CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02280/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16513/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliatoin Roma, via dei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente - avverso la s entenza n. 4157 /201 7 de lla Corte d’Appello di Roma, depositata il 29.11.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSALaricorrente si rivolse al Tribunale di Roma , in funzione di giudice del lavoro, per proporre domanda di accertamento e condanna a tutela del vantato diritto al pagamento dell’indennità integrativa speciale maturata dal 1°.1.2006 al 30.9.2012, periodo durante il quale aveva percepito l’indennità di servizio all’estero, essendo dipendente civile del Ministero della Difesaimpiegata presso la rappresentanza militare italiana di Parigi. Instauratosi il contraddittori o con il datore di lavoro Ministero della [OSCURATO:PERSONA], i l T ribunale respinse l a domand a , ravvisando una incompatibilità tra la percezione dell’indennità di servizio all’estero e il diritto al pagamento dell’indennità integrativa speciale. La Corte d’Appello diRoma, davanti alla quale lasentenza di primo grado fu impugnata da l la lavoratrice , respinse il gravame, ritenendolo infondato. Contro la sentenza della Corte territorialela lavoratr ic e ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato indue motiv i . Il Ministero si è difes o con controricorso , poi illustrato con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo laricorrente censura « violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Nullità della sentenza». Si ravvisa un vizio, tale da determinare la nullità d ella sentenza, nel fatto che la Corte d’Appello a bbia « omesso di pronunciarsi sul punto focale dell’atto di appello … costituito dalla violazione e/o inosservanzada parte del giudice di primo grado del principio enunciato da codesta Suprema Corte con la sentenza n.17134/2013 del 10.7.2013». 1.1. Il motivo è inammissibile, perché – quantunque il giudice di merito abbia il dovere deontologico di conoscere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di confrontarsi con loro nel motivare i suoi provvedimenti – il ricorso per cassazione può essere proposto solo denunciando una violazione di norme di diritto e il vizio della sentenza impugnata non può consistere nel fatto, in sé, di non essersi il giudice uniformato ai precedenti della Corte Suprema.Questo è, infatti, e rimane, un principio fondamentale del nostro ordinamento, nel quale i giudic i sono soggetti sol tant o alla legge (art. 101, comma 2, Cost.)e i magistrati si distinguono tra di loro soltanto per diversità di funzioni (art. 107, comma 3, Cost.). 2. Il secondo motivo denuncia , « violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, legge n. 324 del 1959; art. 2 e 20del CCNL comparto ministeri 2002/ 2005; art. 2 e 29 CCNL comparto ministeri 2006/2009; art. 2, commi 2 e 3, art. 45, comma 1, e art. 69 d.lgs. n. 165/2001; artt. 112 e 115 c.p.c., art. 2697 c.c.; artt. 3, 97 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». La ricorrente sostiene che, a partire dal 1°.1.2006, in virtù della nuova contrattazione collettiva di settore, non sarebbepiù previstala detrazione d i un importo pari a ll’indennità integrativa specialedalla re tribuzione d ovuta a l l’impiegato che, lavorando fuori dall’Italia, percepisce l’indennità di servizio all’estero. Avrebbe dunque errato la Corte d’Appellonel negare il carattere innovativo del CCNL 2006/2009 rispetto al precedente (che invece esplicitava la predetta detrazione) e nel considerare applicabile al personale del Ministero della Difesala normativa speciale dettata per il personale del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] (art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967), come interpretata dallo stesso legislatore con l’art. 1-bis del d.l. n. 13 8 del 2011, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 148 del 2011 . 2. Il motivo è infondato. 2.1.Come questa Corte ha già avuto modo più volte di chiarire (Cass. nn. 36441/2022; 3844/202 3 ; 4357/202 3 ; decisioni alle cui motivazioni si fa rinvio, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ad integrazione di quanto qui di seguito esposto), è errato s ostenere che, all’esito della contrattualizzazione dell’impiego pubblico, il trattamento economico spettante al personale civile del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] assegnato all’estero sia ormai solo quello fissato dalla contrattazione collettiva, con conseguente inapplicabilità dell’art. 4 della legge n. 838 del 1973 , il quale fa ceva rinvio a l d.P.R. n. 18 del 1967, dettato per il personale degli affari esteri. È