Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 20426/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

(/1n_ Z O ORDINANZA sul ricorso 21609-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 38E58 C983X) rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, presso il cui studio in Bari, [OSCURATO:PERSONA] 62, elegge il proprio domicilio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57D10 C983L), con domicilio eletto in Roma, via Pinerolo 22, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso; controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1111/2016, pubblicata il 28 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, resa nella causa di regolamento di confini promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto interessa in questa sede, la lite riguarda la delimitazione del confine fra la particella 123 dell'attrice e le particelle 65, 220 e 318, acquistate dal convenuto con atto del 1991.

La particella 65 era stata frazionata dai danti causa del convenuto e dal frazionamento era stata ricavata la nuova particella

318. La Corte d'appello ha riconosciuto la correttezza della valutazione del primo giudice, laddove questo aveva ritenuto che il frazionamento della particella 65 non avesse nella specie valore probante del confine, non ricorrendo l'ipotesi del frazionamento del fondo originariamente unico.

Sulla base di tale premessa, la stessa Corte d'appello ha negato che il convenuto avesse occupato una porzione del fondo dell'attrice.

Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a sette motivi (in realtà sei).

TedeschL Paolo ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 650 del 1972 e dell'art. 950 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto di poter prescindere, nella determinazione del confine, dal tipo di frazionamento della originaria particella 65, operata dai danti causa del convenuto.

Il motivo è fondato.

Il giudice di primo grado aveva negato la rilevanza del frazionamento della particella 65, in base al rilievo che Ric. 2017 n. 21609 sez. 52 - ud. 29-03-2022 -2- questo non «riguarda il frazionamento di una particella originaria che poi fu divisa fra l'attrice (proprietaria delle particelle n. 123 e 227) e il convenuto (proprietario delle particelle n. 65, 318 e 220), bensì il frazionamento dell'originaria particella n. 65, in origine appartenente a [OSCURATO:PERSONA], che poi fu divisa (con il frazionamento operato dal geom.

Mastrogiacomo nel 1974) ed allegati agli atti di vendita tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] (a seguito della vendita la particella n. 65 fu frazionata e ricavata una nuova particella n. 318)».

In via prioritaria rispetto a queste considerazioni, il primo giudice aveva chiarito «che fu effettuato il frazionamento fra i sigg.

Labianca (proprietario della particella n. 65 dal gennaio 1975 al novembre 1976), avendo i due acquirenti Labianca e D'Introno intenzione di dividere in parti uguali la proprietà proveniente da [OSCURATO:PERSONA]; che infatti le particelle n. 65 e la n. 220 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per complessivi 3290 mq., furono frazionate introducendo una nuova particella (la n. 318) di superficie pari a 1215 mt; che tuttavia il frazionamento fu eseguito non sulla base di rilievi in luogo, ma su carta, con conseguente scostamento della superficie catastale assegnata e calcoli viziati dall'approssimazione dovuta al fattore di scala; che pertanto il frazionamento allegato aveva valore esclusivamente come introduzione di una nuova particella, ma non come probante il confine fra le due proprietà».

Il giudice di primo grado richiamò poi i principi di giurisprudenza sulla rilevanza del frazionamento al fine della determinazione del confine, ritenendoli tuttavia non applicabili nel caso in esame, in quanto riferiti «all'ipotesi in cui i fondi siano derivati dalla suddivisione dell'originario appezzamento appartenente al comune Ric. 2017 n. 21609 sez. 52 - ud. 29-03-2022 -3- venditore, con tipo di frazionamento e piante ad esso allegate, che in quanto richiamate negli atti di acquisto di entrambe le parti, assumano valore negoziale vincolanti per le stesse [...].

In tanto il frazionamento costituisce elemento primario per l'accertamento del confine in quanto da esso possano desumersi gli elementi utili per la decisione della causa dal titolo di provenienza, unico per entrambe le parti, derivanti dalla suddivisione dell'originario fondo». 11 ragionamento del primo giudice, condiviso dalla Corte d'appello, sulla rilevanza decisiva del tipo di frazionamento ai fini della determinazione del confine tra due proprietà costituenti letti separati di un appezzamento in origine unico (Cass. n. 12322/2020; n. 1186/1986; n. 6770/2001), sono certamente esatti.

Tuttavia, rimane pur sempre ferma la regola secondo cui, nell'indagine diretta all'individuazione del confine, il giudice di merito non può prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere la situazione di incertezza.

I titoli di acquisto rappresentano la prova di maggior rilievo, che assorbe ogni altra se in base al titolo è possibile individuare l'esatta identificazione del confine (Cass. n. 5809/1998; n. 10246/2003).

In termini generali è stato chiarito che «nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti» (Cass. n. 15304/2006; n. 1233'7/2020).

A questo effetto non rileva che i dati non risultino riscontrati sul Ric. 2017 n. 21609 sez. 52 - ud. 29-03-2022 -4- terreno da chi redasse il frazionamento, salvo che non sia provato che quei dati non corrispondano a quelli reali dei singoli lotti (Cass.n. 2215/1966).

In altre parole, dal fatto che nel caso di originaria unicità di appartenenza il tipo di frazionamento potrebbe costituire fonte primaria e decisiva di valutazione, non si può ricavare argomento per sostenere che, fuori da tale ipotesi, il giudice potrebbe disconoscere a priori la rilevanza del frazionamento che sia stato richiamato nel titolo di acquisto di una della parte in lite.

È altrettanto chiaro che, a questi fini, l'indagine del giudice del merito, se necessario in rapporto alle deduzioni delle parti, potrà certamente estendersi anche al titolo d'acquisto dei danti causa immediati o remoti delle parti stesse (Cass. n. 2212/1984).

La Corte d'appello, nel circoscrivere la rilevanza del tipo di frazionamento ai fini della determinazione del confine all'ipotesi del "comune venditore" (questa è l'espressione che si legge nella sentenza di primo grado, confermata in appello), è andata in contrasto con il principio di cui sopra, che, in sede di regolamento di confini, non consente di prescindere dall'esame dei rispettivi titoli.

L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi riguardanti, sotto diverso profilo, pur sempre l'accertamento del confine: in particolare del secondo, del terzo, del quarto e del sesto motivo (gli ultimi due erroneamente indicati come quinto e settimo motivo).

È assorbito anche il quinto motivo (indicato nel ricorso come sesto), il quale denuncia violazione dell'art. 873 c.c. e del regolamento comunale del Comune di Corato.

Si rimprovera alla Corte d'appello di avere riconosciuto la legittimità dei manufatti realizzati sul fondo del convenuto, nonostante fossero posti a distanza dal confine inferiore Ric. 2017 n. 21609 sez. 52 - ud. 29-03-2022 -5- a quella di metri cinque dal confine prescritta dalla norma regolamentare.

Infatti, l'accertamento della legittimità dei. manufatti sul fondo del convenuto dipende pur sempre dall'accertamento del confine, in relazione al quale si dovrà poi valutare l'applicabilità, in base alla norma regolamentare, del criterio della prevenzione.

La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(/1n_ Z O ORDINANZA sul ricorso 21609-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 38E58 C983X) rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, presso il cui studio in Bari, [OSCURATO:PERSONA] 62, elegge il proprio domicilio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57D10 C983L), con domicilio eletto in Roma, via Pinerolo 22, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso; controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1111/2016, pubblicata il 28 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, resa nella causa di regolamento di confini promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto interessa in questa sede, la lite riguarda la delimitazione del confine fra la particella 123 dell'attrice e le particelle 65, 220 e 318, acquistate dal convenuto con atto del 1991. La particella 65 era stata frazionata dai danti causa del convenuto e dal frazionamento era stata ricavata la nuova particella 318. La Corte d'appello ha riconosciuto la correttezza della valutazione del primo giudice, laddove questo aveva ritenuto che il frazionamento della particella 65 non avesse nella specie valore probante del confine, non ricorrendo l'ipotesi del frazionamento del fondo originariamente unico. Sulla base di tale premessa, la stessa Corte d'appello ha negato che il convenuto avesse occupato una porzione del fondo dell'attrice. Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a sette motivi (in realtà sei). TedeschL Paolo ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 650 del 1972 e dell'art. 950 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto di poter prescindere, nella determinazione del confine, dal tipo di frazionamento della originaria particella 65, operata dai danti causa del convenuto. Il motivo è fondato. Il giudice di primo grado aveva negato la rilevanza del frazionamento della particella 65, in base al rilievo che Ric. 2017 n. 21609 sez. 52 - ud. 29-03-2022 -2- questo non «riguarda il frazionamento di una particella originaria che poi fu divisa fra l'attrice (proprietaria delle particelle n. 123 e 227) e il convenuto (proprietario delle particelle n. 65, 318 e 220), bensì il frazionamento dell'originaria particella n. 65, in origine appartenente a [OSCURATO:PERSONA], che poi fu divisa (con il frazionamento operato dal geom. Mastrogiacomo nel 1974) ed allegati agli atti di vendita tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] (a seguito della vendita la particella n. 65 fu frazionata e ricavata una nuova particella n. 318)». In via prioritaria rispetto a queste considerazioni, il primo giudice aveva chiarito «che fu effettuato il frazionamento fra i sigg. Labianca (proprietario della particella n. 65 dal gennaio 1975 al novembre 1976), avendo i due acquirenti Labianca e D'Introno intenzione di dividere in parti uguali la proprietà proveniente da [OSCURATO:PERSONA]; che infatti le particelle n. 65 e la n. 220 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per complessivi 3290 mq., furono frazionate introducendo una nuova particella (la n. 318) di superficie pari a 1215 mt; che tuttavia il frazionamento fu eseguito non sulla base di rilievi in luogo, ma su carta, con conseguente scostamento della superficie catastale assegnata e calcoli viziati dall'approssimazione dovuta al fattore di scala; che pertanto il frazionamento allegato aveva valore esclusivamente come introduzione di una nuova particella, ma non come probante il confine fra le due proprietà». Il giudice di primo grado richiamò poi i principi di giurisprudenza sulla rilevanza del frazionamento al fine della determinazione del confine, ritenendoli tuttavia non applicabili nel caso in esame, in quanto riferiti «all'ipotesi in cui i fondi siano derivati dalla suddivisione dell'originario appezzamento appartenente al comune Ric. 2017 n. 21609 sez. 52 - ud. 29-03-2022 -3- venditore, con tipo di frazionamento e piante ad esso allegate, che in quanto richiamate negli atti di acquisto di entrambe le parti, assumano valore negoziale vincolanti per le stesse [...]. In tanto il frazionamento costituisce elemento primario per l'accertamento del confine in quanto da esso possano desumersi gli elementi utili per la decisione della causa dal titolo di provenienza, unico per entrambe le parti, derivanti dalla suddivisione dell'originario fondo». 11 ragionamento del primo giudice, condiviso dalla Corte d'appello, sulla rilevanza decisiva del tipo di frazionamento ai fini della determinazione del confine tra due proprietà costituenti letti separati di un appezzamento in origine unico (Cass. n. 12322/2020; n. 1186/1986; n. 6770/2001), sono certamente esatti. Tuttavia, rimane pur sempre ferma la regola secondo cui, nell'indagine diretta all'individuazione del confine, il giudice di merito non può prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere la situazione di incertezza. I titoli di acquisto rappresentano la prova di maggior rilievo, che assorbe ogni altra se in base al titolo è possibile individuare l'esatta identificazione del confine (Cass. n. 5809/1998; n. 10246/2003). In termini generali è stato chiarito che «nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti» (Cass. n. 15304/2006; n. 1233'7/2020). A questo effetto non rileva che i dati non risultino riscontrati sul Ric. 2017 n. 21609 sez. 52 - ud. 29-03-2022 -4- terreno da chi redasse il frazionamento, salvo che non sia provato che quei dati non corrispondano a quelli reali dei singoli lotti (Cass.n. 2215/1966). In altre parole, dal fatto che nel caso di originaria unicità di appartenenza il tipo di frazionamento potrebbe costituire fonte primaria e decisiva di valutazione, non si può ricavare argomento per sostenere che, fuori da tale ipotesi, il giudice potrebbe disconoscere a priori la rilevanza del frazionamento che sia stato richiamato nel titolo di acquisto di una della parte in lite. È altrettanto chiaro che, a questi fini, l'indagine del giudice del merito, se necessario in rapporto alle deduzioni delle parti, potrà certamente estendersi anche al titolo d'acquisto dei danti causa immediati o remoti delle parti stesse (Cass. n. 2212/1984). La Corte d'appello, nel circoscrivere la rilevanza del tipo di frazionamento ai fini della determinazione del confine all'ipotesi del "comune venditore" (questa è l'espressione che si legge nella sentenza di primo grado, confermata in appello), è andata in contrasto con il principio di cui sopra, che, in sede di regolamento di confini, non consente di prescindere dall'esame dei rispettivi titoli. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi riguardanti, sotto diverso profilo, pur sempre l'accertamento del confine: in particolare del secondo, del terzo, del quarto e del sesto motivo (gli ultimi due erroneamente indicati come quinto e settimo motivo). È assorbito anche il quinto motivo (indicato nel ricorso come sesto), il quale denuncia violazione dell'art. 873 c.c. e del regolamento comunale del Comune di Corato. Si rimprovera alla Corte d'appello di avere riconosciuto la legittimità dei manufatti realizzati sul fondo del convenuto, nonostante fossero posti a distanza dal confine inferiore Ric. 2017 n. 21609 sez. 52 - ud. 29-03-2022 -5- a quella di metri cinque dal confine prescritta dalla norma regolamentare. Infatti, l'accertamento della legittimità dei. manufatti sul fondo del convenuto dipende pur sempre dall'accertamento del confine, in relazione al quale si dovrà poi valutare l'applicabilità, in base alla norma regolamentare, del criterio della prevenzione. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera
Sentenza Cassazione n. 20426/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris