Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 49329/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trani avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 02/05/2022 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari ha annullato l'ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare degli arresti donniciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di concussione.

Bellini, abusando della qualità e dei poteri di ufficiale giudiziario, avrebbe costretto [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato, a consegnarli indebitamente beni ed altre utilità; in particolare, incaricato di eseguire il pignoramento dei beni nell'ambito di una determinata procedura esecutiva, dapprima avrebbe proposto al debitore ed al creditore Tisci di assumere egli la veste di garante del credito e di negoziare una soluzione bonaria, ottenendo a tal fine la somma di 1.000 euro da Merotta, e, successivamente, avrebbe consigliato a questi di fare opposizione al decreto ingiuntivo - asserendo falsamente che le firme apposte sulle fatture fossero false - ed infine avrebbe prospettato allo stesso Merotta un esito sfavorevole della procedura esecutiva - omettendo di citare la predisposizione del creditore ad una soluzione bonaria della controversia - in tale contesto, attraverso frasi come "tu hai la moglie che ti crea problemi, tua madre e tuo padre che ti creano problemi, e tu la vita te la uccidi, allora sai che sta di nuovo, datti un pizzico e buonanotte", avrebbe costretto lo stesso Merotta a fornirgli beni, consistiti in alcune taniche di olio di oliva, ed a sottoscrivere un mandato difensivo in favore di un difensore, poi risultato essere sua nipote e, dunque, prefigurando conseguenze sfavorevoli in caso in cui Merotta non avesse aderito alle sue richieste.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge nella parte in cui il titolo cautelare è stato annullato, da una parte, sulla base dell'assunto secondo cui le condotte non sarebbero state nemmeno implicitamente minatorie e, dall'altra, perchè non sarebbe nemmeno configurabile un danno ingiusto derivante dall'intervento dell'indagato.

Assume il Procuratore ricorrente che non sarebbero stati in realtà considerati elementi comprovanti l'esistenza almeno di una minaccia implicita, consistita nella particolare insistenza manifestata da Bellini al fine di ottenere il profitto indebito e nella frase minatoria, riportata nella imputazione; detta frase dovrebbe essere valutata in relazione alla resistenza opposta dallo stesso Bellini alla richiesta di restituzione del denaro a Merotta e che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, emergerebbe da una conversazione tra Tisci, cioè il creditore procedente, e lo stesso Merotta, della quale si riporta un passo.

Sarebbe altresì viziata l'affermazione del Tribunale relativa alla inconfigurabilità di un danno ingiusto, costituito invece dalla impossibilità da parte di Merotta di gestire in modo autonomo la procedura - anche attraverso la possibilità di un accordo con il creditore - a causa della ingerenza del Bellini e del ruolo di dominus da questi assunto.

Nel caso di specie, Merotta al fine di evitare di essere sottoposto alla esecuzione per l'intero debito, avrebbe accettato di soggiacere alle pretese del Bellini.

La coazione emergerebbe chiaramente dal contenuto di una conversazione intercorsa tra Merotta e Tisci nel corso della quale "riferendosi a Bellini" (così il ricorso), il primo avrebbe riferito "io sto morto e ti mi finisci di uccidere... ragazzo che io soldi non ne ho".

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 319 quater cod. pen.Si assume che il Tribunale, esclusa la configurabilità della concussione, avrebbe comunque dovuto ricondurre i fatti alla fattispecie prevista dall'art. 319 quater cod. pen.

In tale contesto si valorizza la resistenza che Bellini avrebbe opposto alla richiesta di restituzione del denaro ricevuto dopo che Merotta aveva raggiunto personalmente un accordo con il creditore (si indica al riguardo una conversazione intercettata); né sarebbe stato adeguatamente considerato il rilievo che nella vicenda assume il conferimento del mandato difensivo alla nipote dell'indagato.

L'ordinanza sarebbe viziata anche nella parte in cui ha ritenuto che la dazione delle taniche di olio non fosse correlata con il compimento di atti dell'ufficio, potendo, a dire del Tribunale.

Si tratterebbe di una affermazione distonica rispetto alla decisione del Merotta di munirsi di un registratore in occasione della consegna delle taniche di olio; dalla registrazione del dialogo emergerebbe in modo inequivoco la correlazione tra la dazione e l'interessamento del Bellini per condizionare l'esito della procedura esecutiva, che si sarebbe realizzata con una strumentalizzazione dei poteri al fine di pregiudicare gli interessi del creditore.

Dunque, un fatto riconducibile quantomeno al delitto di induzione indebita a dare o promettere Aggiunge il Procuratore che permangono le esigenze cautelari poste a fondamento del titolo genetico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È inammissibile il primo motivo di ricorso.

2.1. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.

Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840).

L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).

2.2. Il Tribunale del riesame ha ricostruito con chiarezza, senza contraddizioni e con un percorso argomentativo logico i fatti e spiegato, quanto all'ipotizzato reato di concussione, le ragioni per le quali non è ravvisabile nella condotta dell'indagato il requisito della minaccia, specificando inoltre, da una parte, perché anche le stesse frasi riportate nel capo di imputazione non abbiano valenza minatoria, e, dall'altra, le ragioni per le quali anche la dazione dell'olio non sarebbe univocamente ricollegabile all'attività dell'ufficio, potendosi invece essere correlate con una impropria attività di intermediazione dell'indagato.

Rispetto a tale adeguata trama argomentativa, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, limitandosi a reiterare l'originaria ricostruzione fattuale e a sollecitare una diversa valutazione della portata indiziaria dei singoli elementi, senza nemmeno spiegare in concreto in cosa sarebbe consistito l'abuso costrittivo, non potendo questo rinvenirsi nella ipotizzata "insistenza" della richiesta.3.

Non diversamente, è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso che ha una valenza prospettica ed esplorativa e finisce per porre a fondamento del titolo cautelare non solo una diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto, ma, in realtà, un fatto strutturalmente diverso, finendo per chiedere alla Corte una ricostruzione degli accadimenti e dei requisiti di fattispecie non consentita e un sindacato sul significato indiziario degli elementi di indagine, che potrà essere compiuta nel corso del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trani avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 02/05/2022 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari ha annullato l'ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare degli arresti donniciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di concussione. Bellini, abusando della qualità e dei poteri di ufficiale giudiziario, avrebbe costretto [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato, a consegnarli indebitamente beni ed altre utilità; in particolare, incaricato di eseguire il pignoramento dei beni nell'ambito di una determinata procedura esecutiva, dapprima avrebbe proposto al debitore ed al creditore Tisci di assumere egli la veste di garante del credito e di negoziare una soluzione bonaria, ottenendo a tal fine la somma di 1.000 euro da Merotta, e, successivamente, avrebbe consigliato a questi di fare opposizione al decreto ingiuntivo - asserendo falsamente che le firme apposte sulle fatture fossero false - ed infine avrebbe prospettato allo stesso Merotta un esito sfavorevole della procedura esecutiva - omettendo di citare la predisposizione del creditore ad una soluzione bonaria della controversia - in tale contesto, attraverso frasi come "tu hai la moglie che ti crea problemi, tua madre e tuo padre che ti creano problemi, e tu la vita te la uccidi, allora sai che sta di nuovo, datti un pizzico e buonanotte", avrebbe costretto lo stesso Merotta a fornirgli beni, consistiti in alcune taniche di olio di oliva, ed a sottoscrivere un mandato difensivo in favore di un difensore, poi risultato essere sua nipote e, dunque, prefigurando conseguenze sfavorevoli in caso in cui Merotta non avesse aderito alle sue richieste. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge nella parte in cui il titolo cautelare è stato annullato, da una parte, sulla base dell'assunto secondo cui le condotte non sarebbero state nemmeno implicitamente minatorie e, dall'altra, perchè non sarebbe nemmeno configurabile un danno ingiusto derivante dall'intervento dell'indagato. Assume il Procuratore ricorrente che non sarebbero stati in realtà considerati elementi comprovanti l'esistenza almeno di una minaccia implicita, consistita nella particolare insistenza manifestata da Bellini al fine di ottenere il profitto indebito e nella frase minatoria, riportata nella imputazione; detta frase dovrebbe essere valutata in relazione alla resistenza opposta dallo stesso Bellini alla richiesta di restituzione del denaro a Merotta e che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, emergerebbe da una conversazione tra Tisci, cioè il creditore procedente, e lo stesso Merotta, della quale si riporta un passo. Sarebbe altresì viziata l'affermazione del Tribunale relativa alla inconfigurabilità di un danno ingiusto, costituito invece dalla impossibilità da parte di Merotta di gestire in modo autonomo la procedura - anche attraverso la possibilità di un accordo con il creditore - a causa della ingerenza del Bellini e del ruolo di dominus da questi assunto. Nel caso di specie, Merotta al fine di evitare di essere sottoposto alla esecuzione per l'intero debito, avrebbe accettato di soggiacere alle pretese del Bellini. La coazione emergerebbe chiaramente dal contenuto di una conversazione intercorsa tra Merotta e Tisci nel corso della quale "riferendosi a Bellini" (così il ricorso), il primo avrebbe riferito "io sto morto e ti mi finisci di uccidere... ragazzo che io soldi non ne ho". 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 319 quater cod. pen.Si assume che il Tribunale, esclusa la configurabilità della concussione, avrebbe comunque dovuto ricondurre i fatti alla fattispecie prevista dall'art. 319 quater cod. pen. In tale contesto si valorizza la resistenza che Bellini avrebbe opposto alla richiesta di restituzione del denaro ricevuto dopo che Merotta aveva raggiunto personalmente un accordo con il creditore (si indica al riguardo una conversazione intercettata); né sarebbe stato adeguatamente considerato il rilievo che nella vicenda assume il conferimento del mandato difensivo alla nipote dell'indagato. L'ordinanza sarebbe viziata anche nella parte in cui ha ritenuto che la dazione delle taniche di olio non fosse correlata con il compimento di atti dell'ufficio, potendo, a dire del Tribunale. Si tratterebbe di una affermazione distonica rispetto alla decisione del Merotta di munirsi di un registratore in occasione della consegna delle taniche di olio; dalla registrazione del dialogo emergerebbe in modo inequivoco la correlazione tra la dazione e l'interessamento del Bellini per condizionare l'esito della procedura esecutiva, che si sarebbe realizzata con una strumentalizzazione dei poteri al fine di pregiudicare gli interessi del creditore. Dunque, un fatto riconducibile quantomeno al delitto di induzione indebita a dare o promettere Aggiunge il Procuratore che permangono le esigenze cautelari poste a fondamento del titolo genetico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È inammissibile il primo motivo di ricorso. 2.1. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 2.2. Il Tribunale del riesame ha ricostruito con chiarezza, senza contraddizioni e con un percorso argomentativo logico i fatti e spiegato, quanto all'ipotizzato reato di concussione, le ragioni per le quali non è ravvisabile nella condotta dell'indagato il requisito della minaccia, specificando inoltre, da una parte, perché anche le stesse frasi riportate nel capo di imputazione non abbiano valenza minatoria, e, dall'altra, le ragioni per le quali anche la dazione dell'olio non sarebbe univocamente ricollegabile all'attività dell'ufficio, potendosi invece essere correlate con una impropria attività di intermediazione dell'indagato. Rispetto a tale adeguata trama argomentativa, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, limitandosi a reiterare l'originaria ricostruzione fattuale e a sollecitare una diversa valutazione della portata indiziaria dei singoli elementi, senza nemmeno spiegare in concreto in cosa sarebbe consistito l'abuso costrittivo, non potendo questo rinvenirsi nella ipotizzata "insistenza" della richiesta.3. Non diversamente, è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso che ha una valenza prospettica ed esplorativa e finisce per porre a fondamento del titolo cautelare non solo una diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto, ma, in realtà, un fatto strutturalmente diverso, finendo per chiedere alla Corte una ricostruzione degli accadimenti e dei requisiti di fattispecie non consentita e un sindacato sul significato indiziario degli elementi di indagine, che potrà essere compiuta nel corso del procedimento. P.Q.M. Dichiara inam
Decreto Cassazione n. 49329/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris