CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2019
Cassazione n. 33526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30724-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 748/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 1862/2017; Oggetto R.G.N.30724/2019 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza ingiunzione dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Foggia con la quale alla Maggio era stato intimato il pagamento della somma di € 12.712,00 a titolo di sanzioni amministrative connesse: a) alla violazione dell’art. 3 d.l. 12/2002 conv. nella legge n. 73/2002, come modificato dall’art. 36 bis comma 7 d.l. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006 nonché dell’art. 4 della legge. n. 183/2010, per avere impiegato una lavoratrice senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; b) alla violazione dell’art. 4 bis, comma 2, d. lgs. n. 181/2000 come modificato dall’art. 6, comma 1 d. lgs. n. 297/2002, successivamente modificato dall’art. 5 l. n. 183/2010, per non avere consegnato alla suddetta lavoratrice, all’atto della instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell’inizio dell’attività di lavoro, copia della comunicazione della instaurazione del rapporto di lavorodi cui all’art. 9 bis , comma 2 , d.l. n. 510/1996 convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996. 2. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che la ordinanza ingiunzione era stata notificata nel rispetto del termine di 90 giorni ex art. 14 della legge n.689/1981, decorrente dal momento in cui l’amministrazione aveva avuto piena conoscenza dell’illecito - momento individuato nello specifico con la fine dell’attività amministrativa istruttoria rilevante - e che le emergenze in atti, rappresentate dalle dichiarazioni rese dagli informatori sentiti nel corso dell’istruttoria amministrativa, deponevano per la sussistenza degli illeciti denunziati in relazione all’attività prestata dalla lavoratrice nell’esercizio di parrucchiere nella titolarità della Maggio. 3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La eccezione di tardività del controricorso formulata in memoria dalla odierna ricorrente è infondata; premesso che il ricorso per cassazione è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale anziché, come stabilito a pena di nullità della notificazione dall’art. 11 r.d. n. 1611/1933, presso l’Avvocatura generale dello Stato, la nullità della notificazione così determinatasi è stata sanata, con effetto "ex tunc", dallacostituzione in giudizio dell'Amministrazione ed il controricorso risulta ammissib ile anche se proposto oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. (Cass., n. 2000/2005, Cass., n. 19246/2006). 2. Venendo all’ esame dell’unico motivo di ricorso si premette che con esso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981, censurando la sentenza impugnata per avere affermato la tempestività della notificazione del verbale unico di accertamento degli illeciti sanzionati. Rappresenta che dopo il primo accesso degli ispettori, effettuato in data 1.9.2011 presso l’esercizio commerciale e l’ascolto di due informatori, l’ultimo dei quali sentito il 10.10.2014, gli ispettori non avevano effettuato alcuna altra indagine, di talché non appariva giustificata la notificazione dell’ordinanza ingiunzione avvenuta solo in data 30.6.2015. 3. Il motivo è inammissibile. 3.1. L’art. 14, della l egge n. 689/1981 cit., rubricato “Contestazione e notificazione”, nel testo ratione temporis applicabile, per quanto di rilievo in questa sede, così recita: La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcunedelle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento…. . 3.2. Con particolare riferimento all’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni per la notificazione della ordinanza ingiunzione,il costante indirizzo di questa Corte ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività dellanotificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla qualedecorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine dinovanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nellavalutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale. (Cass., n. 20977/2024, Cass., n. 8326/2018, Cass. n. 6681/2014). 3.3. In particolare, la citata sentenza n. 6681/2014 ha precisato che L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimisCass. n. /2011 e n. /2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutaree ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito) . 3.4. La sentenza impugnata si è conformata al richiamato, condivisibile indirizzo di legittimità; il giudice di appello ha infatti espressamente preso in considerazione i momenti salienti dell’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione, tenendo conto anche del carattere progressivo dell’acquisizione di elementi utili per la verifica delle violazioni sanzionate ed evidenziando che tali accertamenti erano stati originati dalla presentazione della denunzia di lavoro irregolare da parte di dipendente della Maggio; sulla scorta di tale riscontro ha ritenuto che il periodo di cinque mesi intercorso fra il primo accesso e la notificazione dell’illecito amministrativo non era trascorso inutilmente ma era stato impiegato dagli ispettori per assumere tutte le informazioni necessarie al fine di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata. 3.5. La valutazione espressa dalla Corte distrettuale non risulta validamente incrinata dalle censure articolate che, pur formalmente veicolate come violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si sostanziano nella richiesta di un diverso apprezzamento della tempestività dell’azione amministrativa, in particolare sotto il profilo della non necessità dello svolgimento di determinati atti istruttori. 3.6. Invero, come chiarito da questa Corte, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis . Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che quest’ultima censura , e non la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr., Cass. 26/03/2010 n.7394; Cass. 22/02/2007n n. 4178 ; Cass. Sez. Un. 05/05/2006 n.10313). 3.7. Il motivo è quindi inammissibile in quanto mediante la deduzione della violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981 parte ricorrente formula censure che attengono al concreto apprezzamento degli elementi della concreta fattispecie. 3.8. E’di tutta evidenza, infatti, ricordato che al giudice non è dato di potersi sostituire all'Amministrazione nellavalutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale( Cass.8326/2018 cit ), che le ragioni di doglianza esprimono un mero dissenso valutativo rispetto alle conclusioni attinte dal giudice di merito, intrinsecamente inidoneo a dare contezza dell’errore di diritto ascritto alla sentenza impugnata. 4. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art.13, comma quater d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo