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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08264/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 marzo 2023 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 22 febbraio 2019 del GIP presso il Tribunale di Ragusa resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi 2 di reclusione ed euro 100,00 la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, da unirsi in continuazione con la sentenza resa dal Tribunale di Ragusa il 22 marzo 2018 (irr. 3 luglio 2018), così rideterminando la pena complessivamente inflitta per le due sentenze in anni uno e mesi due di reclusione e 900 euro di multa.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato la violazione di legge e vizio motivazionale con riguardo al principio del ne bis in idem in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen., alla contestata recidiva e ai criteri applicativi di cui all'art. 133 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Come ha rilevato la sentenza impugnata, ed in proposito nulla è stato contrariamente dedotto dalla parte ricorrente, l'appello era stato proposto in via principale per il riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza del 22 marzo 2018 del Tribunale di Ragusa.

Riconosciuta detta continuazione, la Corte territoriale ha espressamente dato conto dell'assorbimento degli ulteriori motivi subordinati di gravame.

Il detto rilievo non è stato tenuto in alcuna considerazione dal ricorrente.

2. L'impugnazione neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, che ha ritenuto di discostarsi dal minimo edittale in considerazione della personalità dell'imputato, pur irrogando una pena assolutamente lieve (due mesi di reclusione e 100 euro di multa quale aumento in continuazione), ritenendo assorbiti dalla rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio gli ulteriori motivi, avanzati solo in via subordinata in caso di diniego della domanda principale.

3. Non può quindi che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 marzo 2023 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 22 febbraio 2019 del GIP presso il Tribunale di Ragusa resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi 2 di reclusione ed euro 100,00 la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, da unirsi in continuazione con la sentenza resa dal Tribunale di Ragusa il 22 marzo 2018 (irr. 3 luglio 2018), così rideterminando la pena complessivamente inflitta per le due sentenze in anni uno e mesi due di reclusione e 900 euro di multa. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato la violazione di legge e vizio motivazionale con riguardo al principio del ne bis in idem in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen., alla contestata recidiva e ai criteri applicativi di cui all'art. 133 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Come ha rilevato la sentenza impugnata, ed in proposito nulla è stato contrariamente dedotto dalla parte ricorrente, l'appello era stato proposto in via principale per il riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza del 22 marzo 2018 del Tribunale di Ragusa. Riconosciuta detta continuazione, la Corte territoriale ha espressamente dato conto dell'assorbimento degli ulteriori motivi subordinati di gravame. Il detto rilievo non è stato tenuto in alcuna considerazione dal ricorrente. 2. L'impugnazione neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, che ha ritenuto di discostarsi dal minimo edittale in considerazione della personalità dell'imputato, pur irrogando una pena assolutamente lieve (due mesi di reclusione e 100 euro di multa quale aumento in continuazione), ritenendo assorbiti dalla rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio gli ulteriori motivi, avanzati solo in via subordinata in caso di diniego della domanda principale. 3. Non può quindi che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 08264/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris