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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 09823/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto in ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente alla ricostruzione del fatto e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie senza che sussista l'allegato travisamento della prova (diversamente da quanto opina il ricorrente, le dichiarazioni testimoniali riprodotte in ricorso non sconfessano l'affermazione della proprietà dell'area edificata in capo all'imputato quale non illogicamente dedotta dalla Corte territoriale in base agli elementi di prova richiamati in sentenza); Considerato, inoltre, che il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è supportato da non illogica valutazione sul non minimo impatto ambientale dell'opera e sulla consistenza della volumetria abusiva, essendo in ciò aderente al dettato normativo ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto in ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente alla ricostruzione del fatto e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie senza che sussista l'allegato travisamento della prova (diversamente da quanto opina il ricorrente, le dichiarazioni testimoniali riprodotte in ricorso non sconfessano l'affermazione della proprietà dell'area edificata in capo all'imputato quale non illogicamente dedotta dalla Corte territoriale in base agli elementi di prova richiamati in sentenza); Considerato, inoltre, che il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è supportato da non illogica valutazione sul non minimo impatto ambientale dell'opera e sulla consistenza della volumetria abusiva, essendo in ciò aderente al dettato normativo ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09823/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris