CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 25437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Macerata del 05/02/2026; nel procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 del codice di rito, la pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto ed euro 600,00 di ammenda, convertita in euro 2.200,00 di ammenda da pagarsi in dieci rate mensili, con riferimento al reato di cui all'art. 4, comma 2, I. n. 110/75 per avere, senza giustificato motivo, portato fuori della propria abitazione un coltellino della lunghezza complessiva di cm. 14 (di cui cm. 6 di lama) ed un tirapugni in acciaio lungo cm. 11 ed alto cm. 5 (fatto avvenuto in Tolentino il 18 dicembre 2024). 2. Avverso la sopra indicata sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la erronea qualificazione giuridica del fatto contestato rispetto al possesso del tirapugni che doveva essere inquadrato nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 4-bis I. n. 110/75 e non già in quella prevista e disciplinata dall'art. 4 della medesima legge. 3. L'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato: in tal senso Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; conforme Sez. 4 n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 secondo cui in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., 2l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ciò posto, si rileva che la condotta contestata all'imputato in relazione al porto fuori dalla propria abitazione di un tirapugni in acciaio è stata erroneamente qualificata come contravvenzione ai sensi dell'art. 4, comma 2, I. 110/75 laddove invece essa, per giurisprudenza costante, rientrava nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen. abrogato dall'art. 4 d.l. n. 123 del 2023, conv. I. n. 159/2023, che ha previsto, in relazione a tale fattispecie di arma propria, la più grave sanzione della reclusione secondo quanto disposto dalla nuova previsione di cui all'art. 4-bis I. n. 110/75 sicuramente applicabile nel caso in esame tenuto conto della data di commissione del reato. 3. Per tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata-Ufficio GIP in modo che le parti possano essere messe in condizione dirr—inegoziare l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. su corrette basi giuridiche (Cass. Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247841), dovendo in mancanza il giudizio proseguire nelle forme ordinarie. Come è noto, infatti, in tema di patteggiamento, l'illegalità della pena rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito, con esclusione della procedura di rettificazione dell'errore materiale (Cass. Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro, Rv. 277382 - 01). P.Q.M. P.Q.MDeposiw,:._ in [OSCURATO:PERSONA] o 7 t I In „,.. 2 Lk,.i.il. zu26.. _,- iL r;.:i•;',"t"..3)i\;-.s.,:-..n é rliir)-h2-a-hk rTn