponeva alla preponentedi comunicare l’asserito fatto impeditivo all’adempimento degliobblighi informativi immediatamente” e, comunque, conriferimento alle “provvigioni indirette maturate per i bannerapparsi su www.doctorwine.it; questi sono spazi virtualipubblicitari che per la loro natura finita hanno un valoreeconomico intrinseco la cui commercializzazione diretta da partedella preponente non può andare a detrimento dell’agente chesugli stessi ha diritto all’esclusiva”; peraltro, l’operazioneeconomica impostata dalla preponente con i contratti conclusiper la pubblicità sulla guida cartacea “guida essenziale aNi uvmeinroi r egistro generale 2484/2023Numero sezionale 1716/2026d’Italia” prevedeva anche, incluso nell’offerta, “banner stNaumnedroa dri dra ccolta generale 17279/2026160x60 sul portale doctorwine per un mese” e non risulta Dialt a pubblicazione 01/06/2026carattere gratuito della concessione dell’uso del banner,trattandosi di un “contratti di vendita di spazi pubblicitari” aventiad oggetto la réclame non solo sulla guida cartacea ma anchesul sito web, il cui sfruttamento a tal fine era riconosciuto inesclusiva al solo agente [OSCURATO:PERSONA].1.3. A fronte del motivato accertamento dell’oggetto delcontratto di agenzia e della riconducibilità ad esso dei rapporticonclusi dalla preponente con i clienti sopra indicati, il motivo inesame patrocina una diversa interpretazione del contratto e,soprattutto, un diverso accertamento fattuale, nel senso dellarelativa pubblicazione dei banner sul sito on line della società atitolo di “omaggio” e non di vendita, con la negazione del dirittodell’agente all’informazione e alle provvigioni indirette.1.4. La censura, sebbene prospettata come violazione deicanoni ermeneutici, si atteggia in realtà alla stregua di unainammissibile proposizione di lettura alternativa dell’attonegoziale e di una altrettanto inammissibile sollecitazione allarevisione della quaestio facti, non consentite in questa sede dilegittimità.1.5. Al riguardo, è sufficiente richiamare l’insegnamento diquesta S.C. secondo cui l’interpretazione degli atti negoziali, edanche degli atti unilaterali, si sostanzia in un accertamento difatto (cfr. Cass. n. 9070 del 2013; n. 12360 del 2014), riservatoall'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n.22318 del 2023; n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006);il sindacato di legittimità è in tal caso limitato alla verifica delrispetto dei canoni ermeneutici, oltre che al controllo disussistenza di una motivazione logica e coerente (cfr. Cass. n.21576 del 2019; n. 20634 del 2018; n. 4851 del 2009; n. N3u1m8er7o r egistro generale 2484/2023Numero sezionale 1716/2026del 2009; n. 15339 del 2008) ed esige la specifica indiNcuamzeiroo ndi era ccolta generale 17279/2026del modo attraverso cui si è realizzata la violazione delle regoDleat a pubblicazione 01/06/2026interpretative o l’insanabile contraddittorietà del ragionamentodel giudice di merito. Da ciò discende che le censure veicolatecol ricorso in cassazione non possono esaurirsi nellaprospettazione di una interpretazione alternativa, fondata sullavalorizzazione di alcune espressioni piuttosto che di altre, madeve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea lalettura data dal giudice del merito, cui l'attività diinterpretazione dell'atto è riservata (cfr., Cass. n. 18214 del2024; n. 15471 del 2017; n. 27136 del 2017; n. 18375 del2006). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede dilegittimità la critica che, come nel caso di specie, si esauriscanella prospettazione di una diversa lettura degli stessi elementigià esaminati in sede di merito (Cass. n. 7500 del 2007; Cass.n. 24539 del 2009; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 9461 del2021).2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello travisato le proveescludendo il carattere gratuito della concessione dei bannerpubblicitari.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Deve ribadirsi, in consonanza con l’orientamento di questaCorte (v. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), chela violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come viziodi legittimità qualora il giudice, esercitando il suo poterediscrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori,ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbiaesplicitamente dedotto la decisività, salvo escludernNeu meirno r egistro generale 2484/2023Numero sezionale 1716/2026concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quanNdumoe roe dgi lrai ccolta generale 17279/2026ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritengDaat a pubblicazione 01/06/2026notori o la sua scienza personale. Nessuna di queste situazioniè rappresentata nel motivo di ricorso in esame, ove èunicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suoprudente apprezzamento della prova, censura consentita solo aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel caso di specienon integrato nei requisiti richiesti dal nuovo testo (v. Cass.,Sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014).2.3. Sotto altro profilo, si osserva che le Sezioni unite di questaCorte (sentenza n. 5792 del 2024) hanno chiarito cheil travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorrein caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non diverifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre- se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360,n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale. Nel caso in esame, la censura che investe la provadi un fatto sostanziale, il carattere gratuito della concessione deibanner pubblicitari, neppure è strutturata secondo i requisitirichiesti dall’art. 360, comma 5, c.p.c. posto che non individuaun fatto storico decisivo di cui sia stato omesso l’esame macritica, inammissibilmente, l’intera valutazione del materialeprobatorio.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o Nfuamlesroa r egistro generale 2484/2023Numero sezionale 1716/2026applicazione degli artt. 1743, 1748 e 1749 c.c., ai sensi dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 17279/2026360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenutDoat a pubblicazione 01/06/2026sussistente una giusta causa di recesso sulla base di unaerronea interpretazione e applicazione delle norme regolatricidel diritto di esclusiva e degli obblighi informativi.Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi e dallaconseguente conferma di avvenuta violazione dei citati obblighi.4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.5. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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