CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /2.1-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 10 novembre 2021 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 18.11.2020, appellata da GALIA Vincenzo, riduceva la pena inflitta a quest'ultimo, con la diminuente per la scelta del rito abbreviato, a mesi tre di arresto, per il reato di omesso versamento di cauzione. In motivazione, la Corte di Appello conferma l'appellata sentenza in punto di responsabilità dell'imputato, sottolineando che il mero richiamo dell'imputato alla propria "indisponibilità economica" non è sufficiente a dare contezza dell'esistenza di una situazione soggettiva di assoluta impossibilità di adempimento. La Corte ritiene non applicabili le circostanze generiche stante i numerosi processi penali dallo stesso riportati e l'atteggiamento di inerzia rispetto all'obbligo di versamento di cauzione impostogli. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GALIA Vincenzo deducendo violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione, peraltro in fatto, di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore p P