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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13601/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.5.1972 e [OSCURATO:PERSONA], nata adAgrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduta il 13.7.2014, rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento, elettivamente domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte diCassazione.- Ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8296/2018Numero sezionale 2632/2026Numero di raccolta generale 13601/2026Data pubblicazione 10/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12- Controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per laSicilia – Palermo, n. 2880/2017, depositata il 2.8.2017Udita la relazione nella camera di consiglio del 20.3.2026 delConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con ricorso innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Agrigento l’avviso diaccertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzioneprovinciale di Agrigento aveva accertato nei suoi confronti per l’anno2007, in via presuntiva, in virtù dell’art. 38, commi 4 e 5 del d.p.r.600/73 un maggior reddito; l’avviso emesso nei confronti della Corsiniera scaturito da un questionario inviato alla figlia [OSCURATO:PERSONA] da cui eraemerso che quest’ultima aveva acquistato un appartamento nell’anno2011 al prezzo di euro 400.000,00 e sulla base di tale acquistol’Agenzia delle Entrate aveva allargato le verifiche alla “famiglia fiscale”composta dalla ricorrente, dal marito [OSCURATO:PERSONA] e dalla figlia Licia.2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Agrigento accoglieva ilricorso ritenendo che la ricorrente avesse dimostrato la sussistenza dirilevanti fonti patrimoniali , cointestati con la figlia e l’insussistenza peripotizzare un maggior reddito contestato.3.

L’Ufficio proponeva appello avverso la sentenza innanzi alla CTRper la Sicilia innanzi al quale si costituivano i contribuenti in qualità dieredi , chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.4.

La CTR accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8296/2018Numero sezionale 2632/2026Numero di raccolta generale 13601/2026Data pubblicazione 10/05/20265.

Avverso tale sentenza i contribuenti nella qualità di eredi diGiuseppina Corsini proponevano ricorso per cassazione basato su tremotivi.

L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.6.

Il ricorso veniva avviato per la trattazione in camera di consiglioin prossimità della quale i ricorrenti depositavano memoria edocumentazione attestante l’avvenuta definizione agevolata dellacontroversia.Considerato che:- nelle more del procedimento, in data 14/05/2019, i ricorrentihanno aderito alla [OSCURATO:PERSONA] prevista dal D.L.119/2018 (artt. 6-7), convertito in L. 136/2018, che consentivadi “chiudere” le controversie tributarie pendenti al 24/10/2018con l'Agenzia delle Entrate;- a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, la ricorrente[OSCURATO:PERSONA], figlia ed erede della defunta madre GiuseppinaCorsini, ha effettuato i pagamenti delle 20 rate concordate;- che in forza dei pagamenti regolari l’adesione alla definizioneagevolata produce effetti estintivi della controversia pendente,con la conseguenza si ritiene configurabile una sopravvenutacarenza di interesse alla prosecuzione del procedimento;- i ricorrenti hanno chiesto di prendere atto dell’adesione alladefinizione agevolata e del pagamento della complessiva sommadi €.23.832,00, effettuato a mezzo n. 20 modelli f24 dallaricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché della sopravvenuta carenza diinteresse alla prosecuzione del giudizio e, per l’effetto, dichiararela cessazione della materia del contendere del giudizio.- Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e nonsussistono i presupposti processuali per l'applicazione delpagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8296/2018Numero sezionale 2632/2026Numero di raccolta generale 13601/2026Data pubblicazione 10/05/2026comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.12/11/2015, n. 23175) P.Q.Mdichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere conspese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, il 20.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.5.1972 e [OSCURATO:PERSONA], nata adAgrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduta il 13.7.2014, rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento, elettivamente domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte diCassazione.- Ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8296/2018Numero sezionale 2632/2026Numero di raccolta generale 13601/2026Data pubblicazione 10/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12- Controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per laSicilia – Palermo, n. 2880/2017, depositata il 2.8.2017Udita la relazione nella camera di consiglio del 20.3.2026 delConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con ricorso innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Agrigento l’avviso diaccertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzioneprovinciale di Agrigento aveva accertato nei suoi confronti per l’anno2007, in via presuntiva, in virtù dell’art. 38, commi 4 e 5 del d.p.r.600/73 un maggior reddito; l’avviso emesso nei confronti della Corsiniera scaturito da un questionario inviato alla figlia [OSCURATO:PERSONA] da cui eraemerso che quest’ultima aveva acquistato un appartamento nell’anno2011 al prezzo di euro 400.000,00 e sulla base di tale acquistol’Agenzia delle Entrate aveva allargato le verifiche alla “famiglia fiscale”composta dalla ricorrente, dal marito [OSCURATO:PERSONA] e dalla figlia Licia.2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Agrigento accoglieva ilricorso ritenendo che la ricorrente avesse dimostrato la sussistenza dirilevanti fonti patrimoniali , cointestati con la figlia e l’insussistenza peripotizzare un maggior reddito contestato.3. L’Ufficio proponeva appello avverso la sentenza innanzi alla CTRper la Sicilia innanzi al quale si costituivano i contribuenti in qualità dieredi , chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.4. La CTR accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8296/2018Numero sezionale 2632/2026Numero di raccolta generale 13601/2026Data pubblicazione 10/05/20265. Avverso tale sentenza i contribuenti nella qualità di eredi diGiuseppina Corsini proponevano ricorso per cassazione basato su tremotivi. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.6. Il ricorso veniva avviato per la trattazione in camera di consiglioin prossimità della quale i ricorrenti depositavano memoria edocumentazione attestante l’avvenuta definizione agevolata dellacontroversia.Considerato che:- nelle more del procedimento, in data 14/05/2019, i ricorrentihanno aderito alla [OSCURATO:PERSONA] prevista dal D.L.119/2018 (artt. 6-7), convertito in L. 136/2018, che consentivadi “chiudere” le controversie tributarie pendenti al 24/10/2018con l'Agenzia delle Entrate;- a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, la ricorrente[OSCURATO:PERSONA], figlia ed erede della defunta madre GiuseppinaCorsini, ha effettuato i pagamenti delle 20 rate concordate;- che in forza dei pagamenti regolari l’adesione alla definizioneagevolata produce effetti estintivi della controversia pendente,con la conseguenza si ritiene configurabile una sopravvenutacarenza di interesse alla prosecuzione del procedimento;- i ricorrenti hanno chiesto di prendere atto dell’adesione alladefinizione agevolata e del pagamento della complessiva sommadi €.23.832,00, effettuato a mezzo n. 20 modelli f24 dallaricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché della sopravvenuta carenza diinteresse alla prosecuzione del giudizio e, per l’effetto, dichiararela cessazione della materia del contendere del giudizio.- Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e nonsussistono i presupposti processuali per l'applicazione delpagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8296/2018Numero sezionale 2632/2026Numero di raccolta generale 13601/2026Data pubblicazione 10/05/2026comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.12/11/2015, n. 23175) P.Q.Mdichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere conspese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, il 20.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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