Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07487/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione degli artt. 178 e 179 cod. pen. e al vizio di motivazione circa il mancato accoglimento della domanda di riabilitazione, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con il provvedimento impugnato.

Invero, in detto provvedimento, emesso a seguito dell'opposizione a quello di rigetto della domanda di riabilitazione, si osserva che: - immutata giurisprudenza di legittimità insegna che nel presupposto della soddisfazione degli obblighi civili, testualmente fissato dall'art. 179 cod. pen., rientra lato sensu l'avvenuto ristoro del danno subito dalla persona offesa, non in quanto mero adempimento civilistico, quanto piuttosto quale atto dimostrativo della reale e sincera volontà di emenda; - la norma sul punto va intesa che è imprescindibile la prova dell'esperito tentativo risarcitorio e , se del caso, dell'insuccesso del medesimo; - quindi, inconsistente nel merito risulta l'assunto difensivo secondo cui tale tentativo sarebbe stato assolutamente impossibile nel caso di specie, atteso che, come si evince dalla lettura della sentenza di condanna del 2003, sono ivi reperibili svariate informazioni in merito al bene oggetto del reato (un ciclomotore specificamente individuato), oltre che addirittura riferimenti con numeri di protocollo e date delle denunce sporte dalla parte offesa, per cui sarebbe stato possibile per la parte interessata attivarsi presso i competenti uffici al fine di reperire tutte le informazioni necessarie ai fini del rintracciamento della persona offesa; - peraltro, non solo la donazione effettuata in favore della Onlus non elide quanto appena detto, ma, comunque, i fini istituzionali della stessa sono del tutto alieni rispetto alla tipologia di fattispecie criminosa posta in essere, di guisa che l'elargizione non appare correlata alla riparazione dello specifico danno posto in essere per effetto del reato; - dal compendio probatorio in atti non risulta che si sia ad oggi avverata la condizione necessaria a riconoscere nell'odierna opponente quella ferma volontà emendativa che consente la concessione del beneficio della riabilitazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione degli artt. 178 e 179 cod. pen. e al vizio di motivazione circa il mancato accoglimento della domanda di riabilitazione, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con il provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento, emesso a seguito dell'opposizione a quello di rigetto della domanda di riabilitazione, si osserva che: - immutata giurisprudenza di legittimità insegna che nel presupposto della soddisfazione degli obblighi civili, testualmente fissato dall'art. 179 cod. pen., rientra lato sensu l'avvenuto ristoro del danno subito dalla persona offesa, non in quanto mero adempimento civilistico, quanto piuttosto quale atto dimostrativo della reale e sincera volontà di emenda; - la norma sul punto va intesa che è imprescindibile la prova dell'esperito tentativo risarcitorio e , se del caso, dell'insuccesso del medesimo; - quindi, inconsistente nel merito risulta l'assunto difensivo secondo cui tale tentativo sarebbe stato assolutamente impossibile nel caso di specie, atteso che, come si evince dalla lettura della sentenza di condanna del 2003, sono ivi reperibili svariate informazioni in merito al bene oggetto del reato (un ciclomotore specificamente individuato), oltre che addirittura riferimenti con numeri di protocollo e date delle denunce sporte dalla parte offesa, per cui sarebbe stato possibile per la parte interessata attivarsi presso i competenti uffici al fine di reperire tutte le informazioni necessarie ai fini del rintracciamento della persona offesa; - peraltro, non solo la donazione effettuata in favore della Onlus non elide quanto appena detto, ma, comunque, i fini istituzionali della stessa sono del tutto alieni rispetto alla tipologia di fattispecie criminosa posta in essere, di guisa che l'elargizione non appare correlata alla riparazione dello specifico danno posto in essere per effetto del reato; - dal compendio probatorio in atti non risulta che si sia ad oggi avverata la condizione necessaria a riconoscere nell'odierna opponente quella ferma volontà emendativa che consente la concessione del beneficio della riabilitazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ge
Sentenza Cassazione n. 07487/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris