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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 35050/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 07/03/2023 del G.u.p. del Tribunale di R ggio Calabria: (:) a) rideterminava in quattro anni e dieci mesi di reclusione ed C 1.60,00 di multa i la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificati da vincolo della continuazione, di rapina pluriaggravata in concorso di cui al capo 1) dell'imputazione, porto di una pistola aggravato in concorso di htui al capo 2) dell'imputazione, furto pluriaggravato in concorso di un motociclo d cui al capo 8) dell'imputazione e furto pluriaggravato di un'autovettora di cu al capo 10) N dell'imputazione; b) dichiarava inammissibile l'appelto in relazi ne ai motivi oggetto di rinuncia; c) confermava nel resto la sentenza impugnat

2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Cor;er,d'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], con il quale deduce che: a) «la sentenza'im ugnata merita forte censura perché non è costellata di una completa ed esaustiva disamina degli atti e tradisce, nella valutazione delle risultanze processuali un approccio emotivamente» (così interrompendosi la frase); b) «da censurare il trattamento sanzionatorio irrogato [...], atteso che i Giudici di Seconde C re in sede di determinazione finale della pena hanno inteso applicare la pena finle base di anni 4 e mesi dieci di reclusione».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglirnento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinZione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della senténza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfuSi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovx}•ero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).

Ciò rammentato, si deve rilevare che le doglianze con le qu/ali il ricorrente lamenta (peraltro, del tutto genericamente) la «non completa ed esaustiva disamina degli atti» e l'«approccio» nella «valutazione délle risultanze processuali», nonché, senza prospettare alcuna illegalità della sanzione inflittagli, la determinazione della pena concordata non rientrano tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunéiata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato pelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essére dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 61[6, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, non hé, essendo .i, ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inar missibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al palgamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 07/03/2023 del G.u.p. del Tribunale di R ggio Calabria: (:) a) rideterminava in quattro anni e dieci mesi di reclusione ed C 1.60,00 di multa i la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificati da vincolo della continuazione, di rapina pluriaggravata in concorso di cui al capo 1) dell'imputazione, porto di una pistola aggravato in concorso di htui al capo 2) dell'imputazione, furto pluriaggravato in concorso di un motociclo d cui al capo 8) dell'imputazione e furto pluriaggravato di un'autovettora di cu al capo 10) N dell'imputazione; b) dichiarava inammissibile l'appelto in relazi ne ai motivi oggetto di rinuncia; c) confermava nel resto la sentenza impugnat 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Cor;er,d'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], con il quale deduce che: a) «la sentenza'im ugnata merita forte censura perché non è costellata di una completa ed esaustiva disamina degli atti e tradisce, nella valutazione delle risultanze processuali un approccio emotivamente» (così interrompendosi la frase); b) «da censurare il trattamento sanzionatorio irrogato [...], atteso che i Giudici di Seconde C re in sede di determinazione finale della pena hanno inteso applicare la pena finle base di anni 4 e mesi dieci di reclusione». 3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglirnento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinZione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della senténza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfuSi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovx}•ero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che le doglianze con le qu/ali il ricorrente lamenta (peraltro, del tutto genericamente) la «non completa ed esaustiva disamina degli atti» e l'«approccio» nella «valutazione délle risultanze processuali», nonché, senza prospettare alcuna illegalità della sanzione inflittagli, la determinazione della pena concordata non rientrano tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunéiata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato pelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essére dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 61[6, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, non hé, essendo .i, ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inar missibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al palgamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a cassa
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