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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 26937/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25653/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimato – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], quali socia pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. Confalonieri n. 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], quali socia pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. Confalonieri n. 1 Oggetto: avv. accer.

IRAP 2003 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], quale socio pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]. – intimato - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO n. 1190/07/14, depositata in data 6 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. A seguito di PVC della Guardia di finanza - Comando provinciale polizia tributaria di Chieti, l’autorità finanziaria emetteva a carico della società di [OSCURATO:SOCIETA] l'avviso di accertamento RA40301003115/2005 con il quale recuperava a tassazione maggiori imposte IRPEG per € 991.660,00, IVA per € 583.329,00 ed IRAP per € 123.957,00 oltre interessi e sanzioni.

2. La società contribuente proponeva ricorso alla C.t.p. di Chieti eccependo innanzitutto vizi formali della notifica; si costituiva l’ufficio finanziario che instava per il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p. di Chieti accoglieva il ricorso ritenendo che non era stata data la prova della notifica alla parte del processo verbale di constatazione n. 40/2004 del 30/01/2004 da cui era scaturito l'avviso di accertamento n.

RA40301003115/2005.

4. Proponeva appello, dinanzi la C.t.r. dell’Abbruzzo, ove si costituiva anche la contribuente, l’ufficio finanziario.

5. La C.t.r. adita respingeva l’appello confermando la decisione della C.t.p. di Chieti.

6. Avverso la sentenza della C.t.r., ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi.

Si sono costituite in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con distinti controricorsi.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, per la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoria.

Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 42 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 7 legge 28 luglio 2000, n. 272, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in iudicando della sentenza im pugnata nella parte in cui si è affermata la mancata notifica del P.V.C. della Guardia di finanza. 1.1 Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 2700 cod. civ. e 148 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in procedendo della sentenza impugnata nella parte in cui si ribadisce il difetto di notifica perché ex actis non è chiara la riferibilità della notifica al P.V.C.

2. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché costoro non hanno partecipato ai giudizi di merito.

3. Con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]., i due motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili.

Invero, con il ricorso, l’Agenzia delle Entrate si duole dell’erroneità della pronuncia della C.t.r. in ordine alla asserita irregolarità della notifica, affermando che, invece, il PVC era stato notificato, dapprima, a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di collaboratrice di Simonetta di Meo, legale rappresentante della DMG Group, che aveva rifiutato il plico in quanto non abilitata a ricevere notifiche; successivamente, l'ufficiale giudiziario, con offerta reale del 02/03/2004, aveva riconsegnato il plico alla Guardia di finanza ed i verbalizzanti, dapprima accettavano l'offerta reale, e, poi, riconsegnavano al predetto ufficiale giudiziario il PVC in doppia copia per la notifica a Simonetta di Meo; il giorno successivo, in data 03/03/2004 l'ufficiale giudiziario notificava il PVC a mani proprie della Antonietta di Meo.

Sul punto, parte ricorrente, non ha provveduto, essendo in contestazione la rituale notifica delle cartelle di pagamento, alla trascrizione integrale delle relate di notifica, che, essendo stata omessa, determina l'inammissibilità delle doglianze, di fatto impedendo la verifica di decisività dei motivi dedotti. (Cass.20/02/2017, n. 5185).

Pertanto, il motivo di ricorso - in virtù del principio di cosiddetta autosufficienza – non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Ai fini del suo scrutinio nel merito, infatti, sarebbe stato necessario che l’Agenzia delle Entrate producesse, come allegati al ricorso, gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni di pagamento ovvero indicasse dove risultano esibite nei fascicoli di merito (Cass. 24/03/2021, n. 8295).

Senza la produzione in giudizio di tali documenti, infatti, la Corte non può verificare la conformità al paradigma legale delle notificazioni delle cartelle di pagamento eseguite su impulso dell'agente della riscossione (sul principio di autosufficienza, cfr. ex coeteris, Cass.

SS.UU., 20/03/2007, n. 23019, Cass. 03/11/2021, n. 22726).

Risulta pertanto inidoneamente formulata la delazione di errori di diritto individuati attraverso la sola preliminare indicazione delle singole pretese violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contestazione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass.15/10/2014, n. 21858).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza quanto ai rilievi circa la regolarità della notifica dell’atto in contestazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nulla per le spese per le parti [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], parti che sono rimaste intimate.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1 –quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida, per ciascuno, in € 11.3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25653/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimato – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], quali socia pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. Confalonieri n. 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], quali socia pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. Confalonieri n. 1 Oggetto: avv. accer. IRAP 2003 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], quale socio pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]. – intimato - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 1190/07/14, depositata in data 6 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. A seguito di PVC della Guardia di finanza - Comando provinciale polizia tributaria di Chieti, l’autorità finanziaria emetteva a carico della società di [OSCURATO:SOCIETA] l'avviso di accertamento RA40301003115/2005 con il quale recuperava a tassazione maggiori imposte IRPEG per € 991.660,00, IVA per € 583.329,00 ed IRAP per € 123.957,00 oltre interessi e sanzioni. 2. La società contribuente proponeva ricorso alla C.t.p. di Chieti eccependo innanzitutto vizi formali della notifica; si costituiva l’ufficio finanziario che instava per il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p. di Chieti accoglieva il ricorso ritenendo che non era stata data la prova della notifica alla parte del processo verbale di constatazione n. 40/2004 del 30/01/2004 da cui era scaturito l'avviso di accertamento n. RA40301003115/2005. 4. Proponeva appello, dinanzi la C.t.r. dell’Abbruzzo, ove si costituiva anche la contribuente, l’ufficio finanziario. 5. La C.t.r. adita respingeva l’appello confermando la decisione della C.t.p. di Chieti. 6. Avverso la sentenza della C.t.r., ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi. Si sono costituite in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con distinti controricorsi. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, per la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 42 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 7 legge 28 luglio 2000, n. 272, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in iudicando della sentenza im pugnata nella parte in cui si è affermata la mancata notifica del P.V.C. della Guardia di finanza. 1.1 Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 2700 cod. civ. e 148 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in procedendo della sentenza impugnata nella parte in cui si ribadisce il difetto di notifica perché ex actis non è chiara la riferibilità della notifica al P.V.C. 2. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché costoro non hanno partecipato ai giudizi di merito. 3. Con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]., i due motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili. Invero, con il ricorso, l’Agenzia delle Entrate si duole dell’erroneità della pronuncia della C.t.r. in ordine alla asserita irregolarità della notifica, affermando che, invece, il PVC era stato notificato, dapprima, a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di collaboratrice di Simonetta di Meo, legale rappresentante della DMG Group, che aveva rifiutato il plico in quanto non abilitata a ricevere notifiche; successivamente, l'ufficiale giudiziario, con offerta reale del 02/03/2004, aveva riconsegnato il plico alla Guardia di finanza ed i verbalizzanti, dapprima accettavano l'offerta reale, e, poi, riconsegnavano al predetto ufficiale giudiziario il PVC in doppia copia per la notifica a Simonetta di Meo; il giorno successivo, in data 03/03/2004 l'ufficiale giudiziario notificava il PVC a mani proprie della Antonietta di Meo. Sul punto, parte ricorrente, non ha provveduto, essendo in contestazione la rituale notifica delle cartelle di pagamento, alla trascrizione integrale delle relate di notifica, che, essendo stata omessa, determina l'inammissibilità delle doglianze, di fatto impedendo la verifica di decisività dei motivi dedotti. (Cass.20/02/2017, n. 5185). Pertanto, il motivo di ricorso - in virtù del principio di cosiddetta autosufficienza – non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Ai fini del suo scrutinio nel merito, infatti, sarebbe stato necessario che l’Agenzia delle Entrate producesse, come allegati al ricorso, gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni di pagamento ovvero indicasse dove risultano esibite nei fascicoli di merito (Cass. 24/03/2021, n. 8295). Senza la produzione in giudizio di tali documenti, infatti, la Corte non può verificare la conformità al paradigma legale delle notificazioni delle cartelle di pagamento eseguite su impulso dell'agente della riscossione (sul principio di autosufficienza, cfr. ex coeteris, Cass. SS.UU., 20/03/2007, n. 23019, Cass. 03/11/2021, n. 22726). Risulta pertanto inidoneamente formulata la delazione di errori di diritto individuati attraverso la sola preliminare indicazione delle singole pretese violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contestazione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass.15/10/2014, n. 21858). 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza quanto ai rilievi circa la regolarità della notifica dell’atto in contestazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese per le parti [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], parti che sono rimaste intimate. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1 –quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida, per ciascuno, in € 11.3
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