CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 35004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALESSANDRO, in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, “ex lege”, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso il decreto cron. 324/2022 della Corte di appello di Potenza, in composizione collegiale, del 4 agosto 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 17 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedevano alla Corte di appello di Potenza il riconoscimento – ai sensi della legge n. 89/2001 – dell’equo R.G.N. 22479/2022 C.C. 7/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] indennizzo per i danni morali e patrimoniali riconducibili alla irragionevole durata della procedura fallimentare instaurata a carico della società [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stata emessa sentenza di fallimento in data 17 gennaio 2003, procedura tuttora in corso alla data della proposizione del ricorso. Il consigliere designato della citata Corte di appello, dopo aver richiesto l’integrazione della documentazione necessaria, con decreto n. 496/2021, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo l’equo indennizzo limitatamente ai danni non patrimoniali, liquidando, in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi del menzionato “de cuius”, la somma di euro 338,26, in relazione alla quota ereditaria a ciascuno spettante, oltre interessi legali dalla domanda, rigettando ogni altra pretesa. 2. Decidendo sull’opposizione formulata ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 dai ricorrenti, la Corte di appello di Potenza, in composizione collegiale, nella contumacia dell’opposto Ministero della Giustizia, la rigettava con decreto depositato il 4 agosto 2022. A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte lucana riteneva condivisibile la motivazione posta a fondamento del decreto impugnato, sul presupposto che – in applicazione dell’art. 2 - bis, comma 3, di detta legge – la misura dell’indennizzo riconosciuta al dante causa degli opponenti doveva essere non ancorata all’entità dell’importo per cui quest’ultimo era stato ammesso al passivo fallimentare, quale creditore privilegiato, bensì a quella inferiore dallo stesso ottenuta in sede di riparto, ovvero di euro 338,26. 3. Contro il suddetto decreto collegiale hanno proposto un congiunto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Ministero della Giustizia. I ricorrenti hanno anche depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione ed errata applicazione dell’art. 2-bis, commi 1, 2 e 3, della legge n. 89/2001, in relazione anche agli att. 93, 96 e 110 della c.d. legge fallimentare ed agli artt. 10 e 14 c.p.c., sostenendo che – diversamente da quanto statuito nel decreto collegiale impugnato – nella individuazione della nozione di “valore della causa” ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo relativo al danno subito per la durata irragionevole di una procedura fallimentare si sarebbe dovuto far riferimento al valore del credito come ammesso dal giudice fallimentare e non quello liquidato in sede di riparto. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto –con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, avuto riguardo alla mancata valutazione del riparto finale e dell’allegato progetto con l’indicazione dei privilegi, documenti dai quali risultava che essi ricorrenti erano stati riconosciuti creditori per il riparto della somma di euro 338,26, ovvero in una certa percentuale rispetto alla somma da ripartire, ma prima ancora erano stati riconosciuti creditori con un numero d’ordine (domanda 46), in cui erano stati indicati come creditori tempestivi insinuati e con privilegio per la somma di euro 25.843,34, con riconoscimento, perciò, tra i creditori ammessi con privilegio assistito da idoneo titolo per l’importo di euro 26.665,13. 3. Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti hanno lamentato –avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione ed errata applicazione ed interpretazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., oltre che dell’art. 4, commi 1,1-bis, 2 e 5, del D.M. n. 55/2014, per non essersi la Corte di appello, con il decreto emesso all’esito dell’opposizione, pronunciata sulla doglianza relativa alla regolazione delle spese, essendo stata confermata la condanna alle spese in una misura inferiore ai minimi tabellari senza alcuna giustificazione. 4. Il primo motivo è fondato. E’ risultato accertato che il “de cuius” [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei ricorrenti, era stato ammesso al passivo fallimentare per un credito assistito da privilegio nella misura di euro 26.665,13 ma che, in sede di piano di riparto, era stata attribuita ai tre eredi solo la somma di euro 338,26 (da suddividere “pro quota” ereditaria) e, che, pertanto, la Corte di appello –in virtù dell'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001 – ha riconosciuto ai ricorrenti - opponenti lo stesso importo a titolo di equo indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare, da considerarsi equivalente a quello del diritto da ritenersi accertato dal giudice fallimentare con il piano di riparto. Senonché, ad avviso di questo collegio, l'art. 2-bis, comma 3 L. cit., nel prevedere che la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non possa in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato in giudizio, non impone di pervenire alla conclusione a cui è giunta la Corte di appello in relazione al tipo di giudizio presupposto che veniva in rilievo nella specifica fattispecie. Infatti, in materia di processo fallimentare, l'ancoraggio dell'indennizzo all'importo ricevuto dal creditore in sede di riparto è – sul piano interpretativo - privo di una “ratio” logico - giuridica, poiché l'entità di tale importo dipende da variabili molteplici e indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, che dalla situazione soggettiva del creditore. Ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo fallimentare, tale incongruenza deve, perciò, condurre a riferire il valore della causa a cui pone riguardo il menzionato art. 2- bis, comma 3, della legge n. 89/2001, a quello del credito ammesso al passivo fallimentare (v. Cass. 11372/2019 e, da ultimo, Cass, n. 5757/2023). A questo principio dovrà uniformarsi la Corte di rinvio. 5. Per effetto della ravvisata fondatezza del primo motivo, gli altri due motivi di ricorso vanno assorbiti. Consegue la cassazione del decreto impugnato, con il rinvio della causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione collegiale, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto in precedenza enunciato, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione collegiale. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 7 dicembre 2