CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 35554/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. lI Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza dell'8 aprile 2025, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, le pene rispettivamente indicate nel dispositivo per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 nn. 5 e 7 cod. pen., commessi in concorso tra loro in plurime occasioni. 2. Con motivi dello stesso tenore, i ricorrenti deducono che il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a recepire quanto richiesto dalle parti per l'applicazione della pena ex art. 444, co.2, cod. proc. pen.. Prospettano l'estraneità degli imputati rispetto ai fatti oggetto dei capi di imputazione F), G) ed H), lamentando che le imputazioni sono state contestate sulla base di una mera ipotesi investigativa e in assenza di prove; si legge in ricorso: "Ne consegue che sul punto, ..., stante l'estraneità degli imputati alla commissione dei reati, la sentenza risulta viziata per illegalità della pena". 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. Va preliminarmente rilevato che, a far tempo dal 3 agosto 2017, per effetto dell'art. 1, comma 51, della I. 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Nel caso di specie, i ricorrenti, pur formalmente invocando genericamente l'illegalità della pena, di fatto prospettano questioni attinenti alla responsabilità degli imputati e alla valutazione delle prove, deducendo che gli stessi sarebbero estranei ai fatti contestati. Tali censure, tuttavia, esulano manifestamente dall'ambito dei motivi per i quali è consentito il ricorso avverso le sentenze di patteggiamento. Infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824). Peraltro, le pene applicate non presentano alcun profilo di illegalità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]