CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 20 luglio 2016 del Tribunale di Forlì che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva accertato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un delitto tentato e tre delitti consumati di furto, delitti tutti aggravati dal numero dei concorrenti, dalla violenza sulle cose e dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa, nonché, quanto a [OSCURATO:PERSONA], dalla recidiva reiterata infraquinquennale, e li aveva condannati alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore dell'unica persona offesa costituitasi parte civile, alla quale era pure assegnata una provvisionale. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena nei confronti dei due appellanti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e ha nel resto confermato la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto a contestare la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa. Sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante per il sol fatto che i furti erano stati commessi nottetempo, senza valutare se la commissione dei delitti in orario notturno avesse concretamente agevolato la commissione dei furti. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto ad ottenere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. A sostegno dell'applicazione delle predette circostanze il ricorrente aveva dedotto la scelta del rito abbreviato e la intervenuta confessione, nonché la necessità di adeguare la pena ai fatti di reato, ma la Corte territoriale non ha fornito adeguata giustificazione. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine alla conferma della provvisionale riconosciuta in favore della parte civile, stabilita in misura sproporzionata rispetto all'effettivo pregiudizio sofferto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello 2 //t stesso, e, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta minorata difesa, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095). Nel caso di specie, la Corte di appello ha chiarito che la commissione dei reati in tempo di notte ha concretamente favorito la commissione dei reati, in quanto di notte il magazzino ove gli imputati si erano introdotti per commettere i vari delitti rimaneva deserto e quindi non vi era alcuna persona che potesse intervenire per impedire i furti. In applicazione del principio sopra esposto, il motivo di ricorso deve essere rigettato. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è limitata ad indicare le preponderanti ragioni che impedivano l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ossia la particolare intensità del dolo e la gravità del danno, ma ha pure spiegato perché non sono rilevanti le circostanze addotte dal ricorrente per invocare la loro applicazione. 3. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile. Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.(Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE