Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 03223/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano inammissibili in quanto ripropongono senza elementi di novità e senza rispettare il criterio della specificità gli argomenti già affrontati nei gradi precedenti ed adeguatamente risolti nelle sentenza di merito; trattandoli unitariamente per esigenze di brevità e chiarezza espositiva, a dispetto dell'ordine differente, si osserva come sia manifestamente infondato quello relativo alla natura del reato ai fini del calcolo della prescrizione poiché la proposta ricostruzione (che si tratti di reato istantaneo ad effetti permanenti) confligge con la giurisprudenza consolidata della Corte in ordine alla definizione del reato come permanente oltre che con la realtà fattuale di una occupazione pluriennale; quanto al motivo inerente all'applicazione dell'art.131 bis c.p., la giustificazione posta a base della decisione della Corte di respingere l'istanza è ineccepibile data l'entità della violazione; infine, con riferimento alla richiesta di un più favorevole bilanciamento delle circostanze, i motivi sono basati su considerazioni generiche inutilizzabili come parametro di comparazione della decisione giudiziale che viene contestata; ulteriori profili del ricorso Sportaro che emergono confusamente dalla argomentazione difensiva (nel primo motivo si fa riferimento alla mancanza dell'elemento psicologico ed alla ricorrenza dello stato di necessità) sono dei meri abbozzi privi di reale idoneità espositiva; In ogni caso l'uno (sul dolo) è formulato solo in questa sede e quindi in violazione della catena devolutiva e l'altro (art.54 c.p.) è sufficientemente affrontato e respinto già in grado di appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C9Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023 sì Con igliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano inammissibili in quanto ripropongono senza elementi di novità e senza rispettare il criterio della specificità gli argomenti già affrontati nei gradi precedenti ed adeguatamente risolti nelle sentenza di merito; trattandoli unitariamente per esigenze di brevità e chiarezza espositiva, a dispetto dell'ordine differente, si osserva come sia manifestamente infondato quello relativo alla natura del reato ai fini del calcolo della prescrizione poiché la proposta ricostruzione (che si tratti di reato istantaneo ad effetti permanenti) confligge con la giurisprudenza consolidata della Corte in ordine alla definizione del reato come permanente oltre che con la realtà fattuale di una occupazione pluriennale; quanto al motivo inerente all'applicazione dell'art.131 bis c.p., la giustificazione posta a base della decisione della Corte di respingere l'istanza è ineccepibile data l'entità della violazione; infine, con riferimento alla richiesta di un più favorevole bilanciamento delle circostanze, i motivi sono basati su considerazioni generiche inutilizzabili come parametro di comparazione della decisione giudiziale che viene contestata; ulteriori profili del ricorso Sportaro che emergono confusamente dalla argomentazione difensiva (nel primo motivo si fa riferimento alla mancanza dell'elemento psicologico ed alla ricorrenza dello stato di necessità) sono dei meri abbozzi privi di reale idoneità espositiva; In ogni caso l'uno (sul dolo) è formulato solo in questa sede e quindi in violazione della catena devolutiva e l'altro (art.54 c.p.) è sufficientemente affrontato e respinto già in grado di appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C9Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023 sì Con igliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03223/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris