CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022
Cassazione n. 14254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. (, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui ai capi 1 (art. 416-bis cod. pen.), 101 (artt. 110, 56, 629, comma 2, 416-bis.1 cod. pen.) e 104 (artt. 81 cpv., cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416-bis.1. cod. pen.) della provvisoria imputazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 104. Il coinvolgimento del ricorrente è desunto, nell'ambito di una più complessa vicenda, da sole tre captazioni - del 31.8.2019, 4.9.2019 e 17.11.2019 - rispetto alle quali il Tribunale non spiega il filo che le lega e che le riferisce al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 101 risultando un salto logico tra la conversazione del 29.10.2019 tra [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente e l'intenzione ivi manifestata ("dobbiamo mettere una bottiglia là") e lo specifico fatto delittuoso contestato, verificatosi a distanza di ben quattro mesi (12.2.2020), non risultando riferibile al ricorrente l'unico elemento di riscontro costituito dal presunto sopralluogo effettuato dal Círanno e dal [OSCURATO:PERSONA]. Illogica, inoltre, è la risposta data dal Tribunale alle deduzioni difensive riguardanti la distanza temporale tra la captazione dell'ottobre 2019 e l'evento delittuoso contestato, riferita ad una perquisizione del 31.10.2019 a carico del Ferrise di cui non si ha riscontro e dissonante rispetto sia al contenuto della captazione richiamata dal Tribunale nella quale il D'Ambrosio parla di "fermarsi 4 o 5 giorni" e non quattro mesi, sia rispetto al sopralluogo effettuato il 14 novembre 2019. 2.3. Con il terzo motivo violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 1. La ritenuta intraneità del Ferrise al gruppo D'Ambrosio si scontra con la mancata individuazione della sua esatta collocazione, essendo segnalata la sua vicinanza al gruppo Patitucci/Ruà/Lanzino ed il suo essere referente del gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e, d'altra parte, risultando che lo stesso ricorrente gestirebbe anche piazze di spaccio al di fuori delle aree territoriali dei predetti gruppi. Inoltre, è totalmente assente l'emergenza di elementi indicativi di una sua condotta di partecipazione ai citati sodalizi, segnatamente con riguardo ai precedenti giudiziari indicati dalla ordinanza sui sette gruppi 'ndranghetistici operanti nel territorio di Cosenza. Né al ricorrente fanno riferimento alcuno dei collaboratori di giustizia. Il dato captativo dal quale il Tribunale ritiene di desumere elementi a carico del ricorrente esclude, se valutato complessivamente, l'integrazione degli estremi della partecipazione associativa in capo al Ferrise, trattandosi di una decina di captazioni nel limitatissimo arco temporale di qualche mese e senza che il predetto risulti attivo nell'ambito della intensa attività criminale del gruppo nello stesso periodo. 2.4. Con il quarto motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari, essendosi il Tribunale rifugiato nella presunzione cautelare omettendo di considerare le deduzioni difensive che avevano evidenziato come non solo, a partire dall'ottobre 2019, mancasse qualsiasi emergenza a carico del ricorrente ma che risultasse anche prova della rescissione di ogni legame con il sodalizio (vds. conversazione del 27.2.2020 tra Ciranno e D'Ambrosio a pg. 3346 della richiesta di misura cautelare e conversazione del 11.1.2020 tra Montualdista e Ciranno a pg. 19 della ordinanza). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è genericamente proposto rispetto al compendio captativo unitariamente considerato che riconduce al ricorrente la cessione di 50 grammi di cocaina al Volpentesta nell'interesse del gruppo (v. pg. 23 e sg. della ordinanza impugnata) attraverso la specifica sua indicazione quale soggetto che aveva consegnato la droga al predetto non di buona qualità e del debito così contratto dal cessionario (v. conversazione del 31.8.2019 e 4.9.2019), il cui mancato adempimento darà luogo alla condotta estorsiva ai suoi danni (conversazione del 7.11.2019), alla quale il ricorrente è stato ritenuto estraneo. 3. Il secondo motivo propone una questione in fatto, ricollegabile alla )1 rivalutazione indiziaria, rispetto alla non illogica ricostruzione del compendio captativo (v. pg. 22 e ss., ibidem) che coinvolge il ricorrente nella vicenda estorsiva individuandolo quale soggetto che propone di andare a mettere "una bottiglia" ad un cantiere di Rossano, ricevendo la piena disponibilità del Ciranno (conv. del 29.10.2019 tra D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente e successiva del 1.11.2019 tra D'Ambrosio e Ciranno), la sosta imposta dal D'Ambrosio per problemi avuti proprio dal Ferrise a seguito di una perquisizione, il sopralluogo effettuato dal Ciranno e [OSCURATO:PERSONA] per eseguire l'intimidazione, fino alla verificazione dell'evento documentato dalla denuncia del 12.2.2020 da parte del Madeo circa il rinvenimento di una bottiglia contenente liquido infiammabile. Generica è la censura che fa leva sulla inesistenza della perquisizione al Ferrise, questione in fatto che non risulta formulata né contenuta nella memoria difensiva depositata al Tribunale. 4. Il terzo motivo è infondato, lambendo la genericità rispetto alla articolata valutazione indiziaria che colloca il ricorrente all'interno della confederazione 'ndranghetistica ( v. pg. 19 e ss. della ordinanza) tramite i suoi legami con [OSCURATO:PERSONA], che lo sostiene durante la sua carcerazione, il suo coinvolgimento in attività estorsive facenti capo al clan, i suoi diretti rapporti con l'esponente apicale [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio ed il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, in conformità all'orientamento secondo il quale "la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (v.Sez.U., n.33748 del 12/7/2005 rv.231670; e nello stesso senso v.Sez.6, n.12554 dell"1/3/2016, rv.267418; Sez.U, n.36958 del 27/5/2021, rv.281889) 5. Il quarto motivo è genericamente proposto per questione di fatto. Del tutto correttamente il Tribunale ha considerato la vigente presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. escludendo che potessero ravvisarsi - in relazione al limitato "tempo silente" - indizi in ordine al recesso del ricorrente dalla compagine associativa mafiosa sul rilievo che nulla era stato provato in tal senso. Risulta, invero, generica la deduzione difensiva a riguardo tenuto conto della assenza di argomenti sul contrasto della presunzione cautelare nella memoria difensiva depositata al Tribunale (limitata al solo profilo indiziario). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 4 /q P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per