CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00205/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (assertivamente incompleta di elementi probatori esaustivi ed univoci a fondare il giudizio di colpevolezza del prevenuto), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sui motivi di rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria, attesa la completezza degli elementi probatori acquisiti dagli atti processuali e utilizzabili data la scelta del rito prescelta dall'imputato); che l'asserito difetto e/o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, specifica, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,