vero che l’intera legge n. 838 del 1973è stata abrogat a dall’art. 2268 , n. 688, del d.lgs. n. 66 del 2010 (« Codice dell’ordinamento militare»). Ma l’art. 1809 del medesimo d.lgs. n. 66 ha ribadito che « Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti: a) indennità di servizio all’estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonché per situazione di famiglia, che ha natura accessoria ed è erogata per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario;…». Anche la normativa a cui fa rinvio l’art. 1809del d.lgs. n. 66 del 2010, ovverosia il d.P.R. n. 18 del 1967, è preservato dall’abrogazione implicita con l’avvento della contrattazione collettiva, essendo esplicitamente tenuta ferma dall’art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001: «Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all’estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri». Nonsono, quindi, applicabili gli art t. 69, comma 1, e 71, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, perché la disciplina del trattamento economico del personale assegnato alle sedi estere è stata ribaditadal legislatore successivamente al 13.1.1994 e non è stata oggetto di disapplicazione espressa da parte della contrattazione collettiva. 2.2.Né si potrebbe sostenere che l’art. 1809 del d.lgs. n. 66 del 2 010 riguardi solo i l personale militare , e non anche quello civile, del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], perché, al contrario, la norma richiama il «servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV» e rinvia, in tal modo, agli artt. da 35 a 39 del d.lgs. che prevedono, in particolare, l’assegnazione all’ufficio dell’addetto militare di personale civile e, quanto alla disciplina delle ferie, dei congedi e delle spese di viaggio, rinviano, al pari della legge n. 838 del 1973 e dell’art. 1809, alla normativa dettata per il personale del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] d.P.R. n. 18del 1967, come successivamente modificato e integrato . Del resto, il d.lgs. n. 66 del 2010 contiene specifiche disposizioni relative al personale civile (artt. da 1525 a 1532), dalle quali si evince che per detto personale il rapporto è regolato dalle norme e dai contratti che regolano l’impiego pubblico privatizzato, fatta salva la diversa disciplina dettata dallo stesso decreto legislativo. 2.3. Corretta è , pertanto, la conclusione alla quale è giunta la Corte territoriale ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 . Non solo , per effetto del rinvio contenuto nell’art. 4 della legge n. 838 del 1973 e valorizzato nella motivazione della sentenza impugnata, ma anche per quello ribadito nell’art. 1809 del d.lgs. n. 66del 2010, senza soluzione di continuità rispetto all’abrogazione della legge n. 838. 2.4. Ne discende che, quanto all’indennità integrativa speciale, valgono i medesimi principi già affermati da questa Corte per il personale del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] con le ordinanze n. 11759/2021 e n. 33395/2019, con le quali è stato escluso che il conglobamento dell’indennità nella retribuzione tabellare abbia indotto, quale effetto, la maggiorazione, a partire dal biennio economico 2006/2007, del trattamento complessivo da corrispondere al personale del comparto ministeriassegnato all’estero. In particolare,Cass. n. 11759/2021, nel ribadire che non è applicabile alla fattispecie l’orientamento espresso quanto al personale della scuola assegnato all’estero, per il quale viene in rilievo altra contrattazione, ha analizzato le disposizioni dettate dai CCNL successivi a quello del 2002/2005 e, evidenziato che gli stessi per le materie non diversamente disciplinate e non espressamente disapplicate rinviano alla precedente contrattazione, ne hanno tratto la conseguenza della perdurante vigenza del meccanismo fissato dall’art. 20, comma 3, del richiamato CCNL 2002/2005, con il quale le parti collettive, al pari del legislatore intervenuto a disciplinare i rapporti non contrattualizzati, hanno reso insensibile il trattamento corrisposto ai dipendenti assegnati all’estero agli effetti del disposto conglobamento. Di conseguenza, è stata ritenuta non fondata e non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bisdel d.l. n. 138 del 2011, sul rilievo che il legislatore con la norma di interpretazione autentica ha enucleato una delle possibili opzioni ermeneutiche dell’originario testo normativo, alla quale si sarebbe comunque pervenuti sulla base del quadro normativo e contrattuale previgente. 3. Respintoil ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o ; condanna l a ricorrent e al pagamento , in favore del controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà at