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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01125/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; quest'ultima, infatti, ha chiarito che l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile, costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per detto strumento (Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, Rv. 280346-01); è stato precisato, inoltre, che, in tema di rescissione del giudicato, ill termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per il medesimo di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv,. 281925-01); nel caso concreto, il provvedimento qui impugnato è rispettoso dei suddetti principi e spiega correttamente che l'istanza, qualificata dalla parte come istanza di restituzione nel termine, non può essere convertita in quella di rescissione del giudicato, a causa del mancato conferimento di procura speciale finalizzata alla presentazione di una richiesta di tal genere, prevista dall'art. 629-bis cod. proc. pen.; il provvedimento, inoltre, precisa che l'istanza in argomento è stata presentata oltre la scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., dovendosi individuare come dies a quo il 12 ottobre 2021, giorno della notifica dell'ordine di esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; quest'ultima, infatti, ha chiarito che l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile, costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per detto strumento (Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, Rv. 280346-01); è stato precisato, inoltre, che, in tema di rescissione del giudicato, ill termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per il medesimo di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv,. 281925-01); nel caso concreto, il provvedimento qui impugnato è rispettoso dei suddetti principi e spiega correttamente che l'istanza, qualificata dalla parte come istanza di restituzione nel termine, non può essere convertita in quella di rescissione del giudicato, a causa del mancato conferimento di procura speciale finalizzata alla presentazione di una richiesta di tal genere, prevista dall'art. 629-bis cod. proc. pen.; il provvedimento, inoltre, precisa che l'istanza in argomento è stata presentata oltre la scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., dovendosi individuare come dies a quo il 12 ottobre 2021, giorno della notifica dell'ordine di esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 lug
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