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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 01620/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 EDMOND (CUI 05I1RFV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'eccessivo e immotivato aumento per la continuazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello motivato sulla congruità di tale aumento, avendo riguardo al precedente specifico per fatto commesso il 14 febbraio 2019.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 EDMOND (CUI 05I1RFV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'eccessivo e immotivato aumento per la continuazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello motivato sulla congruità di tale aumento, avendo riguardo al precedente specifico per fatto commesso il 14 febbraio 2019. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01620/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris