Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02464/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14785/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.elettivamente domiciliate in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 102 , presso lo studio del l’Avv . [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente agli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO, 480/2013 depositata il 29/11/2013; [OSCURATO:PERSONA]’ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L a [OSCURATO:SOCIETA]. ricorr e , con tr e motivi , nei confronti dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta,aveva dichiarato inammissibile il ricorso .

2. L’Ufficio , sul presuppo sto del tardivo versamento dell’Irap per l’anno di imposta 2006, comunicava alla contribuente , al l’esito dei controlli automatizzati exart. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, l’esistenza di un debito a titolo di sanzione amministrativa, non considerando che la società aveva già provveduto al versamento di quanto dovuto per ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 472 del 1997.

Successivamente, l’Ufficio, preso atto di quanto già pagato, emetteva preavviso telematico limitandosi a ridurre la sanzione.

3. La ricorrente ricorreva innanzi alla C.t.p. che, accogliendo l’eccezione dell’Ufficio, dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo non impugnabile la comunicazionedi irregolarità.

4. La C.t.r., in riforma della sentenza impugnata, riteneva ammissibile il ricorso ma lo rigettava nel merito in virtù di quan to testualmente disposto dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 2006 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 2006 – norma rispetto alla quale riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal contribuente –e ritenendo che la pretesa dell’appellante non potesse trovare fondamento nell’art. 10 legge n. 212 del 2000.

5. L’Amministrazione ha depositato «atto di costituzione» ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.6.

La ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto prendersi atto degli effetti del giudicato formatosi sul giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale emessa per la riscossione delle medesime sanzioni.

Successivamente ha depositato, ai sensi dell’art. 372 cod. pro. civ. la detta sentenza munita della attestazione di giudicato.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 e dell’art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento alla sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’Irap, avrebbe ritenuto – secondo una prima ipotesi interpretativa del provvedimento impugnato –che nel 2006 non sussistesse l’incertezza normativa di cui all’art. 10, comma 3, cit. che avrebbe potuto giustificare la non applicazione delle sanzioni,in quanto eliminata per il tramite della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 1, comma 3, d.l. 17 giugno 2005, n. 106.

Argomenta in proposito sull’illegittimità costituzionale di detta norma e censura la sentenza impugnata per non aver sollevato la relativa questione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212 .

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui – secondo una diversa ipotesi interpretativa della sentenza – av rebbe escluso, in ragione della normativa sopravvenuta, che la fattispecie concreta potesse essere sussunta tra le ipotesi di obiettiva incertezza normativa.

Osserva in proposito che sino al momento della pronuncia della sentenza con la quale la Corte di Giustizia UE ha dichiarato la compatibilità dell’Irap con la sesta direttiva, sussisteva un’effettiva situazione di obiettiva incertezza sulla disciplina Irap tale da giustificare il ritardo nell’adempimento.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212 .

Censura la sentenza impugnata per aver interpretato la disciplina speciale quale autonoma ipotesi di esclusione dell’obiettiva incertezza normativa.Assume che la detta disposizione, nella parte in cui esclude la condizione di obiettiva incertezza nell’ipotesi in cui vi sia «pendenza di un giudizio di legittimità della norma», essendo norma derogatoria ed eccezionale, dovrebbe essere oggetto di interpretazione restrittiva sì da non escludere che l’esimente possa comunque operare, laddove ricorrano le atre condizioni costitutive dell’obiettiva incertezza.

4. La ricorrente ha ritualmente prodotto la sentenza n. 1998/14 del 28 marzo 2014, passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria, in data successiva alla proposizione del presente ricorso.

Con detta ultima,la C.t.r. del Lazio, pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione della medesima sanzione amministrativa di cui alla comunicazione di irregolarità impugnata in questa sede, ha accolto parzialmente l’appello della contribuente.

In particolare, la C.t.r. ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’applicabilità dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997 ed ha ridotto nella misura del 50 per cento del minimo edittale la sanzione inflitta, previa detrazione di quanto già corrisposto al momento del ravvedimento.

L’accertamento contenuto nella detta sentenza fa stato nel presente giudizio e, come tale, non è più sindacabile.

Ne consegue che la sentenza qui impugnata, giunta a conclusioni opposte, si pone in contrasto con il giudicato formatosi tra le parti in ordine alla sanzione irrogata.

Da tanto deriva che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell'art.384 cod. proc. civ. con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente. 8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 9.In ragione dell’andamento complessivo del giudizio restano compensate le spese delle fasi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, pronunciando nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.

Condanna l'Agenzia delle entr ate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre 15 per cento per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14785/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.elettivamente domiciliate in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 102 , presso lo studio del l’Avv . [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente agli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, 480/2013 depositata il 29/11/2013; [OSCURATO:PERSONA]’ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L a [OSCURATO:SOCIETA]. ricorr e , con tr e motivi , nei confronti dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta,aveva dichiarato inammissibile il ricorso . 2. L’Ufficio , sul presuppo sto del tardivo versamento dell’Irap per l’anno di imposta 2006, comunicava alla contribuente , al l’esito dei controlli automatizzati exart. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, l’esistenza di un debito a titolo di sanzione amministrativa, non considerando che la società aveva già provveduto al versamento di quanto dovuto per ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 472 del 1997. Successivamente, l’Ufficio, preso atto di quanto già pagato, emetteva preavviso telematico limitandosi a ridurre la sanzione. 3. La ricorrente ricorreva innanzi alla C.t.p. che, accogliendo l’eccezione dell’Ufficio, dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo non impugnabile la comunicazionedi irregolarità. 4. La C.t.r., in riforma della sentenza impugnata, riteneva ammissibile il ricorso ma lo rigettava nel merito in virtù di quan to testualmente disposto dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 2006 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 2006 – norma rispetto alla quale riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal contribuente –e ritenendo che la pretesa dell’appellante non potesse trovare fondamento nell’art. 10 legge n. 212 del 2000. 5. L’Amministrazione ha depositato «atto di costituzione» ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.6. La ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto prendersi atto degli effetti del giudicato formatosi sul giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale emessa per la riscossione delle medesime sanzioni. Successivamente ha depositato, ai sensi dell’art. 372 cod. pro. civ. la detta sentenza munita della attestazione di giudicato. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 e dell’art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento alla sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’Irap, avrebbe ritenuto – secondo una prima ipotesi interpretativa del provvedimento impugnato –che nel 2006 non sussistesse l’incertezza normativa di cui all’art. 10, comma 3, cit. che avrebbe potuto giustificare la non applicazione delle sanzioni,in quanto eliminata per il tramite della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 1, comma 3, d.l. 17 giugno 2005, n. 106. Argomenta in proposito sull’illegittimità costituzionale di detta norma e censura la sentenza impugnata per non aver sollevato la relativa questione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212 . Censura la sentenza impugnata nella parte in cui – secondo una diversa ipotesi interpretativa della sentenza – av rebbe escluso, in ragione della normativa sopravvenuta, che la fattispecie concreta potesse essere sussunta tra le ipotesi di obiettiva incertezza normativa. Osserva in proposito che sino al momento della pronuncia della sentenza con la quale la Corte di Giustizia UE ha dichiarato la compatibilità dell’Irap con la sesta direttiva, sussisteva un’effettiva situazione di obiettiva incertezza sulla disciplina Irap tale da giustificare il ritardo nell’adempimento. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212 . Censura la sentenza impugnata per aver interpretato la disciplina speciale quale autonoma ipotesi di esclusione dell’obiettiva incertezza normativa.Assume che la detta disposizione, nella parte in cui esclude la condizione di obiettiva incertezza nell’ipotesi in cui vi sia «pendenza di un giudizio di legittimità della norma», essendo norma derogatoria ed eccezionale, dovrebbe essere oggetto di interpretazione restrittiva sì da non escludere che l’esimente possa comunque operare, laddove ricorrano le atre condizioni costitutive dell’obiettiva incertezza. 4. La ricorrente ha ritualmente prodotto la sentenza n. 1998/14 del 28 marzo 2014, passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria, in data successiva alla proposizione del presente ricorso. Con detta ultima,la C.t.r. del Lazio, pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione della medesima sanzione amministrativa di cui alla comunicazione di irregolarità impugnata in questa sede, ha accolto parzialmente l’appello della contribuente. In particolare, la C.t.r. ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’applicabilità dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997 ed ha ridotto nella misura del 50 per cento del minimo edittale la sanzione inflitta, previa detrazione di quanto già corrisposto al momento del ravvedimento. L’accertamento contenuto nella detta sentenza fa stato nel presente giudizio e, come tale, non è più sindacabile. Ne consegue che la sentenza qui impugnata, giunta a conclusioni opposte, si pone in contrasto con il giudicato formatosi tra le parti in ordine alla sanzione irrogata. Da tanto deriva che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell'art.384 cod. proc. civ. con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente. 8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 9.In ragione dell’andamento complessivo del giudizio restano compensate le spese delle fasi di merito. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, pronunciando nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente. Condanna l'Agenzia delle entr ate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre 15 per cento per
Sentenza Cassazione n. 02464/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris