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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14628/2026

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12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 6461/17/23 depositata in data 21 novembre 2023 eche non risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 6461/17/23 veniva dichiarata la parziale estinzione delgiudizio per rinuncia ai motivi di appello relativi all’an debeatur e riget-tato l’appello per il resto proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.q. dibookmaker coobbligata solidale con [OSCURATO:PERSONA] (CentroTrasmissione Dati, CTD) avverso la sentenza della Commissione tribu-taria provinciale di Napoli n. 6520/34/2022 con la quale era stato ri-gettato il ricorso introduttivo proposto contro l’avviso di accertamentoemesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente all'im-posta unica sulle scommesse per l'anno 2016, oltre ad interessi e san-zioni.2.

Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice d’appello osservava,per quanto qui rileva, che il ricorso era stato ritualmente e tempesti-vamente proposto, né era specificamente prevista la traduzione e no-tificazione dell’atto impositivo in lingua inglese; l’atto era inoltre esau-rientemente motivato; correttamente individuati erano sia il presuppo-Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026sto soggettivo che quello territoriale dell’imposta come pure la legitti-mità del prelievo, alla luce della giurisprudenza di legittimità, della Con-sulta e della Corte di Giustizia UE richiamata nella decisione.

La sen-tenza dava anche atto che l'appellante, in sede di udienza di tratta-zione, aveva formalmente rinunciato a tutti i motivi inerenti l'an de-beatur, riconoscendo la legittimità della soggezione all'imposta unica,mentre ribadiva le proprie contestazioni in ordine al quantum.3.

Inoltre, la sentenza di appello rigettava la deduzione di violazionedell'art. 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sul pre-supposto che l'imposta si fosse trasformata in una imposta diretta e dadeterminarsi sui ricavi dell'attività del bookmaker.

Secondo il giudicela norma introduceva la tassazione sul "margine" anziché sui ricavi, peri soggetti che, in base ai precedenti commi della stessa, sono inseritinella rete dei concessionari, con utilizzo di macchine connesse elettro-nicamente, le quali consentono di determinare il margine.

Tuttavia,essa non abrogava, né esplicitamente, né implicitamente, la preesi-stente normativa nei confronti degli altri soggetti i quali, pur svolgendo"legalmente" l'attività di raccolta delle scommesse, lo facevano senzaessere titolari di licenza e senza che i punti vendita fossero collegatitelematicamente al sistema gestito dall'Agenzia dei monopoli.4.

Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a sei motivi (il motivo a pag.45 del ricorso,non presente nel sommario alle pagg.2 e 3, è erroneamente rinume-rato III, come già il motivo a pag.25, ma si tratta di un motivo ulterioree autonomo dal precedente), cui replica l’Agenzia con controricorso.Il 23.10.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-bis cod. proc. civ., opposta dal ricorrente con istanza di decisione delgiudizio del 29.10.2025.Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/20265.

Parte ricorrente deposita memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ.e un’istanza di riunione con altri procedimenti di cui è parte e formularichiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Pregiudizialmente va disattesa l’istanza della Stanleybet di tratta-zione della causa in pubblica udienza, in adesione all'indirizzo espressodalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il collegio giudicanteben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, laricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ra-gione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nelcaso di specie (Cass. Sez.

U. 5 giugno 2018, n. 14437) e allorquandonon si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass.Sez.

U. 23 aprile 2020, n. 8093).

Nel caso in questione, il tema oggettodel giudizio non è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (come diqui a poco si dirà) e non è nemmeno inedito, in quanto compiutamenteaffrontato in tutti i suoi risvolti sia dalla Corte costituzionale (con lasentenza 14 febbraio 2018, n. 27) sia da quella unionale (con la sen-tenza in causa C-788/18, relativa, peraltro, alla [OSCURATO:PERSONA]).

È preferibile, dunque, la scelta del procedimento camerale, fun-zionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione noncaratterizzate da peculiare complessità (Cass. 20 novembre 2020, n.26480).2.

Va altresì disattesa l’istanza di riunione con le cause n. 9213/2025,n. 18195/2024, n. 9229/2025, n. 1475/2025, n.9229/2025 e13531/2025, avanzata in quanto si tratta di ricorsi aventi il medesimooggetto.

In proposito occorre rammentare che nel giudizio di cassa-zione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisionirelative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previstoNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026dall'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 19, lett.f), del d.lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, inmancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giu-dizio di legittimità, anche attraverso la trattazione nella medesimaudienza e davanti allo stesso giudice di più cause riunibili, verificandosiin tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quelladel simultaneus processus in senso tecnico (Cass., 30 novembre 2017,n. 28686; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4357 del 23/02/2010), situa-zione nella specie sussistente, posto che alcune delle cause suindicate,per le quali la riunione è stata richiesta, sono state fissate per la me-desima udienza innanzi a questa Sezione, con la conseguenza che, an-che per ragioni di speditezza processuale, non appare necessario di-sporre la riunione dei procedimenti.

Altre sono state già decise e, co-munque, l’istanza va disattesa poiché non sussiste ragione alcuna diopportunità o di economicità che può consigliare il differimento del pre-sente procedimento, già pronto per la decisione, per consentire la trat-tazione congiunta con altri.3.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o delprocedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod.proc. civ. e per violazione e/o falsa applicazione della l. n. 220 del2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1,comma 64, per non avere la CGT di secondo grado rilevato che talenormativa non poteva essere applicata nei confronti del bookmakerestero [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa svolgeva attività lecita el’intento del legislatore era quello di sanzionare esclusivamente l’atti-vità di gioco illecita.Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/20264.

Con il secondo motivo si prospetta, ai fini dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, non avendo la CGT2rilevato con riguardo all’anno di imposta 2016 l’illegittimità dell’attoimpugnato, in quanto emesso ai sensi della l. n. 220 del 2010 e dell’art.1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, anziché ai sensidell’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, secondo il quale, adecorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, esclusele scommesse ippiche, l’imposta unica si applica sulla differenza tra lesomme giocate e le vincite corrisposte e, quindi, viene stabilito chel’imposizione deve essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookma-ker che è l’unico ed esclusivo titolare dell’attività economica, con totaleesonero del CTD.5.

Il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss.TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e nondiscriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, comeinterpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della legge 220/2010 nonchécon riferimento all’art 1, comma 644 L. 190/2014.

Al riguardo si invitaal rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte diGiustizia dell’Unione Europea, e/o al rinvio interpretativo alla grandesezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giusti-zia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, edell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazionedegli artt. 56, 57 e 52 del TFUE.

Si contesta la soggettività passivaall’imposta unica del bookmaker comunitario Stanleybet che è già gra-vata da imposizione specifica in altro Paese membro dell’Unione(Malta), essendo tale doppia imposizione diretta ed incolpevole conse-guenza delle discriminazioni subite ad opera dello Stato italiano che leNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026ha precluso il diritto di stabilimento in Italia.

Si chiede, altresì, stantela manifesta violazione del diritto dell’UE, di disapplicare la l. n. 220 del2010 e l’art. 1, comma 644, l. n. 190/2014 per contrarietà agli artt. 49e 56 TFUE e ai principi comunitari.

Si sollecita il rinvio degli atti allaCorte di Giustizia dell’UE ai sensi dell’art. 267 TFUE sui seguenti quesiti(cfr. pp.39-40 ricorso): «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Fun-zionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giu-stizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di paritàdi trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazio-nale del tipo di quella italiana contenuta negli artt. 1-3 del d.lgs.23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 comma 64 e 66 lett. b),della Legge 220/2010 che prevede l’assoggettamento alla ImpostaUnica sulle Scommesse e i [OSCURATO:PERSONA] di cui agli artt. 1-3 deld.lgs. 23.12.1998, no. 504, come modificati dall’art. 1, comma 66, lett.b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della tra-smissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabilitiin un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventile caratteristiche della società [OSCURATO:PERSONA]., ed in via even-tuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro inter-mediari nazionali»; «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funziona-mento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia inmateria di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trat-tamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale deltipo di quella italiana contenuta nell’art. 1, comma 644 lett g) L.190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione deidati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diversoStato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteri-stiche della società [OSCURATO:PERSONA]., ed in via eventuale, dei me-Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026desimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazio-nali, il pagamento dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle scommesse di cui al d.lgs.504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo dellamedia della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizioo il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazio-nale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento».

In-fine, la ricorrente chiede anche di sollevare la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 1-3 del d.lgs. 23.12.1998 n. 504, come modi-ficati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, edell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, in relazione agli artt.3, 53 e 97 Cost..6.

Il primo e il terzo motivo, connessi, vanno esaminati congiunta-mente e sono infondati.Questa Corte ha già affermato numerose volte che il quadro normativodi riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 deldecreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett.g), della legge n. 190 del 2014) è stato sottoposto all’esame della Cortecostituzionale e della Corte di giustizia dell’UE, che ne hanno compiu-tamente esaminato la compatibilità, rispettivamente, con la Costitu-zione e con il diritto unionale (cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1° aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn.9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n.9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e953, Cass. n. 17082/2022; Cass. n. 1184/2023; Cass. n. 6761/2023 epiù recentemente, Cass. 11584/2026 e n. 11720/2026).In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018,ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 delNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026decreto legislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla di-sposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pre-tesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti cheoperavano al di fuori del sistema concessorio), riconoscendo che l’art.1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta èdovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistemaconcessorio e che le ricevitorie operanti per conto di bookmakers prividi concessione sono obbligate al versamento del tributo e delle relativesanzioni; a questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tri-butari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al«gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) fosse irragionevole.Entrambi i soggetti, secondo la Corte costituzionale, partecipano, siapure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgi-mento dell’attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommessesoggette a imposizione.Il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benchénon partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scom-messa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la di-sponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellatrasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’in-casso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamentodelle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker,sicché l’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizioneva riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali deter-mina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suostesso rischio imprenditoriale.La Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta di assoggettareall’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti priviNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026di concessione non viola il principio di capacità contributiva, nei limitiin cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto diterzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche lecommissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato:ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare dellaricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookma-ker per conto del quale opera.

La rivalsa svolge, quindi, funzione ap-plicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce trai coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso,sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, ilcarico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizza-zione.Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nellarichiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, letterab), della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che,nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’im-posta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie ope-ranti per conto di soggetti privi di concessione.

In relazione a quel pe-riodo, infatti, non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perchél’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si eragià cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del2010.Il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza diregolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura in-terpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezio-natisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per leNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026annualità d’imposta antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie,ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione in base alla com-binazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1,comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vagliodi legittimità costituzionale.7.

A diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 in poi econ riferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare chela incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Cortein ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta pergli esercizi anteriori al 2011 con conseguente violazione dell’art. 53,Cost., giacché l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e book-maker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anchesotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010.

A fon-damento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la con-siderazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei re-ciproci rapporti, in data antecedente alla introduzione della soggettivitàpassiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è statodato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni diregolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedereall’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sullaricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker.

La sud-detta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i«rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapportinegoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpreta-tiva, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, sisono protratti oltre l’entrata in vigore della medesima norma.

In en-trambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisceparametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’as-Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026setto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successiva-mente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti,proprio in considerazione della scelta normativa di assoggettare al tri-buto anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti prividi concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissionial fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del qualeopera la ricevitoria.

In questo ambito, invero, la solidarietà dell’obbli-gazione e la correlata possibilità di traslazione dell’imposta sono, in-fatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione nego-ziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti eco-nomici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modificheo di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume,necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto allanuova configurazione legale del rapporto (Cass. 8 febbraio 2023, n.1184, in motivazione).

La Corte costituzionale ha, dunque, conclusoaffermando che i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque con-corrono, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto im-positivo.8.

Il giudice d’appello, con citazioni pertinenti della giurisprudenza so-pra riportata, si è attenuta ai richiamati principi, affermando che il pre-supposto di imposta era riferibile sia al bookmaker che al CTD (l’avvisodi accertamento riguarda l’anno 2016), e dunque anche alla ricorrente,poiché entrambi i soggetti sono tenuti all’adempimento dell’obbliga-zione impositiva in via solidale paritetica, avendo la Corte costituzio-nale chiaramente riferito il presupposto oggettivo dell’imposta ad en-trambi, con la conseguenza che entrambi i soggetti sono tenuti a ri-spondere solidalmente dell’obbligazione tributaria.Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/20269.

Deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questaCorte (v.

Cass. 25439/2020), che si riferisce alla diversa questionedella rilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta dellescommesse, esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'at-tività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla retecommerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione euro-pea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributividelle concessioni.

Il fatto che quel bookmaker non risponda del reatodi esercizio abusivo di attività di giuoco o discommessa, previsto e pu-nito dall'art. 4, commi 1 e 4-bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della impostaunica sulle scommesse, che l'art. 3 del d.

Lgs. n. 504/98 riferisce achiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o lescommesse (Cass. n. 25450 del 2021).10.

Ciò premesso, per quanto riguarda la richiesta di rinvio pregiudi-ziale (e di sospensione del giudizio) avanzata sul punto dalla ricorrente,occorre considerare che la Corte di Giustizia UE ha deciso, con la sen-tenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente peroggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensidell'articolo 267 TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Corte del Lussemburgo hastabilito con la suindicata decisione che l’articolo 56 TFUE deve essereinterpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Statomembro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Tra-smissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in unaltro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede diNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione dellescommesse.Nel rispondere al primo e al secondo quesito (se l’articolo 56 TFUE ostiad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in unaltro Stato membro), i giudici unionali hanno premesso che la liberaprestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltantol’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altroStato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadi-nanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando eraidonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività delprestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittima-mente servizi analoghi (v.

CGUE 22 ottobre 2014, C‑344/13 eC‑367/13, Blanco e Fabretti, punto 26).

La Corte ha approvato nel set-tore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, rite-nendo che quest’ultimo potesse costituire un meccanismo efficace checonsentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, alloscopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o frau-dolenti (v.

CGUE 19 dicembre 2018, C‑375/17, Stanley InternationalBetting e [OSCURATO:PERSONA], punto 66).

Al fine di determinare se sussi-ste una discriminazione, occorre verificare che situazioni analoghe nonsiano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non sianotrattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non siaoggettivamente giustificata (v.

CGUE 6 giugno 2019, C‑264/18, P.M. ea., punto 28).11.

Con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustiziaha affermato che: i) l’imposta unica è relativa all’attività di raccolta diNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026scommesse in Italia.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 66, lettere a) e b),della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di tale imposta sono tuttigli operatori che gestiscono sistemi di scommesse, indipendentementedal fatto che operino per proprio conto o per conto di terzi, dalla circo-stanza che siano o meno titolari di una concessione o dal luogo in cuisi trova la loro sede, anche all’estero; ii) l’imposta unica si applica atutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio ita-liano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabili-mento di tali operatori, cosicché l’applicazione di tale imposta alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata discriminatoria; iii) la norma-tiva nazionale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che laprestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri; iv)per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, inbase alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essasarebbe soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, allo statofatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materiae che, pertanto, essi non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistemafiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, inparticolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal paral-lelo esercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fi-scale (v., per analogia, CGUE 10 dicembre 2011, C‑253/09, Commis-sione/Ungheria, punto 83); v) ne consegue che, rispetto a un operatorenazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di talesocietà, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discrimina-toria a causa dell’applicazione nei suoi confronti di una normativa na-zionale.

Inoltre, detta normativa non appare atta a vietare, ostacolareo rendere meno attraenti le attività di una società, quale la StanleybetNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026Malta, nello Stato membro interessato; vi) per quanto riguarda la Stan-leyparma, essa esercita, in qualità di intermediario della StanleybetMalta e in cambio di una remunerazione, un’attività di offerta e di rac-colta di scommesse.

Tale società esercita, in particolare, allo stessotitolo degli operatori di scommesse nazionali, un’attività di gestione discommesse, la quale costituisce una condizione necessaria ai finidell’assoggettamento all’imposta unica.

Per tale ragione, in forzadell’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011, laStanleyparma è soggetta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], al paga-mento di tale imposta; vii) inoltre, dall’articolo 16 del decreto del Mini-stero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2006, n. 111, emergeche gli operatori titolari di una concessione per l’organizzazione dellescommesse in Italia assolvono anch’essi l’imposta unica; viii) a tal pro-posito, a differenza dei CTD che trasmettono i dati di gioco per contodegli operatori di scommesse nazionali, la Stanleyparma raccogliescommesse per conto della [OSCURATO:PERSONA], che ha sede in un altroStato membro.

Essa non si trova, quindi, alla luce degli obiettivi dellalegge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli opera-tori nazionali; ix) di conseguenza, la normativa nazionale di cui tratta-vasi nel procedimento principale non comporta alcuna restrizione di-scriminatoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparmae non pregiudica, per quanto le riguarda, la libera prestazione dei ser-vizi.12.

La Corte di Giustizia UE ha, perciò, escluso qualsivoglia discrimina-zione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'impostaunica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccoltesul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo incui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana non appareNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato.

LaCorte ha anche affermato che, secondo costante giurisprudenza unio-nale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettividi tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesaeccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'or-dine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse ge-nerale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi eche, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale dellanormativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di va-lutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tuteladegli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni nonminino i requisiti di proporzionalità.

Ha ritenuto che il legislatore nazio-nale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali sicolloca l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minoridi età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infil-trazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recupe-rando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e dievasione fiscale nel medesimo settore.

Ciò in quanto la prevalenzadell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Statimembri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale aivari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminarela doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettivacompetenza fiscale.

Ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la li-bera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, osta-colare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito inun altro Stato membro.

Ha specificato, in concreto, che la normativanazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede unNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effet-tuata in Italia o in altri Stati membri.

Sicché, ha concluso che rispettoa un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse con-dizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restri-zione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di unanormativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento prin-cipale.

In ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che ilbookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse allostesso titolo degli operatori di scommesse nazionali ed è per questoche il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediariorisponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l.n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissionedati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scom-messe nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che litrasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.La diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stessoche si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un book-maker estero.

Nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al si-stema delle concessioni costituisce un meccanismo efficace che con-sente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo diprevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti(cfr. Cass. n. 6761 del 2023).13.

Sulla base di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenutepronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, conside-rati anche i precedenti di questa Corte in relazione a controversieaventi il medesimo contenuto, come sopra richiamati, non sussistono ipresupposti né per una disapplicazione della disciplina nazionale né perun ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE,alla Corte di Giustizia o per un rinvio interpretativo alla Grande SezioneNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026ex art. 104, secondo comma, del Reg.

Proc. della Corte di Giustizia,come invece sollecitato dalla società ricorrente nel ricorso per cassa-zione (cfr. Cass., 16 giugno 2017, n. 15041; Cass., Sez.

U., 10 set-tembre 2013, n. 20701).Peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese alle questioniprospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte delLussemburgo (CGUE 26 febbraio 2020, C-788/18), escludendo qualsi-voglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri,perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestisconoscommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna infunzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativaitaliana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno at-traenti le attività di una società (…) nello Stato membro interessato»,in relazione ai quali rileva anche la sentenza della Corte Costituzionalen. 27 del 2018, per quanto sopra ampiamente rilevato.Alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia UE nella primacitata sentenza, non si ravvisa la necessità di promuovere un nuovorinvio pregiudiziale neppure con riguardo all’assunta contrarietà, con ildiritto unionale, dell’art. 1, comma 644 della l. n. 190/2014.

Né, allaluce di quanto sopra esposto, si ravvisano i presupposti per la richiestadisapplicazione dell’art. 1, comma 644, della l. n. 190/2014 per con-trarietà agli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari.Questa Corte ha già precisato (v.

Cass. n. 3052 del 2025 ma anche ,più recentemente, Cass. 11584/2026 e n. 11720/2026) che la previ-sione di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, che silimita a stabile i criteri di determinazione della base imponibile di rife-rimento ai fini dell’imposta unica ove la ricevitoria non sia collegata alNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026totalizzatore nazionale, in alcun modo ha natura sanzionatoria, né de-termina alcun irragionevole trattamento impositivo, posto che è pro-prio il mancato collegamento al totalizzatore nazionale che osta ad unavalutazione analitica dell’attività effettivamente svolta, da cui la neces-sità di criteri per una determinazione induttiva.

In particolare, l’art. 1,comma 644, lett. g) cit. disciplina una modalità di determinazione dellabase imponibile in via presuntiva iuris tantum, stante la non ricostrui-bilità della raccolta totale realizzata dagli operatori non autorizzati permancato collegamento al totalizzatore nazionale, fatto salvo l’onere acarico del contribuente di fornire a contrario gli elementi probatori (di-mostrando le concrete tipologie di eventi oggetto di scommessa e, dun-que, l’effettivo ammontare delle giocate effettuate), atti a giustificarela non applicazione della base imponibile forfetaria pari al triplo dellamedia provinciale (nella specie, peraltro neanche dedotti dal bookma-ker estero).14.

Premesso che nel caso di specie l’anno d’imposta è il 2016 e, quindi,si applica l’art. 1, comma 643, L. 190/2014, così come modificatadall’art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015, quanto alla prospet-tata questione di illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 644, lett.g), della l. n. 190/2014 (nel testo vigente ratione temporis), in rela-zione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., la stessa è stata già dichiaratamanifestamente infondata da questa Corte.

Infatti, per i soggetti di cuial comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovveroche, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'im-posta su di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della mediadella raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o ilpunto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionaleper il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'ali-quota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs.Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole.

Va al propositoconsiderata la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzatirispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire laraccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamentoal totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, erealizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non escludela prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontaredelle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, dicorrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialitàdell'azione amministrativa (v.

Cass. n. 7673 del 2025).15.

Il secondo motivo è infondato.L’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 prevede che: «A decorreredal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scom-messe ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vin-cite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avvienesu rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza».La modifica riguarda solo le modalità di calcolo dell’imposta e non in-cide sui suoi presupposti oggettivi e soggettivi, la richiamata disposi-zione si applica in ogni caso ai soli operatori collegati con il totalizzatorenazionale e a quelli che hanno regolarizzato la propria posizione me-diante la procedura di sanatoria.

La nuova norma, in altri termini, nonha abrogato né il comma 643 dell’art. 1, della l. n. 190 del 2014, cheha previsto una procedura di regolarizzazione per i soggetti che «co-munque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», né ilcomma 644, lett. g) del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014, comeNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026modificato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015.

Secondo ilcitato disposto l'imposta unica di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 si applica,per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016, su di un impo-nibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta ef-fettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodod'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquotamassima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), delcitato d.lgs. n. 504 del 1998, mentre per i periodi di imposta precedentisi continua ad applicare il metodo previsto dall’art. 24, comma 10, deld.l. n. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del2011.Poiché è pacifico che la ricorrente non ha regolarizzato la propria posi-zione, le si continua ad applicare il precedente metodo di calcolo forfe-tario introdotto dall’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014.16.

Il quarto motivo, erroneamente indicato a pag. 45 come III, la-menta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lanullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, inviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l.472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, con riguardo alla eccezionedoglianza, inerente alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8,D.

Lgs. 546/1992, 5 comma, 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 poiché, conriferimento alla non debenza delle sanzioni, la Commissione ha omessodi pronunciarsi.17.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, dal momentoche la sentenza non parla della questione e, dalla lettura del ricorso eNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026del motivo, non risulta che sia stata tempestivamente introdotta inprimo grado e riprodotta in appello.18.

Con il quinto motivo, erroneamente indicato a pag.47 come IV,lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992e 91, 92 cod. proc. civ., poiché il giudice, con la sentenza impugnata,ha, inoltre, condannato la contribuente al pagamento delle spese dilite.19.

Con il sesto motivo, a pag.49, prospetta, senza indicazione di alcunparametro processuale ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod. proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., peravere il giudice illegittimamente disposto le spese processuali in favoredell’Amministrazione, rappresentata in giudizio da un proprio funziona-rio delegato, in mancanza della documentazione delle spese vive emancato deposito di apposita nota.20.

I due motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamentee sono infondati, dal momento che il giudice d’appello ha applicato ilcriterio ordinario della soccombenza.In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazionetra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il qualenon è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancatouso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di con-danna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'even-tualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione,neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v.

Cass., Sez.U, n. 14989 del 2005; conf., Cass., n. 11329 del 2019, Cass. n. 3122del 2020).

Il fatto che l’Amministrazione si sia difesa nei gradi di meritoNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026tramite funzionario non modifica l’applicazione del criterio della soc-combenza ma solo la misura della liquidazione delle spese e la ricor-rente non ha neppure censurato il profilo.21.

In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, li-quidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo equarto comma, cod. proc. civ..21.1.

Va al proposito osservato che la parte pone la questione dell’art.1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 a fondamento dell’opposizionealla PDA, e va chiarito in diritto che la presenza di una questione ineditao la eventuale mancanza di precedenti non è di ostacolo ad una propo-sta di definizione accelerata di cui all’art.380-bis cod. proc. civ., i cuipresupposto sono diversi.21.2.

L’art.380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n.28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione dellependenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di stru-menti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e,quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica com-piuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi diabuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc.civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal le-gislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanentenel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Pre-sidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumereNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026una responsabilità aggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023,n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della contro-parte, al pagamento della somma determinata di euro 1.200, oltre alpagamento dell’ulteriore somma di euro 600 in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione dellespese di lite, liquidate in euro 2.400 per compensi, oltre spese preno-tate a debito.condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro1.200 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro600 a favore della Cassa delle ammende.Dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricor-rente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 6461/17/23 depositata in data 21 novembre 2023 eche non risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 6461/17/23 veniva dichiarata la parziale estinzione delgiudizio per rinuncia ai motivi di appello relativi all’an debeatur e riget-tato l’appello per il resto proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.q. dibookmaker coobbligata solidale con [OSCURATO:PERSONA] (CentroTrasmissione Dati, CTD) avverso la sentenza della Commissione tribu-taria provinciale di Napoli n. 6520/34/2022 con la quale era stato ri-gettato il ricorso introduttivo proposto contro l’avviso di accertamentoemesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente all'im-posta unica sulle scommesse per l'anno 2016, oltre ad interessi e san-zioni.2. Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice d’appello osservava,per quanto qui rileva, che il ricorso era stato ritualmente e tempesti-vamente proposto, né era specificamente prevista la traduzione e no-tificazione dell’atto impositivo in lingua inglese; l’atto era inoltre esau-rientemente motivato; correttamente individuati erano sia il presuppo-Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026sto soggettivo che quello territoriale dell’imposta come pure la legitti-mità del prelievo, alla luce della giurisprudenza di legittimità, della Con-sulta e della Corte di Giustizia UE richiamata nella decisione. La sen-tenza dava anche atto che l'appellante, in sede di udienza di tratta-zione, aveva formalmente rinunciato a tutti i motivi inerenti l'an de-beatur, riconoscendo la legittimità della soggezione all'imposta unica,mentre ribadiva le proprie contestazioni in ordine al quantum.3. Inoltre, la sentenza di appello rigettava la deduzione di violazionedell'art. 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sul pre-supposto che l'imposta si fosse trasformata in una imposta diretta e dadeterminarsi sui ricavi dell'attività del bookmaker. Secondo il giudicela norma introduceva la tassazione sul "margine" anziché sui ricavi, peri soggetti che, in base ai precedenti commi della stessa, sono inseritinella rete dei concessionari, con utilizzo di macchine connesse elettro-nicamente, le quali consentono di determinare il margine. Tuttavia,essa non abrogava, né esplicitamente, né implicitamente, la preesi-stente normativa nei confronti degli altri soggetti i quali, pur svolgendo"legalmente" l'attività di raccolta delle scommesse, lo facevano senzaessere titolari di licenza e senza che i punti vendita fossero collegatitelematicamente al sistema gestito dall'Agenzia dei monopoli.4. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a sei motivi (il motivo a pag.45 del ricorso,non presente nel sommario alle pagg.2 e 3, è erroneamente rinume-rato III, come già il motivo a pag.25, ma si tratta di un motivo ulterioree autonomo dal precedente), cui replica l’Agenzia con controricorso.Il 23.10.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-bis cod. proc. civ., opposta dal ricorrente con istanza di decisione delgiudizio del 29.10.2025.Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/20265. Parte ricorrente deposita memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ.e un’istanza di riunione con altri procedimenti di cui è parte e formularichiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Pregiudizialmente va disattesa l’istanza della Stanleybet di tratta-zione della causa in pubblica udienza, in adesione all'indirizzo espressodalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il collegio giudicanteben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, laricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ra-gione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nelcaso di specie (Cass. Sez. U. 5 giugno 2018, n. 14437) e allorquandonon si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass.Sez. U. 23 aprile 2020, n. 8093). Nel caso in questione, il tema oggettodel giudizio non è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (come diqui a poco si dirà) e non è nemmeno inedito, in quanto compiutamenteaffrontato in tutti i suoi risvolti sia dalla Corte costituzionale (con lasentenza 14 febbraio 2018, n. 27) sia da quella unionale (con la sen-tenza in causa C-788/18, relativa, peraltro, alla [OSCURATO:PERSONA]). È preferibile, dunque, la scelta del procedimento camerale, fun-zionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione noncaratterizzate da peculiare complessità (Cass. 20 novembre 2020, n.26480).2. Va altresì disattesa l’istanza di riunione con le cause n. 9213/2025,n. 18195/2024, n. 9229/2025, n. 1475/2025, n.9229/2025 e13531/2025, avanzata in quanto si tratta di ricorsi aventi il medesimooggetto. In proposito occorre rammentare che nel giudizio di cassa-zione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisionirelative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previstoNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026dall'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 19, lett.f), del d.lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, inmancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giu-dizio di legittimità, anche attraverso la trattazione nella medesimaudienza e davanti allo stesso giudice di più cause riunibili, verificandosiin tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quelladel simultaneus processus in senso tecnico (Cass., 30 novembre 2017,n. 28686; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4357 del 23/02/2010), situa-zione nella specie sussistente, posto che alcune delle cause suindicate,per le quali la riunione è stata richiesta, sono state fissate per la me-desima udienza innanzi a questa Sezione, con la conseguenza che, an-che per ragioni di speditezza processuale, non appare necessario di-sporre la riunione dei procedimenti. Altre sono state già decise e, co-munque, l’istanza va disattesa poiché non sussiste ragione alcuna diopportunità o di economicità che può consigliare il differimento del pre-sente procedimento, già pronto per la decisione, per consentire la trat-tazione congiunta con altri.3. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o delprocedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod.proc. civ. e per violazione e/o falsa applicazione della l. n. 220 del2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1,comma 64, per non avere la CGT di secondo grado rilevato che talenormativa non poteva essere applicata nei confronti del bookmakerestero [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa svolgeva attività lecita el’intento del legislatore era quello di sanzionare esclusivamente l’atti-vità di gioco illecita.Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/20264. Con il secondo motivo si prospetta, ai fini dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, non avendo la CGT2rilevato con riguardo all’anno di imposta 2016 l’illegittimità dell’attoimpugnato, in quanto emesso ai sensi della l. n. 220 del 2010 e dell’art.1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, anziché ai sensidell’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, secondo il quale, adecorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, esclusele scommesse ippiche, l’imposta unica si applica sulla differenza tra lesomme giocate e le vincite corrisposte e, quindi, viene stabilito chel’imposizione deve essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookma-ker che è l’unico ed esclusivo titolare dell’attività economica, con totaleesonero del CTD.5. Il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss.TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e nondiscriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, comeinterpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della legge 220/2010 nonchécon riferimento all’art 1, comma 644 L. 190/2014. Al riguardo si invitaal rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte diGiustizia dell’Unione Europea, e/o al rinvio interpretativo alla grandesezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giusti-zia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, edell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazionedegli artt. 56, 57 e 52 del TFUE. Si contesta la soggettività passivaall’imposta unica del bookmaker comunitario Stanleybet che è già gra-vata da imposizione specifica in altro Paese membro dell’Unione(Malta), essendo tale doppia imposizione diretta ed incolpevole conse-guenza delle discriminazioni subite ad opera dello Stato italiano che leNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026ha precluso il diritto di stabilimento in Italia. Si chiede, altresì, stantela manifesta violazione del diritto dell’UE, di disapplicare la l. n. 220 del2010 e l’art. 1, comma 644, l. n. 190/2014 per contrarietà agli artt. 49e 56 TFUE e ai principi comunitari. Si sollecita il rinvio degli atti allaCorte di Giustizia dell’UE ai sensi dell’art. 267 TFUE sui seguenti quesiti(cfr. pp.39-40 ricorso): «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Fun-zionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giu-stizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di paritàdi trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazio-nale del tipo di quella italiana contenuta negli artt. 1-3 del d.lgs.23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 comma 64 e 66 lett. b),della Legge 220/2010 che prevede l’assoggettamento alla ImpostaUnica sulle Scommesse e i [OSCURATO:PERSONA] di cui agli artt. 1-3 deld.lgs. 23.12.1998, no. 504, come modificati dall’art. 1, comma 66, lett.b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della tra-smissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabilitiin un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventile caratteristiche della società [OSCURATO:PERSONA]., ed in via even-tuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro inter-mediari nazionali»; «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funziona-mento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia inmateria di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trat-tamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale deltipo di quella italiana contenuta nell’art. 1, comma 644 lett g) L.190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione deidati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diversoStato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteri-stiche della società [OSCURATO:PERSONA]., ed in via eventuale, dei me-Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026desimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazio-nali, il pagamento dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle scommesse di cui al d.lgs.504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo dellamedia della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizioo il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazio-nale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». In-fine, la ricorrente chiede anche di sollevare la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 1-3 del d.lgs. 23.12.1998 n. 504, come modi-ficati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, edell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, in relazione agli artt.3, 53 e 97 Cost..6. Il primo e il terzo motivo, connessi, vanno esaminati congiunta-mente e sono infondati.Questa Corte ha già affermato numerose volte che il quadro normativodi riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 deldecreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett.g), della legge n. 190 del 2014) è stato sottoposto all’esame della Cortecostituzionale e della Corte di giustizia dell’UE, che ne hanno compiu-tamente esaminato la compatibilità, rispettivamente, con la Costitu-zione e con il diritto unionale (cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1° aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn.9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n.9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e953, Cass. n. 17082/2022; Cass. n. 1184/2023; Cass. n. 6761/2023 epiù recentemente, Cass. 11584/2026 e n. 11720/2026).In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018,ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 delNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026decreto legislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla di-sposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pre-tesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti cheoperavano al di fuori del sistema concessorio), riconoscendo che l’art.1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta èdovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistemaconcessorio e che le ricevitorie operanti per conto di bookmakers prividi concessione sono obbligate al versamento del tributo e delle relativesanzioni; a questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tri-butari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al«gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) fosse irragionevole.Entrambi i soggetti, secondo la Corte costituzionale, partecipano, siapure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgi-mento dell’attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommessesoggette a imposizione.Il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benchénon partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scom-messa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la di-sponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellatrasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’in-casso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamentodelle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker,sicché l’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizioneva riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali deter-mina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suostesso rischio imprenditoriale.La Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta di assoggettareall’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti priviNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026di concessione non viola il principio di capacità contributiva, nei limitiin cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto diterzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche lecommissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato:ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare dellaricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookma-ker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione ap-plicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce trai coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso,sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, ilcarico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizza-zione.Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nellarichiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, letterab), della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che,nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’im-posta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie ope-ranti per conto di soggetti privi di concessione. In relazione a quel pe-riodo, infatti, non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perchél’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si eragià cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del2010.Il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza diregolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura in-terpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezio-natisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per leNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026annualità d’imposta antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie,ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione in base alla com-binazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1,comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vagliodi legittimità costituzionale.7. A diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 in poi econ riferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare chela incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Cortein ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta pergli esercizi anteriori al 2011 con conseguente violazione dell’art. 53,Cost., giacché l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e book-maker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anchesotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010. A fon-damento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la con-siderazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei re-ciproci rapporti, in data antecedente alla introduzione della soggettivitàpassiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è statodato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni diregolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedereall’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sullaricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La sud-detta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i«rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapportinegoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpreta-tiva, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, sisono protratti oltre l’entrata in vigore della medesima norma. In en-trambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisceparametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’as-Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026setto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successiva-mente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti,proprio in considerazione della scelta normativa di assoggettare al tri-buto anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti prividi concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissionial fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del qualeopera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell’obbli-gazione e la correlata possibilità di traslazione dell’imposta sono, in-fatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione nego-ziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti eco-nomici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modificheo di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume,necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto allanuova configurazione legale del rapporto (Cass. 8 febbraio 2023, n.1184, in motivazione). La Corte costituzionale ha, dunque, conclusoaffermando che i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque con-corrono, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto im-positivo.8. Il giudice d’appello, con citazioni pertinenti della giurisprudenza so-pra riportata, si è attenuta ai richiamati principi, affermando che il pre-supposto di imposta era riferibile sia al bookmaker che al CTD (l’avvisodi accertamento riguarda l’anno 2016), e dunque anche alla ricorrente,poiché entrambi i soggetti sono tenuti all’adempimento dell’obbliga-zione impositiva in via solidale paritetica, avendo la Corte costituzio-nale chiaramente riferito il presupposto oggettivo dell’imposta ad en-trambi, con la conseguenza che entrambi i soggetti sono tenuti a ri-spondere solidalmente dell’obbligazione tributaria.Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/20269. Deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questaCorte (v. Cass. 25439/2020), che si riferisce alla diversa questionedella rilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta dellescommesse, esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'at-tività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla retecommerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione euro-pea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributividelle concessioni. Il fatto che quel bookmaker non risponda del reatodi esercizio abusivo di attività di giuoco o discommessa, previsto e pu-nito dall'art. 4, commi 1 e 4-bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della impostaunica sulle scommesse, che l'art. 3 del d. Lgs. n. 504/98 riferisce achiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o lescommesse (Cass. n. 25450 del 2021).10. Ciò premesso, per quanto riguarda la richiesta di rinvio pregiudi-ziale (e di sospensione del giudizio) avanzata sul punto dalla ricorrente,occorre considerare che la Corte di Giustizia UE ha deciso, con la sen-tenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente peroggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensidell'articolo 267 TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Corte del Lussemburgo hastabilito con la suindicata decisione che l’articolo 56 TFUE deve essereinterpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Statomembro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Tra-smissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in unaltro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede diNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione dellescommesse.Nel rispondere al primo e al secondo quesito (se l’articolo 56 TFUE ostiad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in unaltro Stato membro), i giudici unionali hanno premesso che la liberaprestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltantol’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altroStato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadi-nanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando eraidonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività delprestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittima-mente servizi analoghi (v. CGUE 22 ottobre 2014, C‑344/13 eC‑367/13, Blanco e Fabretti, punto 26). La Corte ha approvato nel set-tore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, rite-nendo che quest’ultimo potesse costituire un meccanismo efficace checonsentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, alloscopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o frau-dolenti (v. CGUE 19 dicembre 2018, C‑375/17, Stanley InternationalBetting e [OSCURATO:PERSONA], punto 66). Al fine di determinare se sussi-ste una discriminazione, occorre verificare che situazioni analoghe nonsiano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non sianotrattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non siaoggettivamente giustificata (v. CGUE 6 giugno 2019, C‑264/18, P.M. ea., punto 28).11. Con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustiziaha affermato che: i) l’imposta unica è relativa all’attività di raccolta diNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026scommesse in Italia. Ai sensi dell’articolo 1, comma 66, lettere a) e b),della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di tale imposta sono tuttigli operatori che gestiscono sistemi di scommesse, indipendentementedal fatto che operino per proprio conto o per conto di terzi, dalla circo-stanza che siano o meno titolari di una concessione o dal luogo in cuisi trova la loro sede, anche all’estero; ii) l’imposta unica si applica atutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio ita-liano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabili-mento di tali operatori, cosicché l’applicazione di tale imposta alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata discriminatoria; iii) la norma-tiva nazionale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che laprestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri; iv)per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, inbase alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essasarebbe soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, allo statofatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materiae che, pertanto, essi non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistemafiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, inparticolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal paral-lelo esercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fi-scale (v., per analogia, CGUE 10 dicembre 2011, C‑253/09, Commis-sione/Ungheria, punto 83); v) ne consegue che, rispetto a un operatorenazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di talesocietà, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discrimina-toria a causa dell’applicazione nei suoi confronti di una normativa na-zionale. Inoltre, detta normativa non appare atta a vietare, ostacolareo rendere meno attraenti le attività di una società, quale la StanleybetNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026Malta, nello Stato membro interessato; vi) per quanto riguarda la Stan-leyparma, essa esercita, in qualità di intermediario della StanleybetMalta e in cambio di una remunerazione, un’attività di offerta e di rac-colta di scommesse. Tale società esercita, in particolare, allo stessotitolo degli operatori di scommesse nazionali, un’attività di gestione discommesse, la quale costituisce una condizione necessaria ai finidell’assoggettamento all’imposta unica. Per tale ragione, in forzadell’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011, laStanleyparma è soggetta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], al paga-mento di tale imposta; vii) inoltre, dall’articolo 16 del decreto del Mini-stero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2006, n. 111, emergeche gli operatori titolari di una concessione per l’organizzazione dellescommesse in Italia assolvono anch’essi l’imposta unica; viii) a tal pro-posito, a differenza dei CTD che trasmettono i dati di gioco per contodegli operatori di scommesse nazionali, la Stanleyparma raccogliescommesse per conto della [OSCURATO:PERSONA], che ha sede in un altroStato membro. Essa non si trova, quindi, alla luce degli obiettivi dellalegge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli opera-tori nazionali; ix) di conseguenza, la normativa nazionale di cui tratta-vasi nel procedimento principale non comporta alcuna restrizione di-scriminatoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparmae non pregiudica, per quanto le riguarda, la libera prestazione dei ser-vizi.12. La Corte di Giustizia UE ha, perciò, escluso qualsivoglia discrimina-zione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'impostaunica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccoltesul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo incui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana non appareNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato. LaCorte ha anche affermato che, secondo costante giurisprudenza unio-nale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettividi tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesaeccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'or-dine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse ge-nerale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi eche, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale dellanormativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di va-lutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tuteladegli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni nonminino i requisiti di proporzionalità. Ha ritenuto che il legislatore nazio-nale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali sicolloca l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minoridi età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infil-trazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recupe-rando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e dievasione fiscale nel medesimo settore. Ciò in quanto la prevalenzadell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Statimembri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale aivari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminarela doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettivacompetenza fiscale. Ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la li-bera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, osta-colare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito inun altro Stato membro. Ha specificato, in concreto, che la normativanazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede unNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effet-tuata in Italia o in altri Stati membri. Sicché, ha concluso che rispettoa un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse con-dizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restri-zione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di unanormativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento prin-cipale. In ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che ilbookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse allostesso titolo degli operatori di scommesse nazionali ed è per questoche il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediariorisponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l.n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissionedati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scom-messe nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che litrasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.La diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stessoche si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un book-maker estero. Nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al si-stema delle concessioni costituisce un meccanismo efficace che con-sente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo diprevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti(cfr. Cass. n. 6761 del 2023).13. Sulla base di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenutepronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, conside-rati anche i precedenti di questa Corte in relazione a controversieaventi il medesimo contenuto, come sopra richiamati, non sussistono ipresupposti né per una disapplicazione della disciplina nazionale né perun ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE,alla Corte di Giustizia o per un rinvio interpretativo alla Grande SezioneNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia,come invece sollecitato dalla società ricorrente nel ricorso per cassa-zione (cfr. Cass., 16 giugno 2017, n. 15041; Cass., Sez. U., 10 set-tembre 2013, n. 20701).Peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese alle questioniprospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte delLussemburgo (CGUE 26 febbraio 2020, C-788/18), escludendo qualsi-voglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri,perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestisconoscommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna infunzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativaitaliana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno at-traenti le attività di una società (…) nello Stato membro interessato»,in relazione ai quali rileva anche la sentenza della Corte Costituzionalen. 27 del 2018, per quanto sopra ampiamente rilevato.Alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia UE nella primacitata sentenza, non si ravvisa la necessità di promuovere un nuovorinvio pregiudiziale neppure con riguardo all’assunta contrarietà, con ildiritto unionale, dell’art. 1, comma 644 della l. n. 190/2014. Né, allaluce di quanto sopra esposto, si ravvisano i presupposti per la richiestadisapplicazione dell’art. 1, comma 644, della l. n. 190/2014 per con-trarietà agli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari.Questa Corte ha già precisato (v. Cass. n. 3052 del 2025 ma anche ,più recentemente, Cass. 11584/2026 e n. 11720/2026) che la previ-sione di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, che silimita a stabile i criteri di determinazione della base imponibile di rife-rimento ai fini dell’imposta unica ove la ricevitoria non sia collegata alNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026totalizzatore nazionale, in alcun modo ha natura sanzionatoria, né de-termina alcun irragionevole trattamento impositivo, posto che è pro-prio il mancato collegamento al totalizzatore nazionale che osta ad unavalutazione analitica dell’attività effettivamente svolta, da cui la neces-sità di criteri per una determinazione induttiva. In particolare, l’art. 1,comma 644, lett. g) cit. disciplina una modalità di determinazione dellabase imponibile in via presuntiva iuris tantum, stante la non ricostrui-bilità della raccolta totale realizzata dagli operatori non autorizzati permancato collegamento al totalizzatore nazionale, fatto salvo l’onere acarico del contribuente di fornire a contrario gli elementi probatori (di-mostrando le concrete tipologie di eventi oggetto di scommessa e, dun-que, l’effettivo ammontare delle giocate effettuate), atti a giustificarela non applicazione della base imponibile forfetaria pari al triplo dellamedia provinciale (nella specie, peraltro neanche dedotti dal bookma-ker estero).14. Premesso che nel caso di specie l’anno d’imposta è il 2016 e, quindi,si applica l’art. 1, comma 643, L. 190/2014, così come modificatadall’art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015, quanto alla prospet-tata questione di illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 644, lett.g), della l. n. 190/2014 (nel testo vigente ratione temporis), in rela-zione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., la stessa è stata già dichiaratamanifestamente infondata da questa Corte. Infatti, per i soggetti di cuial comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovveroche, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'im-posta su di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della mediadella raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o ilpunto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionaleper il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'ali-quota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs.Numero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole. Va al propositoconsiderata la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzatirispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire laraccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamentoal totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, erealizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non escludela prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontaredelle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, dicorrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialitàdell'azione amministrativa (v. Cass. n. 7673 del 2025).15. Il secondo motivo è infondato.L’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 prevede che: «A decorreredal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scom-messe ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vin-cite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avvienesu rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza».La modifica riguarda solo le modalità di calcolo dell’imposta e non in-cide sui suoi presupposti oggettivi e soggettivi, la richiamata disposi-zione si applica in ogni caso ai soli operatori collegati con il totalizzatorenazionale e a quelli che hanno regolarizzato la propria posizione me-diante la procedura di sanatoria. La nuova norma, in altri termini, nonha abrogato né il comma 643 dell’art. 1, della l. n. 190 del 2014, cheha previsto una procedura di regolarizzazione per i soggetti che «co-munque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», né ilcomma 644, lett. g) del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014, comeNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026modificato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015. Secondo ilcitato disposto l'imposta unica di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 si applica,per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016, su di un impo-nibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta ef-fettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodod'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquotamassima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), delcitato d.lgs. n. 504 del 1998, mentre per i periodi di imposta precedentisi continua ad applicare il metodo previsto dall’art. 24, comma 10, deld.l. n. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del2011.Poiché è pacifico che la ricorrente non ha regolarizzato la propria posi-zione, le si continua ad applicare il precedente metodo di calcolo forfe-tario introdotto dall’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014.16. Il quarto motivo, erroneamente indicato a pag. 45 come III, la-menta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lanullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, inviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l.472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, con riguardo alla eccezionedoglianza, inerente alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8,D. Lgs. 546/1992, 5 comma, 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 poiché, conriferimento alla non debenza delle sanzioni, la Commissione ha omessodi pronunciarsi.17. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, dal momentoche la sentenza non parla della questione e, dalla lettura del ricorso eNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026del motivo, non risulta che sia stata tempestivamente introdotta inprimo grado e riprodotta in appello.18. Con il quinto motivo, erroneamente indicato a pag.47 come IV,lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992e 91, 92 cod. proc. civ., poiché il giudice, con la sentenza impugnata,ha, inoltre, condannato la contribuente al pagamento delle spese dilite.19. Con il sesto motivo, a pag.49, prospetta, senza indicazione di alcunparametro processuale ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod. proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., peravere il giudice illegittimamente disposto le spese processuali in favoredell’Amministrazione, rappresentata in giudizio da un proprio funziona-rio delegato, in mancanza della documentazione delle spese vive emancato deposito di apposita nota.20. I due motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamentee sono infondati, dal momento che il giudice d’appello ha applicato ilcriterio ordinario della soccombenza.In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazionetra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il qualenon è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancatouso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di con-danna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'even-tualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione,neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v. Cass., Sez.U, n. 14989 del 2005; conf., Cass., n. 11329 del 2019, Cass. n. 3122del 2020). Il fatto che l’Amministrazione si sia difesa nei gradi di meritoNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026tramite funzionario non modifica l’applicazione del criterio della soc-combenza ma solo la misura della liquidazione delle spese e la ricor-rente non ha neppure censurato il profilo.21. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, li-quidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo equarto comma, cod. proc. civ..21.1. Va al proposito osservato che la parte pone la questione dell’art.1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 a fondamento dell’opposizionealla PDA, e va chiarito in diritto che la presenza di una questione ineditao la eventuale mancanza di precedenti non è di ostacolo ad una propo-sta di definizione accelerata di cui all’art.380-bis cod. proc. civ., i cuipresupposto sono diversi.21.2. L’art.380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n.28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione dellependenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di stru-menti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e,quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica com-piuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi diabuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc.civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal le-gislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanentenel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Pre-sidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumereNumero registro generale 12805/2024Numero sezionale 2210/2026Numero di raccolta generale 14628/2026Data pubblicazione 17/05/2026una responsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023,n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della contro-parte, al pagamento della somma determinata di euro 1.200, oltre alpagamento dell’ulteriore somma di euro 600 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione dellespese di lite, liquidate in euro 2.400 per compensi, oltre spese preno-tate a debito.condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro1.200 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro600 a favore della Cassa delle ammende.Dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricor-rente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti
Sentenza Cassazione n. 14628/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris