CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdete-alMsaalle-papti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari ha applicato nei confronti della odierna ricorrente la pena di anni cinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e 4, I. 110/1975, e che il ricorso per cassazione censura la mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione; Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita i casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, e che è pertanto inammissibile la doglianza relativa alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. (ex plurimis: Cass., Sez. VI, 7 novembre 2019, n. 1032, Rv. 278337; Cass., Sez. II, 11 gennaio 2018, n. 4727, Rv. 272014); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022