Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04487/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani del 28/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali rispettivi titolari pro quota della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al rendiconto della società semplice AC ed alla posizione a carico della stessa delle spese di amministrazione giudiziaria nella loro totalità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trapani ha respinto le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di soci della società semplice A.C.), da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione) nonché da [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di socia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione), avverso il rendiconto finale della gestione relativo al procedimento n.35/13 M.P., depositato in data 24 febbraio 2021/che è stato, quindi, approvato.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di socia del 25% del capitale sociale e del relativo compendio aziendale della società semplice A.C.), [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di socio del 25% del capitale sociale e del relativo compendio aziendale della società semplice A.C.), [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di socia del 40% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e della qualità di socia del 29% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione) ed [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di socio del 10% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione) propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed errata applicazione dell' art. 43 d.lgs. n.159/2011; in particolare, evidenziano che il Tribunale di Trapani non si è avveduto che i bilanci delle due società dal 2013 ad oggi non erano mai stati approvati e che gli amministratori giudiziari avevano allegato ai rendiconti meri progetti di bilancio, contenenti dati non certi per la loro stessa natura giuridica.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed errata applicazione dell'art.42 d.lgs. n.159/2011 e dell'art.1, protocollo n.1, CEDU, poiché il Tribunale - nonostante l'avvenuta revoca della confisca - non ha posto le spese gestione a carico dello Stato sull'erroneo presupposto che ciò deve essere disposto soltanto in ipotesi di revoca totale della confisca e non già in ipotesi di revoca parziale, come avvenuto nel caso in esame.

3. I ricorrenti hanno poi depositato motivi nuovi con i quali deducono, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed errata applicazione degli artt.24, comma 1 e comma 1-bis, 27, comma 3-bis, 42 e 43 d.lgs. n.159/011, 42 Cost. e 1, protocollo 1, CEDU.

In particolare, osservano che la ordinanza impugnata ha violato le disposizioni sopra richiamate avendo ritenuto legittimo che colui che è stato privato del godimento della propria azienda con un sequestro in prevenzione, una volta riconosciuta la ingiustizia di tale misura ed ottenutane la restituzione, debba comunque subire la espropriazione dei frutti, nel frattempo prodotti e percepiti dall'amministrazione giudiziario, e debba pure vedersi addebitate le spese relative al compenso del medesimo amministratore. [OSCURATO:PERSONA] tu.k. t 1.[OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito illustrate.

2. Invero, dal provvedimento impugnato si ricava che costituisce circostanza pacifica l'avvenuta revoca della confisca delle quote azionarie di cui sono titolari gli odierni ricorrenti.

2.1. Inoltre, deve ricordarsi che - come testualmente previsto dall'art. 42 d.lgs. n.159 del 2011 - le spese per i compensi spettanti all'amministratore giudiziario, in caso di restituzione alla parte privata del bene già oggetto di sequestrolvanno poste a carico dello Stato.

Ciò deriva dal generale principio per cui l'avvenuto spossessamento del privato - con gestione giudiziaria del bene sequestrato - non può e non deve determinare, in caso di restituzione del bene, pesi sul diritto di proprietà che non siano giustificati dallo stesso andamento della gestione.

In particolare questa Corte di legittimità ha più volte affermato che (v. tra le molte Sez.

I n. 46043 del 23/10/2014, Rv, 260644, Sez. 1 Sentenza n.42718 del 13/09/2019) le spese sostenute per gli organi di amministrazione giudiziaria hanno natura di spese giudiziali e pertanto - seguendo la soccombenza - vanno poste a carico dello Stato (in tal senso v. anche 'Sez. 1^ civ. n. 8967 del 26/06/2001, Rv. 547730).

In caso di restituzione i costi dell'amministrazione - intesi quale compenso dell' amministratore e spese di gestione - vanno dunque scorporati e, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione, 'vanno imputati a carico dello Stato.

2.2. La interpretazione effettuata dal Tribunale di Trapani, secondo cui la previsione contenuta nel citato art. 42 non si applica in ipotesi di revoca parziale del sequestro, deve però essere rettificata ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen. poiché la citata disposizione non distingue tra la ipotesi di revoca totale e quella di revoca parziale.

3. Ciò posto, si rileva che le censure sollevate con i ricorsi ed i motivi aggiunti sono privedi pregio.

3.1. Quanto al primo motivo/ si osserva che il provvedimento impugnato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha ritenuto esaustiva la documentazione contabile prodotta dagli amministratori a corredo dei rendiconti di gestione a norma dell'art.43 del citato d.lgs.; in particolare, il Tribunale di Trapani ha evidenziato che, a seguito del deposito del rendiconto di gestione in data 24 febbraio 2021, era stato lo stesso giudice delegato ad invitare gli amministratori giudiziari ad allegare tutti i documenti giustificativi, onde potere verificare la regolarità del conto.

In data 5 marzo 2021 era stata depositata dagli amministratori una 'pen drive' contenente tutti i documenti giustificativi; il Tribunale, che ha esaminato il supporto informatico, non ha rilevato incompletezze della documentazione ed ha escluso particolari difficoltà nella consultazione degli atti, regolarmente indicizzati con la conseguente possibilità di verificare le situazioni contabili delle società, oggetto di gestione nelle diverse annualità.

Quanto,poi,alle operazioni riguardanti la gestione,della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, l'ordinanza impugnata ha dato atto che nella 'pen drive' sono contenuti i bilanci di tutte le società in sequestro, dai quali sono evincibili i costi ed i ricavi sostenuti nei vari esercizi.

Con riferimento alla società semplice A.C., il Tribunale di Trapani ha osservato che tutta la relativa documentazione contabile era già stata messa a disposizione degli odierni ricorrenti nell'ambito del procedimento civile di urgenza ex art.700 cod. proc. civ. che, su richiesta di tutte le parti, si era estinto con pronuncia di cessazione della materia del contendere in data 2 ottobre 2020.

3.3. Orbene, rispetto a tale coerente ragionamento i ricorrenti non si confrontano in modo specifico senza nemmeno indicare quali voci contabili hanno contestato; al riguardo, deve ricordarsi che, ai sensi del quarto comma dell'art.43 d.lgs. n.159/2001 le eventuali contestazioni devono - a pena di inammissibilità - essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri ed i risultati di gestione.

In sostanza, quindi, con il lamentato vizio di violazione di legge i ricorrenti vorrebbero pervenire ad una differente valutazione della documentazione contabile, che, però, riguardando un profilo di merito, non è consentita in sede di legittimità,

3.2. Con riferimento al secondo motivo ed ai motivi aggiunti, si rileva che i ricorsi non tengono conto che le spese di giustizia per il bene confiscato sono poste a carico del proposto o dello Stato, che la gestione del bene confiscato non può che essere unitariamente intesa considerato che, nel caso di specie, è stato utilizzato il patrimonio sociale nell'interesse di tutti i soci e, perciò, anche dei titolari delle quote successivamente dissequestrate.

3.1. I ricorrenti, inoltre, non hanno dedotto di avere provveduto direttamente al pagamento (in tutto o in parte) delle spese di gestione e dei compensi in favore degli amministratori, che invece risultano essere stati posti a carico del patrimonio sociale la cui gestione, si ripete, non può che essere intesa come unitaria e svolta pure in loro favore; in sostanza non hanno allegato l'esistenza e l'entità del pregiudizio economico che avrebbero subìto.

4. I ricorsi vanno, pertanto, respinti con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P. Q.M.

Riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani del 28/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali rispettivi titolari pro quota della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al rendiconto della società semplice AC ed alla posizione a carico della stessa delle spese di amministrazione giudiziaria nella loro totalità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trapani ha respinto le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di soci della società semplice A.C.), da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione) nonché da [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di socia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione), avverso il rendiconto finale della gestione relativo al procedimento n.35/13 M.P., depositato in data 24 febbraio 2021/che è stato, quindi, approvato. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di socia del 25% del capitale sociale e del relativo compendio aziendale della società semplice A.C.), [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di socio del 25% del capitale sociale e del relativo compendio aziendale della società semplice A.C.), [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di socia del 40% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e della qualità di socia del 29% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione) ed [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di socio del 10% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione) propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed errata applicazione dell' art. 43 d.lgs. n.159/2011; in particolare, evidenziano che il Tribunale di Trapani non si è avveduto che i bilanci delle due società dal 2013 ad oggi non erano mai stati approvati e che gli amministratori giudiziari avevano allegato ai rendiconti meri progetti di bilancio, contenenti dati non certi per la loro stessa natura giuridica. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed errata applicazione dell'art.42 d.lgs. n.159/2011 e dell'art.1, protocollo n.1, CEDU, poiché il Tribunale - nonostante l'avvenuta revoca della confisca - non ha posto le spese gestione a carico dello Stato sull'erroneo presupposto che ciò deve essere disposto soltanto in ipotesi di revoca totale della confisca e non già in ipotesi di revoca parziale, come avvenuto nel caso in esame. 3. I ricorrenti hanno poi depositato motivi nuovi con i quali deducono, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed errata applicazione degli artt.24, comma 1 e comma 1-bis, 27, comma 3-bis, 42 e 43 d.lgs. n.159/011, 42 Cost. e 1, protocollo 1, CEDU. In particolare, osservano che la ordinanza impugnata ha violato le disposizioni sopra richiamate avendo ritenuto legittimo che colui che è stato privato del godimento della propria azienda con un sequestro in prevenzione, una volta riconosciuta la ingiustizia di tale misura ed ottenutane la restituzione, debba comunque subire la espropriazione dei frutti, nel frattempo prodotti e percepiti dall'amministrazione giudiziario, e debba pure vedersi addebitate le spese relative al compenso del medesimo amministratore. [OSCURATO:PERSONA] tu.k. t 1.[OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, dal provvedimento impugnato si ricava che costituisce circostanza pacifica l'avvenuta revoca della confisca delle quote azionarie di cui sono titolari gli odierni ricorrenti. 2.1. Inoltre, deve ricordarsi che - come testualmente previsto dall'art. 42 d.lgs. n.159 del 2011 - le spese per i compensi spettanti all'amministratore giudiziario, in caso di restituzione alla parte privata del bene già oggetto di sequestrolvanno poste a carico dello Stato. Ciò deriva dal generale principio per cui l'avvenuto spossessamento del privato - con gestione giudiziaria del bene sequestrato - non può e non deve determinare, in caso di restituzione del bene, pesi sul diritto di proprietà che non siano giustificati dallo stesso andamento della gestione. In particolare questa Corte di legittimità ha più volte affermato che (v. tra le molte Sez. I n. 46043 del 23/10/2014, Rv, 260644, Sez. 1 Sentenza n.42718 del 13/09/2019) le spese sostenute per gli organi di amministrazione giudiziaria hanno natura di spese giudiziali e pertanto - seguendo la soccombenza - vanno poste a carico dello Stato (in tal senso v. anche 'Sez. 1^ civ. n. 8967 del 26/06/2001, Rv. 547730). In caso di restituzione i costi dell'amministrazione - intesi quale compenso dell' amministratore e spese di gestione - vanno dunque scorporati e, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione, 'vanno imputati a carico dello Stato. 2.2. La interpretazione effettuata dal Tribunale di Trapani, secondo cui la previsione contenuta nel citato art. 42 non si applica in ipotesi di revoca parziale del sequestro, deve però essere rettificata ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen. poiché la citata disposizione non distingue tra la ipotesi di revoca totale e quella di revoca parziale. 3. Ciò posto, si rileva che le censure sollevate con i ricorsi ed i motivi aggiunti sono privedi pregio. 3.1. Quanto al primo motivo/ si osserva che il provvedimento impugnato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha ritenuto esaustiva la documentazione contabile prodotta dagli amministratori a corredo dei rendiconti di gestione a norma dell'art.43 del citato d.lgs.; in particolare, il Tribunale di Trapani ha evidenziato che, a seguito del deposito del rendiconto di gestione in data 24 febbraio 2021, era stato lo stesso giudice delegato ad invitare gli amministratori giudiziari ad allegare tutti i documenti giustificativi, onde potere verificare la regolarità del conto. In data 5 marzo 2021 era stata depositata dagli amministratori una 'pen drive' contenente tutti i documenti giustificativi; il Tribunale, che ha esaminato il supporto informatico, non ha rilevato incompletezze della documentazione ed ha escluso particolari difficoltà nella consultazione degli atti, regolarmente indicizzati con la conseguente possibilità di verificare le situazioni contabili delle società, oggetto di gestione nelle diverse annualità. Quanto,poi,alle operazioni riguardanti la gestione,della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, l'ordinanza impugnata ha dato atto che nella 'pen drive' sono contenuti i bilanci di tutte le società in sequestro, dai quali sono evincibili i costi ed i ricavi sostenuti nei vari esercizi. Con riferimento alla società semplice A.C., il Tribunale di Trapani ha osservato che tutta la relativa documentazione contabile era già stata messa a disposizione degli odierni ricorrenti nell'ambito del procedimento civile di urgenza ex art.700 cod. proc. civ. che, su richiesta di tutte le parti, si era estinto con pronuncia di cessazione della materia del contendere in data 2 ottobre 2020. 3.3. Orbene, rispetto a tale coerente ragionamento i ricorrenti non si confrontano in modo specifico senza nemmeno indicare quali voci contabili hanno contestato; al riguardo, deve ricordarsi che, ai sensi del quarto comma dell'art.43 d.lgs. n.159/2001 le eventuali contestazioni devono - a pena di inammissibilità - essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri ed i risultati di gestione. In sostanza, quindi, con il lamentato vizio di violazione di legge i ricorrenti vorrebbero pervenire ad una differente valutazione della documentazione contabile, che, però, riguardando un profilo di merito, non è consentita in sede di legittimità, 3.2. Con riferimento al secondo motivo ed ai motivi aggiunti, si rileva che i ricorsi non tengono conto che le spese di giustizia per il bene confiscato sono poste a carico del proposto o dello Stato, che la gestione del bene confiscato non può che essere unitariamente intesa considerato che, nel caso di specie, è stato utilizzato il patrimonio sociale nell'interesse di tutti i soci e, perciò, anche dei titolari delle quote successivamente dissequestrate. 3.1. I ricorrenti, inoltre, non hanno dedotto di avere provveduto direttamente al pagamento (in tutto o in parte) delle spese di gestione e dei compensi in favore degli amministratori, che invece risultano essere stati posti a carico del patrimonio sociale la cui gestione, si ripete, non può che essere intesa come unitaria e svolta pure in loro favore; in sostanza non hanno allegato l'esistenza e l'entità del pregiudizio economico che avrebbero subìto. 4. I ricorsi vanno, pertanto, respinti con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P. Q.M. Riget
Sentenza Cassazione n. 04487/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris