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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1071/2021

ECLI:EU:C:2021:612
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0362 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 15 luglio 2021 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Regolamento (UE) n. 1071/2012 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 – Tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Sottovoci 73071110, 73071910 e 73071990 – Portata – Classificazione tariffaria risultante da una sentenza della Corte – Dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile – Applicabilità dei dazi antidumping definitivi ad accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale» Nella causa C‑362/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), con decisione del 18 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 5 agosto 2020, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] NV,

LA CORTE (Decima Sezione), composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, E. Juhász e C. Lycourgos, giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] NV, da P. [OSCURATO:PERSONA], advocaat; – per la [OSCURATO:PERSONA] NV, da A. Poelmans, advocaat; – per il governo belga, da S. Baeyens, J.-C.

Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti; – per il governo spagnolo, da J. Rodríguez de la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Rocchitta, avvocato dello Stato; – per la Commissione europea, da P.-J.

Loewenthal e G. Luengo, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia ( GU 2012, L 318, pag. 10 ; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia ( GU 2013, L 129, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento definitivo») (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti antidumping»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA] (pubblico ministero, Belgio) e il [OSCURATO:PERSONA] (Servizio pubblico federale delle Finanze, Belgio) e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] NV (già Crosstainer NV) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») in merito, in particolare, alla responsabilità penale di tali società per diverse infrazioni doganali asseritamente commesse in occasione dell’importazione di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa a grafite sferoidale, originari della Cina.

Contesto normativo Normativa dell’Unione relativa alla classificazione tariffaria Codice doganale comunitario 3 L’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), ai paragrafi da 1 a 3 e 6 così disponeva: «1.

I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.

2. Le altre misure stabilite con disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicabili, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi.

3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende: a) la nomenclatura combinata delle merci; b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l’applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci; (...).

6. La classificazione tariffaria di una merce consiste nel determinare, secondo le vigenti disposizioni: a) la sottovoce della nomenclatura combinata o la sottovoce di un’altra nomenclatura di cui al paragrafo 3, lettera b), oppure b) la sottovoce di qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga eventualmente altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure diverse da quelle tariffarie nel quadro degli scambi di merci, in cui la merce deve essere classificata». 4 Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 e rettifica GU 2013, L 287, pag. 90 ), entrato in vigore il 30 ottobre 2013 conformemente al suo articolo 287, ha abrogato il codice doganale comunitario.

Tuttavia, gran parte delle sue disposizioni, in particolare l’articolo 57, che corrisponde sostanzialmente all’articolo 20 del codice doganale comunitario, sono divenute applicabili, in forza del suo articolo 288, paragrafo 2, solo a partire dal 1 o maggio 2016.

NC 5 La classificazione tariffaria delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 ( GU 2013, L 290, pag. 1 ) (in prosieguo: la «NC»). 6 La NC è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983.

Tale convenzione è stata approvata, con il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 ( GU 1987, L 198, pag. 1 ).

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, mentre solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni ad esso proprie. 7 La seconda parte della NC contiene la sezione XV, intitolata «Metalli comuni e loro lavori», che comprende i capitoli da 72 a 83 della NC.

Il capitolo 73, rubricato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio», riguarda le voci da 7301 a 7326 della NC. 8 La voce 7307 è strutturata come segue: «7307 Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio: – fusi: 7307 11 – – di ghisa non malleabile: 7307 11 10 – – – per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione 7307 11 90 – – – altri 7307 19 – – altri: 7307 19 10 – – – di ghisa malleabile 7307 19 90 – – – altri – altri, di acciai inossidabili: (...) – altri:». 9 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 ( GU 2000, L 28, pag. 16 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), la Commissione adotta note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (in prosieguo: le «note esplicative della NC»). 10 Le note esplicative della NC pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 6 maggio 2011 ( GU 2011, C 137, pag. 1 ), relative alle sottovoci 73071110 e 73071190 della NC, così recitano: «Il termine “ghisa non malleabile” comprende anche la ghisa a grafite lamellare.

Queste sottovoci riguardano accessori in ghisa quali: gomiti, curve, manicotti, lange, collari, elementi a T. Il raccordo o la giunzione di questi accessori con i tubi in ghisa o acciaio viene eseguito di norma mediante avvitatura o contatto e montaggio meccanico». 11 Ai sensi delle note esplicative relative alla sottovoce 73071910 della NC: «La ghisa malleabile è un prodotto intermedio tra la ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) e l’acciaio fuso.

È un materiale di facile fusione e diviene tenace e malleabile dopo un trattamento termico adeguato.

Durante il trattamento termico, il carbonio scompare parzialmente o ne risultano modificati la composizione o lo stato, per depositarsi infine sotto forma di noduli che non rompono la coesione metallica in misura così elevata quanto le pagliette di grafite nella ghisa grigia.

Quando il tenore di carbonio è pari a 2% o meno, in peso, questo prodotto è considerato alla stregua di acciaio di fusione (vedi la nota 1 del presente capitolo) e i prodotti che ne derivano rientrano nella sottovoce 73071990.

Il termine “ghisa malleabile” comprende anche la ghisa a grafite sferoidale. (...)». 12 Con le note esplicative della NC pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 gennaio 2019 ( GU 2019, C 2, pag. 2 ), a seguito della sentenza del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑397/17 e C‑398/17 , EU:C:2018:564 ), da un lato, è stato soppresso il terzo comma della nota esplicativa relativa alla sottovoce 73071910.

Dall’altro, è stata aggiunta la nuova nota esplicativa relativa alla sottovoce 73071990, precisando che quest’ultima comprende ora gli accessori di ghisa a grafite sferoidale.

Tariffa integrata delle Comunità europee 13 L’articolo 2 del regolamento n. 2658/87 prevede quanto segue: «È istituita dalla Commissione una tariffa integrata [dell’Unione europea], denominata in prosieguo “Taric”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche [dell’Unione] relative all’importazione o all’esportazione di merci.

Essa si basa sulla [NC] e comprende a) le misure previste dal presente regolamento; b) le suddivisioni [dell’Unione] complementari, denominate “sottovoci Taric”, necessarie per l’attuazione delle misure [dell’Unione] specifiche elencate nell’allegato II; (...)». 14 Tra le misure dell’Unione previste all’articolo 2 di tale regolamento, al punto 5 dell’allegato II del medesimo figurano, in particolare, i dazi antidumping. 15 Il codice TARIC 7307191010 si applicava agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile.

Normativa antidumping Regolamento di base 16 Le disposizioni che disciplinano l’applicazione di misure antidumping da parte dell’Unione europea, in vigore alla data dei fatti del procedimento principale, figurano nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 2009, L 343, pag. 51 ; in prosieguo: il «regolamento di base»). 17 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, di tale regolamento, articolo intitolato «Principi»: «1.

Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica [nell’Unione] causi un pregiudizio.

2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione [nell’Unione] è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. (...)

4. Ai fini del presente regolamento, per “prodotto simile” si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato». 18 L’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento recita come segue: «Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi [dell’Unione] esigono un intervento a norma dell’articolo 21, il Consiglio, deliberando su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo.

La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.

Se è stato istituito un dazio provvisorio, una proposta di misura definitiva deve essere presentata al più tardi un mese prima della scadenza di tale dazio.

L’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria [dell’Unione]». 19 L’articolo 14 del regolamento di base, intitolato «Disposizioni generali», ai paragrafi 1 e 2 così dispone: «1.

I dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo.

Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni. (...)

2. I regolamenti che impongono dazi antidumping provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Tali regolamenti o decisioni indicano tra l’altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali pertinenti per la determinazione del dumping e del pregiudizio. (...)».

Regolamento provvisorio 20 Nella parte B del regolamento provvisorio, relativa al prodotto in esame e al prodotto simile, il considerando 16, che compare sotto il titolo «Prodotto in esame», prevede quanto segue: «Il prodotto in esame, così come descritto nell’avviso di apertura, è costituito da accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile (...), attualmente classificato al codice NC ex73071910». 21 Ai sensi del considerando 28 di tale regolamento, che compare nella stessa parte B, sotto il titolo «Prodotto simile»: «Le autorità di uno Stato membro hanno evidenziato che, secondo le note esplicative della [NC], l’espressione “malleabile” si riferisce anche alla ghisa a grafite sferoidale (sinonimo di ghisa duttile).

Benché nessuna parte interessata abbia mai segnalato durante il [periodo dell’inchiesta] vendite di accessori filettati di ghisa duttile, nulla vieta che ciò sia possibile.

Poiché tali accessori hanno identiche caratteristiche fisiche di base degli accessori filettati di ghisa malleabile sotto esame, è opportuno precisare che i prodotti di ferro dolce rientrano nel campo di applicazione del procedimento e delle misure». 22 L’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento prevede quanto segue: «È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, attualmente classificati al codice NC ex73071910 (codice Taric 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia».

Regolamento definitivo 23 Il considerando 13 del regolamento definitivo recita come segue: «In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 17 a 21 e da 23 a 28 del regolamento provvisorio». 24 Nella sua versione iniziale, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento definitivo disponeva quanto segue: «Si istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, (...) attualmente classificati al codice NC ex73071910 (codice Taric 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese (...) e della Thailandia».

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 25 I considerando da 2 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 ( GU 2019, L 44, pag. 6 ), così recitano: «(2) Con sentenza del 12 luglio 2018 nelle cause riunite C‑397/17 e C‑398/17, [OSCURATO:PERSONA], la Corte di giustizia ha stabilito che la NC deve essere interpretata nel senso che gli accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua 73071990 come altri accessori fusi, anziché nella sottovoce 73071110 come accessori di ghisa non malleabile, oppure nella sottovoce 73071910 come accessori di ghisa malleabile. (3) In seguito a tale sentenza, le note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 73071910 sono state modificate eliminando gli accessori di ghisa a grafite sferoidale da tale codice NC. (4) Il regolamento [provvisorio] ha fatto esplicitamente riferimento alla classificazione degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) con il codice NC 73071910.

Il regolamento [definitivo] continua a fare riferimento a tale classificazione con il codice NC 73071910 come accessori di ghisa malleabile.

Il riferimento al codice NC è ora incoerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia e con le note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 73071910. (5) Il codice NC ex73071990 e il codice TARIC corrispondente dovrebbero pertanto essere compresi anch’essi fra i codici elencati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 per quanto riguarda le merci la cui importazione è soggetta al dazio antidumping definitivo». 26 Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione 2019/262: «Il regolamento [definitivo] è così modificato:

1. il titolo è sostituito dal seguente: “Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia”;

2. all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1.

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica [OSCURATO:PERSONA] 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati con il codice NC ex73071910 (codice TARIC 7307191010) ed ex73071990 (codice TARIC 7307199010), originari della Repubblica popolare cinese (...) e della Thailandia». 27 Il regolamento di esecuzione 2019/262 è entrato in vigore, conformemente al suo articolo 2, il 16 febbraio 2019. 28 Alla voce 7307 della TARIC è stato aggiunto un nuovo codice 7307199010 relativo agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale.

Tuttavia, tale codice è stato successivamente soppresso.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 29 Il considerando 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione, del 24 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2019, L 197, pag. 2 ), prevede quanto segue: «Il 12 luglio 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) non corrispondono al concetto di “ghisa malleabile”, come definito nella sottovoce della NC 73071910.

La Corte ha concluso che gli accessori di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua della NC 73071990 (come altri articoli di altri tipi di ferro).

Il 14 febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato il regolamento [di esecuzione 2019/262] recante modifica dei riferimenti ai codici TARIC al fine di allinearli alle conclusioni della Corte.

Dato che le misure antidumping sono istituite in base alla definizione del prodotto, indipendentemente dalla classificazione tariffaria, tale modifica non ha avuto alcun impatto sulla definizione del prodotto delle misure attuali».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 30 [OSCURATO:PERSONA], importatore belga di accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale, e la [OSCURATO:PERSONA], una società belga che fornisce servizi di dichiarazione in dogana, sono accusate di aver commesso diverse infrazioni doganali in occasione dell’importazione dalla Cina di simili accessori per tubi. 31 In particolare, sono accusate di essersi sottratte, in occasione di determinate importazioni dalla Cina effettuate tra il 19 novembre 2012 e il 30 giugno 2015, al pagamento di dazi antidumping per un importo di EUR 651954,11, dichiarando gli accessori per tubi in questione con un codice tariffario e una denominazione erronei. 32 Per quanto riguarda le dichiarazioni di importazione della [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio constata che, anzitutto, fino al 19 novembre 2012 tutti gli accessori per tubi di ghisa a grafite sferoidale di cui trattasi sono stati sempre dichiarati come fabbricati in ghisa malleabile (sottovoce 73071910 della NC).

Inoltre, nel periodo compreso tra il 19 dicembre 2012 e il27 ottobre 2014, simili accessori sono stati dichiarati 71 volte nella sottovoce 73071910 della NC relativa agli accessori di ghisa malleabile e otto volte nella sottovoce 73071110 relativa agli accessori di ghisa non malleabile per i tubi dei tipi utilizzati per le canalizzazioni sotto pressione.

Infine, a partire dal 28 ottobre 2014, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno sempre dichiarato che gli accessori per tubi di cui trattasi rientrano esclusivamente nella sottovoce 73071110. 33 Nel regolamento definitivo tali prodotti erano descritti come «attualmente classificati al codice NC ex73071910 (codice TARIC 7307191010)» ed erano soggetti a un dazio antidumping del 57,8% ad valorem per quelli provenienti dalla Cina e a un dazio antidumping del 15,5% ad valorem per quelli provenienti dalla Thailandia. 34 Inoltre, il giudice del rinvio precisa che, durante il periodo di applicazione dei dazi antidumping, tutti i raccordi e gli accessori sono stati dichiarati privi di filettatura, mentre sei tipi di articoli importati erano effettivamente filettati e, pertanto, soggetti ai dazi antidumping. 35 Nel marzo 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] der Douane en Accijnzen (amministrazione centrale delle dogane e delle accise, Belgio) (in prosieguo: l’«amministrazione delle dogane») diverse richieste di informazioni tariffarie vincolanti relative alla classificazione tariffaria degli accessori per tubi di ghisa a grafite sferoidale di cui al procedimento principale. 36 Il 14 marzo 2014 l’amministrazione delle dogane ha rilasciato sei informazioni tariffarie vincolanti, recanti il codice tariffario 7307111100 (accessori fusi per tubi filettati di ghisa non malleabile). 37 Con decisione del 30 marzo 2015 l’amministrazione delle dogane ha rilasciato 20 informazioni tariffarie vincolanti indicando il codice tariffario 7307191000 (accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile) o il codice tariffario 7307191090 (accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile). 38 Con decisione del 9 aprile 2015 l’amministrazione delle dogane ha revocato le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate il 14 marzo 2014 e ha classificato i prodotti che esse riguardavano nella sottovoce 73071910 della NC, menzionando il codice tariffario 73071910 e il codice TARIC 7307191090 come codice tariffario corretto («accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile»). 39 Queste due decisioni facevano riferimento alla nota esplicativa della NC relativa alla voce 73071910, indicando che il termine «ghisa malleabile» comprende anche la ghisa a grafite sferoidale, nonché alle conclusioni della 140 a riunione del Comitato del codice doganale, svoltasi dal 30 settembre al 3 ottobre 2014, confermando sostanzialmente l’ampia portata di tale termine. 40 Poiché i suoi ricorsi amministrativi contro dette decisioni sono rimasti infruttuosi, il 10 maggio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio) un ricorso contro ciascuna di tali decisioni. 41 Inoltre, il 24 febbraio 2017, è stato avviato un procedimento penale contro la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Sezione di Anversa, Belgio), segnatamente per la dichiarazione con un codice tariffario e una denominazione erronei. 42 Mentre tale procedimento era in corso, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese), con due decisioni pronunciate il 16 giugno 2017, ha adito la Corte in via pregiudiziale in due cause che hanno dato luogo alla sentenza del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑397/17 e C‑398/17 , EU:C:2018:564 ). 43 In tale sentenza, la Corte ha statuito che gli accessori fusi per tubi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua 73071990 della NC («altri accessori fusi per tubi, di ghisa, ferro o acciaio»), circostanza che sostanzialmente significherebbe che sia la classificazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] sia quella applicata dallo Stato belga erano inesatte. 44 A seguito della sentenza del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑397/17 e C‑398/17 , EU:C:2018:564 ), sono state depositate conclusioni comuni nelle due cause dinanzi al rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles), ai sensi delle quali lo Stato belga non sosteneva più la sua posizione in tali procedimenti e alla [OSCURATO:PERSONA] era concessa in entrambi i casi un’indennità procedurale. 45 Per contro, con sentenza del 28 marzo 2019, il rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Sezione di Anversa), da un lato, ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per i fatti relativi alla dichiarazione con un codice tariffario e una denominazione erronei e, dall’altro, ha dichiarato ricevibile ma infondata l’azione fiscale dell’amministrazione delle dogane. 46 Il 16 aprile 2019 il pubblico ministero e il Servizio pubblico federale delle Finanze hanno interposto appello contro tale sentenza dinanzi allo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio). 47 Tale giudice indica, da un lato, che, a seguito della sentenza della Corte del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑397/17 e C‑398/17 , EU:C:2018:564 ), la nota esplicativa della NC relativa alla sottovoce 73071910 è stata modificata e gli accessori di ghisa a grafite sferoidale ne sono stati eliminati.

Inoltre, la nota esplicativa relativa alla sottovoce 73071990 prevede che essa comprende ora anche gli accessori di ghisa a grafite sferoidale. 48 Dall’altro, essa rileva che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento definitivo è stato modificato dal regolamento di esecuzione 2019/262 nel senso che le importazioni in questione riguardano ora «accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale (...) attualmente classificati con il codice NC ex73071910 (codice TARIC 7307191010) ed ex73071990 (codice TARIC 7307199010)». 49 Di conseguenza, il giudice del rinvio si interroga sulla relazione tra gli insegnamenti di tale sentenza, in materia di dazi doganali, e l’interpretazione dei regolamenti provvisorio e definitivo, in materia di dazi antidumping, quali applicabili prima della modifica del regolamento definitivo nel corso del 2019.

Infatti, avendo la Corte statuito che la ghisa a grafite sferoidale non rientra nella sottovoce 73071910 della NC, si porrebbe la questione di stabilire se i regolamenti di cui trattasi, che riguardano esplicitamente tale sottovoce, possano comunque essere applicati alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale. 50 In tali circostanze, lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina siano soggetti a dazi antidumping in forza del regolamento [provvisorio] e del regolamento [definitivo], atteso che, con sentenza del 12 luglio 2018 nelle cause riunite C‑397/17 e C‑398/17, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale non sono accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile [e] che gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale rientrano in una sottovoce diversa da quella degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile».

Sulla questione pregiudiziale 51 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento provvisorio e il regolamento definitivo, nella sua versione precedente le modifiche ad esso apportate dal regolamento di esecuzione 2019/262, debbano essere interpretati nel senso che i dazi antidumping provvisorio e definitivo istituiti da tali regolamenti si applicano agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina. 52 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi antidumping sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati dal regolamento che li impone, indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente dovuti all’importazione. 53 Inoltre, in particolare dall’articolo 1 e dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base risulta che soltanto prodotti che sono stati oggetto di un’inchiesta antidumping possono essere sottoposti a misure antidumping, qualora sia stato accertato che i prodotti di cui trattasi sono esportati nell’Unione a un prezzo inferiore al prezzo dei prodotti simili che sono oggetto dell’inchiesta antidumping (sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punto 38 ). 54 Conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base, i regolamenti che impongono dazi antidumping provvisori o definitivi devono menzionare, in particolare, una descrizione del prodotto. 55 Inoltre, ai fini dell’identificazione dei prodotti che intendono assoggettare all’imposizione del dazio antidumping, i dispositivi dei regolamenti antidumping descrivono segnatamente i suddetti prodotti in base alla sottovoce doganale della NC cui tali prodotti appartengono.

Un simile riferimento non è tuttavia sempre sufficiente per permettere di identificare con precisione i prodotti contemplati dalla disciplina antidumping, poiché il testo di tali sottovoci può mancare di precisione.

Per tale motivo, il testo del dispositivo di un regolamento antidumping descrive i prodotti imponibili facendo uso di criteri supplementari di distinzione.

Solo se un prodotto viene classificato nella sottovoce NC contemplata da un regolamento antidumping e presenta al contempo tutte le caratteristiche del prodotto interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tale prodotto diventa imponibile (sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punto 31 ). 56 Tuttavia, l’eventuale classificazione di un prodotto in una data voce doganale non comporta automaticamente l’assoggettamento di tale prodotto al dazio antidumping (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 57 Così, per quanto riguarda i nuovi tipi di prodotti, occorre inoltre verificare se essi presentino le stesse caratteristiche tecniche e fisiche, le stesse utilizzazioni finali fondamentali e lo stesso rapporto qualità-prezzo dei prodotti di cui ai regolamenti antidumping in questione.

A tale riguardo, dovrebbero essere valutate anche l’intercambiabilità e la concorrenza tra tali prodotti (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punto 44 ). 58 Infatti, un’interpretazione dei regolamenti antidumping che abbia l’effetto di estendere l’applicazione delle misure antidumping a nuovi tipi di prodotti che, pur avendo le stesse caratteristiche essenziali previste da tali regolamenti e che rientrano nella stessa sottovoce della NC, sono prodotti diversi, in quanto presentano caratteristiche supplementari non precisate nei suddetti regolamenti, è incompatibile con l’obiettivo e l’economia del regolamento di base (v., per analogia, sentenze del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punto 43 , e del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑117/19 , EU:C:2020:833 , punto 46 ). 59 Inoltre, al fine di determinare l’ambito di applicazione dei regolamenti provvisorio e definitivo di cui al procedimento principale relativamente ai prodotti cui essi si riferiscono, occorre ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 20 giugno 2019, ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA], C‑682/17 , EU:C:2019:518 , punto 71 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 settembre 2019, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑709/17 P , EU:C:2019:717 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 60 Per quanto riguarda la formulazione dei regolamenti provvisorio e definitivo nella loro versione applicabile ai fatti del procedimento principale, risulta, da un lato, sia dai loro titoli sia dall’articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti medesimi, che essi riguardavano le importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Cina e della Thailandia.

Tali regolamenti indicavano inoltre che i prodotti in questione rientravano, all’epoca, nella sottovoce 73071910 della NC e, più precisamente, nel codice TARIC 7307191010, in quanto quest’ultimo si limitava a completare tale sottovoce aggiungendovi una suddivisione, conformemente all’articolo 20, paragrafo 6, lettera b), del codice doganale comunitario e all’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 2658/87. 61 Dall’altro lato, al considerando 28 del regolamento provvisorio, era espressamente indicato che gli accessori filettati di ghisa a grafite sferoidale rientrano nell’ambito di applicazione del procedimento e delle misure da esso previste, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche essenziali degli accessori filettati di ghisa malleabile interessati dall’inchiesta. 62 Pertanto, detto considerando 28 designava gli accessori filettati di ghisa a grafite sferoidale come «prodotto simile».

Tale nozione è definita, all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, come un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato. 63 A tale riguardo, a differenza delle sottovoci 73071110, 73071910 e 73071990 della NC, il regolamento provvisorio prevedeva un criterio supplementare di distinzione, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza, vale a dire l’esistenza di una filettatura sugli accessori di cui al procedimento principale, in ragion per cui gli accessori prodotti a partire da questi due tipi di ghisa presentavano, come risulta dal considerando 28 del regolamento provvisorio, le stesse caratteristiche fisiche essenziali. 64 Inoltre, è pacifico che, al momento dell’adozione dei regolamenti provvisorio e definitivo, la nota esplicativa relativa alla sottovoce 73071910 della NC precisava che i termini «ghisa malleabile» comprendevano anche la ghisa a grafite sferoidale.

Tale circostanza era altresì richiamata al considerando 28 del regolamento provvisorio.

Inoltre, il considerando 13 del regolamento definitivo ha confermato le conclusioni di cui al considerando 28 del regolamento provvisorio. 65 Di conseguenza, si deve constatare che il dispositivo dei regolamenti provvisorio e definitivo di cui al procedimento principale copriva, sin dall’inizio, le importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile nonché quelle di accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale. 66 Tale constatazione è confermata sia dal contesto sia dagli obiettivi perseguiti dai regolamenti antidumping. 67 In generale, occorre ricordare che l’istituzione dei dazi antidumping è una misura di difesa e di tutela contro la concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C‑458/98 P , EU:C:2000:531 , punto 91 ). 68 L’indipendenza funzionale delle misure antidumping rispetto alla classificazione tariffaria prevista dalla NC e alla tariffa doganale comune costituita dalla TARIC risulta altresì dall’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, secondo cui i dazi antidumping sono riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente dovuti all’importazione. 69 Inoltre, tale indipendenza è il corollario della natura particolare del procedimento di istituzione dei dazi antidumping, in quanto misura di politica commerciale diretta contro imprese stabilite al di fuori dell’Unione. 70 A tale riguardo, occorre rilevare che la designazione, nei regolamenti antidumping, delle sottovoci della NC e dei codici TARIC pertinenti ha un valore meramente indicativo per definire il prodotto interessato dalle misure antidumping. 71 Nel caso di specie, ciò è stato precisato nell’avviso di apertura del procedimento antidumping ( GU 2012, C 44, pag. 33 ), secondo il quale «[i]l prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping [era] il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, della Thailandia e dell’Indonesia (...), attualmente classificabile al codice NC ex73071910», pur indicando che «[tale] codice NC [era] fornito a titolo puramente informativo». 72 A tale riguardo, dall’utilizzo, sia in tale avviso sia nei regolamenti provvisorio e definitivo, dell’avverbio «attualmente» risulta che il legislatore dell’Unione già prendeva in considerazione l’eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria. 73 Ciò è altresì conforme all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del codice doganale comunitario, applicabile ai fatti della controversia principale.

Infatti, da tale disposizione risulta, da un lato, che i dazi legalmente dovuti in caso di nascita di un’obbligazione doganale sono fondati sulla tariffa doganale dell’Unione.

Dall’altro, le altre misure istituite da disposizioni dell’Unione specifiche nell’ambito degli scambi di merci, vale a dire le misure non tariffarie come i dazi antidumping, sono solo, «se del caso», applicate in funzione della classificazione tariffaria di tali merci. 74 In tale contesto, una sentenza della Corte che, come nel caso della sentenza del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑397/17 e C‑398/17 , EU:C:2018:564 ), verte unicamente sulla classificazione tariffaria di un prodotto, contemplata inoltre dai regolamenti antidumping, non può, in quanto tale, incidere sull’ambito di applicazione di questi ultimi. 75 Per quanto riguarda il regolamento di esecuzione 2019/262, recante modifica del regolamento definitivo, a seguito della sentenza del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑397/17 e C‑398/17 , EU:C:2018:564 ), occorre constatare che le modifiche apportate da detto regolamento di esecuzione alle disposizioni del regolamento definitivo sono servite solo ad allineare i riferimenti ai codici NC e TARIC alla corretta interpretazione delle sottovoci 73071110, 73071910 e 73071990 della NC, come fornita da tale sentenza, per quanto riguarda i prodotti che, sin dall’inizio, erano oggetto dei regolamenti antidumping. 76 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il regolamento provvisorio e il regolamento definitivo, nella sua versione precedente le modifiche ad esso apportate dal regolamento di esecuzione 2019/262, devono essere interpretati nel senso che i dazi antidumping provvisorio e definitivo istituiti da tali regolamenti si applicano agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina.

Sulle spese 77 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: Il regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia, nella sua versione precedente le modifiche ad esso apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 della Commissione, del 14 febbraio 2019, devono essere interpretati nel senso che i dazi antidumping provvisorio e definitivo istituiti da tali regolamenti si applicano agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0362 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 15 luglio 2021 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Regolamento (UE) n. 1071/2012 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 – Tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Sottovoci 73071110, 73071910 e 73071990 – Portata – Classificazione tariffaria risultante da una sentenza della Corte – Dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile – Applicabilità dei dazi antidumping definitivi ad accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale» Nella causa C‑362/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), con decisione del 18 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 5 agosto 2020, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NV, LA CORTE (Decima Sezione), composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, E. Juhász e C. Lycourgos, giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] NV, da P. [OSCURATO:PERSONA], advocaat; – per la [OSCURATO:PERSONA] NV, da A. Poelmans, advocaat; – per il governo belga, da S. Baeyens, J.-C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti; – per il governo spagnolo, da J. Rodríguez de la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Rocchitta, avvocato dello Stato; – per la Commissione europea, da P.-J. Loewenthal e G. Luengo, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia ( GU 2012, L 318, pag. 10 ; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia ( GU 2013, L 129, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento definitivo») (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti antidumping»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA] (pubblico ministero, Belgio) e il [OSCURATO:PERSONA] (Servizio pubblico federale delle Finanze, Belgio) e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] NV (già Crosstainer NV) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») in merito, in particolare, alla responsabilità penale di tali società per diverse infrazioni doganali asseritamente commesse in occasione dell’importazione di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa a grafite sferoidale, originari della Cina. Contesto normativo Normativa dell’Unione relativa alla classificazione tariffaria Codice doganale comunitario 3 L’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), ai paragrafi da 1 a 3 e 6 così disponeva: «1.   I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee. 2.   Le altre misure stabilite con disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicabili, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi. 3.   La tariffa doganale delle Comunità europee comprende: a) la nomenclatura combinata delle merci; b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l’applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci; (...). 6.   La classificazione tariffaria di una merce consiste nel determinare, secondo le vigenti disposizioni: a) la sottovoce della nomenclatura combinata o la sottovoce di un’altra nomenclatura di cui al paragrafo 3, lettera b), oppure b) la sottovoce di qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga eventualmente altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure diverse da quelle tariffarie nel quadro degli scambi di merci, in cui la merce deve essere classificata». 4 Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 e rettifica GU 2013, L 287, pag. 90 ), entrato in vigore il 30 ottobre 2013 conformemente al suo articolo 287, ha abrogato il codice doganale comunitario. Tuttavia, gran parte delle sue disposizioni, in particolare l’articolo 57, che corrisponde sostanzialmente all’articolo 20 del codice doganale comunitario, sono divenute applicabili, in forza del suo articolo 288, paragrafo 2, solo a partire dal 1 o maggio 2016. NC 5 La classificazione tariffaria delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 ( GU 2013, L 290, pag. 1 ) (in prosieguo: la «NC»). 6 La NC è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983. Tale convenzione è stata approvata, con il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 ( GU 1987, L 198, pag. 1 ). Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, mentre solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni ad esso proprie. 7 La seconda parte della NC contiene la sezione XV, intitolata «Metalli comuni e loro lavori», che comprende i capitoli da 72 a 83 della NC. Il capitolo 73, rubricato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio», riguarda le voci da 7301 a 7326 della NC. 8 La voce 7307 è strutturata come segue: «7307 Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio: – fusi: 7307 11 – – di ghisa non malleabile: 7307 11 10 – – – per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione 7307 11 90 – – – altri 7307 19 – – altri: 7307 19 10 – – – di ghisa malleabile 7307 19 90 – – – altri – altri, di acciai inossidabili: (...) – altri:». 9 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 ( GU 2000, L 28, pag. 16 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), la Commissione adotta note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (in prosieguo: le «note esplicative della NC»). 10 Le note esplicative della NC pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 6 maggio 2011 ( GU 2011, C 137, pag. 1 ), relative alle sottovoci 73071110 e 73071190 della NC, così recitano: «Il termine “ghisa non malleabile” comprende anche la ghisa a grafite lamellare. Queste sottovoci riguardano accessori in ghisa quali: gomiti, curve, manicotti, lange, collari, elementi a T. Il raccordo o la giunzione di questi accessori con i tubi in ghisa o acciaio viene eseguito di norma mediante avvitatura o contatto e montaggio meccanico». 11 Ai sensi delle note esplicative relative alla sottovoce 73071910 della NC: «La ghisa malleabile è un prodotto intermedio tra la ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) e l’acciaio fuso. È un materiale di facile fusione e diviene tenace e malleabile dopo un trattamento termico adeguato. Durante il trattamento termico, il carbonio scompare parzialmente o ne risultano modificati la composizione o lo stato, per depositarsi infine sotto forma di noduli che non rompono la coesione metallica in misura così elevata quanto le pagliette di grafite nella ghisa grigia. Quando il tenore di carbonio è pari a 2% o meno, in peso, questo prodotto è considerato alla stregua di acciaio di fusione (vedi la nota 1 del presente capitolo) e i prodotti che ne derivano rientrano nella sottovoce 73071990. Il termine “ghisa malleabile” comprende anche la ghisa a grafite sferoidale. (...)». 12 Con le note esplicative della NC pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 gennaio 2019 ( GU 2019, C 2, pag. 2 ), a seguito della sentenza del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑397/17 e C‑398/17 , EU:C:2018:564 ), da un lato, è stato soppresso il terzo comma della nota esplicativa relativa alla sottovoce 73071910. Dall’altro, è stata aggiunta la nuova nota esplicativa relativa alla sottovoce 73071990, precisando che quest’ultima comprende ora gli accessori di ghisa a grafite sferoidale. Tariffa integrata delle Comunità europee 13 L’articolo 2 del regolamento n. 2658/87 prevede quanto segue: «È istituita dalla Commissione una tariffa integrata [dell’Unione europea], denominata in prosieguo “Taric”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche [dell’Unione] relative all’importazione o all’esportazione di merci. Essa si basa sulla [NC] e comprende a) le misure previste dal presente regolamento; b) le suddivisioni [dell’Unione] complementari, denominate “sottovoci Taric”, necessarie per l’attuazione delle misure [dell’Unione] specifiche elencate nell’allegato II; (...)». 14 Tra le misure dell’Unione previste all’articolo 2 di tale regolamento, al punto 5 dell’allegato II del medesimo figurano, in particolare, i dazi antidumping. 15 Il codice TARIC 7307191010 si applicava agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile. Normativa antidumping Regolamento di base 16 Le disposizioni che disciplinano l’applicazione di misure antidumping da parte dell’Unione europea, in vigore alla data dei fatti del procedimento principale, figurano nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 2009, L 343, pag. 51 ; in prosieguo: il «regolamento di base»). 17 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, di tale regolamento, articolo intitolato «Principi»: «1.   Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica [nell’Unione] causi un pregiudizio. 2.   Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione [nell’Unione] è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. (...) 4.   Ai fini del presente regolamento, per “prodotto simile” si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato». 18 L’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento recita come segue: «Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi [dell’Unione] esigono un intervento a norma dell’articolo 21, il Consiglio, deliberando su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Se è stato istituito un dazio provvisorio, una proposta di misura definitiva deve essere presentata al più tardi un mese prima della scadenza di tale dazio. L’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria [dell’Unione]». 19 L’articolo 14 del regolamento di base, intitolato «Disposizioni generali», ai paragrafi 1 e 2 così dispone: «1.   I dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni. (...) 2.   I regolamenti che impongono dazi antidumping provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Tali regolamenti o decisioni indicano tra l’altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali pertinenti per la determinazione del dumping e del pregiudizio. (...)». Regolamento provvisorio 20 Nella parte B del regolamento provvisorio, relativa al prodotto in esame e al prodotto simile, il considerando 16, che compare sotto il titolo «Prodotto in esame», prevede quanto segue: «Il prodotto in esame, così come descritto nell’avviso di apertura, è costituito da accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile (...), attualmente classificato al codice NC ex73071910». 21 Ai sensi del considerando 28 di tale regolamento, che compare nella stessa parte B, sotto il titolo «Prodotto simile»: «Le autorità di uno Stato membro hanno evidenziato che, secondo le note esplicative della [NC], l’espressione “malleabile” si riferisce anche alla ghisa a grafite sferoidale (sinonimo di ghisa duttile). Benché nessuna parte interessata abbia mai segnalato durante il [periodo dell’inchiesta] vendite di accessori filettati di ghisa duttile, nulla vieta che ciò sia possibile. Poiché tali accessori hanno identiche caratteristiche fisiche di base degli accessori filettati di ghisa malleabile sotto esame, è opportuno precisare che i prodotti di ferro dolce rientrano nel campo di applicazione del procedimento e delle misure». 22 L’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento prevede quanto segue: «È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, attualmente classificati al codice NC ex73071910 (codice Taric 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia». Regolamento definitivo 23 Il considerando 13 del regolamento definitivo recita come segue: «In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 17 a 21 e da 23 a 28 del regolamento provvisorio». 24 Nella sua versione iniziale, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento definitivo disponeva quanto segue: «Si istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, (...) attualmente classificati al codice NC ex73071910 (codice Taric 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese (...) e della Thailandia». Regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 25 I considerando da 2 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 ( GU 2019, L 44, pag. 6 ), così recitano: «(2) Con sentenza del 12 luglio 2018 nelle cause riunite C‑397/17 e C‑398/17, [OSCURATO:PERSONA], la Corte di giustizia ha stabilito che la NC deve essere interpretata nel senso che gli accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua 73071990 come altri accessori fusi, anziché nella sottovoce 73071110 come accessori di ghisa non malleabile, oppure nella sottovoce 73071910 come accessori di ghisa malleabile. (3) In seguito a tale sentenza, le note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 73071910 sono state modificate eliminando gli accessori di ghisa a grafite sferoidale da tale codice NC. (4) Il regolamento [provvisorio] ha fatto esplicitamente riferimento alla classificazione degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) con il codice NC 73071910. Il regolamento [definitivo] continua a fare riferimento a tale classificazione con il codice NC 73071910 come accessori di ghisa malleabile. Il riferimento al codice NC è ora incoerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia e con le note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 73071910. (5) Il codice NC ex73071990 e il codice TARIC corrispondente dovrebbero pertanto essere compresi anch’essi fra i codici elencati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 per quanto riguarda le merci la cui importazione è soggetta al dazio antidumping definitivo». 26 Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione 2019/262: «Il regolamento [definitivo] è così modificato: 1. il titolo è sostituito dal seguente: “Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia”; 2. all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica [OSCURATO:PERSONA] 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati con il codice NC ex73071910 (codice TARIC 7307191010) ed ex73071990 (codice TARIC 7307199010), originari della Repubblica popolare cinese (...) e della Thailandia». 27 Il regolamento di esecuzione 2019/262 è entrato in vigore, conformemente al suo articolo 2, il 16 febbraio 2019. 28 Alla voce 7307 della TARIC è stato aggiunto un nuovo codice 7307199010 relativo agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale. Tuttavia, tale codice è stato successivamente soppresso. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 29 Il considerando 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione, del 24 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2019, L 197, pag. 2 ), prevede quanto segue: «Il 12 luglio 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) non corrispondono al concetto di “ghisa malleabile”, come definito nella sottovoce della NC 73071910. La Corte ha concluso che gli accessori di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua della NC 73071990 (come altri articoli di altri tipi di ferro). Il 14 febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato il regolamento [di esecuzione 2019/262] recante modifica dei riferimenti ai codici TARIC al fine di allinearli alle conclusioni della Corte. Dato che le misure antidumping sono istituite in base alla definizione del prodotto, indipendentemente dalla classificazione tariffaria, tale modifica non ha avuto alcun impatto sulla definizione del prodotto delle misure attuali». Procedimento principale e questione pregiudiziale 30 [OSCURATO:PERSONA], importatore belga di accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale, e la [OSCURATO:PERSONA], una società belga che fornisce servizi di dichiarazione in dogana, sono accusate di aver commesso diverse infrazioni doganali in occasione dell’importazione dalla Cina di simili accessori per tubi. 31 In particolare, sono accusate di essersi sottratte, in occasione di determinate importazioni dalla Cina effettuate tra il 19 novembre 2012 e il 30 giugno 2015, al pagamento di dazi antidumping per un importo di EUR 651954,11, dichiarando gli accessori per tubi in questione con un codice tariffario e una denominazione erronei. 32 Per quanto riguarda le dichiarazioni di importazione della [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio constata che, anzitutto, fino al 19 novembre 2012 tutti gli accessori per tubi di ghisa a grafite sferoidale di cui trattasi sono stati sempre dichiarati come fabbricati in ghisa malleabile (sottovoce 73071910 della NC). Inoltre, nel periodo compreso tra il 19 dicembre 2012 e il27 ottobre 2014, simili accessori sono stati dichiarati 71 volte nella sottovoce 73071910 della NC relativa agli accessori di ghisa malleabile e otto volte nella sottovoce 73071110 relativa agli accessori di ghisa non malleabile per i tubi dei tipi utilizzati per le canalizzazioni sotto pressione. Infine, a partire dal 28 ottobre 2014, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno sempre dichiarato che gli accessori per tubi di cui trattasi rientrano esclusivamente nella sottovoce 73071110. 33 Nel regolamento definitivo tali prodotti erano descritti come «attualmente classificati al codice NC ex73071910 (codice TARIC 7307191010)» ed erano soggetti a un dazio antidumping del 57,8% ad valorem per quelli provenienti dalla Cina e a un dazio antidumping del 15,5% ad valorem per quelli provenienti dalla Thailandia. 34 Inoltre, il giudice del rinvio precisa che, durante il periodo di applicazione dei dazi antidumping, tutti i raccordi e gli accessori sono stati dichiarati privi di filettatura, mentre sei tipi di articoli importati erano effettivamente filettati e, pertanto, soggetti ai dazi antidumping. 35 Nel marzo 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] der Douane en Accijnzen (amministrazione centrale delle dogane e delle accise, Belgio) (in prosieguo: l’«amministrazione delle dogane») diverse richieste di informazioni tariffarie vincolanti relative alla classificazione tariffaria degli accessori per tubi di ghisa a grafite sferoidale di cui al procedimento principale. 36 Il 14 marzo 2014 l’amministrazione delle dogane ha rilasciato sei informazioni tariffarie vincolanti, recanti il codice tariffario 7307111100 (accessori fusi per tubi filettati di ghisa non malleabile). 37 Con decisione del 30 marzo 2015 l’amministrazione delle dogane ha rilasciato 20 informazioni tariffarie vincolanti indicando il codice tariffario 7307191000 (accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile) o il codice tariffario 7307191090 (accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile). 38 Con decisione del 9 aprile 2015 l’amministrazione delle dogane ha revocato le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate il 14 marzo 2014 e ha classificato i prodotti che esse riguardavano nella sottovoce 73071910 della NC, menzionando il codice tariffario 73071910 e il codice TARIC 7307191090 come codice tariffario corretto («accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile»). 39 Queste due decisioni facevano riferimento alla nota esplicativa della NC relativa alla voce 73071910, indicando che il termine «ghisa malleabile» comprende anche la ghisa a grafite sferoidale, nonché alle conclusioni della 140 a riunione del Comitato del codice doganale, svoltasi dal 30 settembre al 3 ottobre 2014, confermando sostanzialmente l’ampia portata di tale termine. 40 Poiché i suoi ricorsi amministrativi contro dette decisioni sono rimasti infruttuosi, il 10 maggio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio) un ricorso contro ciascuna di tali decisioni. 41 Inoltre, il 24 febbraio 2017, è stato avviato un procedimento penale contro la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Sezione di Anversa, Belgio), segnatamente per la dichiarazione con un codice tariffario e una denominazione erronei. 42 Mentre tale procedimento era in corso, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese), con due decisioni pronunciate il 16 giugno 2017, ha adito la Corte in via pregiudiziale in due cause che hanno dato luogo alla sentenza del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑397/17 e C‑398/17 , EU:C:2018:564 ). 43 In tale sentenza, la Corte ha statuito che gli accessori fusi per tubi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua 73071990 della NC («altri accessori fusi per tubi, di ghisa, ferro o acciaio»), circostanza che sostanzialmente significherebbe che sia la classificazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] sia quella applicata dallo Stato belga erano inesatte. 44 A seguito della sentenza del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑397/17 e C‑398/17 , EU:C:2018:564 ), sono state depositate conclusioni comuni nelle due cause dinanzi al rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles), ai sensi delle quali lo Stato belga non sosteneva più la sua posizione in tali procedimenti e alla [OSCURATO:PERSONA] era concessa in entrambi i casi un’indennità procedurale. 45 Per contro, con sentenza del 28 marzo 2019, il rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Sezione di Anversa), da un lato, ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per i fatti relativi alla dichiarazione con un codice tariffario e una denominazione erronei e, dall’altro, ha dichiarato ricevibile ma infondata l’azione fiscale dell’amministrazione delle dogane. 46 Il 16 aprile 2019 il pubblico ministero e il Servizio pubblico federale delle Finanze hanno interposto appello contro tale sentenza dinanzi allo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio). 47 Tale giudice indica, da un lato, che, a seguito della sentenza della Corte del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑397/17 e C‑398/17 , EU:C:2018:564 ), la nota esplicativa della NC relativa alla sottovoce 73071910 è stata modificata e gli accessori di ghisa a grafite sferoidale ne sono stati eliminati. Inoltre, la nota esplicativa relativa alla sottovoce 73071990 prevede che essa comprende ora anche gli accessori di ghisa a grafite sferoidale. 48 Dall’altro, essa rileva che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento definitivo è stato modificato dal regolamento di esecuzione 2019/262 nel senso che le importazioni in questione riguardano ora «accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale (...) attualmente classificati con il codice NC ex73071910 (codice TARIC 7307191010) ed ex73071990 (codice TARIC 7307199010)». 49 Di conseguenza, il giudice del rinvio si interroga sulla relazione tra gli insegnamenti di tale sentenza, in materia di dazi doganali, e l’interpretazione dei regolamenti provvisorio e definitivo, in materia di dazi antidumping, quali applicabili prima della modifica del regolamento definitivo nel corso del 2019. Infatti, avendo la Corte statuito che la ghisa a grafite sferoidale non rientra nella sottovoce 73071910 della NC, si porrebbe la questione di stabilire se i regolamenti di cui trattasi, che riguardano esplicitamente tale sottovoce, possano comunque essere applicati alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale. 50 In tali circostanze, lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina siano soggetti a dazi antidumping in forza del regolamento [provvisorio] e del regolamento [definitivo], atteso che, con sentenza del 12 luglio 2018 nelle cause riunite C‑397/17 e C‑398/17, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale non sono accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile [e] che gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale rientrano in una sottovoce diversa da quella degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile». Sulla questione pregiudiziale 51 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento provvisorio e il regolamento definitivo, nella sua versione precedente le modifiche ad esso apportate dal regolamento di esecuzione 2019/262, debbano essere interpretati nel senso che i dazi antidumping provvisorio e definitivo istituiti da tali regolamenti si applicano agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina. 52 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi antidumping sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati dal regolamento che li impone, indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente dovuti all’importazione. 53 Inoltre, in particolare dall’articolo 1 e dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base risulta che soltanto prodotti che sono stati oggetto di un’inchiesta antidumping possono essere sottoposti a misure antidumping, qualora sia stato accertato che i prodotti di cui trattasi sono esportati nell’Unione a un prezzo inferiore al prezzo dei prodotti simili che sono oggetto dell’inchiesta antidumping (sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punto 38 ). 54 Conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base, i regolamenti che impongono dazi antidumping provvisori o definitivi devono menzionare, in particolare, una descrizione del prodotto. 55 Inoltre, ai fini dell’identificazione dei prodotti che intendono assoggettare all’imposizione del dazio antidumping, i dispositivi dei regolamenti antidumping descrivono segnatamente i suddetti prodotti in base alla sottovoce doganale della NC cui tali prodotti appartengono. Un simile riferimento non è tuttavia sempre sufficiente per permettere di identificare con precisione i prodotti contemplati dalla disciplina antidumping, poiché il testo di tali sottovoci può mancare di precisione. Per tale motivo, il testo del dispositivo di un regolamento antidumping descrive i prodotti imponibili facendo uso di criteri supplementari di distinzione. Solo se un prodotto viene classificato nella sottovoce NC contemplata da un regolamento antidumping e presenta al contempo tutte le caratteristiche del prodotto interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tale prodotto diventa imponibile (sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punto 31 ). 56 Tuttavia, l’eventuale classificazione di un prodotto in una data voce doganale non comporta automaticamente l’assoggettamento di tale prodotto al dazio antidumping (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 57 Così, per quanto riguarda i nuovi tipi di prodotti, occorre inoltre verificare se essi presentino le stesse caratteristiche tecniche e fisiche, le stesse utilizzazioni finali fondamentali e lo stesso rapporto qualità-prezzo dei prodotti di cui ai regolamenti antidumping in questione. A tale riguardo, dovrebbero essere valutate anche l’intercambiabilità e la concorrenza tra tali prodotti (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punto 44 ). 58 Infatti, un’interpretazione dei regolamenti antidumping che abbia l’effetto di estendere l’applicazione delle misure antidumping a nuovi tipi di prodotti che, pur avendo le stesse caratteristiche essenziali previste da tali regolamenti e che rientrano nella stessa sottovoce della NC, sono prodotti diversi, in quanto presentano caratteristiche supplementari non precisate nei suddetti regolamenti, è incompatibile con l’obiettivo e l’economia del regolamento di base (v., per analogia, sentenze del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punto 43 , e del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑117/19 , EU:C:2020:833 , punto 46 ). 59 Inoltre, al fine di determinare l’ambito di applicazione dei regolamenti provvisorio e definitivo di cui al procedimento principale relativamente ai prodotti cui essi si riferiscono, occorre ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 20 giugno 2019, ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA], C‑682/17 , EU:C:2019:518 , punto 71 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 settembre 2019, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑709/17 P , EU:C:2019:717 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 60 Per quanto riguarda la formulazione dei regolamenti provvisorio e definitivo nella loro versione applicabile ai fatti del procedimento principale, risulta, da un lato, sia dai loro titoli sia dall’articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti medesimi, che essi riguardavano le importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Cina e della Thailandia. Tali regolamenti indicavano inoltre che i prodotti in questione rientravano, all’epoca, nella sottovoce 73071910 della NC e, più precisamente, nel codice TARIC 7307191010, in quanto quest’ultimo si limitava a completare tale sottovoce aggiungendovi una suddivisione, conformemente all’articolo 20, paragrafo 6, lettera b), del codice doganale comunitario e all’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 2658/87. 61 Dall’altro lato, al considerando 28 del regolamento provvisorio, era espressamente indicato che gli accessori filettati di ghisa a grafite sferoidale rientrano nell’ambito di applicazione del procedimento e delle misure da esso previste, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche essenziali degli accessori filettati di ghisa malleabile interessati dall’inchiesta. 62 Pertanto, detto considerando 28 designava gli accessori filettati di ghisa a grafite sferoidale come «prodotto simile». Tale nozione è definita, all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, come un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato. 63 A tale riguardo, a differenza delle sottovoci 73071110, 73071910 e 73071990 della NC, il regolamento provvisorio prevedeva un criterio supplementare di distinzione, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza, vale a dire l’esistenza di una filettatura sugli accessori di cui al procedimento principale, in ragion per cui gli accessori prodotti a partire da questi due tipi di ghisa presentavano, come risulta dal considerando 28 del regolamento provvisorio, le stesse caratteristiche fisiche essenziali. 64 Inoltre, è pacifico che, al momento dell’adozione dei regolamenti provvisorio e definitivo, la nota esplicativa relativa alla sottovoce 73071910 della NC precisava che i termini «ghisa malleabile» comprendevano anche la ghisa a grafite sferoidale. Tale circostanza era altresì richiamata al considerando 28 del regolamento provvisorio. Inoltre, il considerando 13 del regolamento definitivo ha confermato le conclusioni di cui al considerando 28 del regolamento provvisorio. 65 Di conseguenza, si deve constatare che il dispositivo dei regolamenti provvisorio e definitivo di cui al procedimento principale copriva, sin dall’inizio, le importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile nonché quelle di accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale. 66 Tale constatazione è confermata sia dal contesto sia dagli obiettivi perseguiti dai regolamenti antidumping. 67 In generale, occorre ricordare che l’istituzione dei dazi antidumping è una misura di difesa e di tutela contro la concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C‑458/98 P , EU:C:2000:531 , punto 91 ). 68 L’indipendenza funzionale delle misure antidumping rispetto alla classificazione tariffaria prevista dalla NC e alla tariffa doganale comune costituita dalla TARIC risulta altresì dall’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, secondo cui i dazi antidumping sono riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente dovuti all’importazione. 69 Inoltre, tale indipendenza è il corollario della natura particolare del procedimento di istituzione dei dazi antidumping, in quanto misura di politica commerciale diretta contro imprese stabilite al di fuori dell’Unione. 70 A tale riguardo, occorre rilevare che la designazione, nei regolamenti antidumping, delle sottovoci della NC e dei codici TARIC pertinenti ha un valore meramente indicativo per definire il prodotto interessato dalle misure antidumping. 71 Nel caso di specie, ciò è stato precisato nell’avviso di apertura del procedimento antidumping ( GU 2012, C 44, pag. 33 ), secondo il quale «[i]l prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping [era] il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, della Thailandia e dell’Indonesia (...), attualmente classificabile al codice NC ex73071910», pur indicando che «[tale] codice NC [era] fornito a titolo puramente informativo». 72 A tale riguardo, dall’utilizzo, sia in tale avviso sia nei regolamenti provvisorio e definitivo, dell’avverbio «attualmente» risulta che il legislatore dell’Unione già prendeva in considerazione l’eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria. 73 Ciò è altresì conforme all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del codice doganale comunitario, applicabile ai fatti della controversia principale. Infatti, da tale disposizione risulta, da un lato, che i dazi legalmente dovuti in caso di nascita di un’obbligazione doganale sono fondati sulla tariffa doganale dell’Unione. Dall’altro, le altre misure istituite da disposizioni dell’Unione specifiche nell’ambito degli scambi di merci, vale a dire le misure non tariffarie come i dazi antidumping, sono solo, «se del caso», applicate in funzione della classificazione tariffaria di tali merci. 74 In tale contesto, una sentenza della Corte che, come nel caso della sentenza del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑397/17 e C‑398/17 , EU:C:2018:564 ), verte unicamente sulla classificazione tariffaria di un prodotto, contemplata inoltre dai regolamenti antidumping, non può, in quanto tale, incidere sull’ambito di applicazione di questi ultimi. 75 Per quanto riguarda il regolamento di esecuzione 2019/262, recante modifica del regolamento definitivo, a seguito della sentenza del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑397/17 e C‑398/17 , EU:C:2018:564 ), occorre constatare che le modifiche apportate da detto regolamento di esecuzione alle disposizioni del regolamento definitivo sono servite solo ad allineare i riferimenti ai codici NC e TARIC alla corretta interpretazione delle sottovoci 73071110, 73071910 e 73071990 della NC, come fornita da tale sentenza, per quanto riguarda i prodotti che, sin dall’inizio, erano oggetto dei regolamenti antidumping. 76 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il regolamento provvisorio e il regolamento definitivo, nella sua versione precedente le modifiche ad esso apportate dal regolamento di esecuzione 2019/262, devono essere interpretati nel senso che i dazi antidumping provvisorio e definitivo istituiti da tali regolamenti si applicano agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina. Sulle spese 77 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: Il regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia, nella sua versione precedente le modifiche ad esso apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 della Commissione, del 14 febbraio 2019, devono essere interpretati nel senso che i dazi antidumping provvisorio e definitivo istituiti da tali regolamenti si applicano agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1071/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris