Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 94/1964
ECLI:IT:COST:1964:94
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato di
contravvenzione a disposizioni del regolamento approvato col R. D. 29
novembre 1906, n. 660, che disciplina l'uso della acetilene e i
pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, il Pretore di
Pontedera, con ordinanza del 19 febbraio 1964, ha rimesso a questa
Corte una questione di legittimità costituzionale riguardante l'art.
49 del riferito regolamento. Questo ultimo articolo conterrebbe infatti
un eccesso di delega, in quanto la legge 30 giugno 1901, n. 278, in
base alla quale quel decreto fu emanato, consentiva ad esso, per la
contravvenzione alle sue disposizioni, di comminare la pena
dell'ammenda alternativamente con quella dell'arresto, e non - come fa
l'impugnato art. 49 - la pena dell'ammenda e inoltre quella
dell'arresto.
L'ordinanza, pubblicata in udienza presente l'imputato, fu
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 22 febbraio e al
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa il 24 febbraio, fu
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento rispettivamente il
21 e 22 febbraio, e fu pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA], n. 73 del
21 marzo 1964.
Nessuno si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte.
:
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore
di Pontedera esula dalla competenza di questa Corte.
Il R. D. 29 novembre 1906, che approvò il regolamento per l'uso
dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di
acetilene, non rientra infatti tra gli atti "aventi forza di legge",
cui l'art. 134 della Costituzione limita il sindacato di legittimità
costituzionale.
Quel decreto (adottato "sentito il parere del Consiglio di Stato" e
"udito il Consiglio dei Ministri") fu emanato - come si legge nelle sue
premesse - in base alla legge 30 giugno 1901, n. 278. Questa disponeva
che le norme per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di
carburo di calcio e di acetilene, nonché quelle volte a comminare le
sanzioni penali per le relative contravvenzioni, sarebbero state
emanate con "regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il
parere del Consiglio di Stato". E il decreto del 1906 designava
espressamente (all'art. 1) col nome di regolamento il corpo di
disposizioni con esso approvato e ad esso allegato, del quale viene ora
impugnato l'art. 49.
Nulla, d'altronde, autorizza a ritenere, in contrasto con le
testuali proposizioni, or ora richiamate, della legge e del decreto,
che la prima abbia voluto attribuire al corpo di norme da emanare col
decreto reale (o a parte di esso) una forza diversa e maggiore rispetto
a quella normalmente riconosciuta alle disposizioni normative emanate
dal potere esecutivo.
Non può dubitarsi quindi della natura regolamentare della
disposizione impugnata. E ciò importa - per costante giurisprudenza -
l'esclusione della sindacabilità di essa in questa sede, ai sensi
dell'art. 134 della Costituzione, rimanendo soggetti gli atti normativi
di tal fatta al sindacato di legittimità dei giudici comuni.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità, proposta con
l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 49 del regolamento
approvato col R. D. 29 novembre 1906, n. 660.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.
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