CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 25631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33294 R.G. anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Ersilio, rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Aiuto ; controricorrente avverso la sentenza n. 4202/2019 depositat a il 26 agosto 2019 del la Corte di appello di Napoli. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnata per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha accolto parzialmenteil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condannato lo stesso al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 33294/2019 camera di consiglio27.6.2023 [OSCURATO:SOCIETA]., dell'importo di euro 70.469,80,a titolo di risarcimento del danno. Il Tribunale di Napoli ― investito dell’ azione di responsabilità propostada [OSCURATO:PERSONA], divenuto socio di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di una pronuncia ex art. 2932 c.c. (resa in esito a un procedimento vertente sulla promessa di vendita di quote sociali che qui non rileva) ― aveva pronuncia to ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. con cui era statariconosciuta la responsabilità del predetto [OSCURATO:PERSONA] , quale liquidatore della società, per le seguenti condotte: aver distratto in suo favore la somma di euro 38.794,41 a titolo di compensi, nonostante la società fosse da tempo inattiva ( onde , ad avviso del primo Giudice, nessun compenso poteva ritenersi dovuto al liquidatore);aver impiegato euro 39.223,00 per la copertura di costi fittizi; aver destinato euro 31.246,80 al rimborso delle anticipazioni eseguite in favore dei soci in assenza di alcuna documentazione giustificativa.Con lo stesso provvedimento l’ex liquidatore era stato condannato al risarcimento del danno per euro 109.267,21, oltre rivalutazione e interessi. L’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., di cui si è appena detto,era divenuta definitiva in ragione della intempestiva manifestazione dell'intendimento, da partedi [OSCURATO:PERSONA] , di ottenere la pronuncia della sentenza, sicché era stata impugnata dal medesimo. 2. ― Avverso la richiamata pronuncia resa dal Giudice di appello, che è stata pubblicata il 26 agosto 2019, ricorre per cassazione, con tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] . Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 186 quater c.p.c. in relazione all’art. 50 bis c.p.c.. Si deduce che il provvedimento del Giudice di primo grado, oggetto di impugnazione, era stato emesso dal giudice monocratico, laddove la Sez. I–RG 33294/2019 camera di consiglio27.6.2023 controversia, rientrando tra quelle elencate dal cit. art. 50 bis , era devoluta al tribunale in composizione collegiale. Il motivo è infondato. Come si ricava dall’art. 186 quater, comma 1, c.p.c.,l’ordinanza di pagamento prevista dal detto articolo è pronunciata dal «giudice istruttore».Ne discende che sul punto non può venire in questione un vizio di costituzionedel giudice, a vendo specifico riguardo alle riserve di collegialità contemplate dal cit. art. 50 bis c.p.c.. 2. ― C ol secondo mezzo si oppone alla violazione e falsa applicazionedegli artt. 137 e 140 ss. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 101 e 116 c.p.c.. Vengono lamenta t e la nullità o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione di primo grado, la nullità delle attività istruttorie poste in essere e la violazione del principio del contraddittorio. Lamenta il ricorrente di essere stato ritenuto contumace, in primo grado, pur non avendoricevuto l'atto introduttivo del giudizio; deduce che, per un verso, l’attoera stato recapitato a un indirizzo diverso dal luogo di propria residenza ─ per come risultante dalcertificato st orico che era stato prodotto ─ e che, per altro verso, l'attività notificatoria posta in essere era stata documentata da una relata in cui esso istante era stato identificato attraverso un luogo di nascita diverso da quello reale. Il motivo non ha fondamento. La Corte di merito ha rilevato: che l'erronea indicazione , nella relazione di notifica,del luogo di nascita del destinatario era inidonea a determinare un'incertezza assoluta circa la persona alla quale doveva essere consegnato l'atto, avendo specifico riguardo al contenuto di questo; che l'errore nell'indicazione del civico era parimenti ininfluente, posto che al n. 8 di via [OSCURATO:PERSONA], in Battipaglia(indirizzo diverso da quello indicato nel certificato di residenza), [OSCURATO:PERSONA] aveva certamente un recapito; che infattil'ufficiale giudiziario incaricato della notifica dell'atto non aveva constatato l'irreperibilità del Sez. I–RG 33294/2019 camera di consiglio27.6.2023 destinatarioal civico n. 8 e aveva inoltre potuto ivi immettere la c.d. cartolina nella cassetta della posta, mentrela notifica dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., eseguita a quell'indirizzo,era andata a buon fine; che, del resto, le risultanze anagrafiche p resentavano valore meramente presuntivo e potevanoessere superate da prova contraria. Ora, l'errore sulle generalità del destinatario dell'atto di citazione è irrilevante se ciò non impedisca la corretta individuazione del medesimo soggetto e non renda perciòl’atto inidoneo al suo scopo ( cfr. Cass. 2 dicembre 2020, n. 27567, secondo cuitale errore non assume importanza, sul piano giuridico, se l'atto è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, mentre genera una nullità sanabile in caso di assoluta incertezza sulla persona cui l'atto da notificare