Risultati per «risarcimento del danno responsabilità civile»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:723
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 8 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Obbligo di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE – Responsabilità di uno Stato membro per danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione che gli sono imputabili – Violazioni imputabili a un giudice nazionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno – Presa in considerazione della giurisprudenza della Corte esistente al momento della pronuncia della decisione di tale giudice nazionale rispetto alla quale si asserisce che essa ha arrecato tali danni » Nella causa C‑293/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 13 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e altri contro [OSCURATO:PERSONA] português, LA CORTE (Grande Sezione), composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, M.L. [OSCURATO:PERSONA], J. Passer e F. Schalin, presidenti di sezione, S. Rodin, E. Regan, D. Gratsias, M. Gavalec (relatore), Z. Csehi, S. Gervasoni, N. Fenger e R. Frendo, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: L. [OSCURATO:PERSONA], amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2025, considerate le osservazioni presentate: – per J.F [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a., da J.L. da [OSCURATO:PERSONA],

I. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e T. [OSCURATO:PERSONA], advogados; – per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, J. Castello-Branco, C. Freire, S. Leite e A. Pimenta, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da M. Afonso, S. Delaude e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 30 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 1977, L 61, pag. 26), dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16), nonché dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e altri ex dipendenti della compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: l’«AIA»), da un lato, e l’[OSCURATO:PERSONA] português (Stato portoghese), dall’altro, al fine di ottenere il risarcimento del danno che avrebbe causato loro la violazione del diritto dell’Unione commessa dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Portogallo) nella sua sentenza del 25 febbraio 2009 (in prosieguo: la «sentenza del 25 febbraio 2009»).

Contesto normativo Diritto dell ’

[OSCURATO:PERSONA] FUE

3 L’articolo 267 TFUE così prevede: «La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull’interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. (…)».

La direttiva 77/187 4 Il secondo considerando della direttiva 77/187 disponeva che «occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti». 5 L’articolo 1 di tale direttiva, al paragrafo 1, così disponeva: «La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, si stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione». 6 L’articolo 3 di detta direttiva, al suo paragrafo 1, primo comma, prevedeva quanto segue: «I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario». 7 A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva: «Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario.

Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione».

La direttiva 2001/23 8 La direttiva 2001/23 ha proceduto, con effetto all’11 aprile 2001, alla codificazione della direttiva 77/187, come modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU 1998, L 201, pag. 88). 9 I considerando 3 e 8 della direttiva 2001/23 recitano: «(3) Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti. (…) (8) La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE, quale interpretata dalla Corte di giustizia». 10 L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale direttiva dispone quanto segue: «a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria». 11 L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della detta direttiva è così formulato: «I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario». 12 L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma della stessa direttiva prevede quanto segue: «Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario.

Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione».

Diritto portoghese 13 L’articolo 23, paragrafo 3, del Regime jurídico da cessação do contrato individual de trabalho (regime giuridico della cessazione del contratto individuale di lavoro), approvato con Decreto-Lei n. 64-A/89 (decreto-legge n. 64-A/89) del 27 febbraio 1989 ( Diário da República , I série, n. 48, 2 o Suplemento, del 27 febbraio 1989; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), prevedeva quanto segue: «La percezione da parte del lavoratore dell’indennità di cui al presente articolo vale accettazione del licenziamento».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14 I ricorrenti nel procedimento principale sono ex dipendenti della compagnia aerea AIA.

Essi sono stati oggetto di un licenziamento collettivo, con effetto dal 30 aprile 1993, a causa dello scioglimento di tale società. 15 A partire dal 1º maggio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «TAP») ha operato una parte dei voli charter che l’AIA, di cui era azionista principale, si era impegnata ad effettuare per la stagione estiva 1993 dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA), vale a dire per il periodo compreso tra il 1º maggio e il 31 ottobre 1993.

Per effettuare tali voli, la TAP, che fino a quel momento non era attiva sul mercato dei voli charter, ha utilizzato, essenzialmente, quattro degli otto aerei utilizzati dall’AIA, nonché attrezzature per ufficio e una parte delle stoviglie di bordo di quest’ultima.

La TAP ha anche utilizzato, occasionalmente, aerei ed equipaggi propri. 16 Secondo la decisione di rinvio, la decisione della TAP di assicurare tali voli mirava, almeno in parte, ad evitare il pagamento delle pesanti compensazioni previste in caso di inadempimento dei contratti conclusi tra l’AIA e gli operatori turistici.

Del pari, poiché doveva pagare i canoni per i quattro aerei presi in locazione dall’AIA, la TAP ha concluso un accordo con i locatori interessati al fine di utilizzare tali aerei. 17 I ricorrenti nel procedimento principale sostengono di aver accettato l’indennità di licenziamento a causa del carattere ineluttabile, a loro avviso, dello scioglimento dell’AIA, tenuto conto della liberalizzazione del traffico aereo internazionale e della crisi generale provocata dalla prima guerra del Golfo.

Al momento del loro licenziamento, essi avrebbero tuttavia ignorato che, dopo la risoluzione dei loro contratti di lavoro, la TAP avrebbe recuperato una parte del materiale dell’AIA e avrebbe proseguito l’attività di voli charter di quest’ultima. 18 In tale prospettiva, dopo lo scioglimento dell’AIA, la TAP avrebbe reintegrato nel proprio dipartimento commerciale due dipendenti che aveva fino ad allora distaccato presso il dipartimento commerciale dell’AIA e avrebbe affidato loro funzioni nel settore dei voli charter per la stagione estiva 1993 della IATA. 19 Inoltre, durante la stagione estiva 1994 della IATA, la TAP avrebbe effettuato voli charter che non aveva mai effettuato in precedenza e che corrispondevano alle rotte tradizionalmente gestite dall’AIA. 20 Nel corso degli anni 1993 e 1994, i ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il [OSCURATO:PERSONA] do Trabalho de Lisboa (tribunale del lavoro di Lisbona, Portogallo) al fine, in particolare, di contestare il loro licenziamento collettivo e di chiedere di essere reintegrati nella TAP.

Essi sostenevano che la reale intenzione di quest’ultima era quella di riprendere a un costo inferiore le attività dell’AIA sul mercato dei voli charter, il che caratterizzava un trasferimento di stabilimento. 21 Con sentenza del 6 febbraio 2007, tale giudice ha condannato la TAP a reintegrare i ricorrenti nel procedimento principale e a versare loro un risarcimento danni. 22 Con sentenza del 16 gennaio 2008, il [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (corte d’appello di Lisbona, Portogallo) ha riformato tale sentenza, considerando che lo scioglimento dell’AIA derivava segnatamente dai suoi scarsi risultati e che la procedura di liquidazione aveva portato alla dispersione degli attivi dell’impresa, cosicché non vi era più uno stabilimento che poteva essere trasferito. 23 Tale giudice ha altresì ritenuto che la trasmissione alla TAP di taluni attivi dell’AIA non potesse essere qualificata come trasferimento di una parte di stabilimento.

A suo avviso, la TAP avrebbe acquisito solo elementi isolati risultanti dallo smantellamento dell’AIA e privi della propria organizzazione caratteristica di un’unità economica in grado di operare da sola sul mercato.

Inoltre, nessuno di tali elementi sarebbe determinante o essenziale per sostenere l’attività di voli charter esercitata dalla TAP.

Del resto, durante la stagione estiva 1993 della IATA, la TAP avrebbe utilizzato i propri aerei per operare taluni voli che l’AIA si era impegnata ad effettuare.

Anche i vecchi aerei dell’AIA sarebbero stati utilizzati per effettuare voli di linea al servizio della TAP fino alla loro restituzione ai locatori. 24 Peraltro, sebbene, a prima vista, potesse sembrare che la TAP ha proseguito l’attività esercitata dall’AIA, il [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (corte d’appello di Lisbona) ha respinto tale interpretazione.

In primo luogo, l’inadempimento dei contratti sottoscritti dall’AIA avrebbe esposto la TAP a pesanti risarcimenti.

In secondo luogo, la TAP sarebbe stata in grado di garantire, essa stessa, il rispetto dei contratti conclusi dall’AIA.

In terzo luogo, poiché la TAP ha utilizzato la propria impresa per intervenire sul mercato dei voli charter, non può essere dimostrato un trasferimento di stabilimento.

In quarto luogo, operando nel 1994 voli charter, la TAP avrebbe cercato di conquistare una quota di mercato liberata dallo scioglimento dell’AIA, il che non può caratterizzare un trasferimento di clientela dall’AIA alla TAP, tanto più che una siffatta clientela è molto volatile sul mercato dei voli charter.

In quinto luogo, lo stabilimento che l’AIA possedeva sarebbe stato legato a una licenza di esercizio di voli non trasferibili, il che avrebbe reso impossibile la cessione dello stabilimento. 25 Con sentenza del 25 febbraio 2009, il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha respinto il ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti nel procedimento principale avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (corte d’appello di Lisbona) del 16 gennaio 2008, considerando, da un lato, che non aveva avuto luogo alcun trasferimento di stabilimento, ai sensi della direttiva 77/187, e, dall’altro, che non era necessario adire la Corte in via pregiudiziale. 26 In primo luogo, tale giudice ha condiviso il ragionamento del [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (corte d’appello di Lisbona), salvo per quanto riguarda l’importanza attribuita al fatto che l’AIA possedeva uno stabilimento collegato a una licenza non trasferibile.

Infatti, poiché la TAP era, essa stessa, titolare di una licenza che l’autorizzava ad operare voli di linea e non di linea, il fatto che la licenza di cui disponeva l’AIA per operare voli charter non fosse trasferibile non avrebbe impedito alla TAP di esercitare tale attività. 27 Ciò posto, secondo il giudice del rinvio, dopo la liquidazione degli attivi dell’AIA, non vi sarebbe stata, nell’ambito della TAP, «alcuna entità economica finalizzata direttamente e in modo autonomo a proseguire l’attività di voli charter precedentemente esercitata dall’AIA». 28 Inoltre, in quanto principale creditrice dell’AIA, era nell’interesse della TAP eseguire i contratti conclusi dall’AIA al fine di non dover pagare i gravosi risarcimenti ivi previsti in caso di cancellazione dei voli.

Del pari, l’accordo concluso con la commissione di liquidazione dell’AIA e i locatori in vista del trasferimento di quattro aerei noleggiati da quest’ultima avrebbe avuto lo scopo di attenuare le perdite causate dallo scioglimento di quest’ultima, dal momento che la TAP era sublocatrice di uno di tali aerei e garante del leasing degli altri tre.

Inoltre, detti aerei sarebbero stati utilizzati indistintamente per voli di linea e non di linea, prima di essere restituiti ai locatori alla scadenza dei contratti, tra il 1998 e il 2000.

Tali circostanze non rivelerebbero quindi alcuna intenzione di riprendere l’attività «charter» dell’AIA e non sarebbero sufficienti per affermare che tale attività è stata sviluppata in modo autonomo dalla TAP. 29 Il giudice del rinvio ha confermato, nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, che, per quanto riguarda i voli effettuati nel corso del 1994, la TAP aveva semplicemente cercato di conquistare una quota di mercato lasciata libera dalla liquidazione dell’AIA, il che, secondo la giurisprudenza della Corte, non consentiva di concludere per il trasferimento di un’entità economica tra queste due società. 30 Peraltro, la consegna alla TAP delle stoviglie di bordo e del materiale da ufficio dell’AIA non sarebbe pertinente, non solo perché è stata presa in considerazione nell’ambito della liquidazione, ma anche perché non è stato dimostrato che tali stoviglie e tale materiale siano stati destinati all’attività «charter».

Non sarebbe quindi possibile affermare che essi fanno parte di un insieme organizzato di beni e di persone specificamente dedicati all’attività di voli non di linea. 31 Infine, dopo lo scioglimento dell’AIA, la TAP avrebbe soltanto reintegrato due dipendenti che aveva fino ad allora distaccato presso il dipartimento commerciale dell’AIA e avrebbe assegnato loro funzioni equivalenti al suo interno. 32 In secondo luogo, nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha considerato che, alla luce del contenuto delle direttive 77/187 e 2001/23, della loro interpretazione da parte della Corte e delle caratteristiche della controversia di cui al procedimento principale, non era necessario adire quest’ultima in via pregiudiziale.

Secondo tale giudice, l’obbligo di rinvio pregiudiziale, previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE, non sarebbe «assoluto» e non potrebbe imporsi per il solo motivo che le parti nel procedimento principale chiedono di adire la Corte, altrimenti il procedimento pregiudiziale «si trasformerebbe in un mezzo di ricorso messo a loro disposizione».

La Corte avrebbe peraltro, «essa stessa, espressamente riconosciuto che “la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non suscitare alcun ragionevole dubbio quanto alla soluzione da dare alla questione sollevata”». 33 Il giudice del rinvio ha aggiunto che, nel caso di specie, «tenuto conto del contenuto delle norme delle direttive [77/187 e 2001/23], dell’interpretazione di tali norme da parte della Corte e delle caratteristiche della causa di cui trattasi esaminate nell’ambito della presente sentenza, l’esercizio interpretativo non solleva alcun dubbio pertinente tale da rendere necessario un rinvio pregiudiziale, fermo restando che la mancanza di stretta identità tra le questioni sollevate nel presente procedimento e le situazioni sottoposte alla Corte non ha alcuna incidenza».

Esso ha precisato, al riguardo, che «la Corte ha prodotto una copiosa e consolidata giurisprudenza sul problema dell’interpretazione delle norme comunitarie relative al “trasferimento di uno stabilimento”» e che «la [direttiva 2001/23] riflette già il consolidamento, in forza di tale giurisprudenza, delle nozioni ivi esposte e che si presentano ormai con chiarezza di interpretazione giurisprudenziale (comunitaria e persino nazionale) tale da consentire, nella fattispecie, di esimersi da una previa consultazione della Corte». 34 Ritenendo, in sostanza, che la sentenza del 25 febbraio 2009 si basasse su un’interpretazione manifestamente erronea della nozione di «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi della direttiva 2001/23, e che con essa il giudice del rinvio avesse violato l’obbligo di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE, i ricorrenti nel procedimento principale hanno adito i [OSCURATO:PERSONA] de Lisboa (sezioni civili di Lisbona, Portogallo) con un ricorso diretto a far valere la responsabilità dello Stato portoghese al fine di ottenere il risarcimento dei danni che tale sentenza avrebbe causato loro. 35 Tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di adire la Corte in via pregiudiziale. 36 Nella sentenza del 9 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑160/14; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I», EU:C:2015:565), la Corte, in risposta a tale rinvio pregiudiziale, ha segnatamente dichiarato, da un lato, che le circostanze del procedimento principale consentivano di caratterizzare un «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23.

Dall’altro lato, essa ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) era tenuto, conformemente all’articolo 267, terzo comma, TFUE, a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione di tale nozione di «trasferimento di uno stabilimento», in circostanze caratterizzate sia da decisioni divergenti di organi giurisdizionali inferiori quanto all’interpretazione di detta nozione sia da difficoltà interpretative ricorrenti di quest’ultima nei diversi Stati membri, cosicché un gran numero di giudici nazionali si erano visti costretti ad adire la Corte. 37 Nella loro sentenza emessa a seguito della pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, i [OSCURATO:PERSONA] de Lisboa (sezioni civili di Lisbona) hanno respinto il ricorso dei ricorrenti nel procedimento principale con la motivazione che questi ultimi non avevano dimostrato l’esistenza di una violazione manifesta del diritto dell’Unione da parte del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema).

Dopo essere stati respinti anche dal [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona), con sentenza del 16 marzo 2023, essi hanno proposto un ricorso straordinario per cassazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), giudice del rinvio. 38 Poiché il [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (corte d’appello di Lisbona), nella sua sentenza del 16 marzo 2023, ha criticato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I per il motivo, in particolare, che la Corte ha ivi valutato la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» alla luce di decisioni successive al 25 febbraio 2009, il giudice del rinvio invita la Corte a precisare se tale valutazione potesse essere fondata sulla sola giurisprudenza anteriore al 25 febbraio 2009.

Tale giudice chiede altresì alla Corte di valutare concretamente se, nel caso di specie, la pronuncia della sentenza del 25 febbraio 2009 possa essere qualificata come violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.

Infine, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse concludere che i fatti di cui trattasi nel procedimento principale costituivano un «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi delle direttive 77/187 e 2001/23, si porrebbe la questione se l’articolo 23, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], il quale prevedeva che la percezione da parte del lavoratore dell’indennità di cui a tale articolo valesse accettazione del licenziamento, fosse compatibile con il diritto dell’Unione in vigore all’epoca e, in particolare, con l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/187. 39 È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, tenuto conto dei fatti accertati di cui sopra e della giurisprudenza della Corte di giustizia esistente al 25 febbraio 2009, le direttive [77/187] e [2001/23], in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, della [direttiva 2001/23], che chiarisce la nozione di “trasferimento”, dovevano essere interpretate in tale data nel senso che la nozione di “trasferimento di uno stabilimento” comprendeva una situazione in cui un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è stata liquidata con decisione del suo azionista di maggioranza, che era a sua volta un’impresa operante nel settore del trasporto aereo e che, nell’ambito della liquidazione della prima impresa, ha compiuto gli atti meglio descritti nei fatti accertati sopra indicati. 2) In caso di risposta affermativa, tenuto altresì conto dei fatti sopra accertati e della giurisprudenza della Corte di giustizia esistente al 25 febbraio 2009, se costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione la decisione contenuta nella sentenza emessa in tale data dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], il quale, pronunciandosi in ultima istanza e sulla base dei fatti portati alla sua conoscenza, ha ritenuto che le citate direttive, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, dovevano essere interpretate nel senso che la nozione di “trasferimento di uno stabilimento” non comprendeva la situazione descritta nella questione precedente. 3) Se, tenuto conto dei fatti sopra accertati e della giurisprudenza della Corte di giustizia esistente al 25 febbraio 2009, costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione la decisione contenuta nella sentenza emessa in tale data dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] il quale, pronunciandosi in ultima istanza e sulla base dei fatti portati alla sua conoscenza, ha ritenuto che l’articolo 234 TCE (ora articolo 267 TFUE) doveva essere interpretato nel senso che il [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei fatti descritti nella prima questione e della circostanza che i giudici nazionali di grado inferiore che avevano giudicato la causa avevano adottato decisioni contraddittorie, non era tenuto a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sulla corretta interpretazione della nozione di “trasferimento di uno stabilimento” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE. 4) In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta affermativa anche all’una o all’altra delle due questioni precedenti, o ad entrambe, concludendosi per l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – in un caso come quello di specie in cui è stato provato che i lavoratori hanno accettato di ricevere l’indennità per il licenziamento collettivo nella convinzione che l’estinzione della [AIA], il loro datore di lavoro, fosse inevitabile, ignorando che, dopo la risoluzione dei loro contratti di lavoro, la convenuta TAP avrebbe ripreso almeno una parte dell’attività di voli charter fino a quel momento svolta dalla [AIA], e che la stessa convenuta avrebbe rilevato parte delle attrezzature della [AIA], compresi gli aerei – se l’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 77/187] debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come l’articolo 23, paragrafo 3, del decreto legge n. 64-A/89, del 27 febbraio [1989], nel frattempo abrogato, ma applicabile all’epoca dei fatti del procedimento principale, che prevedeva che “la percezione da parte del lavoratore dell’indennità di cui al presente articolo equivale all’accettazione del licenziamento”».

Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 40 Nelle sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio fa riferimento tanto alla direttiva 77/187, quanto alla direttiva 2001/23, che ha codificato la direttiva 77/187, come modificata dalla direttiva 98/50.

Poiché il licenziamento collettivo di cui i ricorrenti nel procedimento principale sono stati oggetto ha prodotto i suoi effetti il 30 aprile 1993, dovrebbe essere applicata la prima di tali direttive.

Tuttavia, la formulazione delle disposizioni pertinenti di tali direttive è ampiamente simile, cosicché le risposte a tali questioni non possono variare a seconda che esse riguardino l’una o l’altra di dette direttive.

Sulle prime tre questioni 41 Con le sue questioni dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la responsabilità di uno Stato membro possa sorgere a causa di una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187 o dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 commessa da uno dei suoi giudici avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso, come l’interpretazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, a causa della combinazione di errori interpretativi della disposizione rilevante e della violazione, da parte di tale giudice, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. 42 Va ricordato, in via preliminare, che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei trattati sui quali quest’ultima è fondata (sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a.

C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 35).

Tale principio vale per qualsiasi ipotesi di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, indipendentemente dall’autorità pubblica autrice di tale violazione [v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punti 31 e 32, e del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico), C‑61/21, EU:C:2022:1015, punto 43]. 43 Pertanto, tale principio è altresì applicabile quando la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi in ultimo grado.

Infatti, la Corte ha già dichiarato che il potere giudiziario svolge un ruolo essenziale nella tutela dei diritti che i singoli traggono dalle norme del diritto dell’Unione e che un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce, per definizione, l’ultima istanza dinanzi alla quale essi possono far valere i diritti loro conferiti da tali norme.

La Corte ne ha dedotto che la piena efficacia delle norme di diritto dell’Unione sarebbe rimessa in discussione e la tutela di tali diritti indebolita se fosse escluso che i singoli possano, a determinate condizioni, ottenere il risarcimento dei danni loro causati da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punti da 32 a 36 e 59, del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, punto 31, e del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 20). 44 Per quanto riguarda le condizioni per il sorgere di tale responsabilità, la Corte ha ripetutamente dichiarato che ai singoli lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito da tali singoli [v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51; del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico), C‑61/21, EU:C:2022:1015, punto 44, nonché del 18 dicembre 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P, EU:C:2025:977, punto 68]. 45 Queste tre condizioni sono necessarie e sufficienti per far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 66, e del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 57). 46 Il diritto dell’Unione osta, di conseguenza, a che il diritto nazionale imponga condizioni supplementari o più rigorose di quelle menzionate al punto 44 della presente sentenza.

Esso non esclude, invece, che la responsabilità dello Stato per violazione di tale diritto possa sorgere in condizioni meno restrittive sulla base del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 66; del 13 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA], C‑524/04, EU:C:2007:161, punto 115, nonché del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punti 65 e 66). 47 Per quanto riguarda, più in particolare, la responsabilità di uno Stato membro per danni causati dalla decisione di un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso e che viola una norma di diritto dell’Unione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale responsabilità è disciplinata dalle tre condizioni menzionate al punto 44 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 52, e del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 23). 48 Nel caso di specie, la prima condizione per il sorgere della responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione è soddisfatta, dal momento che è manifesto che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187 e l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 sono preordinati a conferire diritti ai lavoratori. 49 Tali direttive perseguono infatti un obiettivo di tutela dei lavoratori.

Conformemente al secondo considerando della direttiva 77/187 e al considerando 3 della direttiva 2001/23 e secondo il titolo stesso di tali direttive, il loro obiettivo è proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti, come ripetutamente sottolineato dalla Corte (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 1992, [OSCURATO:PERSONA], C‑29/91, EU:C:1992:220, punto 11; del 12 novembre 1992, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑209/91, EU:C:1992:436, punto 26; del 14 aprile 1994, Schmidt, C‑392/92, EU:C:1994:134, punto 15, nonché del 15 dicembre 2005, Güney-Görres e Demir, C‑232/04 e C‑233/04, EU:C:2005:778, punto 40). 50 L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, di tali direttive hanno quindi lo scopo, nell’interesse dei lavoratori, di assicurare il mantenimento dei diritti di questi ultimi in caso di cambiamento del datore di lavoro, consentendo loro di restare al servizio del cessionario alle stesse condizioni convenute con il cedente.

Tali disposizioni mirano a garantire, per quanto possibile, la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario, senza modifiche, in particolare obbligando quest’ultimo a mantenere in vigore le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo e tutelando i lavoratori contro i licenziamenti motivati dal solo fatto del trasferimento (v., in tal senso, sentenze del 7 febbraio 1985, Wendelboe e a., 19/83, EU:C:1985:54, punto 15; dell’11 luglio 1985, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, 105/84, EU:C:1985:331, punto 15; del 25 luglio 1991, d’Urso e a., C‑362/89, EU:C:1991:326, punto 9, nonché del 27 novembre 2008, Juuri, C‑396/07, EU:C:2008:656, punto 28). 51 Per quanto riguarda la seconda condizione per il sorgere della responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione, vale a dire il requisito di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, occorre tener conto della specificità della funzione giurisdizionale nonché delle legittime esigenze di certezza del diritto.

In particolare, la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione da parte di una decisione di un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso può sorgere solo nel caso eccezionale in cui il giudice abbia violato in modo manifesto il diritto applicabile (sentenza del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 53). 52 Al fine di determinare se tale condizione sia soddisfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento deve prendere in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottopostagli, segnatamente, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezza del potere discrezionale che la norma infranta riconosce alle autorità nazionali o dell’Unione, l’intenzionalità o l’involontarietà dell’infrazione commessa o del danno causato, la scusabilità o inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione dell’Unione abbiano potuto concorrere all’omissione, all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto dell’Unione, nonché il mancato adempimento, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punti 54 e 55, nonché del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punti 25 e 26). 53 Occorre tuttavia precisare che l’insieme dei criteri menzionati al punto precedente non devono necessariamente essere soddisfatti affinché possa sorgere la responsabilità di uno Stato membro. 54 Inoltre, dato che, nell’ambito del contenzioso sulla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione, la «violazione sufficientemente qualificata» di tale diritto deve essere valutata al momento dell’adozione della decisione illegittima di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punti 39 e 55), la giurisprudenza pertinente a tal fine è quella esistente nel momento in cui il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili ha adottato la decisione controversa. 55 Per quanto riguarda l’inadempimento, da parte di un giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale, esso costituisce un elemento la cui importanza varia a seconda delle circostanze proprie del caso di specie. 56 Infatti, sebbene la violazione di tale obbligo possa concorrere alla constatazione che una violazione del diritto dell’Unione commessa da un siffatto giudice presenta un carattere manifesto, essa non può, di per sé, essere sufficiente per constatare una violazione sufficientemente qualificata di una norma del diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli e, pertanto, per far sorgere la responsabilità di uno Stato membro. 57 Detto obbligo si inserisce nell’ambito della cooperazione giurisdizionale istituita tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mediante un dialogo da giudice a giudice, al fine di garantire, da un lato, la coerenza, la piena efficacia e il carattere proprio del diritto dell’Unione nonché l’autonomia del sistema giuridico dell’Unione di cui la Corte garantisce il rispetto e, dall’altro, la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione.

Tale cooperazione consente, in particolare, di evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 1º dicembre 1965, Schwarze, 16/65, EU:C:1965:117, pag. 1094; del 24 maggio 1977, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA], 107/76, EU:C:1977:89, punto 5; del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punti 33 e 35, nonché del 24 marzo 2026, Remling, C‑767/23, EU:C:2026:243, punti 19 e 21, nonché giurisprudenza ivi citata).

Essa comporta quindi una responsabilità comune dei giudici nazionali, in particolare di quelli avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso, e della Corte per garantire l’interpretazione uniforme e coerente del diritto dell’Unione. 58 Occorre altresì ricordare che il sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, instaurato dall’articolo 267 TFUE, non costituisce un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una controversia dinanzi a un giudice nazionale.

Non basta quindi che una parte sostenga che la controversia pone una questione di interpretazione del diritto dell’Unione perché il giudice interessato sia obbligato a ritenere che una tale questione sia sollevata ai sensi dell’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑561/19, EU:C:2021:799, punti 53 e 54 e giurisprudenza ivi citata). 59 Ne consegue che, affinché sia constatata una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione che fa sorgere la responsabilità di uno Stato membro, la violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, enunciato all’articolo 267, terzo comma, TFUE, deve essere accompagnata dalla violazione di un’altra norma del diritto dell’Unione che conferisce diritti ai singoli. 60 Nel caso di specie, come risulta dai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, la sentenza del 25 febbraio 2009 ha violato sia l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 sia l’obbligo di rinvio pregiudiziale enunciato all’articolo 267, terzo comma, TFUE.

In tali circostanze, occorre esaminare se l’interpretazione del diritto dell’Unione accolta dal giudice del rinvio in quest’ultima sentenza possa essere qualificata come violazione sufficientemente qualificata di tale diritto. 61 A tal riguardo, occorre ricordare che, in ogni caso, una violazione del diritto dell’Unione è sufficientemente qualificata allorché è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia (sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 56 nonché del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 26). 62 Ciò premesso, l’applicazione dei criteri che consentono di stabilire la responsabilità degli Stati membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione deve, in linea di principio, essere operata dai giudici nazionali, conformemente agli orientamenti forniti dalla Corte per procedere a tale attuazione [sentenze del 1º giugno 1999, Konle, C‑302/97, EU:C:1999:271, punto 59; del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 100; v. altresì, in tal senso, sentenze del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 21, e del 10 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Cyprus), C‑735/19, EU:C:2020:1014, punto 70]. 63 Al fine di dare al giudice del rinvio una soluzione utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornirgli tutte le indicazioni che reputa necessarie (v. sentenze del 21 marzo 1985, Celestri & C., 172/84, EU:C:1985:137, punto 12; del 1º luglio 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 30, e del 19 marzo 2026, Oblastní nemocnice Kolín, C‑513/24, EU:C:2026:214, punto 26). 64 A tal riguardo, tre elementi che hanno caratterizzato l’adozione da parte del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) della sentenza del 25 febbraio 2009 sono determinanti per stabilire se tale sentenza costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.

Sugli errori di interpretazione del diritto dell’Unione, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia di cui il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) doveva tenere conto al momento dell’adozione della sentenza del 25 febbraio 2009 65 In primo luogo, va ricordato che, al punto 1 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte ha dichiarato che «l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che la nozione di “trasferimento di uno stabilimento” comprende una situazione nella quale un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata dal suo azionista di maggioranza, che è a sua volta impresa di trasporto aereo, e nella quale, successivamente, quest’ultima subentra all’impresa liquidata riassumendone i contratti di locazione di aerei e i contratti di voli charters in vigore, svolge l’attività precedentemente svolta dall’impresa liquidata, riassume alcuni lavoratori fino a quel momento distaccati presso tale impresa, collocandoli in funzioni identiche a quelle svolte in precedenza e riprende piccole apparecchiature di detta impresa». 66 È vero che, per giungere a tale interpretazione, la Corte ha fatto riferimento, ai punti 24, 25 e 27 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, a due sentenze successive alla sentenza del 25 febbraio 2009, ossia alle sentenze del 29 luglio 2010, UGT-FSP (C‑151/09, EU:C:2010:452), e del 6 marzo 2014, Amatori e a. (C‑458/12, EU:C:2014:124).

Analogamente, ai punti 33 e 34 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, essa ha menzionato la sentenza del 12 febbraio 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85).

Orbene, tenuto conto della sua concomitanza con la sentenza del 25 febbraio 2009, non è certo che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) abbia potuto prenderne conoscenza prima di emettere quest’ultima sentenza. 67 Occorre quindi esporre la giurisprudenza della Corte anteriore alla sentenza del 12 febbraio 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85), al fine di stabilire se l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 accolta nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I potesse già essere facilmente desunta da tale giurisprudenza. 68 A tal riguardo, risulta che, al momento dell’adozione della sentenza del 25 febbraio 2009, la Corte aveva già elaborato, nella sua giurisprudenza, una metodologia di valutazione comune alle diverse ipotesi di trasferimento di impresa o di stabilimento.

Infatti, sin dalla sentenza del 18 marzo 1986, Spijkers (24/85, EU:C:1986:127), la Corte ha chiarito le circostanze di fatto che devono caratterizzare l’operazione di cui trattasi affinché possa essere accolta la qualificazione di «trasferimento di impresa o di stabilimento», le quali, in seguito, sono state oggetto di sistematizzazione, in particolare, nelle sentenze del 19 maggio 1992, [OSCURATO:PERSONA] (C‑29/91, EU:C:1992:220), e dell’11 marzo 1997, Süzen (C‑13/95, EU:C:1997:141). 69 Così, dalla giurisprudenza risultava già che, da un lato, affinché sia constatato il mantenimento dell’identità dell’entità economica interessata dopo il cambiamento della persona responsabile della gestione dell’impresa o dello stabilimento, tale entità deve essere organizzata in modo stabile, poiché la sua attività non può limitarsi all’esecuzione di un’opera determinata.

La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 1995, Rygaard, C‑48/94, EU:C:1995:290, punto 20, e dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 13). 70 Dall’altro lato, il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 nonché della direttiva 2001/23 consiste nella circostanza che l’entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (sentenze del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punto 11; del 19 maggio 1992, [OSCURATO:PERSONA], C‑29/91, EU:C:1992:220, punto 23, e dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 10). 71 Al contrario, poiché risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 1 della direttiva 77/187 e dall’articolo 1 della direttiva 2001/23 che l’ambito di applicazione di tali direttive comprende tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell’esercizio dell’impresa o dello stabilimento, e la quale, per questo motivo, assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa, è sostanzialmente irrilevante sapere se sia stata trasferita la proprietà degli elementi materiali (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 1987, [OSCURATO:PERSONA], 287/86, EU:C:1987:573, punto 12; del 12 novembre 1992, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑209/91, EU:C:1992:436, punto 15; del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 41, nonché del 15 dicembre 2005, Güney-Görres e Demir, C‑232/04 e C‑233/04, EU:C:2005:778, punto 37). 72 Per poter determinare se sussistano le condizioni che consentono di constatare il mantenimento dell’identità dell’entità in questione, dev’essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività.

Tutti questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v., in tal senso, sentenze del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punto 13; del 19 maggio 1992, [OSCURATO:PERSONA], C‑29/91, EU:C:1992:220, punto 24, nonché dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 14). 73 Inoltre, già dalla giurisprudenza di cui il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) poteva ragionevolmente essere a conoscenza nel momento in cui tale giudice ha adottato la sentenza del 25 febbraio 2009 risultava che tale valutazione deve tener conto, in particolare, del tipo di impresa o di stabilimento di cui trattasi.

Infatti, l’importanza rispettiva da attribuire ai diversi criteri di individuazione di un «trasferimento d’impresa o di stabilimento», ai sensi delle direttive 77/187 e 2001/23, varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 18; del 10 dicembre 1998, Hidalgo e a., C‑173/96 e C‑247/96, EU:C:1998:595, punto 31; del 2 dicembre 1999, Allen e a., C‑234/98, EU:C:1999:594, punto 28, nonché del 15 dicembre 2005, Güney-Görres e Demir, C‑232/04 e C‑233/04, EU:C:2005:778, punto 35). 74 Pertanto, nei settori in cui l’attività si basa essenzialmente sulla manodopera e in cui un gruppo di lavoratori che assolve stabilmente un’attività comune può corrispondere ad un’entità economica, l’accento deve essere posto sulla ripresa del personale.

Infatti, una tale entità può mantenere la sua identità al di là del trasferimento, qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l’attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti.

In una siffatta ipotesi il nuovo imprenditore acquisisce l’insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento delle attività o di talune attività dell’impresa cedente in modo stabile (sentenze dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 21; del 10 dicembre 1998, Hidalgo e a., C‑173/96 e C‑247/96, EU:C:1998:595, punto 32; e del 2 dicembre 1999, Allen e a., C‑234/98, EU:C:1999:594, punto 29). 75 Per contro, in un settore in cui gli elementi materiali contribuiscono in modo significativo all’esercizio dell’attività, come il trasporto pubblico di linea mediante autobus, l’assenza di cessione da parte del vecchio al nuovo appaltatore, ad un livello significativo, di tali elementi che sono indispensabili al buon funzionamento dell’entità in questione, deve condurre a ritenere che quest’ultima non mantenga la propria identità (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2001, Liikenne, C‑172/99, EU:C:2001:59, punto 42). 76 Diversi anni prima della pronuncia della sentenza del 25 febbraio 2009, la Corte aveva precisato in tal senso che, quando l’attività non si basa essenzialmente sulla manodopera in quanto richiede attrezzature importanti, la ripresa degli elementi materiali indispensabili all’esercizio dell’attività può rivelarsi decisiva per caratterizzare il trasferimento di un’entità economica (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 36), e ciò quand’anche tale ripresa non sia accompagnata dal trasferimento della proprietà di tali elementi materiali. (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 1999, Allen e a., C‑234/98, EU:C:1999:594, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 77 Al contrario, in un settore di attività siffatto, l’assenza di riassunzione, da parte del nuovo imprenditore, di una quota sostanziale, in termini di quantità e di competenze, del personale che il suo predecessore destinava all’esecuzione della stessa attività non è sufficiente ad escludere l’esistenza di un trasferimento di un’entità che mantenga la sua identità ai sensi delle direttive 77/187 e 2001/23.

Un ragionamento contrario contrasterebbe con l’obiettivo fondamentale di dette direttive, che consiste nel mantenere, anche contro la volontà del cessionario, i contratti di lavoro dei dipendenti del cedente (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 37). 78 Dai punti da 68 a 77 della presente sentenza risulta quindi che, ben prima della pronuncia della sentenza del 25 febbraio 2009, la Corte aveva elaborato una metodologia di valutazione della nozione di «trasferimento di impresa o di stabilimento» che prevedeva di distinguere a seconda che, nel settore interessato, l’attività si basasse essenzialmente sulla manodopera o, al contrario, su attrezzature importanti. 79 Orbene, tale sentenza non contiene alcun riferimento esplicito a tale metodologia, né elementi che consentano di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) l’abbia implicitamente applicata in detta sentenza.

Poiché il settore del trasporto aereo civile, di cui trattasi nel procedimento principale, rientra manifestamente nei settori che non si basano principalmente sulla manodopera in quanto richiedono attrezzature importanti, ciò costituisce una violazione della giurisprudenza della Corte richiamata in particolare ai punti da 75 a 77 della presente sentenza. 80 Peraltro, detta metodologia non è stata modificata dalle sentenze del 12 febbraio 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85), del 29 luglio 2010, UGT-FSP (C‑151/09, EU:C:2010:452), e del 6 marzo 2014, Amatori e a. (458/12, EU:C:2014:124), alle quali la Corte ha fatto riferimento nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

I. 81 Anzitutto, al punto 24 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte ha affermato di aver già «statuito che la direttiva 77/187, codificata dalla direttiva 2001/23, era applicabile in tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa (v. sentenze [del 7 marzo 1996,] Merckx e Neuhuys, C‑171/94 e C‑172/94, EU:C:1996:87, punto 28; [del 10 dicembre 1998,] [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑127/96, C‑229/96 e C‑74/97, EU:C:1998:594, punto 23, nonché [del 6 marzo 2014,] Amatori e a., C‑458/12, EU:C:2014:124, punto 29 e giurisprudenza ivi citata)».

Orbene, il punto 29 della sentenza del 6 marzo 2014, Amatori e a. (C‑458/12, EU:C:2014:124), riprende, alla lettera, il punto 28 della sentenza del 7 marzo 1996, Merckx e Neuhuys (C‑171/94 e C‑172/94, EU:C:1996:87). 82 Così facendo, la Corte si è limitata, al punto 24 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, a confermare una formulazione piuttosto risalente, che trae origine dalla sentenza del 17 dicembre 1987, [OSCURATO:PERSONA] (287/86, EU:C:1987:573, punto 12), e che essa ha più volte ribadito in seguito, in particolare nelle sentenze del 15 giugno 1988, [OSCURATO:PERSONA] e a. (101/87, EU:C:1988:308, punto 13), e del 19 maggio 1992, [OSCURATO:PERSONA] (C‑29/91, EU:C:1992:220, punto 11). 83 Peraltro, il punto 25 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I fa riferimento, in particolare, al punto 30 della sentenza del 6 marzo 2014, Amatori e a. (C‑458/12, EU:C:2014:124), al fine di indicare che il criterio decisivo per stabilire l’esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23 consiste nella circostanza che l’entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa.

Orbene, tale punto 30 si ispira, molto ampiamente, ai punti 11 e 12 della sentenza del 18 marzo 1986, Spijkers (24/85, EU:C:1986:127), i quali sono parimenti citati in tale punto 25 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

I. 84 Infine, il punto 28 della sentenza del 29 luglio 2010, UGT-FSP (C‑151/09, EU:C:2010:452), al quale rinvia il punto 27 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, ribadisce, dal canto suo, una giurisprudenza costante secondo la quale, come sottolineato al punto 73 della presente sentenza, l’importanza rispettiva da attribuire ai diversi criteri dell’esistenza di un trasferimento ai sensi delle direttive 77/187 e 2001/23 varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata. 85 Inoltre, ai punti 33 e 34 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte ha certamente affermato che dai punti da 46 a 48 della sentenza del 12 febbraio 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85), pronunciata solo qualche giorno prima della sentenza del 25 febbraio 2009, risultava che «è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall’imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l’elemento rilevante per determinare la conservazione dell’identità dell’entità trasferita» e che, di conseguenza, «il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un’attività economica identica o analoga». 86 Tuttavia, al punto 44 della sentenza del 12 febbraio 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85), la Corte, facendo riferimento a sentenze più risalenti, ha indicato che, anche se aveva precedentemente dichiarato che il fattore relativo all’organizzazione del lavoro concorre a definire l’identità di un’entità economica, essa aveva altresì dichiarato che una modifica della struttura organizzativa dell’entità ceduta non è tale da ostare all’applicazione della direttiva 2001/23. 87 Orbene, è in violazione dell’interpretazione estensiva della nozione di «trasferimento di impresa o di stabilimento», quale derivava da tale giurisprudenza anteriore alla sentenza del 12 febbraio 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85), che il giudice del rinvio ha considerato, nella sentenza del 25 febbraio 2009, che era necessario verificare se l’attività «charter» dell’AIA fosse stata sviluppata in modo autonomo all’interno della TAP al fine di valutare se la cessione dell’entità ceduta a quest’ultima compagnia aerea dovesse essere considerata un «trasferimento d’impresa o di stabilimento» ai sensi della direttiva 77/187. 88 Infatti, subordinando la constatazione di un siffatto trasferimento alla condizione, che la Corte non aveva mai accolto nella sua giurisprudenza, che l’entità trasferita conservi la propria autonomia organizzativa all’interno dell’entità che la assorbe, il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha posto un requisito che non trova fondamento in tali direttive e che si discosta dalla metodologia adottata nella giurisprudenza della Corte ad essa relativa e di cui ci si poteva ragionevolmente attendere che il giudice del rinvio tenesse conto al momento dell’adozione della sentenza del 25 febbraio 2009. 89 Del resto, occorre sottolineare che il giudice del rinvio ha considerato, nella sentenza del 25 febbraio 2009, che «[i]l comportamento della TAP [era] economicamente coerente», in quanto consisteva «nel proporre lo scioglimento [dell’]AIA per il motivo che la sua gestione economica non era redditizia e, nell’ambito della liquidazione, nel riprendere voli che l’AIA si era precedentemente impegnata a [effettuare] al fine di evitare risarcimenti gravosi». 90 Procedendo in tal modo per giustificare la sua interpretazione della nozione di «trasferimento di impresa o di stabilimento», il giudice del rinvio ha adottato un approccio soggettivo a tale operazione ricollocandola sistematicamente nel contesto della liquidazione dell’AIA e dell’obiettivo della TAP di ridurre le perdite generate da tale liquidazione.

Orbene, dalla giurisprudenza della Corte, la cui presa in considerazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ci si poteva ragionevolmente attendere quando tale giudice ha adottato la sentenza del 25 febbraio 2009, risultava chiaramente che tale nozione si basa su criteri oggettivi.

Come sottolineato al punto 69 della presente sentenza, il criterio decisivo per stabilire l’esistenza di un trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento, ai sensi delle direttive 77/187 e 2001/23, è se l’entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa. 91 Ne consegue che il giudice del rinvio avrebbe dovuto prescindere sia dal contesto della liquidazione dell’AIA sia dall’obiettivo della TAP di ridurre le perdite generate da tale liquidazione e tenere conto dei numerosi indizi oggettivi che dimostravano il proseguimento effettivo da parte della TAP dell’attività di voli charter fino ad allora esercitata dall’AIA.

A tal riguardo, l’indizio più importante è l’utilizzo, da parte della TAP, per un periodo non trascurabile, poiché si è protratto dal 1993 alla loro restituzione alla scadenza dei contratti di locazione tra il 1998 e il 2000, di quattro degli otto aerei che l’AIA noleggiava. 92 Alla luce della giurisprudenza di cui il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) avrebbe dovuto tener conto, la combinazione degli errori di interpretazione del diritto dell’Unione da esso commessi nella sentenza del 25 febbraio 2009, quali individuati ai punti 79, 87, 88 e 90 della presente sentenza, sembra viziare tale sentenza con una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.

Sulla violazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) dell’obbligo di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE 93 In secondo luogo, costituisce un indizio in tal senso anche la violazione da parte del giudice del rinvio del suo obbligo di rinvio pregiudiziale, in violazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.

Infatti, come risulta dal punto 2 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha violato tale obbligo nella sua sentenza del 25 febbraio 2009. 94 Nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, il giudice del rinvio ha spiegato, come rilevato al punto 33 della presente sentenza, che non occorreva, a suo avviso, effettuare un rinvio pregiudiziale.

Esso ha considerato al riguardo che, «tenuto conto del contenuto delle norme delle direttive [77/187 e 2001/23], dell’interpretazione di tali norme da parte della Corte e delle caratteristiche [della controversia principale] (…), l’esercizio interpretativo non solleva alcun dubbio pertinente tale da rendere necessario un rinvio pregiudiziale, fermo restando che la mancanza di stretta identità tra le questioni sollevate nel presente procedimento e le situazioni sottoposte alla Corte non ha alcuna incidenza».

Esso ha aggiunto che «la Corte ha prodotto una copiosa e consolidata giurisprudenza sul problema dell’interpretazione delle norme comunitarie relative al “trasferimento di uno stabilimento” [e che, inoltre,] la [direttiva 2001/23] riflette già il consolidamento, in forza di tale giurisprudenza, delle nozioni ivi esposte e che si presentano ormai con chiarezza di interpretazione giurisprudenziale (comunitaria e persino nazionale) tale da consentire, nella fattispecie, di esimersi da una previa consultazione della Corte». 95 Facendo riferimento, anzitutto, all’interpretazione delle direttive 77/187 e 2001/23 da parte della Corte, poi, al fatto che «la mancanza di stretta identità tra le questioni sollevate nel presente procedimento e le situazioni sottoposte alla Corte non ha alcuna incidenza» e, infine, alla produzione da parte della Corte di «una copiosa e consolidata giurisprudenza sul problema dell’interpretazione delle norme comunitarie relative al “trasferimento di uno stabilimento”», il giudice del rinvio ha evidentemente ritenuto di essere esonerato nel caso di specie dal suo obbligo di rinvio pregiudiziale, previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE, in quanto la risposta alla questione sollevata risultava da una giurisprudenza consolidata della Corte che risolve il punto di diritto di cui trattasi, anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse. 96 Orbene, qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità di un atto di diritto derivato (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit, 283/81, EU:C:1982:335, punto 11; del 4 novembre 1997, [OSCURATO:PERSONA], C‑337/95, EU:C:1997:517, punto 26; del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 25, nonché del 24 marzo 2026, Remling, C‑767/23, EU:C:2026:243, punto 20). 97 Un siffatto giudice nazionale può, di conseguenza, essere esonerato da tale obbligo solo se si trova in una delle tre situazioni considerate dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, punto 21), in altri termini, se la questione di diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso non è pertinente, se la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte o se la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. 98 Come ricordato al punto 57 della presente sentenza, i giudici nazionali, a maggior ragione quelli le cui decisioni non sono impugnabili, e la Corte sono chiamati, nell’ambito della cooperazione giurisdizionale istituita dall’articolo 267 TFUE, che implica una responsabilità comune, e nel rispetto delle loro rispettive competenze, a contribuire direttamente e reciprocamente all’elaborazione di una decisione al fine di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri. 99 Orbene, tale responsabilità, combinata con l’obbligo di principio, per i giudici avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso, di adire la Corte in via pregiudiziale, implica che, qualora ritenga che la risposta alla questione di diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso risulti dalla giurisprudenza della Corte, un siffatto giudice nazionale dispone solo di un margine di discrezionalità ridotto che si limita all’alternativa consistente o nel seguire l’interpretazione precedentemente elaborata dalla Corte o nel rivolgersi a quest’ultima in via pregiudiziale, al fine di chiedere precisazioni supplementari o di suggerire un cambiamento giurisprudenziale. 100 Infatti, salvo rimettere in discussione tanto l’obbligatorietà che le sentenze pregiudiziali rivestono nei confronti dei giudici nazionali quanto all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali esse vertono [v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 1977, Benedetti, 52/76, EU:C:1977:16, punto 26; dell’11 giugno 1987, X, 14/86, EU:C:1987:275, punto 12, nonché del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 74] quanto la logica di cooperazione giurisdizionale inerente al procedimento pregiudiziale, un giudice nazionale non può, senza presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, discostarsi di propria iniziativa da un’interpretazione che la Corte ha precedentemente elaborato di una disposizione di diritto dell’Unione applicabile alla controversia pendente dinanzi a tale giudice nazionale. 101 In circostanze come quelle del procedimento principale, in cui il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha interpretato la nozione di «trasferimento di impresa o di stabilimento» discostandosi dalla metodologia adottata nella pertinente giurisprudenza della Corte in materia, la decisione adottata unilateralmente da tale giudice nazionale ha quindi un’incidenza significativa sulla valutazione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.

Sul carattere scusabile o inescusabile della violazione del diritto dell’Unione commessa dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) 102 In terzo e ultimo luogo, come ricordato al punto 52 della presente sentenza, la Corte ha indicato, al punto 55 della sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513), che il carattere scusabile o inescusabile di un eventuale errore di diritto fa parte degli elementi pertinenti che caratterizzano la situazione sottoposta al giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento, al fine di valutare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. 103 Nel caso di specie, come sottolineato al punto 88 della presente sentenza, la sentenza del 25 febbraio 2009 si basava sulla premessa secondo cui la constatazione di un trasferimento di impresa o di stabilimento ai sensi delle direttive 77/187 e 2001/23 è subordinata alla condizione che l’entità trasferita conservi la propria autonomia organizzativa all’interno dell’entità che l’ha assorbita. 104 Orbene, occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) non poteva ignorare, all’epoca, che la conformità di una siffatta premessa alla nozione di «trasferimento di impresa o di stabilimento» ai sensi di tali direttive era precisamente oggetto di un procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, nel quale le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2008:614) erano state presentate il 6 novembre 2008. 105 A tal riguardo, occorre ricordare che, quando la soluzione della controversia pendente dinanzi a un giudice nazionale dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione, che è oggetto di un parallelo procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte vertente sugli stessi aspetti di tale diritto, dall’obbligo di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE risulta che il giudice nazionale, al fine di evitare di adottare una decisione eventualmente in contrasto con quella della Corte, dovrebbe compiere i passi necessari per garantire che sia presa in considerazione la sentenza pronunciata in tale procedimento di rinvio pregiudiziale, nella quale le conclusioni di un avvocato generale della Corte erano disponibili diversi mesi prima della pronuncia di tale sentenza. 106 Ne consegue che, nel caso di specie, le circostanze esposte al punto 104 della presente sentenza avrebbero dovuto allertare il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) quanto al rischio che la premessa ricordata al punto 103 della presente sentenza fosse, in sostanza, respinta dalla Corte.

Esse sono pertanto idonee a ridurre la probabilità che l’interpretazione erronea del diritto dell’Unione commessa da tale giudice in detta sentenza possa essere considerata scusabile.

Conclusioni sulle prime tre questioni 107 È tenendo debitamente conto delle valutazioni contenute ai punti da 65 a 106 della presente sentenza che spetterà al giudice del rinvio constatare, nell’ambito di un’analisi di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottopostagli, ai sensi dei punti 54 e 55 della sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513), se, nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) abbia violato il diritto dell’Unione in maniera sufficientemente qualificata. 108 Spetterà altresì al giudice del rinvio verificare se, come sembra emergere dal fascicolo sottoposto alla Corte, esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187 e tutti o parte dei danni subiti dai ricorrenti nel procedimento principale, a seguito della procedura di licenziamento collettivo di cui sono stati oggetto (v., in tal senso, sentenze del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 59, e del 4 ottobre 2018, Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:807, punto 116). 109 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza dichiarando che contribuiscono a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, ha violato in modo sufficientemente qualificato l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187, in primo luogo, la circostanza che tale sentenza è viziata da una combinazione di errori di interpretazione del diritto dell’Unione, valutati alla luce della giurisprudenza della Corte che era ragionevole attendersi che detto giudice prendesse in considerazione al momento dell’adozione di tale sentenza, in secondo luogo, la circostanza che tale sentenza del 25 febbraio 2009 è stata pronunciata in violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale incombente allo stesso giudice in forza dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, e, in terzo luogo, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) non poteva ignorare che la conformità al diritto dell’Unione dell’approccio metodologico adottato in detta sentenza costituiva specificamente l’oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte.

Sulla quarta questione 110 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/187 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che il percepimento da parte di un lavoratore dell’indennità legale dovuta a seguito di un licenziamento collettivo vale accettazione da parte di quest’ultimo del suo licenziamento, di modo che egli perde la possibilità di contestare tale licenziamento e di chiedere il mantenimento dei suoi diritti ai sensi di tali direttive. 111 A tal riguardo, è sufficiente constatare che la tutela che le direttive 77/187 e 2001/23 mirano a garantire ai lavoratori interessati da un trasferimento di impresa o di stabilimento è di ordine pubblico e, pertanto, sottratta alla disponibilità delle parti del contratto di lavoro.

Le disposizioni di tali direttive, segnatamente quelle sulla tutela dei lavoratori contro il licenziamento per causa di trasferimento devono quindi considerarsi vincolanti nel senso che non vi si può derogare a scapito del lavoratore.

Ne consegue che i lavoratori interessati non hanno la facoltà di rinunciare ai diritti loro conferiti da dette direttive e che una diminuzione di tali diritti non è ammessa, neppure con il loro consenso (sentenza del 10 febbraio 1988, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, 324/86, EU:C:1988:72, punti 14 e 15). 112 Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/187 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che il percepimento da parte di un lavoratore dell’indennità legale dovuta a seguito di un licenziamento collettivo vale accettazione da parte di quest’ultimo del suo licenziamento, di modo che egli perde la possibilità di contestare tale licenziamento e di chiedere il mantenimento dei suoi diritti ai sensi di tali direttive.

Sulle spese 113 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 1) Contribuiscono a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Portogallo), nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, ha violato in modo sufficientemente qualificato l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, in primo luogo, la circostanza che tale sentenza è viziata da una combinazione di errori di interpretazione del diritto dell’Unione, valutati alla luce della giurisprudenza della Corte che era ragionevole attendersi che detto giudice prendesse in considerazione al momento dell’adozione di tale sentenza, in secondo luogo, la circostanza che tale sentenza del 25 febbraio 2009 è stata pronunciata in violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale incombente allo stesso giudice in forza dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, e, in terzo luogo, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) non poteva ignorare che la conformità al diritto dell’Unione dell’approccio metodologico adottato in detta sentenza costituiva specificamente l’oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/187 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che prevede che il percepimento da parte di un lavoratore dell’indennità legale dovuta a seguito di un licenziamento collettivo vale accettazione da parte di quest’ultimo del suo licenziamento, di modo che egli perde la possibilità di contestare tale licenziamento e di chiedere il mantenimento dei suoi diritti ai sensi di tali direttive.

Firme * Lingua processuale: il portoghese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 8 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Obbligo di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE – Responsabilità di uno Stato membro per danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione che gli sono imputabili – Violazioni imputabili a un giudice nazionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno – Presa in considerazione della giurisprudenza della Corte esistente al momento della pronuncia della decisione di tale giudice nazionale rispetto alla quale si asserisce che essa ha arrecato tali danni » Nella causa C‑293/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 13 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e altri contro [OSCURATO:PERSONA] português, LA CORTE (Grande Sezione), composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, M.L. [OSCURATO:PERSONA], J. Passer e F. Schalin, presidenti di sezione, S. Rodin, E. Regan, D. Gratsias, M. Gavalec (relatore), Z. Csehi, S. Gervasoni, N. Fenger e R. Frendo, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: L. [OSCURATO:PERSONA], amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2025, considerate le osservazioni presentate: –        per J.F [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a., da J.L. da [OSCURATO:PERSONA], I. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e T. [OSCURATO:PERSONA], advogados; –        per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, J. Castello-Branco, C. Freire, S. Leite e A. Pimenta, in qualità di agenti; –        per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; –        per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; –        per la Commissione europea, da M. Afonso, S. Delaude e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 30 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 1977, L 61, pag. 26), dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16), nonché dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e altri ex dipendenti della compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: l’«AIA»), da un lato, e l’[OSCURATO:PERSONA] português (Stato portoghese), dall’altro, al fine di ottenere il risarcimento del danno che avrebbe causato loro la violazione del diritto dell’Unione commessa dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Portogallo) nella sua sentenza del 25 febbraio 2009 (in prosieguo: la «sentenza del 25 febbraio 2009»). Contesto normativo Diritto dell ’ [OSCURATO:PERSONA] FUE 3 L’articolo 267 TFUE così prevede: «La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a)      sull’interpretazione dei trattati; b)      sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. (…)». La direttiva 77/187 4 Il secondo considerando della direttiva 77/187 disponeva che «occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti». 5 L’articolo 1 di tale direttiva, al paragrafo 1, così disponeva: «La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, si stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione». 6 L’articolo 3 di detta direttiva, al suo paragrafo 1, primo comma, prevedeva quanto segue: «I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario». 7 A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva: «Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione». La direttiva 2001/23 8 La direttiva 2001/23 ha proceduto, con effetto all’11 aprile 2001, alla codificazione della direttiva 77/187, come modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU 1998, L 201, pag. 88). 9 I considerando 3 e 8 della direttiva 2001/23 recitano: «(3)      Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti. (…) (8)      La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE, quale interpretata dalla Corte di giustizia». 10 L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale direttiva dispone quanto segue: «a)      La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione. b)      Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria». 11 L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della detta direttiva è così formulato: «I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario». 12 L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma della stessa direttiva prevede quanto segue: «Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione». Diritto portoghese 13 L’articolo 23, paragrafo 3, del Regime jurídico da cessação do contrato individual de trabalho (regime giuridico della cessazione del contratto individuale di lavoro), approvato con Decreto-Lei n. 64-A/89 (decreto-legge n. 64-A/89) del 27 febbraio 1989 ( Diário da República , I série, n. 48, 2 o Suplemento, del 27 febbraio 1989; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), prevedeva quanto segue: «La percezione da parte del lavoratore dell’indennità di cui al presente articolo vale accettazione del licenziamento». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14 I ricorrenti nel procedimento principale sono ex dipendenti della compagnia aerea AIA. Essi sono stati oggetto di un licenziamento collettivo, con effetto dal 30 aprile 1993, a causa dello scioglimento di tale società. 15 A partire dal 1º maggio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «TAP») ha operato una parte dei voli charter che l’AIA, di cui era azionista principale, si era impegnata ad effettuare per la stagione estiva 1993 dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA), vale a dire per il periodo compreso tra il 1º maggio e il 31 ottobre 1993. Per effettuare tali voli, la TAP, che fino a quel momento non era attiva sul mercato dei voli charter, ha utilizzato, essenzialmente, quattro degli otto aerei utilizzati dall’AIA, nonché attrezzature per ufficio e una parte delle stoviglie di bordo di quest’ultima. La TAP ha anche utilizzato, occasionalmente, aerei ed equipaggi propri. 16 Secondo la decisione di rinvio, la decisione della TAP di assicurare tali voli mirava, almeno in parte, ad evitare il pagamento delle pesanti compensazioni previste in caso di inadempimento dei contratti conclusi tra l’AIA e gli operatori turistici. Del pari, poiché doveva pagare i canoni per i quattro aerei presi in locazione dall’AIA, la TAP ha concluso un accordo con i locatori interessati al fine di utilizzare tali aerei. 17 I ricorrenti nel procedimento principale sostengono di aver accettato l’indennità di licenziamento a causa del carattere ineluttabile, a loro avviso, dello scioglimento dell’AIA, tenuto conto della liberalizzazione del traffico aereo internazionale e della crisi generale provocata dalla prima guerra del Golfo. Al momento del loro licenziamento, essi avrebbero tuttavia ignorato che, dopo la risoluzione dei loro contratti di lavoro, la TAP avrebbe recuperato una parte del materiale dell’AIA e avrebbe proseguito l’attività di voli charter di quest’ultima. 18 In tale prospettiva, dopo lo scioglimento dell’AIA, la TAP avrebbe reintegrato nel proprio dipartimento commerciale due dipendenti che aveva fino ad allora distaccato presso il dipartimento commerciale dell’AIA e avrebbe affidato loro funzioni nel settore dei voli charter per la stagione estiva 1993 della IATA. 19 Inoltre, durante la stagione estiva 1994 della IATA, la TAP avrebbe effettuato voli charter che non aveva mai effettuato in precedenza e che corrispondevano alle rotte tradizionalmente gestite dall’AIA. 20 Nel corso degli anni 1993 e 1994, i ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il [OSCURATO:PERSONA] do Trabalho de Lisboa (tribunale del lavoro di Lisbona, Portogallo) al fine, in particolare, di contestare il loro licenziamento collettivo e di chiedere di essere reintegrati nella TAP. Essi sostenevano che la reale intenzione di quest’ultima era quella di riprendere a un costo inferiore le attività dell’AIA sul mercato dei voli charter, il che caratterizzava un trasferimento di stabilimento. 21 Con sentenza del 6 febbraio 2007, tale giudice ha condannato la TAP a reintegrare i ricorrenti nel procedimento principale e a versare loro un risarcimento danni. 22 Con sentenza del 16 gennaio 2008, il [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (corte d’appello di Lisbona, Portogallo) ha riformato tale sentenza, considerando che lo scioglimento dell’AIA derivava segnatamente dai suoi scarsi risultati e che la procedura di liquidazione aveva portato alla dispersione degli attivi dell’impresa, cosicché non vi era più uno stabilimento che poteva essere trasferito. 23 Tale giudice ha altresì ritenuto che la trasmissione alla TAP di taluni attivi dell’AIA non potesse essere qualificata come trasferimento di una parte di stabilimento. A suo avviso, la TAP avrebbe acquisito solo elementi isolati risultanti dallo smantellamento dell’AIA e privi della propria organizzazione caratteristica di un’unità economica in grado di operare da sola sul mercato. Inoltre, nessuno di tali elementi sarebbe determinante o essenziale per sostenere l’attività di voli charter esercitata dalla TAP. Del resto, durante la stagione estiva 1993 della IATA, la TAP avrebbe utilizzato i propri aerei per operare taluni voli che l’AIA si era impegnata ad effettuare. Anche i vecchi aerei dell’AIA sarebbero stati utilizzati per effettuare voli di linea al servizio della TAP fino alla loro restituzione ai locatori. 24 Peraltro, sebbene, a prima vista, potesse sembrare che la TAP ha proseguito l’attività esercitata dall’AIA, il [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (corte d’appello di Lisbona) ha respinto tale interpretazione. In primo luogo, l’inadempimento dei contratti sottoscritti dall’AIA avrebbe esposto la TAP a pesanti risarcimenti. In secondo luogo, la TAP sarebbe stata in grado di garantire, essa stessa, il rispetto dei contratti conclusi dall’AIA. In terzo luogo, poiché la TAP ha utilizzato la propria impresa per intervenire sul mercato dei voli charter, non può essere dimostrato un trasferimento di stabilimento. In quarto luogo, operando nel 1994 voli charter, la TAP avrebbe cercato di conquistare una quota di mercato liberata dallo scioglimento dell’AIA, il che non può caratterizzare un trasferimento di clientela dall’AIA alla TAP, tanto più che una siffatta clientela è molto volatile sul mercato dei voli charter. In quinto luogo, lo stabilimento che l’AIA possedeva sarebbe stato legato a una licenza di esercizio di voli non trasferibili, il che avrebbe reso impossibile la cessione dello stabilimento. 25 Con sentenza del 25 febbraio 2009, il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha respinto il ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti nel procedimento principale avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (corte d’appello di Lisbona) del 16 gennaio 2008, considerando, da un lato, che non aveva avuto luogo alcun trasferimento di stabilimento, ai sensi della direttiva 77/187, e, dall’altro, che non era necessario adire la Corte in via pregiudiziale. 26 In primo luogo, tale giudice ha condiviso il ragionamento del [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (corte d’appello di Lisbona), salvo per quanto riguarda l’importanza attribuita al fatto che l’AIA possedeva uno stabilimento collegato a una licenza non trasferibile. Infatti, poiché la TAP era, essa stessa, titolare di una licenza che l’autorizzava ad operare voli di linea e non di linea, il fatto che la licenza di cui disponeva l’AIA per operare voli charter non fosse trasferibile non avrebbe impedito alla TAP di esercitare tale attività. 27 Ciò posto, secondo il giudice del rinvio, dopo la liquidazione degli attivi dell’AIA, non vi sarebbe stata, nell’ambito della TAP, «alcuna entità economica finalizzata direttamente e in modo autonomo a proseguire l’attività di voli charter precedentemente esercitata dall’AIA». 28 Inoltre, in quanto principale creditrice dell’AIA, era nell’interesse della TAP eseguire i contratti conclusi dall’AIA al fine di non dover pagare i gravosi risarcimenti ivi previsti in caso di cancellazione dei voli. Del pari, l’accordo concluso con la commissione di liquidazione dell’AIA e i locatori in vista del trasferimento di quattro aerei noleggiati da quest’ultima avrebbe avuto lo scopo di attenuare le perdite causate dallo scioglimento di quest’ultima, dal momento che la TAP era sublocatrice di uno di tali aerei e garante del leasing degli altri tre. Inoltre, detti aerei sarebbero stati utilizzati indistintamente per voli di linea e non di linea, prima di essere restituiti ai locatori alla scadenza dei contratti, tra il 1998 e il 2000. Tali circostanze non rivelerebbero quindi alcuna intenzione di riprendere l’attività «charter» dell’AIA e non sarebbero sufficienti per affermare che tale attività è stata sviluppata in modo autonomo dalla TAP. 29 Il giudice del rinvio ha confermato, nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, che, per quanto riguarda i voli effettuati nel corso del 1994, la TAP aveva semplicemente cercato di conquistare una quota di mercato lasciata libera dalla liquidazione dell’AIA, il che, secondo la giurisprudenza della Corte, non consentiva di concludere per il trasferimento di un’entità economica tra queste due società. 30 Peraltro, la consegna alla TAP delle stoviglie di bordo e del materiale da ufficio dell’AIA non sarebbe pertinente, non solo perché è stata presa in considerazione nell’ambito della liquidazione, ma anche perché non è stato dimostrato che tali stoviglie e tale materiale siano stati destinati all’attività «charter». Non sarebbe quindi possibile affermare che essi fanno parte di un insieme organizzato di beni e di persone specificamente dedicati all’attività di voli non di linea. 31 Infine, dopo lo scioglimento dell’AIA, la TAP avrebbe soltanto reintegrato due dipendenti che aveva fino ad allora distaccato presso il dipartimento commerciale dell’AIA e avrebbe assegnato loro funzioni equivalenti al suo interno. 32 In secondo luogo, nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha considerato che, alla luce del contenuto delle direttive 77/187 e 2001/23, della loro interpretazione da parte della Corte e delle caratteristiche della controversia di cui al procedimento principale, non era necessario adire quest’ultima in via pregiudiziale. Secondo tale giudice, l’obbligo di rinvio pregiudiziale, previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE, non sarebbe «assoluto» e non potrebbe imporsi per il solo motivo che le parti nel procedimento principale chiedono di adire la Corte, altrimenti il procedimento pregiudiziale «si trasformerebbe in un mezzo di ricorso messo a loro disposizione». La Corte avrebbe peraltro, «essa stessa, espressamente riconosciuto che “la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non suscitare alcun ragionevole dubbio quanto alla soluzione da dare alla questione sollevata”». 33 Il giudice del rinvio ha aggiunto che, nel caso di specie, «tenuto conto del contenuto delle norme delle direttive [77/187 e 2001/23], dell’interpretazione di tali norme da parte della Corte e delle caratteristiche della causa di cui trattasi esaminate nell’ambito della presente sentenza, l’esercizio interpretativo non solleva alcun dubbio pertinente tale da rendere necessario un rinvio pregiudiziale, fermo restando che la mancanza di stretta identità tra le questioni sollevate nel presente procedimento e le situazioni sottoposte alla Corte non ha alcuna incidenza». Esso ha precisato, al riguardo, che «la Corte ha prodotto una copiosa e consolidata giurisprudenza sul problema dell’interpretazione delle norme comunitarie relative al “trasferimento di uno stabilimento”» e che «la [direttiva 2001/23] riflette già il consolidamento, in forza di tale giurisprudenza, delle nozioni ivi esposte e che si presentano ormai con chiarezza di interpretazione giurisprudenziale (comunitaria e persino nazionale) tale da consentire, nella fattispecie, di esimersi da una previa consultazione della Corte». 34 Ritenendo, in sostanza, che la sentenza del 25 febbraio 2009 si basasse su un’interpretazione manifestamente erronea della nozione di «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi della direttiva 2001/23, e che con essa il giudice del rinvio avesse violato l’obbligo di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE, i ricorrenti nel procedimento principale hanno adito i [OSCURATO:PERSONA] de Lisboa (sezioni civili di Lisbona, Portogallo) con un ricorso diretto a far valere la responsabilità dello Stato portoghese al fine di ottenere il risarcimento dei danni che tale sentenza avrebbe causato loro. 35 Tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di adire la Corte in via pregiudiziale. 36 Nella sentenza del 9 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑160/14; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I», EU:C:2015:565), la Corte, in risposta a tale rinvio pregiudiziale, ha segnatamente dichiarato, da un lato, che le circostanze del procedimento principale consentivano di caratterizzare un «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23. Dall’altro lato, essa ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) era tenuto, conformemente all’articolo 267, terzo comma, TFUE, a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione di tale nozione di «trasferimento di uno stabilimento», in circostanze caratterizzate sia da decisioni divergenti di organi giurisdizionali inferiori quanto all’interpretazione di detta nozione sia da difficoltà interpretative ricorrenti di quest’ultima nei diversi Stati membri, cosicché un gran numero di giudici nazionali si erano visti costretti ad adire la Corte. 37 Nella loro sentenza emessa a seguito della pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, i [OSCURATO:PERSONA] de Lisboa (sezioni civili di Lisbona) hanno respinto il ricorso dei ricorrenti nel procedimento principale con la motivazione che questi ultimi non avevano dimostrato l’esistenza di una violazione manifesta del diritto dell’Unione da parte del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema). Dopo essere stati respinti anche dal [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona), con sentenza del 16 marzo 2023, essi hanno proposto un ricorso straordinario per cassazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), giudice del rinvio. 38 Poiché il [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (corte d’appello di Lisbona), nella sua sentenza del 16 marzo 2023, ha criticato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I per il motivo, in particolare, che la Corte ha ivi valutato la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» alla luce di decisioni successive al 25 febbraio 2009, il giudice del rinvio invita la Corte a precisare se tale valutazione potesse essere fondata sulla sola giurisprudenza anteriore al 25 febbraio 2009. Tale giudice chiede altresì alla Corte di valutare concretamente se, nel caso di specie, la pronuncia della sentenza del 25 febbraio 2009 possa essere qualificata come violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. Infine, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse concludere che i fatti di cui trattasi nel procedimento principale costituivano un «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi delle direttive 77/187 e 2001/23, si porrebbe la questione se l’articolo 23, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], il quale prevedeva che la percezione da parte del lavoratore dell’indennità di cui a tale articolo valesse accettazione del licenziamento, fosse compatibile con il diritto dell’Unione in vigore all’epoca e, in particolare, con l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/187. 39 È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se, tenuto conto dei fatti accertati di cui sopra e della giurisprudenza della Corte di giustizia esistente al 25 febbraio 2009, le direttive [77/187] e [2001/23], in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, della [direttiva 2001/23], che chiarisce la nozione di “trasferimento”, dovevano essere interpretate in tale data nel senso che la nozione di “trasferimento di uno stabilimento” comprendeva una situazione in cui un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è stata liquidata con decisione del suo azionista di maggioranza, che era a sua volta un’impresa operante nel settore del trasporto aereo e che, nell’ambito della liquidazione della prima impresa, ha compiuto gli atti meglio descritti nei fatti accertati sopra indicati. 2)      In caso di risposta affermativa, tenuto altresì conto dei fatti sopra accertati e della giurisprudenza della Corte di giustizia esistente al 25 febbraio 2009, se costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione la decisione contenuta nella sentenza emessa in tale data dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], il quale, pronunciandosi in ultima istanza e sulla base dei fatti portati alla sua conoscenza, ha ritenuto che le citate direttive, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, dovevano essere interpretate nel senso che la nozione di “trasferimento di uno stabilimento” non comprendeva la situazione descritta nella questione precedente. 3)      Se, tenuto conto dei fatti sopra accertati e della giurisprudenza della Corte di giustizia esistente al 25 febbraio 2009, costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione la decisione contenuta nella sentenza emessa in tale data dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] il quale, pronunciandosi in ultima istanza e sulla base dei fatti portati alla sua conoscenza, ha ritenuto che l’articolo 234 TCE (ora articolo 267 TFUE) doveva essere interpretato nel senso che il [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei fatti descritti nella prima questione e della circostanza che i giudici nazionali di grado inferiore che avevano giudicato la causa avevano adottato decisioni contraddittorie, non era tenuto a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sulla corretta interpretazione della nozione di “trasferimento di uno stabilimento” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE. 4)      In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta affermativa anche all’una o all’altra delle due questioni precedenti, o ad entrambe, concludendosi per l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – in un caso come quello di specie in cui è stato provato che i lavoratori hanno accettato di ricevere l’indennità per il licenziamento collettivo nella convinzione che l’estinzione della [AIA], il loro datore di lavoro, fosse inevitabile, ignorando che, dopo la risoluzione dei loro contratti di lavoro, la convenuta TAP avrebbe ripreso almeno una parte dell’attività di voli charter fino a quel momento svolta dalla [AIA], e che la stessa convenuta avrebbe rilevato parte delle attrezzature della [AIA], compresi gli aerei – se l’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 77/187] debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come l’articolo 23, paragrafo 3, del decreto legge n. 64-A/89, del 27 febbraio [1989], nel frattempo abrogato, ma applicabile all’epoca dei fatti del procedimento principale, che prevedeva che “la percezione da parte del lavoratore dell’indennità di cui al presente articolo equivale all’accettazione del licenziamento”». Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 40 Nelle sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio fa riferimento tanto alla direttiva 77/187, quanto alla direttiva 2001/23, che ha codificato la direttiva 77/187, come modificata dalla direttiva 98/50. Poiché il licenziamento collettivo di cui i ricorrenti nel procedimento principale sono stati oggetto ha prodotto i suoi effetti il 30 aprile 1993, dovrebbe essere applicata la prima di tali direttive. Tuttavia, la formulazione delle disposizioni pertinenti di tali direttive è ampiamente simile, cosicché le risposte a tali questioni non possono variare a seconda che esse riguardino l’una o l’altra di dette direttive. Sulle prime tre questioni 41 Con le sue questioni dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la responsabilità di uno Stato membro possa sorgere a causa di una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187 o dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 commessa da uno dei suoi giudici avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso, come l’interpretazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, a causa della combinazione di errori interpretativi della disposizione rilevante e della violazione, da parte di tale giudice, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. 42 Va ricordato, in via preliminare, che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei trattati sui quali quest’ultima è fondata (sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 35). Tale principio vale per qualsiasi ipotesi di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, indipendentemente dall’autorità pubblica autrice di tale violazione [v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punti 31 e 32, e del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico), C‑61/21, EU:C:2022:1015, punto 43]. 43 Pertanto, tale principio è altresì applicabile quando la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi in ultimo grado. Infatti, la Corte ha già dichiarato che il potere giudiziario svolge un ruolo essenziale nella tutela dei diritti che i singoli traggono dalle norme del diritto dell’Unione e che un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce, per definizione, l’ultima istanza dinanzi alla quale essi possono far valere i diritti loro conferiti da tali norme. La Corte ne ha dedotto che la piena efficacia delle norme di diritto dell’Unione sarebbe rimessa in discussione e la tutela di tali diritti indebolita se fosse escluso che i singoli possano, a determinate condizioni, ottenere il risarcimento dei danni loro causati da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punti da 32 a 36 e 59, del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, punto 31, e del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 20). 44 Per quanto riguarda le condizioni per il sorgere di tale responsabilità, la Corte ha ripetutamente dichiarato che ai singoli lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito da tali singoli [v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51; del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico), C‑61/21, EU:C:2022:1015, punto 44, nonché del 18 dicembre 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P, EU:C:2025:977, punto 68]. 45 Queste tre condizioni sono necessarie e sufficienti per far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 66, e del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 57). 46 Il diritto dell’Unione osta, di conseguenza, a che il diritto nazionale imponga condizioni supplementari o più rigorose di quelle menzionate al punto 44 della presente sentenza. Esso non esclude, invece, che la responsabilità dello Stato per violazione di tale diritto possa sorgere in condizioni meno restrittive sulla base del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 66; del 13 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA], C‑524/04, EU:C:2007:161, punto 115, nonché del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punti 65 e 66). 47 Per quanto riguarda, più in particolare, la responsabilità di uno Stato membro per danni causati dalla decisione di un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso e che viola una norma di diritto dell’Unione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale responsabilità è disciplinata dalle tre condizioni menzionate al punto 44 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 52, e del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 23). 48 Nel caso di specie, la prima condizione per il sorgere della responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione è soddisfatta, dal momento che è manifesto che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187 e l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 sono preordinati a conferire diritti ai lavoratori. 49 Tali direttive perseguono infatti un obiettivo di tutela dei lavoratori. Conformemente al secondo considerando della direttiva 77/187 e al considerando 3 della direttiva 2001/23 e secondo il titolo stesso di tali direttive, il loro obiettivo è proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti, come ripetutamente sottolineato dalla Corte (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 1992, [OSCURATO:PERSONA], C‑29/91, EU:C:1992:220, punto 11; del 12 novembre 1992, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑209/91, EU:C:1992:436, punto 26; del 14 aprile 1994, Schmidt, C‑392/92, EU:C:1994:134, punto 15, nonché del 15 dicembre 2005, Güney-Görres e Demir, C‑232/04 e C‑233/04, EU:C:2005:778, punto 40). 50 L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, di tali direttive hanno quindi lo scopo, nell’interesse dei lavoratori, di assicurare il mantenimento dei diritti di questi ultimi in caso di cambiamento del datore di lavoro, consentendo loro di restare al servizio del cessionario alle stesse condizioni convenute con il cedente. Tali disposizioni mirano a garantire, per quanto possibile, la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario, senza modifiche, in particolare obbligando quest’ultimo a mantenere in vigore le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo e tutelando i lavoratori contro i licenziamenti motivati dal solo fatto del trasferimento (v., in tal senso, sentenze del 7 febbraio 1985, Wendelboe e a., 19/83, EU:C:1985:54, punto 15; dell’11 luglio 1985, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, 105/84, EU:C:1985:331, punto 15; del 25 luglio 1991, d’Urso e a., C‑362/89, EU:C:1991:326, punto 9, nonché del 27 novembre 2008, Juuri, C‑396/07, EU:C:2008:656, punto 28). 51 Per quanto riguarda la seconda condizione per il sorgere della responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione, vale a dire il requisito di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, occorre tener conto della specificità della funzione giurisdizionale nonché delle legittime esigenze di certezza del diritto. In particolare, la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione da parte di una decisione di un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso può sorgere solo nel caso eccezionale in cui il giudice abbia violato in modo manifesto il diritto applicabile (sentenza del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 53). 52 Al fine di determinare se tale condizione sia soddisfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento deve prendere in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottopostagli, segnatamente, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezza del potere discrezionale che la norma infranta riconosce alle autorità nazionali o dell’Unione, l’intenzionalità o l’involontarietà dell’infrazione commessa o del danno causato, la scusabilità o inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione dell’Unione abbiano potuto concorrere all’omissione, all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto dell’Unione, nonché il mancato adempimento, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punti 54 e 55, nonché del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punti 25 e 26). 53 Occorre tuttavia precisare che l’insieme dei criteri menzionati al punto precedente non devono necessariamente essere soddisfatti affinché possa sorgere la responsabilità di uno Stato membro. 54 Inoltre, dato che, nell’ambito del contenzioso sulla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione, la «violazione sufficientemente qualificata» di tale diritto deve essere valutata al momento dell’adozione della decisione illegittima di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punti 39 e 55), la giurisprudenza pertinente a tal fine è quella esistente nel momento in cui il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili ha adottato la decisione controversa. 55 Per quanto riguarda l’inadempimento, da parte di un giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale, esso costituisce un elemento la cui importanza varia a seconda delle circostanze proprie del caso di specie. 56 Infatti, sebbene la violazione di tale obbligo possa concorrere alla constatazione che una violazione del diritto dell’Unione commessa da un siffatto giudice presenta un carattere manifesto, essa non può, di per sé, essere sufficiente per constatare una violazione sufficientemente qualificata di una norma del diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli e, pertanto, per far sorgere la responsabilità di uno Stato membro. 57 Detto obbligo si inserisce nell’ambito della cooperazione giurisdizionale istituita tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mediante un dialogo da giudice a giudice, al fine di garantire, da un lato, la coerenza, la piena efficacia e il carattere proprio del diritto dell’Unione nonché l’autonomia del sistema giuridico dell’Unione di cui la Corte garantisce il rispetto e, dall’altro, la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione. Tale cooperazione consente, in particolare, di evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 1º dicembre 1965, Schwarze, 16/65, EU:C:1965:117, pag. 1094; del 24 maggio 1977, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA], 107/76, EU:C:1977:89, punto 5; del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punti 33 e 35, nonché del 24 marzo 2026, Remling, C‑767/23, EU:C:2026:243, punti 19 e 21, nonché giurisprudenza ivi citata). Essa comporta quindi una responsabilità comune dei giudici nazionali, in particolare di quelli avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso, e della Corte per garantire l’interpretazione uniforme e coerente del diritto dell’Unione. 58 Occorre altresì ricordare che il sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, instaurato dall’articolo 267 TFUE, non costituisce un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una controversia dinanzi a un giudice nazionale. Non basta quindi che una parte sostenga che la controversia pone una questione di interpretazione del diritto dell’Unione perché il giudice interessato sia obbligato a ritenere che una tale questione sia sollevata ai sensi dell’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑561/19, EU:C:2021:799, punti 53 e 54 e giurisprudenza ivi citata). 59 Ne consegue che, affinché sia constatata una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione che fa sorgere la responsabilità di uno Stato membro, la violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, enunciato all’articolo 267, terzo comma, TFUE, deve essere accompagnata dalla violazione di un’altra norma del diritto dell’Unione che conferisce diritti ai singoli. 60 Nel caso di specie, come risulta dai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, la sentenza del 25 febbraio 2009 ha violato sia l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 sia l’obbligo di rinvio pregiudiziale enunciato all’articolo 267, terzo comma, TFUE. In tali circostanze, occorre esaminare se l’interpretazione del diritto dell’Unione accolta dal giudice del rinvio in quest’ultima sentenza possa essere qualificata come violazione sufficientemente qualificata di tale diritto. 61 A tal riguardo, occorre ricordare che, in ogni caso, una violazione del diritto dell’Unione è sufficientemente qualificata allorché è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia (sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 56 nonché del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 26). 62 Ciò premesso, l’applicazione dei criteri che consentono di stabilire la responsabilità degli Stati membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione deve, in linea di principio, essere operata dai giudici nazionali, conformemente agli orientamenti forniti dalla Corte per procedere a tale attuazione [sentenze del 1º giugno 1999, Konle, C‑302/97, EU:C:1999:271, punto 59; del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 100; v. altresì, in tal senso, sentenze del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 21, e del 10 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Cyprus), C‑735/19, EU:C:2020:1014, punto 70]. 63 Al fine di dare al giudice del rinvio una soluzione utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornirgli tutte le indicazioni che reputa necessarie (v. sentenze del 21 marzo 1985, Celestri & C., 172/84, EU:C:1985:137, punto 12; del 1º luglio 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 30, e del 19 marzo 2026, Oblastní nemocnice Kolín, C‑513/24, EU:C:2026:214, punto 26). 64 A tal riguardo, tre elementi che hanno caratterizzato l’adozione da parte del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) della sentenza del 25 febbraio 2009 sono determinanti per stabilire se tale sentenza costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. Sugli errori di interpretazione del diritto dell’Unione, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia di cui il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) doveva tenere conto al momento dell’adozione della sentenza del 25 febbraio 2009 65 In primo luogo, va ricordato che, al punto 1 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte ha dichiarato che «l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che la nozione di “trasferimento di uno stabilimento” comprende una situazione nella quale un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata dal suo azionista di maggioranza, che è a sua volta impresa di trasporto aereo, e nella quale, successivamente, quest’ultima subentra all’impresa liquidata riassumendone i contratti di locazione di aerei e i contratti di voli charters in vigore, svolge l’attività precedentemente svolta dall’impresa liquidata, riassume alcuni lavoratori fino a quel momento distaccati presso tale impresa, collocandoli in funzioni identiche a quelle svolte in precedenza e riprende piccole apparecchiature di detta impresa». 66 È vero che, per giungere a tale interpretazione, la Corte ha fatto riferimento, ai punti 24, 25 e 27 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, a due sentenze successive alla sentenza del 25 febbraio 2009, ossia alle sentenze del 29 luglio 2010, UGT-FSP (C‑151/09, EU:C:2010:452), e del 6 marzo 2014, Amatori e a. (C‑458/12, EU:C:2014:124). Analogamente, ai punti 33 e 34 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, essa ha menzionato la sentenza del 12 febbraio 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85). Orbene, tenuto conto della sua concomitanza con la sentenza del 25 febbraio 2009, non è certo che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) abbia potuto prenderne conoscenza prima di emettere quest’ultima sentenza. 67 Occorre quindi esporre la giurisprudenza della Corte anteriore alla sentenza del 12 febbraio 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85), al fine di stabilire se l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 accolta nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I potesse già essere facilmente desunta da tale giurisprudenza. 68 A tal riguardo, risulta che, al momento dell’adozione della sentenza del 25 febbraio 2009, la Corte aveva già elaborato, nella sua giurisprudenza, una metodologia di valutazione comune alle diverse ipotesi di trasferimento di impresa o di stabilimento. Infatti, sin dalla sentenza del 18 marzo 1986, Spijkers (24/85, EU:C:1986:127), la Corte ha chiarito le circostanze di fatto che devono caratterizzare l’operazione di cui trattasi affinché possa essere accolta la qualificazione di «trasferimento di impresa o di stabilimento», le quali, in seguito, sono state oggetto di sistematizzazione, in particolare, nelle sentenze del 19 maggio 1992, [OSCURATO:PERSONA] (C‑29/91, EU:C:1992:220), e dell’11 marzo 1997, Süzen (C‑13/95, EU:C:1997:141). 69 Così, dalla giurisprudenza risultava già che, da un lato, affinché sia constatato il mantenimento dell’identità dell’entità economica interessata dopo il cambiamento della persona responsabile della gestione dell’impresa o dello stabilimento, tale entità deve essere organizzata in modo stabile, poiché la sua attività non può limitarsi all’esecuzione di un’opera determinata. La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 1995, Rygaard, C‑48/94, EU:C:1995:290, punto 20, e dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 13). 70 Dall’altro lato, il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 nonché della direttiva 2001/23 consiste nella circostanza che l’entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (sentenze del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punto 11; del 19 maggio 1992, [OSCURATO:PERSONA], C‑29/91, EU:C:1992:220, punto 23, e dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 10). 71 Al contrario, poiché risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 1 della direttiva 77/187 e dall’articolo 1 della direttiva 2001/23 che l’ambito di applicazione di tali direttive comprende tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell’esercizio dell’impresa o dello stabilimento, e la quale, per questo motivo, assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa, è sostanzialmente irrilevante sapere se sia stata trasferita la proprietà degli elementi materiali (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 1987, [OSCURATO:PERSONA], 287/86, EU:C:1987:573, punto 12; del 12 novembre 1992, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑209/91, EU:C:1992:436, punto 15; del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 41, nonché del 15 dicembre 2005, Güney-Görres e Demir, C‑232/04 e C‑233/04, EU:C:2005:778, punto 37). 72 Per poter determinare se sussistano le condizioni che consentono di constatare il mantenimento dell’identità dell’entità in questione, dev’essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività. Tutti questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v., in tal senso, sentenze del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punto 13; del 19 maggio 1992, [OSCURATO:PERSONA], C‑29/91, EU:C:1992:220, punto 24, nonché dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 14). 73 Inoltre, già dalla giurisprudenza di cui il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) poteva ragionevolmente essere a conoscenza nel momento in cui tale giudice ha adottato la sentenza del 25 febbraio 2009 risultava che tale valutazione deve tener conto, in particolare, del tipo di impresa o di stabilimento di cui trattasi. Infatti, l’importanza rispettiva da attribuire ai diversi criteri di individuazione di un «trasferimento d’impresa o di stabilimento», ai sensi delle direttive 77/187 e 2001/23, varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 18; del 10 dicembre 1998, Hidalgo e a., C‑173/96 e C‑247/96, EU:C:1998:595, punto 31; del 2 dicembre 1999, Allen e a., C‑234/98, EU:C:1999:594, punto 28, nonché del 15 dicembre 2005, Güney-Görres e Demir, C‑232/04 e C‑233/04, EU:C:2005:778, punto 35). 74 Pertanto, nei settori in cui l’attività si basa essenzialmente sulla manodopera e in cui un gruppo di lavoratori che assolve stabilmente un’attività comune può corrispondere ad un’entità economica, l’accento deve essere posto sulla ripresa del personale. Infatti, una tale entità può mantenere la sua identità al di là del trasferimento, qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l’attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. In una siffatta ipotesi il nuovo imprenditore acquisisce l’insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento delle attività o di talune attività dell’impresa cedente in modo stabile (sentenze dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 21; del 10 dicembre 1998, Hidalgo e a., C‑173/96 e C‑247/96, EU:C:1998:595, punto 32; e del 2 dicembre 1999, Allen e a., C‑234/98, EU:C:1999:594, punto 29). 75 Per contro, in un settore in cui gli elementi materiali contribuiscono in modo significativo all’esercizio dell’attività, come il trasporto pubblico di linea mediante autobus, l’assenza di cessione da parte del vecchio al nuovo appaltatore, ad un livello significativo, di tali elementi che sono indispensabili al buon funzionamento dell’entità in questione, deve condurre a ritenere che quest’ultima non mantenga la propria identità (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2001, Liikenne, C‑172/99, EU:C:2001:59, punto 42). 76 Diversi anni prima della pronuncia della sentenza del 25 febbraio 2009, la Corte aveva precisato in tal senso che, quando l’attività non si basa essenzialmente sulla manodopera in quanto richiede attrezzature importanti, la ripresa degli elementi materiali indispensabili all’esercizio dell’attività può rivelarsi decisiva per caratterizzare il trasferimento di un’entità economica (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 36), e ciò quand’anche tale ripresa non sia accompagnata dal trasferimento della proprietà di tali elementi materiali. (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 1999, Allen e a., C‑234/98, EU:C:1999:594, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 77 Al contrario, in un settore di attività siffatto, l’assenza di riassunzione, da parte del nuovo imprenditore, di una quota sostanziale, in termini di quantità e di competenze, del personale che il suo predecessore destinava all’esecuzione della stessa attività non è sufficiente ad escludere l’esistenza di un trasferimento di un’entità che mantenga la sua identità ai sensi delle direttive 77/187 e 2001/23. Un ragionamento contrario contrasterebbe con l’obiettivo fondamentale di dette direttive, che consiste nel mantenere, anche contro la volontà del cessionario, i contratti di lavoro dei dipendenti del cedente (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 37). 78 Dai punti da 68 a 77 della presente sentenza risulta quindi che, ben prima della pronuncia della sentenza del 25 febbraio 2009, la Corte aveva elaborato una metodologia di valutazione della nozione di «trasferimento di impresa o di stabilimento» che prevedeva di distinguere a seconda che, nel settore interessato, l’attività si basasse essenzialmente sulla manodopera o, al contrario, su attrezzature importanti. 79 Orbene, tale sentenza non contiene alcun riferimento esplicito a tale metodologia, né elementi che consentano di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) l’abbia implicitamente applicata in detta sentenza. Poiché il settore del trasporto aereo civile, di cui trattasi nel procedimento principale, rientra manifestamente nei settori che non si basano principalmente sulla manodopera in quanto richiedono attrezzature importanti, ciò costituisce una violazione della giurisprudenza della Corte richiamata in particolare ai punti da 75 a 77 della presente sentenza. 80 Peraltro, detta metodologia non è stata modificata dalle sentenze del 12 febbraio 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85), del 29 luglio 2010, UGT-FSP (C‑151/09, EU:C:2010:452), e del 6 marzo 2014, Amatori e a. (458/12, EU:C:2014:124), alle quali la Corte ha fatto riferimento nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I. 81 Anzitutto, al punto 24 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte ha affermato di aver già «statuito che la direttiva 77/187, codificata dalla direttiva 2001/23, era applicabile in tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa (v. sentenze [del 7 marzo 1996,] Merckx e Neuhuys, C‑171/94 e C‑172/94, EU:C:1996:87, punto 28; [del 10 dicembre 1998,] [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑127/96, C‑229/96 e C‑74/97, EU:C:1998:594, punto 23, nonché [del 6 marzo 2014,] Amatori e a., C‑458/12, EU:C:2014:124, punto 29 e giurisprudenza ivi citata)». Orbene, il punto 29 della sentenza del 6 marzo 2014, Amatori e a. (C‑458/12, EU:C:2014:124), riprende, alla lettera, il punto 28 della sentenza del 7 marzo 1996, Merckx e Neuhuys (C‑171/94 e C‑172/94, EU:C:1996:87). 82 Così facendo, la Corte si è limitata, al punto 24 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, a confermare una formulazione piuttosto risalente, che trae origine dalla sentenza del 17 dicembre 1987, [OSCURATO:PERSONA] (287/86, EU:C:1987:573, punto 12), e che essa ha più volte ribadito in seguito, in particolare nelle sentenze del 15 giugno 1988, [OSCURATO:PERSONA] e a. (101/87, EU:C:1988:308, punto 13), e del 19 maggio 1992, [OSCURATO:PERSONA] (C‑29/91, EU:C:1992:220, punto 11). 83 Peraltro, il punto 25 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I fa riferimento, in particolare, al punto 30 della sentenza del 6 marzo 2014, Amatori e a. (C‑458/12, EU:C:2014:124), al fine di indicare che il criterio decisivo per stabilire l’esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23 consiste nella circostanza che l’entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa. Orbene, tale punto 30 si ispira, molto ampiamente, ai punti 11 e 12 della sentenza del 18 marzo 1986, Spijkers (24/85, EU:C:1986:127), i quali sono parimenti citati in tale punto 25 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I. 84 Infine, il punto 28 della sentenza del 29 luglio 2010, UGT-FSP (C‑151/09, EU:C:2010:452), al quale rinvia il punto 27 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, ribadisce, dal canto suo, una giurisprudenza costante secondo la quale, come sottolineato al punto 73 della presente sentenza, l’importanza rispettiva da attribuire ai diversi criteri dell’esistenza di un trasferimento ai sensi delle direttive 77/187 e 2001/23 varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata. 85 Inoltre, ai punti 33 e 34 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte ha certamente affermato che dai punti da 46 a 48 della sentenza del 12 febbraio 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85), pronunciata solo qualche giorno prima della sentenza del 25 febbraio 2009, risultava che «è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall’imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l’elemento rilevante per determinare la conservazione dell’identità dell’entità trasferita» e che, di conseguenza, «il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un’attività economica identica o analoga». 86 Tuttavia, al punto 44 della sentenza del 12 febbraio 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85), la Corte, facendo riferimento a sentenze più risalenti, ha indicato che, anche se aveva precedentemente dichiarato che il fattore relativo all’organizzazione del lavoro concorre a definire l’identità di un’entità economica, essa aveva altresì dichiarato che una modifica della struttura organizzativa dell’entità ceduta non è tale da ostare all’applicazione della direttiva 2001/23. 87 Orbene, è in violazione dell’interpretazione estensiva della nozione di «trasferimento di impresa o di stabilimento», quale derivava da tale giurisprudenza anteriore alla sentenza del 12 febbraio 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85), che il giudice del rinvio ha considerato, nella sentenza del 25 febbraio 2009, che era necessario verificare se l’attività «charter» dell’AIA fosse stata sviluppata in modo autonomo all’interno della TAP al fine di valutare se la cessione dell’entità ceduta a quest’ultima compagnia aerea dovesse essere considerata un «trasferimento d’impresa o di stabilimento» ai sensi della direttiva 77/187. 88 Infatti, subordinando la constatazione di un siffatto trasferimento alla condizione, che la Corte non aveva mai accolto nella sua giurisprudenza, che l’entità trasferita conservi la propria autonomia organizzativa all’interno dell’entità che la assorbe, il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha posto un requisito che non trova fondamento in tali direttive e che si discosta dalla metodologia adottata nella giurisprudenza della Corte ad essa relativa e di cui ci si poteva ragionevolmente attendere che il giudice del rinvio tenesse conto al momento dell’adozione della sentenza del 25 febbraio 2009. 89 Del resto, occorre sottolineare che il giudice del rinvio ha considerato, nella sentenza del 25 febbraio 2009, che «[i]l comportamento della TAP [era] economicamente coerente», in quanto consisteva «nel proporre lo scioglimento [dell’]AIA per il motivo che la sua gestione economica non era redditizia e, nell’ambito della liquidazione, nel riprendere voli che l’AIA si era precedentemente impegnata a [effettuare] al fine di evitare risarcimenti gravosi». 90 Procedendo in tal modo per giustificare la sua interpretazione della nozione di «trasferimento di impresa o di stabilimento», il giudice del rinvio ha adottato un approccio soggettivo a tale operazione ricollocandola sistematicamente nel contesto della liquidazione dell’AIA e dell’obiettivo della TAP di ridurre le perdite generate da tale liquidazione. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte, la cui presa in considerazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ci si poteva ragionevolmente attendere quando tale giudice ha adottato la sentenza del 25 febbraio 2009, risultava chiaramente che tale nozione si basa su criteri oggettivi. Come sottolineato al punto 69 della presente sentenza, il criterio decisivo per stabilire l’esistenza di un trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento, ai sensi delle direttive 77/187 e 2001/23, è se l’entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa. 91 Ne consegue che il giudice del rinvio avrebbe dovuto prescindere sia dal contesto della liquidazione dell’AIA sia dall’obiettivo della TAP di ridurre le perdite generate da tale liquidazione e tenere conto dei numerosi indizi oggettivi che dimostravano il proseguimento effettivo da parte della TAP dell’attività di voli charter fino ad allora esercitata dall’AIA. A tal riguardo, l’indizio più importante è l’utilizzo, da parte della TAP, per un periodo non trascurabile, poiché si è protratto dal 1993 alla loro restituzione alla scadenza dei contratti di locazione tra il 1998 e il 2000, di quattro degli otto aerei che l’AIA noleggiava. 92 Alla luce della giurisprudenza di cui il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) avrebbe dovuto tener conto, la combinazione degli errori di interpretazione del diritto dell’Unione da esso commessi nella sentenza del 25 febbraio 2009, quali individuati ai punti 79, 87, 88 e 90 della presente sentenza, sembra viziare tale sentenza con una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. Sulla violazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) dell’obbligo di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE 93 In secondo luogo, costituisce un indizio in tal senso anche la violazione da parte del giudice del rinvio del suo obbligo di rinvio pregiudiziale, in violazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. Infatti, come risulta dal punto 2 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I, il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha violato tale obbligo nella sua sentenza del 25 febbraio 2009. 94 Nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, il giudice del rinvio ha spiegato, come rilevato al punto 33 della presente sentenza, che non occorreva, a suo avviso, effettuare un rinvio pregiudiziale. Esso ha considerato al riguardo che, «tenuto conto del contenuto delle norme delle direttive [77/187 e 2001/23], dell’interpretazione di tali norme da parte della Corte e delle caratteristiche [della controversia principale] (…), l’esercizio interpretativo non solleva alcun dubbio pertinente tale da rendere necessario un rinvio pregiudiziale, fermo restando che la mancanza di stretta identità tra le questioni sollevate nel presente procedimento e le situazioni sottoposte alla Corte non ha alcuna incidenza». Esso ha aggiunto che «la Corte ha prodotto una copiosa e consolidata giurisprudenza sul problema dell’interpretazione delle norme comunitarie relative al “trasferimento di uno stabilimento” [e che, inoltre,] la [direttiva 2001/23] riflette già il consolidamento, in forza di tale giurisprudenza, delle nozioni ivi esposte e che si presentano ormai con chiarezza di interpretazione giurisprudenziale (comunitaria e persino nazionale) tale da consentire, nella fattispecie, di esimersi da una previa consultazione della Corte». 95 Facendo riferimento, anzitutto, all’interpretazione delle direttive 77/187 e 2001/23 da parte della Corte, poi, al fatto che «la mancanza di stretta identità tra le questioni sollevate nel presente procedimento e le situazioni sottoposte alla Corte non ha alcuna incidenza» e, infine, alla produzione da parte della Corte di «una copiosa e consolidata giurisprudenza sul problema dell’interpretazione delle norme comunitarie relative al “trasferimento di uno stabilimento”», il giudice del rinvio ha evidentemente ritenuto di essere esonerato nel caso di specie dal suo obbligo di rinvio pregiudiziale, previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE, in quanto la risposta alla questione sollevata risultava da una giurisprudenza consolidata della Corte che risolve il punto di diritto di cui trattasi, anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse. 96 Orbene, qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità di un atto di diritto derivato (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit, 283/81, EU:C:1982:335, punto 11; del 4 novembre 1997, [OSCURATO:PERSONA], C‑337/95, EU:C:1997:517, punto 26; del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 25, nonché del 24 marzo 2026, Remling, C‑767/23, EU:C:2026:243, punto 20). 97 Un siffatto giudice nazionale può, di conseguenza, essere esonerato da tale obbligo solo se si trova in una delle tre situazioni considerate dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, punto 21), in altri termini, se la questione di diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso non è pertinente, se la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte o se la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. 98 Come ricordato al punto 57 della presente sentenza, i giudici nazionali, a maggior ragione quelli le cui decisioni non sono impugnabili, e la Corte sono chiamati, nell’ambito della cooperazione giurisdizionale istituita dall’articolo 267 TFUE, che implica una responsabilità comune, e nel rispetto delle loro rispettive competenze, a contribuire direttamente e reciprocamente all’elaborazione di una decisione al fine di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri. 99 Orbene, tale responsabilità, combinata con l’obbligo di principio, per i giudici avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso, di adire la Corte in via pregiudiziale, implica che, qualora ritenga che la risposta alla questione di diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso risulti dalla giurisprudenza della Corte, un siffatto giudice nazionale dispone solo di un margine di discrezionalità ridotto che si limita all’alternativa consistente o nel seguire l’interpretazione precedentemente elaborata dalla Corte o nel rivolgersi a quest’ultima in via pregiudiziale, al fine di chiedere precisazioni supplementari o di suggerire un cambiamento giurisprudenziale. 100 Infatti, salvo rimettere in discussione tanto l’obbligatorietà che le sentenze pregiudiziali rivestono nei confronti dei giudici nazionali quanto all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali esse vertono [v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 1977, Benedetti, 52/76, EU:C:1977:16, punto 26; dell’11 giugno 1987, X, 14/86, EU:C:1987:275, punto 12, nonché del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 74] quanto la logica di cooperazione giurisdizionale inerente al procedimento pregiudiziale, un giudice nazionale non può, senza presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, discostarsi di propria iniziativa da un’interpretazione che la Corte ha precedentemente elaborato di una disposizione di diritto dell’Unione applicabile alla controversia pendente dinanzi a tale giudice nazionale. 101 In circostanze come quelle del procedimento principale, in cui il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha interpretato la nozione di «trasferimento di impresa o di stabilimento» discostandosi dalla metodologia adottata nella pertinente giurisprudenza della Corte in materia, la decisione adottata unilateralmente da tale giudice nazionale ha quindi un’incidenza significativa sulla valutazione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. Sul carattere scusabile o inescusabile della violazione del diritto dell’Unione commessa dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) 102 In terzo e ultimo luogo, come ricordato al punto 52 della presente sentenza, la Corte ha indicato, al punto 55 della sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513), che il carattere scusabile o inescusabile di un eventuale errore di diritto fa parte degli elementi pertinenti che caratterizzano la situazione sottoposta al giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento, al fine di valutare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. 103 Nel caso di specie, come sottolineato al punto 88 della presente sentenza, la sentenza del 25 febbraio 2009 si basava sulla premessa secondo cui la constatazione di un trasferimento di impresa o di stabilimento ai sensi delle direttive 77/187 e 2001/23 è subordinata alla condizione che l’entità trasferita conservi la propria autonomia organizzativa all’interno dell’entità che l’ha assorbita. 104 Orbene, occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) non poteva ignorare, all’epoca, che la conformità di una siffatta premessa alla nozione di «trasferimento di impresa o di stabilimento» ai sensi di tali direttive era precisamente oggetto di un procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, nel quale le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2008:614) erano state presentate il 6 novembre 2008. 105 A tal riguardo, occorre ricordare che, quando la soluzione della controversia pendente dinanzi a un giudice nazionale dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione, che è oggetto di un parallelo procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte vertente sugli stessi aspetti di tale diritto, dall’obbligo di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE risulta che il giudice nazionale, al fine di evitare di adottare una decisione eventualmente in contrasto con quella della Corte, dovrebbe compiere i passi necessari per garantire che sia presa in considerazione la sentenza pronunciata in tale procedimento di rinvio pregiudiziale, nella quale le conclusioni di un avvocato generale della Corte erano disponibili diversi mesi prima della pronuncia di tale sentenza. 106 Ne consegue che, nel caso di specie, le circostanze esposte al punto 104 della presente sentenza avrebbero dovuto allertare il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) quanto al rischio che la premessa ricordata al punto 103 della presente sentenza fosse, in sostanza, respinta dalla Corte. Esse sono pertanto idonee a ridurre la probabilità che l’interpretazione erronea del diritto dell’Unione commessa da tale giudice in detta sentenza possa essere considerata scusabile. Conclusioni sulle prime tre questioni 107 È tenendo debitamente conto delle valutazioni contenute ai punti da 65 a 106 della presente sentenza che spetterà al giudice del rinvio constatare, nell’ambito di un’analisi di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottopostagli, ai sensi dei punti 54 e 55 della sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513), se, nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) abbia violato il diritto dell’Unione in maniera sufficientemente qualificata. 108 Spetterà altresì al giudice del rinvio verificare se, come sembra emergere dal fascicolo sottoposto alla Corte, esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187 e tutti o parte dei danni subiti dai ricorrenti nel procedimento principale, a seguito della procedura di licenziamento collettivo di cui sono stati oggetto (v., in tal senso, sentenze del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 59, e del 4 ottobre 2018, Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:807, punto 116). 109 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza dichiarando che contribuiscono a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, ha violato in modo sufficientemente qualificato l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187, in primo luogo, la circostanza che tale sentenza è viziata da una combinazione di errori di interpretazione del diritto dell’Unione, valutati alla luce della giurisprudenza della Corte che era ragionevole attendersi che detto giudice prendesse in considerazione al momento dell’adozione di tale sentenza, in secondo luogo, la circostanza che tale sentenza del 25 febbraio 2009 è stata pronunciata in violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale incombente allo stesso giudice in forza dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, e, in terzo luogo, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) non poteva ignorare che la conformità al diritto dell’Unione dell’approccio metodologico adottato in detta sentenza costituiva specificamente l’oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte. Sulla quarta questione 110 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/187 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che il percepimento da parte di un lavoratore dell’indennità legale dovuta a seguito di un licenziamento collettivo vale accettazione da parte di quest’ultimo del suo licenziamento, di modo che egli perde la possibilità di contestare tale licenziamento e di chiedere il mantenimento dei suoi diritti ai sensi di tali direttive. 111 A tal riguardo, è sufficiente constatare che la tutela che le direttive 77/187 e 2001/23 mirano a garantire ai lavoratori interessati da un trasferimento di impresa o di stabilimento è di ordine pubblico e, pertanto, sottratta alla disponibilità delle parti del contratto di lavoro. Le disposizioni di tali direttive, segnatamente quelle sulla tutela dei lavoratori contro il licenziamento per causa di trasferimento devono quindi considerarsi vincolanti nel senso che non vi si può derogare a scapito del lavoratore. Ne consegue che i lavoratori interessati non hanno la facoltà di rinunciare ai diritti loro conferiti da dette direttive e che una diminuzione di tali diritti non è ammessa, neppure con il loro consenso (sentenza del 10 febbraio 1988, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, 324/86, EU:C:1988:72, punti 14 e 15). 112 Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/187 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che il percepimento da parte di un lavoratore dell’indennità legale dovuta a seguito di un licenziamento collettivo vale accettazione da parte di quest’ultimo del suo licenziamento, di modo che egli perde la possibilità di contestare tale licenziamento e di chiedere il mantenimento dei suoi diritti ai sensi di tali direttive. Sulle spese 113 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 1) Contribuiscono a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Portogallo), nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, ha violato in modo sufficientemente qualificato l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, in primo luogo, la circostanza che tale sentenza è viziata da una combinazione di errori di interpretazione del diritto dell’Unione, valutati alla luce della giurisprudenza della Corte che era ragionevole attendersi che detto giudice prendesse in considerazione al momento dell’adozione di tale sentenza, in secondo luogo, la circostanza che tale sentenza del 25 febbraio 2009 è stata pronunciata in violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale incombente allo stesso giudice in forza dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, e, in terzo luogo, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) non poteva ignorare che la conformità al diritto dell’Unione dell’approccio metodologico adottato in detta sentenza costituiva specificamente l’oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/187 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che prevede che il percepimento da parte di un lavoratore dell’indennità legale dovuta a seguito di un licenziamento collettivo vale accettazione da parte di quest’ultimo del suo licenziamento, di modo che egli perde la possibilità di contestare tale licenziamento e di chiedere il mantenimento dei suoi diritti ai sensi di tali direttive. Firme * Lingua processuale: il portoghese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris