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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 07455/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8168/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti- avverso la sentenza n. 1034/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che il convenuto fosse condannato ad arretrare il proprio immobile, nonché un terrapieno alla distanza legale dal confine e a risarcire il danno.

Il convenuto propose domanda riconvenzionale d’usucapione.

Il Tribunale accolse le domande attoree e dichiarò inammissibile quella riconvenzionale.

La Corte d’appello, investita dall’impugnazione del Vernieri, alla quale resistettero [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché Cristiano e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rigettata l’impugnazione, confermò la statuizione di primo grado.

Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due motivi e gli intimati resistono con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

I controricorrenti hanno depositato, impropriamente qualificato agli stessi “memoria”, con il quale si sono limitati a riportarsi al controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1158 e 873 cod. civ., affermando essere rimasto provato in giudizio l’esistenza di un vecchio manufatto, con la conseguenza che il diritto di mantenere il manufatto a distanza non legale, acquisito per usucapione, era da reputarsi esteso alla nuova costruzione.

La circostanza, poi, che nel progetto per la nuova costruzione non fosse stata riportata la consistenza del vecchio manufatto non assumeva rilievo in quanto l’animus possidendi avrebbe dovuto essere desunto, nei fatti, dal mantenimento dell’opera preesistente; restava, infine, irrilevante l’eventuale assenza adi titolo edilizio.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., lamentando che la sentenza impugnata aveva reputato sussistere preclusione dal giudicato esterno derivante da precedente statuizione, poiché in quella sede processuale il Vernieri si era limitato ad eccepire l’esistenza dell’usucapione.

Entrambi i motivi sono manifestamente privi di fondamento.

Quanto al primo, deve osservarsi che l’asserito diritto a mantenere il fabbricato a distanza non legale avrebbe potuto valere, come rileva la Corte di merito, per il vecchio fabbricato e non di certo per il nuovo, del tutto diverso dal primo per posizione, caratteristiche e dimensioni .

Il riferimento fatto in sentenza alla mancata riproduzione del vecchio manufatto non risulta diretta a reputare rilevante l’eventuale mancanza del provvedimento amministrativo edilizio, quanto piuttosto a evidenziare la totale diversità tra le due costruzioni.

Sul punto la Corte locale richiama correttamente il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale in tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre il convenuto, che affermi di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente "in loco", deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura (Sez. 2, n. 15041, 11/6/2018, Rv. 649068).

Quanto al secondo motivo, va rilevato che nel precedente giudizio, definito con sentenza pacificamente passata in giudicato, riguardante regolamento di confini, il Vernieri eccepì il proprio acquisto per usucapione di una porzione di terreno degli attori; eccezione che venne rigettata, non avendo il convenuto dato prova del possesso di una tale porzione di terreno.

La Corte d’appello ha reputato coperta dal giudicato la domanda d’usucapione avanzata in questa sede dal ricorrente.

Nega il Vernieri che sul punto sussista preclusione da giudicato, mancando un rapporto di dipendenza indissolubile tra la questione decisa espressamente e quella che si reputi preclusa.

La tesi non è condivisibile.

Invero, senza che rilevi che in quella sede la domanda principale riguardava il regolamento dei confini e, quindi, non si era in presenza di contrasto fra titoli, quel che conta è che il convenuto, spostando legittimamente il tema della decisione, eccepì di avere diritto allo stacco di terreno controverso per averlo acquisito per usucapione e oggi, sia pure in via domanda, rivendica di esserne proprietario per usucapione.

La prospettazione è priva di fondamento.

Come già più volte affermato, allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo (Sez. 3, n. 19317, 3/10/2005, Rv. 586671; conf., ex multis, Cass.11365/2006).

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8168/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti- avverso la sentenza n. 1034/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che il convenuto fosse condannato ad arretrare il proprio immobile, nonché un terrapieno alla distanza legale dal confine e a risarcire il danno. Il convenuto propose domanda riconvenzionale d’usucapione. Il Tribunale accolse le domande attoree e dichiarò inammissibile quella riconvenzionale. La Corte d’appello, investita dall’impugnazione del Vernieri, alla quale resistettero [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché Cristiano e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rigettata l’impugnazione, confermò la statuizione di primo grado. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due motivi e gli intimati resistono con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. I controricorrenti hanno depositato, impropriamente qualificato agli stessi “memoria”, con il quale si sono limitati a riportarsi al controricorso. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1158 e 873 cod. civ., affermando essere rimasto provato in giudizio l’esistenza di un vecchio manufatto, con la conseguenza che il diritto di mantenere il manufatto a distanza non legale, acquisito per usucapione, era da reputarsi esteso alla nuova costruzione. La circostanza, poi, che nel progetto per la nuova costruzione non fosse stata riportata la consistenza del vecchio manufatto non assumeva rilievo in quanto l’animus possidendi avrebbe dovuto essere desunto, nei fatti, dal mantenimento dell’opera preesistente; restava, infine, irrilevante l’eventuale assenza adi titolo edilizio. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., lamentando che la sentenza impugnata aveva reputato sussistere preclusione dal giudicato esterno derivante da precedente statuizione, poiché in quella sede processuale il Vernieri si era limitato ad eccepire l’esistenza dell’usucapione. Entrambi i motivi sono manifestamente privi di fondamento. Quanto al primo, deve osservarsi che l’asserito diritto a mantenere il fabbricato a distanza non legale avrebbe potuto valere, come rileva la Corte di merito, per il vecchio fabbricato e non di certo per il nuovo, del tutto diverso dal primo per posizione, caratteristiche e dimensioni . Il riferimento fatto in sentenza alla mancata riproduzione del vecchio manufatto non risulta diretta a reputare rilevante l’eventuale mancanza del provvedimento amministrativo edilizio, quanto piuttosto a evidenziare la totale diversità tra le due costruzioni. Sul punto la Corte locale richiama correttamente il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale in tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre il convenuto, che affermi di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente "in loco", deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura (Sez. 2, n. 15041, 11/6/2018, Rv. 649068). Quanto al secondo motivo, va rilevato che nel precedente giudizio, definito con sentenza pacificamente passata in giudicato, riguardante regolamento di confini, il Vernieri eccepì il proprio acquisto per usucapione di una porzione di terreno degli attori; eccezione che venne rigettata, non avendo il convenuto dato prova del possesso di una tale porzione di terreno. La Corte d’appello ha reputato coperta dal giudicato la domanda d’usucapione avanzata in questa sede dal ricorrente. Nega il Vernieri che sul punto sussista preclusione da giudicato, mancando un rapporto di dipendenza indissolubile tra la questione decisa espressamente e quella che si reputi preclusa. La tesi non è condivisibile. Invero, senza che rilevi che in quella sede la domanda principale riguardava il regolamento dei confini e, quindi, non si era in presenza di contrasto fra titoli, quel che conta è che il convenuto, spostando legittimamente il tema della decisione, eccepì di avere diritto allo stacco di terreno controverso per averlo acquisito per usucapione e oggi, sia pure in via domanda, rivendica di esserne proprietario per usucapione. La prospettazione è priva di fondamento. Come già più volte affermato, allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo (Sez. 3, n. 19317, 3/10/2005, Rv. 586671; conf., ex multis, Cass.11365/2006). Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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