CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rizzo Pec in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata all’indirizzo Pec in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4267/2024depositata il 24/10/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 466/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 20480/2026Data pubblicazione 17/06/20261. La società lituana Hoptransa UAB, adducendo di avere eseguitotrasporti per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di essere rimasta creditrice della sommadi euro 5.361,43, di cui euro 4.828,50 per sorte capitale ed euro 532,93per interessi, chiedeva e otteneva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere decreto ingiuntivo per il medesimo importo, oltre alle spese delprocedimento.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione, assumendo di avereintegralmente estinto il debito. In particolare, sosteneva che le fattureposte a fondamento del ricorso monitorio erano state già pagate eproduceva, a tal fine, due ricevute di bonifico bancario recantil’indicazione di più numeri a tre cifre, che l’opponente riferiva agli ultimitre numeri delle fatture emesse da Hoptransa UAB, comprese quelleazionate in sede monitoria.2. Con sentenza n. 3809/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere rigettava l’opposizione.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello, cui resisteva Hoptransa UAB.4. Con sentenza n. 4267/2024 la Corte d’Appello di Napoli, inriforma dell’impugnata sentenza, accoglieva l’opposizione e revocava ildecreto ingiuntivo.5. Hoptransa UAB propone ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Il primo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,per non avere rilevato la Corte di Appello l’inesistenza dell’interesse adagire da parte dell’appellante visto che nessuna utilità o vantaggiopoteva ricavare dall’accoglimento delle conclusioni formulate chemantenevano l’esistenza di un credito di pari importo ingiunto (anzi dipoco maggiore), accertato nel corso del giudizio di opposizione,esponendo la parte appellante ad una nuova ingiunzione di pagamentoNumero registro generale 466/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 20480/2026Data pubblicazione 17/06/2026di pari importo di quello precedente con ulteriori costi a suo carico”.1.2. Il motivo è inammissibile.La società ricorrente deduce il difetto di interesse ad appellare incapo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sostenendo che l’accoglimento dell’appello nonle avrebbe procurato alcuna utilità concreta. Assume che i bonificiprodotti da [OSCURATO:PERSONA] avrebbero estinto solo parzialmente il debitocomplessivo derivante dal più rapporto commerciale tra le parti;pertanto, con l’accoglimento dell’appello, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutoconseguire, al più, un’utilità limitata alla riduzione degli interessi dimora, decorrenti dalle date dei bonifici del 3 marzo 2017 e dell’8settembre 2017, mentre, per altro verso, la revoca del decreto nonavrebbe eliminato la pretesa creditoria di Hoptransa UAB, ma avrebbesoltanto imposto a quest’ultima di farla valere con una nuovaingiunzione di pagamento.In disparte il pur non marginale rilievo per cui risulta di non agevoleintelligibilità e pertanto privo di decisività, il motivo introduce unaquestione che l’impugnata sentenza non menziona e rispetto alla qualela ricorrente non si perita di indicare se, dove e quando sia statadevoluta al giudice d’appello.Come già si è affermato, “qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modonella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede dilegittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarenel merito la censura stessa” (v. tra le tante Cass. n. 26147/2021).2. Il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazioneNumero registro generale 466/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 20480/2026Data pubblicazione 17/06/2026degli articoli 633, 634 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.”, per avere revocato il decreto ingiuntivo oppostosenza considerare “il valore retroattivo” della documentazione prodottain seno al giudizio di opposizione.2.1 Avrebbe errato la Corte d’appello nel non considerare il valoreintegrativo e “retroattivo” della documentazione prodotta in seno algiudizio di cognizione, nella specie la copia delle fatture insolute,azionate in via monitoria, ed i resoconti contabili che riepilogavano ecomprovavano l’intero rapporto commerciale intercorso tra le parti, iquali, come già rilevato dal giudice di prime cure, non sarebbero statispecificamente contestati dalla società debitrice.2.2. Il motivo è infondato.Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta infatti che la corte dimerito, dopo aver rilevato che in sede di opposizione a decretoingiuntivo la società ingiunta aveva sostenuto di aver pagato,producendo relativa documentazione a supporto, ha espressamenteaffermato che, “una volta avvenuta l'imputazione di pagamento da partedel debitore, è onere del creditore, che pretende di imputare ilpagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l'esistenza dipiù debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti perl'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art.1193 c.c. (Cass. civ. Sez. II, 27/07/2006, n. 7102; Cass. civ. Sez. IIISent., 23/06/2009, n. 14620) ...” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.450 del 2020). Secondo la predetta giurisprudenza, quindi, “Quando ildebitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee adestinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta alcreditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzionedi altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa,imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.”. Ed ha ulteriormente aggiunto:“Posta, quindi, l’applicabilità dell’art. 1193 c.c., ha errato il Tribunale nelNumero registro generale 466/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 20480/2026Data pubblicazione 17/06/2026ritenere che, avendo l’opposta dedotto e documentato, mediante laproduzione di due report contenenti gli elenchi di tutte le fatture emessenel corso del rapporto, l’esistenza di un maggior credito rispetto allasomma oggetto di pagamento, l’eccezione sollevata dall’opponenteandava disattesa”.2.3. La Corte d’Appello, quindi, non ha omesso di esaminare ladocumentazione prodotta dalla società creditrice opposta, ma, purespressamente prendendola in considerazione, ha ritenuto che quelladocumentazione non fosse idonea a superare l’imputazione dipagamento effettuata dalla debitrice, in difetto della prova, gravante sulcreditore, dei presupposti necessari per una diversa imputazione ai sensidell’art. 1193 c.c.La censura, pertanto, sotto la formale invocazione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, sostanzialmente si risolve nellasollecitazione di una diversa valutazione del materiale probatorio, invecepreclusa in sede di legittimità, a fronte della valutazione svolta dalgiudice di merito in maniera del tutto conforme al consolidatoorientamento di questa Corte in tema di imputazione dei pagamenti e diriparto del relativo onere probatorio tra debitore e creditore.Va ricordato, invero, che i vizi censurabili per cassazione nonpossono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delleprove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte,spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprioconvincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e laconcludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idoneea dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altromezzo di prova, mentre a questa Suprema Corte non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa,bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e dellacorrettezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice delNumero registro generale 466/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 20480/2026Data pubblicazione 17/06/2026merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. ex multis Cass., n.32505/2023 e Cass., n. 9097/2017).3. Il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.”, per non avere ritenuto e considerato che parte appellata aveva,comunque, esteso la domanda, azionata in sede monitoria, all’interorapporto commerciale inter partes.3.1. A supporto dell’assunto cassatorio si richiama il principio percui, ai fini di una corretta qualificazione della domanda, il giudice dimerito è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell’atto dicitazione, alle quali si è riportato l’attore al momento della loroprecisazione, tenendo conto della volontà della parte quale emergentenon solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nellacitazione, ma pure dall’intero complesso dell’atto che le contiene,considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantementepercepita dalle parti nel corso del giudizio, e tenendo conto non solodelle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell’attointroduttivo, ma altresì della condotta processuale delle parti nonchédelle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa.3.2. Il motivo è infondato.Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, il viziodi mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'articolo112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e nonanche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione(v., fra le tante, Cass. n. 9175/2024).La rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda resta,invece, attività riservata al giudice di merito, ed in tal senso la corteterritoriale ha motivatamente escluso che la società creditrice avessemai fatto riferimento all’intero rapporto commerciale inter partes,espressamente rilevando: “tale “emendatio” non risulta essere stataNumero registro generale 466/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 20480/2026Data pubblicazione 17/06/2026effettuata né nella comparsa di costituzione di primo grado, nella qualel’odierna appellata si era limitata a chiedere il rigetto dell’opposizione ela conferma del decreto ingiuntivo, né, eventualmente, con la memoriaex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nella specie nemmeno depositata”.4.1. Il quarto motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.”, per non avere ritenuto la corte territoriale l’esistenza di uncredito pari a quello ingiunto, vista la mancata puntuale ed efficacecontestazione sui documenti prodotti nel giudizio di cognizione.4.2. Il motivo è inammissibile.Nel riproporre, sotto diversa forma, le doglianze già espresse nelsecondo motivo, sulla base di una interpretazione meramente oppositivarispetto alle valutazioni, motivate anche conformemente a diritto, dellacorte territoriale, viene evocato un comportamento processuale dellasocietà debitrice di “non contestazione”, ma lo si fa in manierameramente assertiva e generica, senza individuarlo e localizzarlo nelprecedente contesto processuale, con conseguente violazione delprincipio per cui “ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, ilricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio dinon contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono statededotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'attola trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, ilcontenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scrittidifensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza deipresupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.” (Cass. n.15058/2024).5. Il quinto motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedell’articolo 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c.”, per avere considerato solutorie le rimesse effettuatedall’appellante, con i bonifici documentati in causa, in relazione alleNumero registro generale 466/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 20480/2026Data pubblicazione 17/06/2026fatture prodotte in seno al monitorio.5.1. Si qualifica errata anche la parte della sentenza impugnata incui la Corte d’appello ha così affermato: «Quindi, se è vero che, in lineadi principio, il Giudice dell’opposizione può revocare il decreto edaccogliere la domanda per un importo inferiore a quello portato daldecreto ingiuntivo, nella specie, non avendo l’opposta esteso ladomanda al credito nascente dall’insieme di tutte le prestazioni eseguite,il thema decidendum era pur sempre limitato alle somme oggetto dellesei fatture azionate».5.2. Il motivo, che sottende le medesime questioni di cui al secondoed al terzo motivo, è parimenti infondato, dato che la corte territoriale,dopo aver motivatamente valutato il fatto che la società creditriceopposta aveva limitato le proprie pretese creditorie soltanto alle sommeportate dalle fatture azionate in sede monitoria, si è pronunciata inscrupolosa applicazione dei criteri di imputazione di cui all’art. 1193 c.c.,nella consolidata interpretazione datane dal costante orientamento dilegittimità.6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condannadella ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite comeliquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese, che liquida in euro 4.500 per compensi edNumero registro generale 466/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 20480/2026Data pubblicazione 17/06/2026euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 percento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI