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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28514/2026

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ela [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato lasentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Milano l'8 gennaio 2020,che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di detenzione di sostanzestupefacenti di vario tipo e, qualificata la condotta ai sensi dell’art. 73 commi 4 e 5 DPR.309/90, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, disponendo la confisca dellasomma di denaro in sequestro.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo violazionedi legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro in sequestro,sul rilievo che il denaro sottoposto a sequestro non può essere ricollegato alla nozionedi profitto o prodotto del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacenti e pertantonon può essere oggetto di confisca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile poiché l’unica censura formulata è generica emanifestamente infondata.E’ noto che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacentinon è consentita la confisca del denaro, nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensidell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanzastupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e ilreato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità, ma il denaro rinvenutonella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca quando ricorrano lecondizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operatodall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (cfr. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022,Donato, Rv. 283248 - 01).Ed infatti il disposto di cui all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellatodall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni,in legge 13 novembre 2023, n. 159, ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca persproporzione ex art. 240-bis cod. pen.; detta norma si applica retroattivamente entro ilimiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione delregime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stataemessa la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro, Rv.286103 - 01).Il reato per cui è giudizio è stato commesso nel 2024, sicchè, in ragione deltempus commissi delicti, la confisca per sproporzione ordinata dal primo giudice si rivelacorrettamente disposta, attenendo ad un quantitativo di denaro che non deve essereconsiderato corpo del reato, ma risulta sproporzionato rispetto alla situazione economicadel detentore, che non ha saputo giustificarne in modo verosimile la provenienza.Il motivo di ricorso è anche generico, perchè non si confronta con la motivazionedella sentenza, in cui è correttamente richiamata la disciplina normativa applicabile alcaso di specie.2.

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma di denaro che si ritiene congruo liquidare in euro3000, in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ela [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato lasentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Milano l'8 gennaio 2020,che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di detenzione di sostanzestupefacenti di vario tipo e, qualificata la condotta ai sensi dell’art. 73 commi 4 e 5 DPR.309/90, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, disponendo la confisca dellasomma di denaro in sequestro.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo violazionedi legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro in sequestro,sul rilievo che il denaro sottoposto a sequestro non può essere ricollegato alla nozionedi profitto o prodotto del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacenti e pertantonon può essere oggetto di confisca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile poiché l’unica censura formulata è generica emanifestamente infondata.E’ noto che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacentinon è consentita la confisca del denaro, nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensidell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanzastupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e ilreato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità, ma il denaro rinvenutonella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca quando ricorrano lecondizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operatodall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (cfr. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022,Donato, Rv. 283248 - 01).Ed infatti il disposto di cui all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellatodall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni,in legge 13 novembre 2023, n. 159, ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca persproporzione ex art. 240-bis cod. pen.; detta norma si applica retroattivamente entro ilimiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione delregime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stataemessa la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro, Rv.286103 - 01).Il reato per cui è giudizio è stato commesso nel 2024, sicchè, in ragione deltempus commissi delicti, la confisca per sproporzione ordinata dal primo giudice si rivelacorrettamente disposta, attenendo ad un quantitativo di denaro che non deve essereconsiderato corpo del reato, ma risulta sproporzionato rispetto alla situazione economicadel detentore, che non ha saputo giustificarne in modo verosimile la provenienza.Il motivo di ricorso è anche generico, perchè non si confronta con la motivazionedella sentenza, in cui è correttamente richiamata la disciplina normativa applicabile alcaso di specie.2. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma di denaro che si ritiene congruo liquidare in euro3000, in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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