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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35939/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 12847/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2322, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Jo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6763/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI R.G.N. 12847/2019 - \ dunanza del 07/07/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 24/10/2018, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accertato l'intervenuta prescrizione del diritto di [OSCURATO:PERSONA]- mare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vin- cenzo Loccisano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- perto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- nara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gio- vanni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- sarella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ro- berto Mollica, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- rubbiano, al risarcimento del danno da tardiva trasposizione di direttiva comunitaria dagli stessi rivendicato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla mancata remunerazione dei soggetti frequentanti corsi di specializzazione post universitaria in ambito me- dico; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - pre- messa l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], non avendo quest'ultimo impugnato in modo specifico la pronuncia del primo giudice che ne aveva dichiarato inammissibili le domande - ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto estinte per prescrizione le pretese degli originari at- tori, essendo inutilmente decorso il periodo decennale decorrente dal 27/10/99 data di entrata in vigore della legge n. 370/99, mediante la Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rei, cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quale lo Stato italiano aveva provveduto a determinare le condizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni an- teriori al 1991 avessero diritto alla corresponsione di una remunera- zione e l'entità di tale corrispettivo; avverso la sentenza del giudice d'appello, i ricorrenti indicati in epi- grafe propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'im- pugnazione; la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze resistono con controricorso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c.; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante dall'omesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost., delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000) nonché per vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Cedu; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/91, nonché dell'art. 11 della legge n. 370/99 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente individuato il dies a quo relativo alla decor- renza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per la tar- diva trasposizione delle direttive europee in materia di remunerazione dei medici specializzandi in corrispondenza con la data dal 27/10/99, non essendo stata affatto superata, a seguito dell'emanazione della Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legge n. 370/99, ogni incertezza circa l'eventuale destino della remu- nerazione dei medici specializzandi: incertezza nella specie proseguita nel tempo con le successive vicende normative e giurisprudenziali ana- liticamente richiamate in ricorso, sì da giustificare un eventuale ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sul punto; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orien- tamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, il giudice a quo ha dichiarato estinto per prescri- zione il diritto al risarcimento dei danni rivendicato dagli originari attori, sul presupposto dell'avvenuta consumazione del periodo decennale de- corrente dal 27/10/99, data di entrata in vigore della legge n. 370/99 mediante la quale lo Stato italiano ha provveduto a del:erminare le con- dizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni anteriori al 1991 avessero diritto alla corresponsione di una re- munerazione e l'entità di tale corrispettivo; in tal guisa, i giudici di merito risultano essersi uniformati al con- solidato orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (e ribadito ancora di recente), ai sensi del quale il diritto al risar- cimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordina- mento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si pre- scrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel pe- riodo compreso tra il 10 gennaio 1983 e la conclusione dell'anno acca- demico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di en- trata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020, Rv. 656585 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3, Sentenzia n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 - 01); rispetto a tale consolidato indirizzo della giurisprudenza di legitti- mità (che il Collegio condivide e fa proprio nella sua interezza, al fine di assicurarne ulteriore continuità), gli odierni ricorrenti si sono sostan- zialmente limitati ad esprimere il proprio dissenso, attraverso l'artico- lazione di deduzioni e argomentazioni da ritenersi non decisive o per- tinenti; in particolare, i ricorrenti, pur evocando la decisione emessa da Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, non ne considerano il com- plesso argonnentativo sulla cui base la stessa decisione (unitamente alle altre decisioni nn. 10814, 10815 e 10816 del 2011, nonché alle altre successive conformi) ebbe a individuare il momento di esordio del termine di prescrizione, astenendosi inoltre da ogni adeguato confronto con le argomentazioni svolte in tale sedie e successivamente costante- mente ribadite dalla giurisprudenza di tutte le Sezioni di questa Corte; varrà peraltro considerare come l'evocazione, nella memoria depo- sitata dai ricorrenti, dell'ordinanza interiocutoria n. 9101 del 2021 della Sesta Sezione - 3, non vale a suggerire alcuna diversa considerazione del motivo in esame, avendo quel provvedimento rimesso a questa Sezione Terza la decisione di un ricorso sul medesimo tema oggetto Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'odierna decisione sulla base di considerazioni che, ad avviso di questo Collegio, ignorano del tutto quanto emerge dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata e dalle ampie e approfondite argomentazioni ivi sostenute; del tutto incomprensibile, inoltre, deve ritenersi l'ulteriore evoca- zione, da parte dei ricorrenti, delle decisioni emesse nel 2018 e nel 2022 dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella materia de qua, attesa l'estraneità, a quelle decisioni, di ogni questione concernente il dies a quo della prescrizione dei diritti rivendicati dei medici iscritti a corsi di specializzazione; quanto, infine, alle richiamate conclusioni fatte proprie dalla Com- missione in occasione della decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 2022, varrà considerare come le stesse mostrino di con- fondere la previsione per i medici contemplati dalla legge n. 370 del 1999 della non debenza di interessi e rivalutazione (dettata in relazione a situazioni su cui si era formato il giudicato), con la determinazione del danno per i medici che soffrirono l'inadempimento statuale e che hanno agito a titolo risarcitorio, profondendosi al di là del tema posto dalla rimessione, considerata l'estraneità della questione ai temi sui quali la Corte di giustizia fu specificamente investita; con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante dall'annesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 25 febbraio 1999 (procedi- mento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/91, dell'art. 11 della legge n. 370/99, nonché degli artt. 112, 114, 115, 132 e 342 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons.;. [OSCURATO:PERSONA]Utri avere la corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile l'ap- pello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per non avere quest'ultimo impu- gnato in modo specifico la pronuncia del primo giudice che ne aveva dichiarato inammissibile la domanda; in particolare, il giudice di primo grado aveva dichiarato inammis- sibile la domanda proposta dal Missaglia per difetto di interesse, attesa l'avvenuta sua immatricolazione alla scuola di specializzazione nell'anno accademico 1994/95, con la conseguente applicabilità, nei relativi riguardi, del d.lgs. n. 257/91 e l'inconfigurabilità della specifica lesione illecita dedotta in giudizio; rispetto a tale decisione, il Missaglia aveva proposto appello nei termini specificamente riportati in ricorso, con la conseguente infonda- tezza della decisione di inammissibilità del giudice d'appello, non es- sendo neppure chiaro se quest'ultimo abbia omesso di pronunciarsi, o non abbia piuttosto ritenuto aspecifico Vano d'appello, con la conse- guente ulteriore violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come i ricorrenti abbiano prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta in relazione alla posizione del Missaglia, avendo la corte territoriale espressamente affermato come quest'ultimo non avesse impugnato specificamente (alias, in modo specifico) la pronuncia del tribunale che ne aveva dichiarato inammis- sibili le domande per difetto di interesse; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurispru- denza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del di- ritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avve- nuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'espli- cita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, doven- dosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01); nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda del Missaglia sul presupposto che lo stesso non avesse impugnato specifi- camente (alias, in modo specifico) la pronuncia del tribunale che ne aveva dichiarato inammissibili le domande per difetto di interesse (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), l'odierna censura dei ricorrenti, nel limitarsi a riproporre i termini dell'atto d'appello proposto nei confronti della decisione di primo grado (in modo del tutto generico e senza al- cuna individualizzazione), senza argomentare alcunché in ordine alla specificità di tale gravame in relazione alla particolare posizione del Missaglia, dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate; varrà peraltro rilevare come, proprio la lettura del motivo ripro- dotto, là dove evidenzia l'assenza assoluta di riferimenti alla motiva- zione della sentenza di primo grado, lo rendeva per ciò stesso inam- missibile, come correttamente osservato dal giudice di appello; con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di risarcimento del danno derivante dall'omesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 25 febbraio 1999 (procedi- mento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 115, 116 e 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c., degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c., e degli artt. 112, 114, 115, 132 e 342 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territo- riale omesso di rilevare come il giudice di primo grado avesse rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] - non già in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto dalla stessa esercitato (avendo la [OSCURATO:PERSONA] as- seritamente interrotto il termine di prescrizione con atto ricevuto dall'amministrazione avversaria in data 18/7/2001: cfr. pag. 15 del ri- corso) - bensì sul presupposto che la scuola di specializzazione in Igiene e [OSCURATO:PERSONA] dalla stessa frequentata non risultava ri- compresa in alcuno degli elenchi delle drettive comunitarie applicabili al caso di specie, con la conseguente inconfigurabilità di alcun inadem- pimento dello Stato italiano: l'erroneità di tale decisione del primo giu- dice era stata tempestivamente fatta valere dai ricorrenti in sede d'ap- pello attraverso la proposizione della censura analiticamente riportata in ricorso; censura, sulla quale il giudice d'appello aveva totalmente omesso di pronunciarsi; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia disatteso tutte le domande di tutti gli appellanti in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da ciascuno di essi; tale motivazione deve ritenersi estesa alla stessa posizione sostan- ziale e processuale della [OSCURATO:PERSONA] (avendo la corte d'appello avuto cura di eccettuare dal contesto la sola vicenda del Missaglia); e ciò, indipen- dentemente dalle questioni concernenti l'appartenenza o meno della Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri scuola di specializzazione frequentata dalla [OSCURATO:PERSONA] agli elenchi pre- visti dalle direttive comunitarie applicabili al caso di specie; ciò posto, l'odierna censura deve ritenersi inammissibile nella mi- sura in cui non contesta tale specifica ratio decidendi individuata dal giudice d'appello; e tanto, a tacere dell'irrilevanza, in ogni caso, della menzionata avvenuta interruzione medio tempore d ella prescrizione del diritto della [OSCURATO:PERSONA] con atto che si assume ricevuto dall'ammini- strazione avversaria in data 18/7/2001 (cfr. pag. 15 del ricorso), attesa l'avvenuta proposizione dell'originario atto introduttivo dell'odierno giudizio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e quindi, in ogni caso, oltre il termine decennale di prescrizione richia- mato dal giudice a quo; sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore delle amministrazioni statali controricorrenti, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del pre- sente giudizio, liquidate in complessivi euro 13.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 12847/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2322, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Jo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6763/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI R.G.N. 12847/2019 - \ dunanza del 07/07/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 24/10/2018, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accertato l'intervenuta prescrizione del diritto di [OSCURATO:PERSONA]- mare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vin- cenzo Loccisano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- perto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- nara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gio- vanni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- sarella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ro- berto Mollica, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- rubbiano, al risarcimento del danno da tardiva trasposizione di direttiva comunitaria dagli stessi rivendicato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla mancata remunerazione dei soggetti frequentanti corsi di specializzazione post universitaria in ambito me- dico; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - pre- messa l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], non avendo quest'ultimo impugnato in modo specifico la pronuncia del primo giudice che ne aveva dichiarato inammissibili le domande - ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto estinte per prescrizione le pretese degli originari at- tori, essendo inutilmente decorso il periodo decennale decorrente dal 27/10/99 data di entrata in vigore della legge n. 370/99, mediante la Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rei, cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quale lo Stato italiano aveva provveduto a determinare le condizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni an- teriori al 1991 avessero diritto alla corresponsione di una remunera- zione e l'entità di tale corrispettivo; avverso la sentenza del giudice d'appello, i ricorrenti indicati in epi- grafe propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'im- pugnazione; la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze resistono con controricorso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c.; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante dall'omesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost., delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000) nonché per vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Cedu; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/91, nonché dell'art. 11 della legge n. 370/99 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente individuato il dies a quo relativo alla decor- renza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per la tar- diva trasposizione delle direttive europee in materia di remunerazione dei medici specializzandi in corrispondenza con la data dal 27/10/99, non essendo stata affatto superata, a seguito dell'emanazione della Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legge n. 370/99, ogni incertezza circa l'eventuale destino della remu- nerazione dei medici specializzandi: incertezza nella specie proseguita nel tempo con le successive vicende normative e giurisprudenziali ana- liticamente richiamate in ricorso, sì da giustificare un eventuale ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sul punto; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orien- tamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, il giudice a quo ha dichiarato estinto per prescri- zione il diritto al risarcimento dei danni rivendicato dagli originari attori, sul presupposto dell'avvenuta consumazione del periodo decennale de- corrente dal 27/10/99, data di entrata in vigore della legge n. 370/99 mediante la quale lo Stato italiano ha provveduto a del:erminare le con- dizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni anteriori al 1991 avessero diritto alla corresponsione di una re- munerazione e l'entità di tale corrispettivo; in tal guisa, i giudici di merito risultano essersi uniformati al con- solidato orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (e ribadito ancora di recente), ai sensi del quale il diritto al risar- cimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordina- mento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si pre- scrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel pe- riodo compreso tra il 10 gennaio 1983 e la conclusione dell'anno acca- demico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di en- trata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020, Rv. 656585 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3, Sentenzia n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 - 01); rispetto a tale consolidato indirizzo della giurisprudenza di legitti- mità (che il Collegio condivide e fa proprio nella sua interezza, al fine di assicurarne ulteriore continuità), gli odierni ricorrenti si sono sostan- zialmente limitati ad esprimere il proprio dissenso, attraverso l'artico- lazione di deduzioni e argomentazioni da ritenersi non decisive o per- tinenti; in particolare, i ricorrenti, pur evocando la decisione emessa da Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, non ne considerano il com- plesso argonnentativo sulla cui base la stessa decisione (unitamente alle altre decisioni nn. 10814, 10815 e 10816 del 2011, nonché alle altre successive conformi) ebbe a individuare il momento di esordio del termine di prescrizione, astenendosi inoltre da ogni adeguato confronto con le argomentazioni svolte in tale sedie e successivamente costante- mente ribadite dalla giurisprudenza di tutte le Sezioni di questa Corte; varrà peraltro considerare come l'evocazione, nella memoria depo- sitata dai ricorrenti, dell'ordinanza interiocutoria n. 9101 del 2021 della Sesta Sezione - 3, non vale a suggerire alcuna diversa considerazione del motivo in esame, avendo quel provvedimento rimesso a questa Sezione Terza la decisione di un ricorso sul medesimo tema oggetto Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'odierna decisione sulla base di considerazioni che, ad avviso di questo Collegio, ignorano del tutto quanto emerge dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata e dalle ampie e approfondite argomentazioni ivi sostenute; del tutto incomprensibile, inoltre, deve ritenersi l'ulteriore evoca- zione, da parte dei ricorrenti, delle decisioni emesse nel 2018 e nel 2022 dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella materia de qua, attesa l'estraneità, a quelle decisioni, di ogni questione concernente il dies a quo della prescrizione dei diritti rivendicati dei medici iscritti a corsi di specializzazione; quanto, infine, alle richiamate conclusioni fatte proprie dalla Com- missione in occasione della decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 2022, varrà considerare come le stesse mostrino di con- fondere la previsione per i medici contemplati dalla legge n. 370 del 1999 della non debenza di interessi e rivalutazione (dettata in relazione a situazioni su cui si era formato il giudicato), con la determinazione del danno per i medici che soffrirono l'inadempimento statuale e che hanno agito a titolo risarcitorio, profondendosi al di là del tema posto dalla rimessione, considerata l'estraneità della questione ai temi sui quali la Corte di giustizia fu specificamente investita; con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante dall'annesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 25 febbraio 1999 (procedi- mento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/91, dell'art. 11 della legge n. 370/99, nonché degli artt. 112, 114, 115, 132 e 342 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons.;. [OSCURATO:PERSONA]Utri avere la corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile l'ap- pello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per non avere quest'ultimo impu- gnato in modo specifico la pronuncia del primo giudice che ne aveva dichiarato inammissibile la domanda; in particolare, il giudice di primo grado aveva dichiarato inammis- sibile la domanda proposta dal Missaglia per difetto