CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimato -2993 avverso la sentenza n. 790/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 19/02/2024 R.G.N. 2217/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello diNapoli, accogliendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] sentenza del Tribunale di Napoli n. 1837/2023,Numero registro generale 10764/2024Numero sezionale 2993/2026condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] 1 CeNnutmreoro dai ral ccolta generale 23868/2026Data pubblicazione 22/07/2026pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 355,55oltre accessori. Rigettava invece il gravame e la domandaproposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]..2. [OSCURATO:PERSONA], assunto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla [OSCURATO:PERSONA],affidataria, da parte del [OSCURATO:PERSONA] diImprese composto anche, quale mandataria, da [OSCURATO:SOCIETA],costituito per la partecipazione a gara d’appalto indetta dallaASL NA 1 Centro, avente ad oggetto i servizi di pulizia ed igieneambientale dei locali della medesima Azienda, impiegatonell’appalto, dimessosi per asserita giusta causa il 5/3/2021,aveva agìto in giudizio per il pagamento, nei confronti del datoredi lavoro, nonchè, anche ex art. 1676 c.c., nei confronti dellaC.M. Service e della ASL, di una somma di danaro, per vari titoli(trattenute cessione del quinto, differenze paga, differenzeindennità sostitutiva e di ferie e permessi, ratei 13^ e 14^2020, indennità di mancato preavviso, relativa trattenuta, buonipasto).3. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, sull’assunto chel’attore era rimasto creditore della somma di €. 355,55 per 13^,14^, e indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, mail credito era interamente compensato da controcredito di NuovaIdea per €. 527,23, per indennità sostitutiva del preavviso, nonessendo le dimissioni assistite da giusta causa.4. Il lavoratore aveva proposto appello, dolendosidell’erronea applicazione dell’art. 57 del CCNL Multiservizi,posto che i giorni di preavviso erano 7 e non 18, ed il fatto cheil termine decorreva dai giorni 1 e 15 del mese rilevava ai finidella determinazione della data di cessazione, e non della duratadel preavviso.Numero registro generale 10764/2024Numero sezionale 2993/20265. La Corte territoriale accoglieva il gravame nei confNruomnertoi ddi rai ccolta generale 23868/2026Data pubblicazione 22/07/2026Nuova Idea perché: detta società aveva già trattenutol’indennità di mancato preavviso per €. 335,51 (€. 47,93 x 7giorni). La questione dibattuta era se a tal titolo il lavoratoredovesse la maggiore somma di €. 827,74, per doversi contare18 giorni di preavviso, considerato che il lavoratore si eradimesso in tronco il 5 marzo, ed il CCNL prevedeva che iltermine decorresse dalla metà o dalla fine di ciascun mese,criterio considerato il quale il termine era scaduto il 22 marzo.Orbene la Corte territoriale disattendeva la tesi, sull’assunto chela regola sulla decorrenza serviva ad individuare la data dicessazione del rapporto, e non la durata del preavviso ai finiindennitari, rispetto alla quale l’applicazione della stessa regolaera irragionevole, stante la funzione dell’indennità,compensativa del disagio provocato alla controparte, che ilcontatto stimava in sette giorni.La Corte estendeva la condanna alla ASL, ai sensi dell’art. 1676c.c., quale committente, non avendo questa dedotto di averestinto il proprio debito verso l’appaltatore.Rigettava invece la domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].6. Per la cassazione della sentenza ricorre la AziendaSanitaria [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro con atto affidato ad unicomotivo.7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112, 115, 116, 132, secondo comma n.4c.p.c. e 118 d.a.c.p.c.La sentenza sarebbe contraddittoria perché avrebbe accolto erigettato l’appello nei confronti della ricorrente.Numero registro generale 10764/2024Numero sezionale 2993/2026Si assume poi che contro la Asl non sarebbe stata propNoumsetrao dii nra ccolta generale 23868/2026Data pubblicazione 22/07/2026appello alcuna domanda, dopo che questa si era difesa in primogrado sotto vari profili.2. Il motivo è infondato sotto il primo profilo sollevato, chesi basa sul passaggio motivazionale nel quale la Corteterritoriale afferma che «...l'appello va rigettato nei confrontidell'[OSCURATO:SOCIETA]». Il passaggiomotivazionale nel suo complesso recita invero: «A quantoesposto consegue che in accoglimento dell'appello nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dell'Asl NA 1 Centro, solo queste ultimevanno condannate, in solido, a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA],per le causali dette, la complessiva somma di euro 355,55, oltrerivalutazione monetaria interessi legali dalla maturazione alsoddisfo, mentre l'appello va rigettato nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]»; circostanza che, letta insiemeal passaggio motivazionale contenuto alla pag. 5 della sentenza,che afferma la responsabilità solidale della Asl qualecommittente ex art. 1676 c.c., ed al dispositivo di condanna,rende del tutto palesemente inequivoca la condanna dellaricorrente, additando la locuzione posta a fondamento delsubmotivo a mero refuso.3. Il motivo è invece fondato sotto il secondo profilo.Come riportato in ricorso e risulta agli atti ai quali questa Cortepuò accedere stante la natura del vizio denunciato, [OSCURATO:PERSONA],nel ricorso in appello, ha concluso nei seguenti termini:«...riconoscere - a titolo di differenze retributive - in favore delSig. [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 355,55 alla cuicorresponsione la [OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:SOCIETA] devonoessere condannate in solido; e condannare, con sentenzaprovvisoriamente esecutiva, la C.M. [OSCURATO:PERSONA], la Nuova IdeaSrl in solido tra loro al pagamento in favore del Signor StrazzulloNumero registro generale 10764/2024Numero sezionale 2993/2026della somma di € 355,55 per le causali di cui alla preNummeeros dsi ara ccolta generale 23868/2026Data pubblicazione 22/07/2026(rateo 13ma 2020, rateo 14ma 2021, ratei indennità sostitutivaferie e ROL 2021)».La domanda proposta in primo grado contro la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]ed in quella sede respinta non risulta dunque espressamenteriproposta in appello, come richiesto dall’art. 346 c.p.c. a penadi presunzione di rinuncia. Né tale riproposizione può ricavarsialtrove nel ricorso in appello, ed in particolare dalla premessa«richiamate anche ai sensi dell’art.346 cpc tutte le difese svoltein primo grado, che qui si hanno per ripetute e trascritte,nessuna esclusa gli odierni appellanti stante la sostanzialesoccombenza parziale, hanno interesse a richiedere la riformadella sentenza....», dovendosi dare continuità all’orientamentosecondo il quale «In materia di procedimento civile, inmancanza di una norma specifica sulla forma nella qualel'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art.346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accoltein primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasiforma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussionee sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera daforme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico,non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alledifese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice»(Cass. nn. 10796/2009, 22311/2020, 25840/2020).4. La sentenza impugnata va pertanto cassata nella parte incui ha esteso la condanna alla ricorrente, con rinvio, anche perle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoliin diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delNumero registro generale 10764/2024Numero sezionale 2993/2026giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in Nduimveeror dsi ara ccolta generale 23868/2026Data pubblicazione 22/07/2026composizione.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18 giugno2026.La PresidenteIrene Tricomi