CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 23573/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10700-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 213; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:PERSONA] ), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 6823/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Roma aveva ingiunto il pagamento di euro 55.661,34, quale capitale residuo di un mutuo concesso da [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]) alla società opponente, garantito dalla fideiussione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli opponenti sollevavano una serie di eccezioni, tra cui quella di inesistenza del decreto per la ingiunzione di pagamento ad [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggetto deceduto primadella proposizione del ricorso monitorio e l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, essendo competente il Tribunale di Velletri, nel cui circondario risiedevano i fideiussori. Con sentenza n. 6609/2017 il Tribunale di Roma, confermata la propria competenza, revocava il decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; compensava tra le parti nella misura di un terzo le spese del giudizio e condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro a rimborsare all’opposta i restanti due terzi. 2. La sentenza era impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 6823/2021 la Corte d’appello di Roma h a accolto i l gravame, “decidendo la questione più liquida”. La Corte d’appello – sulla base del nuovo orientamento espresso, anche a seguito di pronunzie della Corte europea di giustizia, dalla Corte di cassazione – ha accolto l’eccezione degli appellanti di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, in quanto i due fideiussori erano consumatori, estranei rispetto all’attività di impresa svolta da [OSCURATO:PERSONA] e ha quindi dichiarato l’incompetenza per territorio del primo giudice in favore di quella del Tribunale di Velletri; ha poi compensato fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio “in considerazione dell’oscillazione giurisprudenziale in ordine alla qualità di consumatore del fideiussore obbligato a garantire il debito di un imprenditore”. 3. Avversola sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su un motivo con il quale il ricorrente lamenta,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 91 e 92, 132, n. 4 c.p.c.”: la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sul primo motivo di gravame proposto in via esclusiva dal ricorrente, ovvero lo ha fatto con una motivazione meramente apparente; il ricorrente si era doluto del mancato riconoscimento delle spese di lite di primo grado, sebbene il Tribunale di Roma, giudice dell’opposizione, “avesse riconosciuto la sua sostanziale estraneità alla lite e in tal sensoavesse revocato il provvedimento monitorio”; la Corte d’appello, a sua volta, dopo aver accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, in tal modo omettendo di pronunciare sul motivo di gravame del ricorrente ovvero pronunciando in modo apparente. Il ricorso è fondato. Il primo motivo d’appello – riportato alle pagg. 10 e 11 del ricorso – lamentava il mancato riconoscimento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Nulla ha detto sul punto la Corte d’appello che, anzi, ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio con una motivazione (l’oscillazione giurisprudenziale in ordine alla qualità di consumatore del fideiussore obbligato a garantire il debito di un imprenditore) pertinente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma del tutto inconferente rispetto al ricorrente, che aveva visto accolta l’eccezione di inesistenza del decreto nei confronti del proprio dante causa, deceduto prima della instaurazione del procedimento monitorio. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglieil r icorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Così deci