CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05401/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21358/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 23357 /20 19 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 5 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente l’annullamento e la dichiarazione di inefficacia di un preavviso di fermo amministrativo su [OSCURATO:PERSONA] – QUALIFICAZIONE DELL’AZIONE r.g. n. 21358/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] veicolo di sua proprietà notificato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per la soddisfazione di un credito di [OSCURATO:PERSONA], causalmente ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; a suffragio della domanda, parte attrice dedu sse l’omessa notificazione degli atti prodromici al preavviso e l’estinzione della pretesa in tal guisa azionata per prescrizione; le domande sono state disattese in ambedue i gradi di merito; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo; non svolgono difese in grado di legittimità, benché ritualmente evocate, [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate Riscossione; considerato che l’unico motivocensura, per violazione di plurime norme di diritto in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la sentenza gravata nella parte in cui ha qualificato l’azione proposta (in ordine alla contestazione sulla ritualità delle cartelle presupposte al preavviso) come opposizione agli atti esecutivi e ne ha ritenuto la tardività, dacché proposta oltre il termine ex art. 617 cod. proc. civ.; la doglianza è fondata; per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di misura a questa alternativa, a carattere puramenteafflittiva poiché voltaad indurre il debitore all’adempimento (così, sulle orme di Cass., Sez U, 22/07/2015, n. 15354, cfr. Cass.27/11/2015, n. 24234; Cass. 17/07/2020, n. 15349), mentre la comunicazione preventiva di esso (il c.d. preavviso) è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore il credito fatto valere da soddisfare, senza essere inserito come tale nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata (specificamente, Cass. 2 1/09/2017 , n. 22018; Cass.25/02/2019, n. 5469); r.g. n. 21358/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in ragione della testé descritta natura, l’impugnativa del fermo amministrativo - così come della relativa comunicazione preventiva – con cuisi contesti il diritto a procedere all’iscrizione oppure si adducano vizi di regolarità formale dell’atto o del procedimento, configura un’ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, esulante dall’àmbito delle controversie di opposizione esecutiva (Cass., Sez. U, 27/04/2018, n. 10261; Cass. 08/04/2020, n. 7756; Cass.30/09/2022, n. 28059) e si svolge nelle forme e con le modalità del processo a cognizione piena ed esauriente, non soggiacendo alle peculiari regole delle opposizioni esecutive, in primis al termine sancito, a pena di decadenza, dall’art. 617 cod. proc. civ. ( espressamente, Cass. 28 /02/2018, n. 4571; Cass. 7/12/2018, n. 31696 ; Cass.04/07/2019, n. 18041; Cass. 27/07/2022, n. 23473); la gravata sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per una nuova valutazione circa la regolarità delle notificazioni delle cartelle presupposte al preavviso di fermo, da compiere considerando che, ove tali notifiche siano state effettuatemediante invio diretto, da parte dell’agente della riscossione,di lettere raccomandate con avviso di ricevimento (ai sensi dell’art. 26del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ), trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazionedi avvenuta notifica (tra le tante, Cass. 21/09/2020, n. 19680; Cass. 28/05/2020, n. 10131; Cass. 28/10/20 1 6, n. 21803; Cass. 15/06/2016, n. 12351; Cass. 6/03/2015, n. 4567; Cass.19/03/2104,n. 6395; Cass. 17/01/2013, n. 1091) ; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente gradodi giudizio; r.g. n. 21358/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così d