CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 31102/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18094/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA].G.E.T. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], REGIONE PUGLIA, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]-MATERA, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COOPERSYSTEM Numero registro generale 18094/2024 Numero sezionale 817/2025 Numero di raccolta generale 31102/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2020 S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ADER- AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO E [OSCURATO:PERSONA]-TARANTO, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.7/2024 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18094/2024 Numero sezionale 817/2025 Numero di raccolta generale 31102/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 18094/2024 Numero sezionale 817/2025 Numero di raccolta generale 31102/2025 Data pubblicazione 28/11/2025