di interesse, attesa l'avvenuta sua immatricolazione alla scuola di specializzazione nell'anno accademico 1994/95, con la conseguente applicabilità, nei relativi riguardi, del d.lgs. n. 257/91 e l'inconfigurabilità della specifica lesione illecita dedotta in giudizio; rispetto a tale decisione, il Missaglia aveva proposto appello nei termini specificamente riportati in ricorso, con la conseguente infonda- tezza della decisione di inammissibilità del giudice d'appello, non es- sendo neppure chiaro se quest'ultimo abbia omesso di pronunciarsi, o non abbia piuttosto ritenuto aspecifico Vano d'appello, con la conse- guente ulteriore violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come i ricorrenti abbiano prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta in relazione alla posizione del Missaglia, avendo la corte territoriale espressamente affermato come quest'ultimo non avesse impugnato specificamente (alias, in modo specifico) la pronuncia del tribunale che ne aveva dichiarato inammis- sibili le domande per difetto di interesse; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurispru- denza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del di- ritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avve- nuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'espli- cita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, doven- dosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01); nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda del Missaglia sul presupposto che lo stesso non avesse impugnato specifi- camente (alias, in modo specifico) la pronuncia del tribunale che ne aveva dichiarato inammissibili le domande per difetto di interesse (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), l'odierna censura dei ricorrenti, nel limitarsi a riproporre i termini dell'atto d'appello proposto nei confronti della decisione di primo grado (in modo del tutto generico e senza al- cuna individualizzazione), senza argomentare alcunché in ordine alla specificità di tale gravame in relazione alla particolare posizione del Missaglia, dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate; varrà peraltro rilevare come, proprio la lettura del motivo ripro- dotto, là dove evidenzia l'assenza assoluta di riferimenti alla motiva- zione della sentenza di primo grado, lo rendeva per ciò stesso inam- missibile, come correttamente osservato dal giudice di appello; con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di risarcimento del danno derivante dall'omesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 25 febbraio 1999 (procedi- mento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 115, 116 e 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c., degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c., e degli artt. 112, 114, 115, 132 e 342 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territo- riale omesso di rilevare come il giudice di primo grado avesse rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] - non già in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto dalla stessa esercitato (avendo la [OSCURATO:PERSONA] as- seritamente interrotto il termine di prescrizione con atto ricevuto dall'amministrazione avversaria in data 18/7/2001: cfr. pag. 15 del ri- corso) - bensì sul presupposto che la scuola di specializzazione in Igiene e [OSCURATO:PERSONA] dalla stessa frequentata non risultava ri- compresa in alcuno degli elenchi delle drettive comunitarie applicabili al caso di specie, con la conseguente inconfigurabilità di alcun inadem- pimento dello Stato italiano: l'erroneità di tale decisione del primo giu- dice era stata tempestivamente fatta valere dai ricorrenti in sede d'ap- pello attraverso la proposizione della censura analiticamente riportata in ricorso; censura, sulla quale il giudice d'appello aveva totalmente omesso di pronunciarsi; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia disatteso tutte le domande di tutti gli appellanti in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da ciascuno di essi; tale motivazione deve ritenersi estesa alla stessa posizione sostan- ziale e processuale della [OSCURATO:PERSONA] (avendo la corte d'appello avuto cura di eccettuare dal contesto la sola vicenda del Missaglia); e ciò, indipen- dentemente dalle questioni concernenti l'appartenenza o meno della Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 12847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri scuola di specializzazione frequentata dalla [OSCURATO:PERSONA] agli elenchi pre- visti dalle direttive comunitarie applicabili al caso di specie; ciò posto, l'odierna censura deve ritenersi inammissibile nella mi- sura in cui non contesta tale specifica ratio decidendi individuata dal giudice d'appello; e tanto, a tacere dell'irrilevanza, in ogni caso, della menzionata avvenuta interruzione medio tempore d ella prescrizione del diritto della [OSCURATO:PERSONA] con atto che si assume ricevuto dall'ammini- strazione avversaria in data 18/7/2001 (cfr. pag. 15 del ricorso), attesa l'avvenuta proposizione dell'originario atto introduttivo dell'odierno giudizio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e quindi, in ogni caso, oltre il termine decennale di prescrizione richia- mato dal giudice a quo; sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore delle amministrazioni statali controricorrenti, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del pre- sente giudizio, liquidate in complessivi euro 13.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c