era indirizzato; cfr. pure Cass. 1 agosto 2013, n. 18427e Cass. 11 maggio 2005, n. 9928, per lequali l’ errore nell'indicazione delle generalità del convenuto nell'atto di citazione e nelle rispettive relate di notificazione non comporta nullità di nessuno dei due atti qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base agli elementi contenuti nella citazione o nella relatae, in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione).Quanto alla residenza, quel che conta è il luogo di residenza effettiva, non quello di residenza anagrafica: infatti, al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione (Cass. 9 maggio 2014, n. 10107 ; Cass. 19 luglio 2005, n. 15200): le risultanze anagrafiche rivestono, in tal senso,un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il Sez. I–RG 33294/2019 camera di consiglio27.6.2023 destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass. 24 marzo 2023, n. 8463; cfr. pure, ad esempio: Cass. 20 settembre 2019, n. 23521; Cass. 18 maggio 2016,n. 10170). Discende da quanto sopra che la pronuncia impugnata è del tutto corretta laddove ha ritenuto privedi rilievo sia l’erronea indicazione del luogo di nascita dell’odierno ricorrente, visto che tale imprecisione non aveva determinato incertezza circa la persona cui anda va recapitato l’atto, sia la circostanza per cui la residenza anagrafica dello stesso istante era diversa da quellain cui era stata eseguita la notificazione: luogo in c ui , in base alle circostanze sopra richiamate , non s m ent ite dal ricorso odierno, doveva ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] effettivamente dimorasse in modo abituale. 3. ─ Il terzo motivo prospetta una violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione al disposto dell’art. 2476 c.c., dell’art. 2389 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.. La censura investe l'accertamento della responsabilità del ricorrente.Si deduce, in sintesi, che i fatti contestati all'organo amministrativo non erano in sé illegittimi: tanto il pagamento delle obbligazioni sociali , quanto il rimborso delle anticipazioni eseguite dai soci in favore della società costituivano atti doverosi cui l'amministratore non si poteva sottrarre. Il motivo è infondato. Il ricorrente assume che l’intervenuta approvazione del bilancio «certamente influisce sul riparto dell’onere probatorio»: ma proprio l’art. 2476 c.c., da lui evocato, precisa , all’ultimo comma, che «[l’]approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale». Dopodiché, merita avvertire che la Corte di appello ha motivatoil proprio convincimento nei termini che possono così riassumersi. Gli esborsiper euro 39.223,00, che risultavano eccentrici rispetto ai costi risultanti dai bilanci successivi al 2010, in cui erano maturati,non erano Sez. I–RG 33294/2019 camera di consiglio27.6.2023 stati giustificati dal ricorrente, il quale non aveva provveduto a fornire la documentazione contabile neanche a seguito delle richieste formulate da Cuozzi a norma dell’art. 2476 c.c.: con la conseguenza che doveva ritenersi, quantomeno per presunzioni, che i costi in questionefossero inesistenti.A fronte dell’uscita, dalle casse sociali, della somma di euro 31.246,80, imputata arestituzione di anticipazioni versate dai soci , non era stata prodotta alcuna documentazione giustificativae l’ammontare dei debiti in questione non trovava ragione in considerazione dell’inattività e della successiva liquidazione della società. Ebbene,la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la societàstessa (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art.146 l. fall.) è tenut a ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza deipredetti doveri ( Cass. 7 febbraio 2020, n. 2975 ; Cass.31 agosto 2016, n. 17441). In conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall’attivo della società, questa, nell’agireper il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazioneo dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all’estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell’attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria. P roprio muovendo dalla natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale, questa Corte ha precisato che la società richiedente il risarcimento del dannosia tenuta a dedurre l'inadempimento dell'amministratore quanto all e giacenze di magazzino, restando poi a carico del convenuto l'onere di dimostrare Sez. I–RG 33294/2019 camera di consiglio27.6.2023 l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa(Cass. 10 agosto 2016, n. 16952);e ad analoghe conclusioni la stessa Corte è pervenuta in fattispecie in cui veniva in questione la distrazione di importi che l’amministratore aveva dedotto essere stati destinati a distribuzione di utili ai soci e apagamento di compensi a lui spettanti (Cass. 12 maggio 2021, n. 12567). Ciò posto, nel caso qui in esame, non solo il ricorrente non ha dato dimostrazione delladestinazione delle disponibilitàdi cassa al soddisfacimento delle esigenze da lui indicate, ma ― come si è visto ― sono state individuate precise anomalie , nel l a gestione sociale e , più in particolare, nella condotta tenuta dall’amministratore, che hanno indotto la Corte di appello a ritenere , sulla base di un ragionamento presuntivo, che le passivitàindicate da [OSCURATO:PERSONA] (cui sarebbero stati destinati gli importi di euro 39.223,00 e di euro 31.246,80)fossero, di fatto, insussistenti. 4. ─ Il ricorso è in conclusione respinto. 5. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, de