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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11823/2026

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contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.441/2019, depositata il 25/02/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale diModica, il fratello [OSCURATO:PERSONA] per chiedere lo scioglimento dellacomunione ereditaria tra loro sussistente a seguito del decesso dellamadre.2.

Con sentenza n. 46/2015 il Tribunale di Ragusa (divenutocompetente a seguito della unificazione degli uffici giudiziari nel2013), disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria eNumero registro generale 14260/2019Numero sezionale 1350/2025Numero di raccolta generale 11823/2026assegnava a [OSCURATO:PERSONA] l’immobile e il garage siti in Modica;Data pubblicazione 29/04/2026condannava lo stesso al pagamento in favore della sorella dellasomma di €. 39.413,44 oltre accessori; condannava [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore del fratello della somma di €. 700,00 oltreaccessori.3.

Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’Appello di Catania, chiedendo il rigetto delladomanda di fruttificazione nonché il riconoscimento, qualetestamento olografo, della scrittura del 15 settembre 1996contenente disposizioni testamentarie a favore di esso appellante e,in particolare, l’esistenza di un legato di credito di €. 17.151,26 alladata del 31 gennaio 2007, oltre alla rivalutazione e interessi.Costituitasi, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell’impugnazione e,in via incidentale, la modifica della sentenza di rigetto della domandadi rimborso delle somme o la riduzione delle stesse, nonchél’accoglimento della domanda di condanna del fratello al rimborsodelle spese per la dichiarazione di successione della madre e lamodifica della statuizione sulle spese di CTU espletata nel primogrado.4.

Con sentenza n. 441/2019 la Corte di Appello di Cataniaaccoglieva l’appello e rigettava la domanda di pagamento dei fruttidi [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al garage e la condannava, inadempimento del legato di credito di cui al testamento olografo del15 settembre 1996, a corrispondere al fratello la somma di €.7.097,24 (metà del legato di credito, l’altra metà da prelevarsidall’asse della madre), oltre interessi legali.

Accoglieva parzialmentel’appello incidentale e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare allasorella la somma di €. 191,09, oltre interessi legali, pari alla metàdell’ammontare delle spese di dichiarazione di successione.5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidandolo aquattro motivi, contrastato da [OSCURATO:PERSONA].2 di 3Numero registro generale 14260/2019Numero sezionale 1350/2025Il ricorso veniva assegnato all'adunanza camerale delNumero di raccolta generale 11823/202607.05.2025.

Data pubblicazione 29/04/20266.

Intervenuta soluzione transattiva in data 18.03.2025, conistanza firmata congiuntamente dagli avvocati di entrambe le parti,[OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], LucaLivia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), deceduto nel corso delpresente giudizio, per mezzo dei rispettivi difensori, facevanopervenire a questa Corte istanza congiunta di estinzione delprocesso, per non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.7.

L'atto di rinuncia congiunta al ricorso soddisfa i requisiti di cuiagli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., sicché, a norma dell'art.391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni perdichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.8.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve esseredichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese.Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di strettainterpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, nonsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizioe compensa le spese di lite fra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile il 7 maggio 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI3 di 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.441/2019, depositata il 25/02/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale diModica, il fratello [OSCURATO:PERSONA] per chiedere lo scioglimento dellacomunione ereditaria tra loro sussistente a seguito del decesso dellamadre.2. Con sentenza n. 46/2015 il Tribunale di Ragusa (divenutocompetente a seguito della unificazione degli uffici giudiziari nel2013), disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria eNumero registro generale 14260/2019Numero sezionale 1350/2025Numero di raccolta generale 11823/2026assegnava a [OSCURATO:PERSONA] l’immobile e il garage siti in Modica;Data pubblicazione 29/04/2026condannava lo stesso al pagamento in favore della sorella dellasomma di €. 39.413,44 oltre accessori; condannava [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore del fratello della somma di €. 700,00 oltreaccessori.3. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’Appello di Catania, chiedendo il rigetto delladomanda di fruttificazione nonché il riconoscimento, qualetestamento olografo, della scrittura del 15 settembre 1996contenente disposizioni testamentarie a favore di esso appellante e,in particolare, l’esistenza di un legato di credito di €. 17.151,26 alladata del 31 gennaio 2007, oltre alla rivalutazione e interessi.Costituitasi, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell’impugnazione e,in via incidentale, la modifica della sentenza di rigetto della domandadi rimborso delle somme o la riduzione delle stesse, nonchél’accoglimento della domanda di condanna del fratello al rimborsodelle spese per la dichiarazione di successione della madre e lamodifica della statuizione sulle spese di CTU espletata nel primogrado.4. Con sentenza n. 441/2019 la Corte di Appello di Cataniaaccoglieva l’appello e rigettava la domanda di pagamento dei fruttidi [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al garage e la condannava, inadempimento del legato di credito di cui al testamento olografo del15 settembre 1996, a corrispondere al fratello la somma di €.7.097,24 (metà del legato di credito, l’altra metà da prelevarsidall’asse della madre), oltre interessi legali. Accoglieva parzialmentel’appello incidentale e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare allasorella la somma di €. 191,09, oltre interessi legali, pari alla metàdell’ammontare delle spese di dichiarazione di successione.5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidandolo aquattro motivi, contrastato da [OSCURATO:PERSONA].2 di 3Numero registro generale 14260/2019Numero sezionale 1350/2025Il ricorso veniva assegnato all'adunanza camerale delNumero di raccolta generale 11823/202607.05.2025. Data pubblicazione 29/04/20266. Intervenuta soluzione transattiva in data 18.03.2025, conistanza firmata congiuntamente dagli avvocati di entrambe le parti,[OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], LucaLivia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), deceduto nel corso delpresente giudizio, per mezzo dei rispettivi difensori, facevanopervenire a questa Corte istanza congiunta di estinzione delprocesso, per non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.7. L'atto di rinuncia congiunta al ricorso soddisfa i requisiti di cuiagli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., sicché, a norma dell'art.391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni perdichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.8. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve esseredichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese.Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di strettainterpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, nonsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizioe compensa le spese di lite fra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile il 7 maggio 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI3 di 3
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