CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: 1) sentenza emessa il 3 novembre 2015 dalla Corte di appello di Catania; 2) sentenza emessa il 15 dicembre 2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone; 3) sentenza emessa il 16 marzo 2017 dalla Corte di appello di Catania. 2. Con ordinanza del 21 gennaio 2020, il giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione tra tutti i predetti reati, rideterminando la pena complessiva nella misura di nove anni di reclusione ed euro duemila di multa. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione del combinato disposto degli artt. 81 cod. pen.., 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione ha errato nell'individuazione del reato più grave in relazione al quale porre la pena base, perché ha fatto riferimento alla pena complessivamente inflitta nel processo definito con la sentenza emessa il 3 novembre 2015 dalla Corte di appello di Catania, mentre'avrebbe dovuto individuare preliminarmente il reato più grave fra i quattro ivi giudicati e muovere dalla relativa pena. Inoltre, nel rideterminare l'aumento di pena per i reati giudicati nel processo definito con la sentenza emessa il 16 marzo 2017 dalla Corte di appello di Catania, oltre a non compiere lo scorporo dei vari reati ivi giudicati, ha fatto riferimento alla pena inflitta in primo grado e non a quella rideterminata in melius dalla citata sentenza di appello. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione circa il criterio del calcolo seguito per determinare gli aumenti di pena per i reati satellite.[OSCURATO:PERSONA] 1. La trattazione del caso rende opportuno premettere alcuni riferimenti alla giurisprudenza di legittimità. 1.1. È stato chiarito che il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259030). L'individuazione della violazione di maggior gravità, da parte del giudice dell'esecuzione, deve essere compiuta con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Rv. 261088). 1.2. È stato chiarito che, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 12/01/2021, Rv. 280216). 2. Nel presente caso, dall'esame dell'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena complessiva per i reati in ordine ai quali ha riconosciuto la continuazione, non ha rispettato i principi sopra richiamati, pienamente condivisibili. È assorbente rilevare, infatti, che il giudice dell'esecuzione ha individuato come pena base quella inflitta con la sentenza emessa il 3 novembre 2015 dalla Corte di appello di Catania, ma nel farlo è incorso in errore, perché non ha compiuto lo scorporo dei vari reati e delle relative pene, al fine di verificare quale fosse, secondo il criterio di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il reato più grave fra tutti quelli giudicati con tutte le sentenze alle quali il riconoscimento della continuazione è riferito. Da tale errore è derivato quello consistito nell'indicare come pena base, ai fini della determinazione della pena per i reati posti in continuazione in fase esecutiva, quella di quattro anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, che non è riferibile a un solo reato, dato che in fase di cognizione, nel processo definito con la sentenza citata, vennero giudicati più reati, già ivi ritenuti avvinti dalla continuazione. Inoltre, l'ordinanza è affetta da errore giuridico perché vi sono indicate le porzioni di pena in aumento per i reati satellite, ma è carente l'esposizione di alcuna motivazione sui criteri in base ai quali dette porzioni sono state determinate. 3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio sul punto senza incorrere nei vizi ora riscontrati. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte , costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma i. lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. perì. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunal